Brevi riflessioni in tema di verande, logge, pergotende e chiusure VE-PA

di Massimo GRISANTI

A mia memoria non una decisione dei giudici amministrativi e penali chiamati a pronunciarsi sulla realizzazione di verande, logge, pergotende e chiusure ve-pa prende in esame l’intervento sotto il profilo delle conseguenze igienico sanitarie che i locali d’abitazione subiscono di conseguenza, venendo privati, così, di aperture di areazione e illuminazione diretta dall’esterno.

In una pronuncia del TAR Toscana, la n. 1522/2022, rel. Grauso, rimasta inoppugnata, i giudici amministrativi affermano che per potersi parlare di luce “diretta” ai sensi e per gli effetti dei requisiti igienico sanitari fissati dal d.m. Sanità 5 luglio 1975 occorre che l’immobile sia dotato di aperture che affacciano verso l’esterno, irradiate dal sole. Del resto, il tanto bistrattato secondo comma dell’art. 5 del decreto citato –a mente del quale “Per ciascun locale d'abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento”– fissa due standard: quello di illuminazione (fattore luce diurna medio) e di areazione (superficie finestrata) Quest’ultimo, ossia il c.d. 1/8, è minimo e soggetto ad un’inderogabile obbligo espansivo fino a che non è raggiunto il fattore luce del 2% (variabile a seconda dell’esposizione cardinale, della presenza di fabbricati nelle vicinanze, dei aggetti soprastanti la finestra, della conformazione e posizione della finestra, della profondità del locale, della colorazione delle pareti e dei pavimenti del vano a cui viene data illuminazione ecc.).

In questo stato delle cose, non vi è chi non veda che i locali che aprono solo sulle logge o porticati o verande o pergotende non godono di illuminazione diretta dall’esterno, sicché quando, ad esempio, il tecnico comunale esamina una domanda di condono edilizio per la chiusura di un terrazzo deve interrogarsi se la sanatoria sia rilasciabile in ragione del fatto che spesso e volentieri l’innovazione determina la perdita dei requisiti igienico sanitari del locale adiacente.

Lo stesso discorso può farsi per le vetrate ve-pa, riguardo al requisito dell’areazione, atteso che il legislatore ha prescritto, all’art. 6 d.P.R. 380/2001, che queste “… devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici …”¸ senza la cui dimostrazione da parte del progettista o dell’installatore l’interessato si ha un intervento abusivo perché l’attività edilizia è libera purché sia rispettata la normativa igienico sanitaria.

La questione posta, ossia la mancanza dei requisiti igienico sanitari, non è di poco conto perché, come ricordato dai giudici amministrativi del TAR Toscana nella sentenza citata, “… La loro mancanza consente sempre all’autorità amministrativa di intervenire, anche in via d’urgenza, per dichiarare l’inabitabilità e dichiarare lo sgombero dell’edificio o unità immobiliare destinata ad abitazione; e proprio la previsione di un tale potere di intervento, cui non osta che un immobile sia stato dichiarato agibile (artt. 26 d.P.R. n. 380/2001 e 222 R.D. n. 1265/1934), è indice della volontà del legislatore di non tollerare l’utilizzo di fabbricati carenti dei requisiti igienico-sanitari e conferma il valore eminente assegnato dall’ordinamento, anche per questo specifico aspetto, alla tutela della salute …”.

Con palesi conseguenze in termini di agibilità e quindi di sussistenza dei requisiti essenziali della cosa alienata, con possibili incidenze sulla validità del contratto di compravendita o quantomeno sul prezzo pattuito.