Cons. di Stato Sez. VI sent. 4932 del 25 settembre 2007

Stoccaggio quale deposito preliminare e valutazione di impatto ambientale se superiore a 150.000 mc Concetto di smaltimento ai fini della direttiva 85/337/ce. Stato di emergenza rifiuti e deroga al diritto comunitario
(a cura Avv. M. Balletta)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4932/2007
Reg.Dec.
N. 2114-3741 Reg.Ric.
ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello n. 2114/2006 e 3741/2006 proposti rispettivamente:

1) ric. n. 2114/2006 da: COMMISSARIO DI GOVERNO PER EMERGENZA RIFIUTI REG. CAMPANIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

COMUNE DI ACERRA, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessio Petretti e Maurizio Balletta con domicilio  eletto in Roma via  degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio del primo;

e nei confronti di

PROVINCIA DI NAPOLI, REGIONE CAMPANIA, non costituite;

FIBE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Ennio Magrì con domicilio eletto in Roma via Guido D'Arezzo n. 18;

2) ric. n. 3741/2006 proposto da: FIBE SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. Ennio Magrì con domicilio eletto in Roma via Guido D'Arezzo n.18;

contro

COMUNE DI ACERRA, rappresentato e difeso dagli Avv. Alessio Petretti e Maurizio Balletta con domicilio  eletto in Roma via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio del primo;

e nei confronti di

COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE CAMPANIA, non costituito;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n.12;

MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, PROVINCIA DI NAPOLI, REGIONE CAMPANIA, non costituiti;

per l'annullamento

della sentenza  n. 20692/2005 con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 167 del 17/5/2005, recante l’approvazione degli elaborati progettuali per la realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano, subordinando l’autorizzazione dell’esercizio all’approvazione dei piani di gestione operativa, di sorveglianza e controllo e di ripristino ambientale, con autorizzazione allo stoccaggio del CDR a far data dal collaudo;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione delle parti in epigrafe specificate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, relatore il cons. Francesco  Caringella. Uditi l’avv. dello Stato Giacomo Aiello, l’avv. Petretti l’avv. Magrì (nelle preliminari) e l’avv. Marangi per delega dell’avv. Magrì ;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe specificata il Tribunale ha accolto il ricorso  proposto dal Comune di Acerra avverso  gli atti in epigrafe relativi all’ordinanza n. 167 del 17/5/2005 recante l’approvazione degli elaborati progettuali per la realizzazione del sito di stoccaggio provvisorio del combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano.

Propongono separati appelli il Commissario straordinario e la Fibe s.p.a..

Resiste il Comune di Acerra.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni.

All’udienza del 13 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Gli appelli devono essere riuniti in quanto riguardano la stessa sentenza.

2.1. Vanno innanzitutto respinte le censure con le quali si ripropongono le  eccezioni di inammissibilità svolte in primo grado secondo cui: a) il ricorso di primo grado non recherebbe alcuna censura contro il provvedimento di approvazione del progetto preliminare; b) non vi sarebbero contestazioni avverso l’individuazione del sito e l’approvazione del progetto; c) si pretenderebbe un inammissibile sindacato sulla discrezionalità tecnica spesa dall’amministrazione.

In ordine al profili sub a) a b), la lettura del ricorso di prime cure conferma che il Comune ricorrente ha contestato l’approvazione del progetto e la sua localizzazione nel proprio territorio, lamentando la violazione di norme procedimentali, la cui cognizione rientra nel sindacato di legittimità demandato al giudice amministrativo. Quanto al profilo sub c) è appena il caso di rilevare che le censure tese a stigmatizzare l’omessa acquisizione dell’obbligatoria valutazione di impatto ambientale costituisce un vizio che tocca la mera legittimità della procedura  senza invadere la sfera riservata del  merito tecnico ed amministrativo.

2.2.Venendo alle censure che riguardano  il merito della vicenda, non merita in primo luogo accoglimento  il motivo di appello con il quale si contesta la necessità  della sottoposizione a valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi ai siti di stoccaggio provvisorio del genere di quello in esame.

Si deve premettere che il progetto in esame non costituisce una variante o una modifica del progetto relativo all’impianto di termovalorizzazione, ma rappresenta piuttosto un intervento ulteriore ed aggiuntivo, da realizzare nella medesima località, ma con una propria autonoma ragion d’essere. In sostanza, come correttamente rimarcato dal Primo Giudice,  il sito di stoccaggio in questione non è una pertinenza funzionale al servizio del termovalorizzatore (dotato di una apposita  area di stoccaggio), ma è finalizzato a consentire l’accumulo delle balle di materiale provenienti dagli impianti di produzione del CDR, in mancanza della disponibilità di altri luoghi di deposito ed in attesa del completamento e dell’entrata in funzione del termovalorizzatore.

Si deve soggiungere che, in base alla documentazione  in atti, è pacifico che  il materiale destinato allo stoccaggio non ha le caratteristiche del CDR idoneo alla combustione, ma è piuttosto da classificare come rifiuto derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti.

Non è allora dubitabile che il progetto in esame riguarda  un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali, rientrante tra gli impianti di smaltimento previsti dall’allegato A del d.P.R. 12/4/1996. Infatti, la relazione istruttoria al progetto preliminare dell’impianto indica una capacità complessiva di stoccaggio pari a 920 mila mc., che è superiore ai limiti previsti dalla suddetta disposizione.

Le articolate deduzioni svolte dall’appellante in relazione alla tipologia del sito ed alla specificità della destinazione non riescono ad infirmare il dato, centrale ai fini della presente controversia, che l’impianto di stoccaggio è un impianto di smaltimento, in quanto rientrante nell’allegato B al D.Lgs. n. 22/1997, punto D 15, configurando un deposito preliminare in vista dell’incenerimento di cui al punto D10. Ne deriva la sussunzione nel novero degli “impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc”, sottoposti a VIA ai sensi dell’allegato A al d.P.R. 12.4.1996 di cui sopra.

L’assunto è corroborato dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia a tenore della quale la quale, in assenza di specifici referenti normativi di stampo europeo, “la nozione di smaltimento di rifiuti ai sensi della direttiva 85/337 è una nozione autonoma che deve ricevere significato idoneo a rispondere pienamente all’obiettivi perseguito da tale atto normativo. Di conseguenza, tale nozione - che non è  equivalente  a quella di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442- deve essere intesa in senso lato come comprensiva dell’insieme delle operazioni che portano o allo smaltimento dei rifiuti, nel senso setto del termine, o al loro recupero” (Corte Giustizia CE 23 novembre 2006, causa C-486/06).

2.3. Il Collegio non ravvisa inoltre  la sussistenza delle condizioni di legge che consentano la deroga alla regola della doverosa sottoposizione dell’impianto alla verifica di compatibilità ambientale.

Ebbene,  l’art. 1, co. 8, del citato d.P.R. 12.4.1996 prevede l’esenzione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale per gli interventi disposti a seguito di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. Successivamente  l’art. 15, co. 1, della legge n. 306 del 2003, fornendo un canone interpretativo  comunitariamente orientato, utile anche ai fini delle fattispecie anteriori,   ha poi limitato tale esclusione a singoli interventi disposti in via d’urgenza “solo in specifici casi in cui la situazione d’emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l’adempimento della normativa vigente in materia d’impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile”.

L’esame degli  atti del procedimento non reca traccia di una invero doverosa motivazione in ordine alla ricorrenza di una  tale inderogabile necessità ed urgenza; situazione di urgenza da valutare non in astratto con riguardo alla situazione calamitosa complessivamente intesa  ma da calare nel concreto del singolo intervento, tenendo conto comparativamente dell’utilità specifica del singolo impianto e dei rischi sottesi, sul versante ambientale e nell’ottica della tutela della salute, del funzionamento  di un impianto  autorizzato, senna previa valutazione ambientale, a stoccare CDR non a norma nei sensi prima specificati.

Si deve soggiungere che il notevole lasso temporale intercorso   tra il progetto preliminare e quello esecutivo, pari a oltre due anni, contraddice l’assunto difensivo della sussistenza di ragioni emergenziali tali da impedire la realizzazione della procedura in tempi congrui alla luce dell’interesse  collettivo da soddisfare.

2.4. Si deve infine rimarcare, quanto alla paventata violazione dell’art. 2, comma 1, della L. n. 53/2005 e dell’art. 4 OPCM n. 3479 del 29.12.2005, per un verso, che dette prescrizioni si riferiscono esclusivamente agli attuali siti di stoccaggio provvisorio e, per altro verso, che da tali referenti positivi  non è dato desumere  una non ammissibile deroga ai superiori principi comunitari in materia di obbligatorio espletamento della valutazione di impatto ambientale quante volte non  ricorrano gli estremi delle eccezioni  tassativamente autorizzate.

3. In conclusione, i ricorsi vanno respinti.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Gaetano Trotta            Presidente

Giuseppe Romeo                     Consigliere

Aldo Scola                              Consigliere

Francesco Caringella               Consigliere Est.

Bruno Rosario Polito               Consigliere

Presidente

Gaetano Trotta

Consigliere                                                                            Segretario

Francesco Caringella                                                         Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....25/09/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria