Stoccaggio quale deposito preliminare e valutazione di impatto ambientale se superiore a 150.000 mc Concetto di smaltimento ai fini della direttiva 85/337/ce. Stato di emergenza rifiuti e deroga al diritto comunitario
(a cura Avv. M. Balletta)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4932/2007
Reg.Dec.
N. 2114-3741 Reg.Ric.
ANNO 2006
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
sui ricorsi riuniti in appello n. 2114/2006 e 3741/2006 proposti rispettivamente:
1) ric. n. 2114/2006 da: COMMISSARIO DI GOVERNO PER EMERGENZA RIFIUTI REG. CAMPANIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;
COMUNE DI ACERRA, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessio Petretti e Maurizio Balletta con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio del primo;
PROVINCIA DI NAPOLI, REGIONE CAMPANIA, non costituite;
FIBE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Ennio Magrì con domicilio eletto in Roma via Guido D'Arezzo n. 18;
2) ric. n. 3741/2006 proposto da: FIBE SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. Ennio Magrì con domicilio eletto in Roma via Guido D'Arezzo n.18;
COMUNE DI ACERRA, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessio Petretti e Maurizio Balletta con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio del primo;
COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE CAMPANIA, non costituito;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n.12;
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PROVINCIA DI NAPOLI, REGIONE CAMPANIA, non costituiti;
della sentenza n. 20692/2005 con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 167 del 17/5/2005, recante l’approvazione degli elaborati progettuali per la realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano, subordinando l’autorizzazione dell’esercizio all’approvazione dei piani di gestione operativa, di sorveglianza e controllo e di ripristino ambientale, con autorizzazione allo stoccaggio del CDR a far data dal collaudo;
Visti gli atti di costituzione delle parti in epigrafe specificate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, relatore il cons. Francesco Caringella. Uditi l’avv. dello Stato Giacomo Aiello, l’avv. Petretti l’avv. Magrì (nelle preliminari) e l’avv. Marangi per delega dell’avv. Magrì ;
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe specificata il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Acerra avverso gli atti in epigrafe relativi all’ordinanza n. 167 del 17/5/2005 recante l’approvazione degli elaborati progettuali per la realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano.
Propongono separati appelli il Commissario straordinario e la Fibe s.p.a..
Resiste il Comune di Acerra.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni.
All’udienza del 13 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Gli appelli devono essere riuniti in quanto riguardano la stessa sentenza.
2.1. Vanno innanzitutto respinte le censure con le quali si ripropongono le eccezioni di inammissibilità svolte in primo grado secondo cui: a) il ricorso di primo grado non recherebbe alcuna censura contro il provvedimento di approvazione del progetto preliminare; b) non vi sarebbero contestazioni avverso l’individuazione del sito e l’approvazione del progetto; c) si pretenderebbe un inammissibile sindacato sulla discrezionalità tecnica spesa dall’amministrazione.
In ordine al profili sub a) a b), la lettura del ricorso di prime cure conferma che il Comune ricorrente ha contestato l’approvazione del progetto e la sua localizzazione nel proprio territorio, lamentando la violazione di norme procedimentali, la cui cognizione rientra nel sindacato di legittimità demandato al giudice amministrativo. Quanto al profilo sub c) è appena il caso di rilevare che le censure tese a stigmatizzare l’omessa acquisizione dell’obbligatoria valutazione di impatto ambientale costituisce un vizio che tocca la mera legittimità della procedura senza invadere la sfera riservata del merito tecnico ed amministrativo.
2.2.Venendo alle censure che riguardano il merito della vicenda, non merita in primo luogo accoglimento il motivo di appello con il quale si contesta la necessità della sottoposizione a valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi ai siti di stoccaggio provvisorio del genere di quello in esame.
Si deve premettere che il progetto in esame non costituisce una variante o una modifica del progetto relativo all’impianto di termovalorizzazione, ma rappresenta piuttosto un intervento ulteriore ed aggiuntivo, da realizzare nella medesima località, ma con una propria autonoma ragion d’essere. In sostanza, come correttamente rimarcato dal Primo Giudice, il sito di stoccaggio in questione non è una pertinenza funzionale al servizio del termovalorizzatore (dotato di una apposita area di stoccaggio), ma è finalizzato a consentire l’accumulo delle balle di materiale provenienti dagli impianti di produzione del CDR, in mancanza della disponibilità di altri luoghi di deposito ed in attesa del completamento e dell’entrata in funzione del termovalorizzatore.
Si deve soggiungere che, in base alla documentazione in atti, è pacifico che il materiale destinato allo stoccaggio non ha le caratteristiche del CDR idoneo alla combustione, ma è piuttosto da classificare come rifiuto derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti.
Non è allora dubitabile che il progetto in esame riguarda un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali, rientrante tra gli impianti di smaltimento previsti dall’allegato A del d.P.R. 12/4/1996. Infatti, la relazione istruttoria al progetto preliminare dell’impianto indica una capacità complessiva di stoccaggio pari a 920 mila mc., che è superiore ai limiti previsti dalla suddetta disposizione.
Le articolate deduzioni svolte dall’appellante in relazione alla tipologia del sito ed alla specificità della destinazione non riescono ad infirmare il dato, centrale ai fini della presente controversia, che l’impianto di stoccaggio è un impianto di smaltimento, in quanto rientrante nell’allegato B al D.Lgs. n. 22/1997, punto D 15, configurando un deposito preliminare in vista dell’incenerimento di cui al punto D10. Ne deriva la sussunzione nel novero degli “impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc”, sottoposti a VIA ai sensi dell’allegato A al d.P.R. 12.4.1996 di cui sopra.
L’assunto è corroborato dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia a tenore della quale la quale, in assenza di specifici referenti normativi di stampo europeo, “la nozione di smaltimento di rifiuti ai sensi della direttiva 85/337 è una nozione autonoma che deve ricevere significato idoneo a rispondere pienamente all’obiettivi perseguito da tale atto normativo. Di conseguenza, tale nozione - che non è equivalente a quella di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442- deve essere intesa in senso lato come comprensiva dell’insieme delle operazioni che portano o allo smaltimento dei rifiuti, nel senso setto del termine, o al loro recupero” (Corte Giustizia CE 23 novembre 2006, causa C-486/06).
2.3. Il Collegio non ravvisa inoltre la sussistenza delle condizioni di legge che consentano la deroga alla regola della doverosa sottoposizione dell’impianto alla verifica di compatibilità ambientale.
Ebbene, l’art. 1, co. 8, del citato d.P.R. 12.4.1996 prevede l’esenzione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale per gli interventi disposti a seguito di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. Successivamente l’art. 15, co. 1, della legge n. 306 del 2003, fornendo un canone interpretativo comunitariamente orientato, utile anche ai fini delle fattispecie anteriori, ha poi limitato tale esclusione a singoli interventi disposti in via d’urgenza “solo in specifici casi in cui la situazione d’emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l’adempimento della normativa vigente in materia d’impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile”.
L’esame degli atti del procedimento non reca traccia di una invero doverosa motivazione in ordine alla ricorrenza di una tale inderogabile necessità ed urgenza; situazione di urgenza da valutare non in astratto con riguardo alla situazione calamitosa complessivamente intesa ma da calare nel concreto del singolo intervento, tenendo conto comparativamente dell’utilità specifica del singolo impianto e dei rischi sottesi, sul versante ambientale e nell’ottica della tutela della salute, del funzionamento di un impianto autorizzato, senna previa valutazione ambientale, a stoccare CDR non a norma nei sensi prima specificati.
Si deve soggiungere che il notevole lasso temporale intercorso tra il progetto preliminare e quello esecutivo, pari a oltre due anni, contraddice l’assunto difensivo della sussistenza di ragioni emergenziali tali da impedire la realizzazione della procedura in tempi congrui alla luce dell’interesse collettivo da soddisfare.
2.4. Si deve infine rimarcare, quanto alla paventata violazione dell’art. 2, comma 1, della L. n. 53/2005 e dell’art. 4 OPCM n. 3479 del 29.12.2005, per un verso, che dette prescrizioni si riferiscono esclusivamente agli attuali siti di stoccaggio provvisorio e, per altro verso, che da tali referenti positivi non è dato desumere una non ammissibile deroga ai superiori principi comunitari in materia di obbligatorio espletamento della valutazione di impatto ambientale quante volte non ricorrano gli estremi delle eccezioni tassativamente autorizzate.
3. In conclusione, i ricorsi vanno respinti.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.
Bruno Rosario Polito Consigliere
Presidente
Gaetano Trotta
Consigliere Segretario
Francesco Caringella Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....25/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria