Cass.Pen. Sez. III n. 41872 del 16 ottobre 2023 (UP 9 giu 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Tummolo
Urbanistica.Antisismica e sanatoria
Il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche. Ché, anzi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica
RITENUTO IN FATTO
1. I sigg.ri Lialiana Maria Tummolo e Nicola D’Agostino hanno proposto appello avverso la sentenza del 06/05/2022 del Tribunale di Cassino che ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, rubricato al capo A, perché estinto a seguito di rilascio del permesso in sanatoria, li ha dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001, e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di euro 133,00 di ammenda ciascuno.
1.1. Articolando quattro motivi, hanno chiesto l’assoluzione dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste o perché non l’hanno commesso o, in subordine, la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
1.2. Con il primo motivo deducono il malgoverno dell’art. 195 cod. proc. pen., avendo il Giudice, su richiesta dei difensori, rinviato il dibattimento per consentire l’assunzione della testimonianza di due testi di riferimento sospendendo il decorso del termine di prescrizione sul rilievo, del tutto errato, che si trattava di persone che certamente erano già conosciute dalle difese.
1.3. Con il secondo motivo deducono la natura pertinenziale dell’opera (in quanto tale non soggetta a permesso di costruire).
1.4. Con il terzo motivo deducono che nella SCIA in sanatoria si dà atto dell’avvenuto deposito dei progetti.
1.5. Con il quarto motivo deducono l’omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto.
2. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.), gli atti sono stati trasmessi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, u.c., cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi (così qualificati gli appelli) sono fondati.
2. Osserva il Collegio:
2.1. si imputa ai ricorrenti di aver realizzato, in zona sismica e senza aver proceduto al deposito del relativo progetto presso i competenti uffici, una veranda, in aderenza ad un preesistente fabbricato, con copertura piana e struttura portante in alluminio ancorata al suolo mediante piastre e bulloni con pareti vetrate e finestre apribili su fondazione costituita da platea in calcestruzzo cementizio della superficie di mt. 7,50 x mt. 5,35, per un altezza di mt. 3,12 ed un volume complessivo di mc. 125,19.
2.2. il Tribunale ha escluso l’assimilabilità dell’opera ad un gazebo, sia per la forma che per i materiali utilizzati, sia perché è stata realizzata su una base di cemento; ne ha altresì escluso la qualificazione come veranda siccome non conforme alla descrizione fattane dall’art. 8, comma 6, legge n. 131 del 2003;
2.3. l’opera, afferma il Tribunale, per la consistenza del materiale utilizzato (vetro) «fa sì che la struttura di alluminio anodizzato (pure presente nell’opera) si configurava non più come mero elemento di supporto, ma piuttosto la componente portante di un vero e proprio manufatto, che assume la consistenza di una vera e propria opera edilizia, connotandosi per la presenza di elementi di chiusura che, realizzati in vetro, costituivano vere e proprie tamponature laterali con un carattere di stabilità tale da non poter essere realizzate in assenza di titolo necessario per le nuove costruzioni»;
2.4. il fatto è contestato come accertato il 04/10/2017 e commesso in epoca successiva al 23/05/2017;
2.5. ai ricorrenti sono contestate violazioni di tipo formale che non riguardano la realizzazione delle opere in difformità dalle prescrizioni tecniche in materia antisismica;
2.6. in materia di violazione della normativa antisismica, sussiste un contrasto giurisprudenziale in ordine al momento consumativo del reato, contrasto inizialmente composto da Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, Rv. 213933, secondo cui i reati consistenti nell'omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell'avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei, quello consistente nell'esecuzione di costruzioni in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche, ha natura di reato permanente; tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, a qualsiasi causa dovuta. Tale indirizzo è stato confermato da Sez. 3, n. 3505 del 10/11/1999, Lo Manna, Rv. 216382; Sez. 3, n. 3351 del 13/11/2003, Catanese, Rv. 227396; Sez. 3, n. 41858 del 08/10/2008, Gifuni, Rv. 241424; Sez. 3, n. 23656 del 26/05/2011, Armatori, Rv. 250487; Sez. 3, n. 20728 del 29/03/2018, Staiano, Rv. 273225 - 01;
2.7. Sez. 3, n. 3069 del 05/12/2007, Mirabelli, Rv. 238629, ha invece consapevolmente preso le distanze da tale indirizzo, affermando, sulla base della natura dell’interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, la natura permanente del reato di cui all’art. 95, d.P.R. 380/2001, anche per le condotte previste dagli artt. 93 e 94, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione. Hanno aderito a tale indirizzo Sez. 3, n. 35912 del 25/06/2008, Cancro, Rv. 241093; Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013, Vella, Rv. 255823; Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014, Petrolo, Rv. 258738; Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882 - 01; Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410 - 01;
2.8. nel caso di specie, la data dell’accertamento del reato coincide con quello della sua consumazione, sicché, volendo aderire all’indirizzo di cui al capoverso che precede, la prescrizione maturava al più tardi il 04/10/2022;
2.9. il corso della prescrizione è stato sospeso dal Tribunale: a) per 65 giorni, dal 09/03/2020 all’11/05/2020, ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, come modificato dall’art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020; b) per ulteriori 119 giorni, dal 07/01/2021 al 06/05/2021, a seguito di richiesta di rinvio del dibattimento «per esigenze difensive»; c) per altri 69 giorni, dal 06/05/2021 al 14/07/2021, a seguito di richiesta del difensore di escutere i testimoni cui avevano fatto riferimento i testimoni sentiti in udienza; d) per 60 giorni, a seguito del rinvio del processo all’udienza del 20/01/2022 a causa dell’impedimento per ragioni di salute del difensore di un altro imputato; e) infine, per altri 106 giorni a seguito della richiesta congiunta delle parti di differimento per la discussione dell’udienza del 20/01/2022 a quella del 06/05/2022;
2.10. la prescrizione è così rimasta sospesa, secondo il Tribunale, per 419 giorni, con conseguente slittamento del termine alla data del 27/11/2023; aderendo alla tesi della natura istantanea del reato, la prescrizione matura il 16/07/2023;
2.11. i ricorrenti non condividono il fatto che il giudice abbia calcolato, ai fini della sospensione, i 69 giorni intercorrenti dal 06/05/2021 al 14/07/2021;
2.12. il rilievo, avuto riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 159, comma primo, lett. c), cod. pen., e 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. è corretto;
2.13. secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei termini di prescrizione del reato ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509 - 01; Sez. 3, n. 23179 del 30/07/2020, Marcuccio, Rv. 279861 - 01; Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Bellia, Rv. 267101 - 01; Sez. 7, n. 9466 del 25/11/2014, dep. 2015, Franco, Rv. 262670 - 01; Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Mele, Rv. 232835 - 01);
2.14. nel caso di specie, all’udienza del 06/05/2021 i difensori avevano chiesto l’audizione dei testimoni “de relato” esercitando la legittima facoltà processuale potestativa istruttoria prevista dall’art. 195, comma 1, cod. proc. pen.;
2.15. ne consegue che i 65 giorni in questione devono essere sottratti dal computo dei giorni complessivi di sospensione del dibattimento, sicché la prescrizione, nel caso in esame, matura tra il 12/05/2023 ed il 23/09/2023, in ogni caso dopo la pubblicazione della sentenza impugnata;
2.16. orbene, quando, come nel caso di specie, è certa la data di inizio dei lavori ma non quella della loro effettiva conclusione, la prescrizione va calcolata applicando il criterio di giudizio dettato dall’art. 531 cod. proc. pen., sicché se vi sia incertezza circa il "tempus commissi delicti", il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato. Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del reato anche quando vi sia incertezza sulla data di consumazione del reato stesso o comunque sul momento iniziale del termine di prescrizione (Sez. 4, n. 37432 del 09/05/2003, Monti, Rv. 225990 - 01; Sez. 5, n. 12599 del 20/08/1998, Alberini, Rv. 225990 - 01; Sez. 6, n. 5336 del 22/04/1993, Tartaglione, Rv. 194204 - 01; Sez. 5, n. 14870 del 26/01/2021, n.m.);
2.17. è stato tuttavia precisato che il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili (Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076 - 01; Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, Rv. 271146 - 01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238850 - 01);
2.18. nel caso di specie, anche a voler aderire all’indirizzo più rigoroso, resta comunque l’assoluta incertezza sulla data di effettiva ultimazione dell’opera che, nell’ipotesi più favorevole al ricorrente, dovrebbe potersi ritenere realizzata entro il 20/06/2017 (con conseguente maturazione in data odierna del tempo necessario a prescrivere).
3. il secondo motivo è proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
3.1. Conformemente al mezzo di impugnazione effettivamente (quanto erroneamente) voluto dagli imputati, il difensore introduce (e si avvale di) elementi di fatto per affermare la natura pertinenziale del manufatto non scrutinabili in questa sede, dando per scontata la possibilità del giudice dell’impugnazione adito di accedere al fascicolo del dibattimento e di leggerne il contenuto per sovvertire la decisione del primo Giudice; elementi, peraltro, dei quali non deduce nemmeno il travisamento.
3.2. La deduzione, peraltro, è palesemente errata in diritto poiché l’obbligo della tempestiva denuncia dei lavori edilizi in corso in zona sismica e la necessità della relativa autorizzazione devono ritenersi comprensivi di qualsiasi costruzione, senza distinzione tra opere principali e pertinenze (Sez. 3, n. 11328 del 12/10/1995, Rizzo, Rv. 202972 - 01; Sez. 3, n. 7353 del 03/05/1995, Catanzariti, Rv. 202079 - 01; Sez. 3, n. 10848 del 01/10/1985, Fontanelli, Rv. 171130 - 01).
3.3. Peraltro, costituisce insegnamento costante di questa Corte quello secondo il quale, in materia di reati edilizi, la nozione di pertinenza ha caratteristiche sue proprie diverse da quella contemplata dal codice civile e si sostanzia in un'opera che pur essendo preordinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e quindi non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato (Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, Zizzi, Rv. 272077 - 01; Sez. 3, n. 20349 del 16/03/2010, Catania, Rv. 247108 - 01; Sez. 3, n. 28504 del 29/05/2007, Rossi, Rv. 237138 - 01; Sez. 3, n. 18299 del 17/01/2003, Chiappalone, Rv. 224288).
3.4. Sicché non costituisce pertinenza l’opera priva di propria individualità ed autonomia con la quale, per esempio, venga completamente racchiuso uno spazio aperto (balcone o terrazzo), creando così un tutto materialmente e giuridicamente unitario, che comporti soltanto una relazione interna di reciproco servizio nello ambito dell'edificio che lo comprende (così, la risalente Sez. 3, n. 3831 del 14/02/1983, Toppi, Rv. 158762; nonché, più recentemente, ex plurimis, Sez. 3, n. 28504 del 29/05/2007, Rossi, Rv. 237138, secondo cui l'ampliamento di un fabbricato preesistente, nella specie consistito nella realizzazione sul lastrico solare di una struttura di alluminio anodizzato di mq. 15, non può considerarsi pertinenza, ma diventa parte dell'edificio perché, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato in quanto privo di autonomia rispetto all'edificio medesimo; nel senso che le tettoie realizzate a copertura di lastrici non possono essere considerate pertinenze, cfr. anche Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Salanitro, Rv. 257290; Sez. 3, n. 21351 del 06/05/2010, Savino, Rv. 247628; Sez. 3, n. 17083 del 07/04/2006, Miranda, Rv. 234193; Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232363); oppure venga realizzata una tettoia di copertura (Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Salanitro, Rv. 257290). Non costituisce, inoltre, pertinenza la costruzione di una parte di edificio in ampliamento e adiacente a quello principale in quanto è evidente che tale vano può mutare la sua destinazione o comunque è utilizzabile economicamente in altro modo (Sez. 3, n. 5465 del 09/12/2004, Bufano, Rv. 230846; cfr., altresì, Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012, Zeno, Rv. 253064, secondo cui in materia edilizia, affinché un manufatto presenti il carattere della pertinenza si richiede che abbia una propria individualità, che sia oggettivamente preordinato a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornito di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti).
3.5. Nel caso di specie è evidente che l’opera, così come descritta dal Tribunale, ha una propria autonomia non essendo stato nemmeno dedotta, dai ricorrenti, alcuna delle caratteristiche che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, possano qualificare il manufatto come pertinenza.
3.6. Né il deposito “postumo” del progetto estingue il reato di cui all’art. 95, d.P.R. n. 380 del 2001.
3.7. Il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche (Sez. 3, n. 19196 del 26/02/2019, Greco, Rv. 275757 - 01; Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino, Rv. 246462 - 01; Sez. 3, n. 20275 del 14/03/2008, Terracciano, Rv. 239871 - 01). Ché, anzi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2013, Casà, Rv. 284058 - 01);
4. E’ fondato l’ultimo motivo.
4.1. Effettivamente il Tribunale ha completamente negletto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto invocata dai ricorrenti in sede di discussione, così incorrendo nel dedotto vizio di omessa motivazione.
4.2. La fondatezza dei ricorsi giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione e alla rilevazione d’ufficio della prescrizione già maturata. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 09/06/2023.