TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 1709, del 21 maggio 2015
Rifiuti.Legittimità imposizione di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda contaminate da ferro, piombo, rame e solfati, composti organici aromatici e idrocarburi totali espressi come n-esano
Ai sensi dell’art. 245 co. 2 d. lgs. n. 152/06, “Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242”. In base all’art. 242 l’obbligo di adottare le necessarie misure di prevenzione sussiste anche in relazione alle contaminazioni storiche, dal che deriva l’infondatezza dell’assunto della ricorrente a dire della quale trattandosi di contaminazioni risalenti nel tempo sarebbe precluso il ricorso agli strumenti della messa in sicurezza d’emergenza. Pertanto, è evidente che, fermi restando gli obblighi gravanti sul soggetto inquinatore, sul proprietario/gestore dell’area inquinata grava comunque un obbligo di prevenzione, la qual cosa si giustifica in considerazione del fatto che, avendo il proprietario/gestore un potere di uso e custodia dell’area inquinata, conseguente alla signoria che egli esercita su di essa, egli deve ritenersi soggetto indicato per l’adozione degli interventi di carattere preventivo, finalizzati ad evitare l’aggravarsi delle conseguenze dannose dell’accertata situazione di inquinamento e la diffusione dello stesso attraverso il vettore costituito dalla falda acquifera. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01709/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2010, proposto da:
Cementir Italia Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso Luciano Ancora in Lecce, Via Imbriani, 30;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliati presso la sede di quest’ultima in Lecce, Via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del decreto direttoriale prot. 060/TRI/DI/B in data 24 marzo 2010, a firma del Direttore Generale ad interim della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, recante il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter L. 241/1990, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto svoltasi il 22.03.2010,
di ogni altro atto lesivo al predetto comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi incluso il verbale della seduta del 22.03.2010 e le determinazioni in tale occasione adottate dalla Conferenza di Servizi decisoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Luciano Ancora, in sostituzione di Gennaro Terracciano, Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, proprietaria di un impianto di produzione di cemento sito nella zona industriale del Comune di Taranto, ricompreso nel sito di bonifica di interesse nazionale istituito con L. 426/1998 e perimetrato con DM 10.1.2000, ha partecipato ai lavori della conferenza di servizi decisoria convocata ai fini dell’approvazione del piano di caratterizzazione dell’area.
Avverso le determinazioni assunte nella conferenza di servizi decisoria del 22.3.2010 con le quali si è ritenuto di porre in capo a Cementir l’avvio immediato di “idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda contaminate tra l’altro da ferro, piombo, rame e solfati, composti organici aromatici e idrocarburi totali espressi come n-esano”, recepite dal MATT con decreto direttoriale del 24.3.2010, è insorta quest’ultima con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure:
Violazione dell’art.14 comma 6 bis L.241/1990 – violazione degli artt. 239 e ss. d.lgs. 152/2006 – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ex art.97 cost – eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione – illogicità – contraddittorietà – perplessità – sviamento – illegittimità derivata.
Con atto depositato in data 9 settembre 2010 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nella pubblica udienza del 5 marzo 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
Va, in primo luogo, dato atto della rinuncia al mandato espressa da uno dei due difensori della ricorrente, rinuncia che tuttavia non incide sulla compiutezza della difesa della ricorrente la quale resta comunque assistita dall’avv. Terracciano.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con un primo ordine di censure viene dedotta l’illegittimità degli atti impugnati, stante la mancata acquisizione dell’intesa con il Ministro delle Attività Produttive, come prescritto dall’art. 252 del d.lgs. 152/2006.
L’assunto non è convincente.
Il c. 4 dell’art.252 del d.lgs. 152/2006 prevede che:
“La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti”.
In disparte la considerazione che le contestate determinazioni della conferenza di servizi non attengono a un procedimento di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, bensì a interventi di messa in sicurezza d’emergenza, va chiarito che il “dominus” delle operazioni descritte dal citato articolato normativo è il Ministero dell’Ambiente laddove il Ministero per le Attività Produttive deve essere coinvolto senza che la norma stabilisca determinate modalità, le quali possono legittimamente consistere nel coinvolgimento dello stesso nella conferenza di servizi.
Nella specie, come risulta dal verbale della conferenza di servizi del 22 marzo 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico risulta convocato con nota prot.n.5068 del 10.3.2010, trasmessa a mezzo fax e regolarmente ricevuta (pag 2 del predetto verbale), sicchè è indubbio il coinvolgimento dello stesso.
Non è condivisibile neppure la censura con la quale la ricorrente contesta il difetto motivazionale del decreto direttoriale impugnato, il quale si limiterebbe a recepire le conclusioni della conferenza di servizi decisoria.
Invero, il verbale della conferenza di servizi citata descrive un ampio e articolato procedimento il quale ha visto la partecipazione della ricorrente e la convocazione di altre conferenze di servizi ( 11.2.2003, 15.1.2008, 27.3.2009) così concludendo “dopo ampia e articolata discussione, la conferenza di servizi decisoria prende atto dell’integrazione dei risultati delle attività di caratterizzazione dei suoli nell’area adiacente la discarica “ex cava Cementir”. In merito all’area dello stabilimento inoltre prende atto dei risultati del monitoraggio bimestrale delle acque di falda sotterranea prelevate dall’azienda secondo le prescrizioni della conferenza di servizi decisoria del 15.1.2008. Pur prendendo atto della proposta di monitoraggio mensile delle acque di falda sotterranea redatta da ARPA Taranto, al fine di individuare l’origine dell’inquinamento da composti organici aromatici e idrocarburi totali espressi come n-esano, rilevato nel corso del monitoraggio svolto tra luglio 2008 – febbraio 2009 nell’area dello stabilimento di proprietà Cementir, delibera di richiedere alla società Cementir srl di trasmettere tempestivamente i report relativi al monitoraggio delle acque di falda agli enti di controllo competenti, nonché di avviare, entro 20 giorni dalla data di ricevimento del verbale, idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda contaminate, tra l’altro da ferro, piombo, rame e solfati, composti organici aromatici e idrocarburi totali espressi come n-esano. La conferenza di servizi delibera inoltre di richiedere alla società la trasmissione della relazione tecnica a firma di un geologo, che espliciterà l’andamento idrometrico dei piezometri nel periodo in cui sarà eseguito il campionamento delle acque di falda sotterranea…di richiedere ad ARPA la trasmissione della relazione di validazione dei risultati delle indagini di caratterizzazione e del monitoraggio ottenuti dall’Azienda”.
Alla luce di tali emergenze documentali, è evidente la sussistenza di ampia interlocuzione procedimentale intercorsa tra le Amministrazioni competenti e la ricorrente, sicché il provvedimento finale, lungi dal costituire la risultante di un’iniziativa unilaterale e immotivata dell’Amministrazione, si pone invece quale momento di sintesi di tutte le risultanze istruttorie, acquisite nel contraddittorio con l’interessata e con l’apporto fattivo di quest’ultima.
Dal che discende che il richiamo operato da parte del Ministero dell’Ambiente alle risultanze della conferenza decisoria suindicata, in quanto punto di riferimento imprescindibile e conclusivo del percorso motivazionale e istruttorio seguito, risulta esente dal deficit lamentato, potendo trovare nelle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi citata il riferimento motivazionale per relationem.
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art.242 del d.lgs. 152/2006 e del principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga” va rilevato quanto segue.
E’ bensì vero che, come diffusamente chiarito dal Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (AP n. 21/2013), “L' amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia ancora l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) e p), d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto gli effetti a carico del proprietario "incolpevole" restano limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 253 del medesimo d.lgs. in tema di onere reali e privilegi speciale immobiliare”.
Pertanto, conformemente al principio "chi inquina paga", l'obbligo di riparazione incombe sugli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell'inquinamento o al rischio di inquinamento. In particolare, per poter presumere l'esistenza di un siffatto nesso di causalità, l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore.
Infine, l’obbligo di bonifica dell’area inquinata incombe sull’autore dell’inquinamento unicamente nell’ipotesi che egli sia stato riconosciuto come tale, e ciò alla luce di apposita istruttoria che l’amministrazione è tenuta a condurre in contraddittorio con l’interessato.
Se ciò è vero, non va nondimeno trascurato che, ai sensi dell’art. 245 co. 2 d. lgs. n. 152/06, “Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242”.
In base al precedente art. 242 l’obbligo di adottare le necessarie misure di prevenzione sussiste anche in relazione alle contaminazioni storiche, dal che deriva l’infondatezza dell’assunto della ricorrente a dire della quale trattandosi di contaminazioni risalenti nel tempo sarebbe precluso il ricorso agli strumenti della messa in sicurezza d’emergenza.
Pertanto, è evidente che, fermi restando gli obblighi gravanti sul soggetto inquinatore, sul proprietario/gestore dell’area inquinata grava comunque un obbligo di prevenzione, la qual cosa si giustifica in considerazione del fatto che, avendo il proprietario/gestore un potere di uso e custodia dell’area inquinata, conseguente alla signoria che egli esercita su di essa, egli deve ritenersi soggetto indicato per l’adozione degli interventi di carattere preventivo, finalizzati ad evitare l’aggravarsi delle conseguenze dannose dell’accertata situazione di inquinamento e la diffusione dello stesso attraverso il vettore costituito dalla falda acquifera( cfr. Tar Lecce I sez. n 2324/2014)
Per tali ragioni, reputa il Collegio che l’Amministrazione abbia fatto un uso assolutamente corretto del proprio potere discrezionale, giungendo ad imporre alla ricorrente l’adozione di prescrizioni del tutto in linea con le obiettive risultanze istruttorie, e non viziate da errori e/o incongruenze di sorta.
In definitiva i provvedimenti impugnati resistono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve quindi essere respinto.
La complessità delle questioni esaminate consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)