Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Salleo Puntillo
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - Emissioni di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone - Superamento del limite di tollerabilità delle emissioni - Prova - Modalità.
In tema di getto pericoloso di cose, nel caso di emissioni di fumi, gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone, la prova del superamento del limite di tollerabilità deve essere determinato di volta in volta dal giudice, anche mediante dichiarazioni testimoniali, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell'attuale momento storico. (Fattispecie nella quale l'emissione di fumi, promananti dalla canna fumaria e prodotti dall'impianto di riscaldamento dell'imputato, investiva l'abitazione di alcuni vicini di casa provocando loro molestia).
Motivazione
Con sentenza in data 9 giugno 2006 del Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Michele Salleo Puntillo fu condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite P.C., perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 674 cp (“perché, non innalzando adeguatamente la canna fumaria della propria abitazione in modo da superare in altezza l’ultimo piano dell’immobile adiacente occupato da Avellino Biagio e Saccone Grazia, provocava emissione di fumo derivante dall’impianto di riscaldamento e tali da investire l’abitazione dei predetti vicini, provocando in tal modo molestia agli stessi, in Montalbano Elicona dal dicembre 2001 e in permanenza attuale”).
Avverso
tale
sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
il
quale denuncia con il primo motivo erronea applicazione della legge
penale e
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto, premesso
che la
condotta di cui alla norma stessa è punibile solo quando la stessa sia
tenuta nei casi non consentiti dalla
legge, sostiene
che tale precetto “in bianco, va
posto in strettissima correlazione concettuale e normativa con l’art.
844
c.c.”; che “la piattaforma normativa è costituita dalla norma
civilistica che
pone come situazione di partenza una presunzione iuris
tantum (la cd. presunzione di normalità o semplice), affermando, per l’appunto,
che il proprietario del fondo non può impedire le immissioni se non
superano la
detta presunzione; che, di conseguenza, perché scatti il divieto di
immissione,
occorre che sia superata la presunzione stessa, “mediante una
constatazione
puntuale e un riscontro rigorosamente documentale del travalicamento di
quei
limiti”; che nella specie tale accertamento sarebbe del tutto mancato,
di guisa
che non era stata acquisita al processo alcuna prova oggettiva... circa
la
tollerabilità dei fumi e il superamento delle soglie definite per
legge”. In
tale ottica il ricorrente deduce anche che “la configurazione della
contravvenzione di cui all’art. 674 cp postula che si verta in casi non consentiti dalla legge e cioè
che “le denunciate emissioni violino una precisa normativa legale la
cui fonte
deve essere specificamente individuata”; che il regolamento comunale di
Montalbano Elicona stabilisce (art.32) che “... le
stufe debbono essere munite di canna fumaria indipendente,
prolungata per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la
fuoriuscita
dei fumi deve verificarsi a non meno di
Tali deduzioni sono infondate: è certamente vero, in conformità di quanto costantemente affermato da questa Corte regolatrice, che la seconda ipotesi prevista dall’art. 674 cp (chiunque... provoca emissioni di fumo, ... atte a molestare le persone nei casi non consentiti dalla legge) richiama espressamente i limiti legali posti dalla legge civile a tutela del diritto della tollerabilità fondiaria (e di godimento anche a titolo personale della stessa), in tema di immissioni oltre il limite della tollerabilità”, per cui “si deve fare riferimento in generale a tutte le immissioni dannose per il vicino sanzionate dall’art.844 c.c. ove si riscontri il superamento del limite di tollerabilità”.
A
ben vedere, i
problemi agitati dal ricorrente sono due: quello connesso all’inciso di
cui
all’art. 674 cp (cioè, la nozione di casi non consentiti dalla legge) e
quello
della prova del superamento dei limiti di tollerabilità. In ordine al
primo,
questa Corte, con interpretazione ormai tradizionale, ha precisato che
chiaramente non va riferito al caso non consentito dalla legge il mezzo
con cui
si provocano le immissioni, quanto proprio queste ultime allorché
superino il
limite della normale tollerabilità. In una non recente sentenza,
occupandosi di
un caso del tutto simile a quello in esame, questa Corte ha rilevato
che non
era certamente un caso vietato dalla legge l’accensione di un caminetto
domestico,
ma le emissioni di fumo cagionate da quella accensione nell’unità
abitativa
dell’imputato e la loro immissione in quella della persona offesa in
guisa tale
da superare la soglia della normale tollerabilità (cass. sez. I, 26
febbraio 1994
n. 2544).
Quanto,
poi,
alla prova del detto superamento, l’interpretazione giuridica è
costante
nell’affermare che, mancando nella legge una misura in base alla quale
stabilire con criteri automatici, il limite di tollerabilità delle
immissioni,
tale limite dev’essere prudentemente determinato di volta in volta dal
giudice,
con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente
svolte
in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita e alle
correnti
abitudini della popolazione nell’attuale momento storico (Cass. Sez.
Un. 26.10.57 n. 4156, rv.
880620;
20.12.85 n. 6534, rv.
443606).
Ne deriva che non è esatto che esso debba risultare provato
documentalmente,
come sostenuto dal ricorrente, essendo sufficiente che il superamento
risulti
provato anche da dichiarazioni testimoniali adeguatamente valutate dal
giudice.
Nella specie il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione esente
da
qualsiasi errore logico, che il detto superamento risulta provato,
oltre che
dalle dichiarazioni delle parti offese Avellino e Saccone, anche, come
si
vedrà, “dalle deposizioni degli ulteriori testi escussi, nonché dalla
documentazione acquisita”. In effetti, il giudice di primo grado ha
opportunamente rilevato come le molestie lamentate dalla P.C. siano
risultate anche
dalle dichiarazioni dei tecnici comunali Lombardo e Cucinotta, dai
sopralluoghi
fatti dagli stessi (rispettivamente il 19 febbraio 2001 e il 28 aprile
2003) e
da quello effettuato dai CC. in data 1 marzo
Il ricorrente deduce infine che “in tutto il corso del procedimento... si è dato per scontato che responsabile della condotta incriminata fosse l’attuale ricorrente” e che “tale mera induzione si adagia esclusivamente sul fatto che era lui il proprietario della canna famigerata”, trascurandosi che nella casa Salleo abitano ed agiscono stabilmente almeno tre persone, delle quali egli è di gran lunga la più anziana”. La deduzione, essendo di mero fatto, è inammissibile in questa sede di legittimità.
Nella stessa linea di inammissibilità, questa volta anche per manifesta infondatezza, si pone l’ulteriore deduzione circa la “insussistenza del danno, irrisarcibilità, carenza di legittimazione passiva dell’imputato, carenza di motivazione”, sotto il profilo che “non è stato mai individuato l’autore materiale della condotta contestata al Salleo” e “non è stato mai provato... il nesso eziologico... tra le emissioni e i disturbi enunciati dalla parte civile”. Ed invero, le precisazioni fatte sopra dimostrano la totale infondatezza degli assunti qui riportati. Tra l’altro, è appena il caso di rilevare che l’esistenza di un danno risarcibile è strettamente connesso alla consumazione del reato, come sopra delineata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e a quelle sostenute dalla P.C. (come specificato in dispositivo).