Cass. Sez. III n. 6832 del 15 febbraio 2024 (UP 13 dic. 2023)
Pres. Galterio Est. Liberati Ric. Troisi
Rifiuti.Reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento

I reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria.  Inoltre, per quanto riguarda lo smaltimento costituisce tale operazione, da esercitarsi solo con la prescritta autorizzazione, la detenzione sul suolo di rifiuti da avviare alla definitiva distruzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 marzo 2023 il Tribunale di Benevento ha dichiarato Raffaele Troisi responsabile del reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006, per aver raccolto e gestito illecitamente rifiuti speciali liquidi pericolosi destinati allo smaltimento, e lo ha condannato alla pena di 5.500,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante l’Avvocato Isaia Rosato, che lo ha affidato a un unico motivo di ricorso, mediante il quale ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per mancanza e illogicità della motivazione. 
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, infatti, inesistente, o, comunque, apparente, a causa dell’errata valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare per quello che riguarda l’attività effettivamente svolta dall’impresa dal ricorrente e la derivazione da tale attività della produzione di rifiuti. 
Secondo la ricostruzione difensiva, l’ispezione dei Carabinieri della Guardia Forestale di Volturara Irpina, avvenuta il 18/3/2019, aveva evidenziato che l’attività espletata dall’impresa del ricorrente era unicamente attività di “carrozzeria”, escludendo, dunque, altre attività di “meccatronica e autolavaggio”. Tale accertamento, però, non era stato considerato nella contestazione, cha contemplava l’attribuzione all’imputato dello svolgimento di un’attività di “autolavaggio”, produttiva di rifiuti liquidi pericolosi smaltiti irregolarmente. 
Nel corso dell’istruzione dibattimentale, gli ufficiali di polizia giudiziaria, sentiti come testimoni, avevano escluso l’esistenza di un’attività di autolavaggio e ciò, secondo la difesa, escluderebbe la possibilità di produzione di rifiuti liquidi. 
Nonostante tali risultanze probatorie, però, il Tribunale aveva ritenuto dimostrata la produzione di rifiuti liquidi speciali pericolosi, e, con essa, provata la conseguente responsabilità penale dell’imputato, donde la denunciata errata valutazione delle risultanze istruttorie e la carenza della motivazione, con la conseguente sussistenza del vizio denunciato, determinante la nullità della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando la manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente, evidenziando che le stesse propongono una mera rivalutazione delle risultanze processuali, e risultano ampiamente confutate dal giudice del merito con argomentazioni non manifestamente illogiche, non censurabili in sede di legittimità. 

4. Con memoria del 5 dicembre 2023 il ricorrente ha replicato alle conclusioni del Pubblico ministero, ribadendo la fondatezza del proprio ricorso e il mancato accertamento della esistenza di una vasca imhoff all’interno della propria officina, dello svolgimento della attività di autolavaggio oltre a quella di carrozzeria e anche della produzione di olii esausti, rinnovando la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è inammissibile.

    2. L’unico motivo di ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio esaminato dal giudice di merito, che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha adeguatamente esaminato tutte le risultanze probatorie, traendone, in modo logico, la prova della sussistenza delle condotte contestate e, con essa, della conseguente responsabilità dell’imputato. 
Il Tribunale ha, infatti, richiamato puntualmente tutte le fonti di prova, e, in particolare, gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, il verbale di sequestro, i rilievi fotografici, le deposizioni dei testimoni, sottolineando la mancanza di autorizzazioni previste dalla normativa ambientale, il rinvenimento di componenti di ricambio di autoveicoli pronti per essere verniciati, la presenza di una vasca Imhoff “utilizzata per lo scarico dei reflui”, deducendo da tali elementi la sussistenza di elementi idonei a fondare la dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 256 d.lgs. 151/2006. 
Va, infatti, ricordato che il reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006 punisce, al primo comma, la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione di rifiuti in mancanza di titolo abilitativo o di comunicazione; a mente del secondo comma, è altresì punito il titolare di impresa, nonché il responsabile di ente, che abbandona o deposita in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006.  
Ai fini della configurabilità del reato contestato occorrono l’accertamento della qualificabilità come rifiuto di quanto prodotto dall’attività svolta dall’imputato. Questi ha contestato la possibilità di qualificare come rifiuto liquido i reflui esistenti nella vasca Imhoff presenti nella propria azienda, invocando l’assenza di un’attività di “autolavaggio” idonea a generare rifiuti liquidi. Tale affermazione è stata adeguatamente confutata dalla sentenza impugnata, nella parte in cui fa riferimento all’esistenza di “pezzi di autoveicoli in attesa di essere riverniciati” e di una “vasca Imhoff a tenuta, utilizzata per lo scarico dei reflui”. 
3. Sul punto è utile richiamare la distinzione tra scarico di acque reflue e rifiuto liquido. 
Tale distinzione si fonda su due diverse nozioni di scarico: si generano acque reflue di scarico solo in presenza di uno scarico cosiddetto diretto; mentre si generano rifiuti liquidi in presenza di uno scarico qualificato come indiretto. 
Ai sensi dell’art. 74, lett. ff., d.lgs. 152/2006 costituisce scarico diretto qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore. 
Si ha invece lo scarico indiretto, quando vi è un’interruzione del flusso del liquido, tale da far venire meno il requisito della assenza di “soluzione di continuità”; nello scarico indiretto, dunque, vi è un’interruzione tra il momento della produzione del liquido e quello dello sversamento nel corpo recettore. 
Alla luce di tale differenza, si può dunque affermare che i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria (cfr. Sez. 3, n. 50432 del 15/10/2019, De Rosa, Rv. 277400 – 01; Sez. 3, n. 6998 del 22/11/2017, dep. 2018, Martiniello, Rv. 272822 – 01; Sez. 3, n. 16623 del 08/04/2015, D’Aniello, Rv. 263354 – 01; Sez. 3, n. 45340 del 19/10/2011, Panariti, Rv. 251335 - 01). 
Inoltre, per quanto riguarda lo smaltimento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come costituisca operazione di smaltimento, da esercitarsi solo con la prescritta autorizzazione, la detenzione sul suolo di rifiuti da avviare alla definitiva distruzione (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244783 – 01).

4. Nel caso di specie, le acque reflue provenienti, pacificamente, per come accertato nel corso del sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria, dall’attività svolta dal ricorrente, non erano immesse nel sistema fognario senza soluzione di continuità, ma risultavano stoccate all’interno di una vasca Imhoff in attesa di un successivo smaltimento; correttamente, dunque, è stata affermata la natura di rifiuti dei liquidi presenti nella vasca realizzata nell’azienda del ricorrente, certamente destinati all’abbandono e alla cui gestione il ricorrente non era autorizzato.
Sulla base di tali rilievi è stata, dunque, correttamente affermata la responsabilità del ricorrente, e di essi è stata proposta una riconsiderazione fondata su una non consentita rivisitazione e rilettura degli elementi di prova, volta a escludere la produzione di rifiuti dalla attività del ricorrente (che invece è stata accertata nel corso del sopralluogo della polizia giudiziaria) e la loro gestione illecita (anch’essa accertata), con la conseguente inammissibilità del ricorso, sia a causa del contenuto non consentito delle censure alle quali è stato affidato, sia a cagione della evidente infondatezza di dette censure.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/12/2023