Chi abbandona mascherine anche contaminate rischia meno di chi butta una cicca di sigaretta
di Gianfranco AMENDOLA
pubblicato su osservatorioagromafie.it. Si ringraziano Autore ed Editore
1. - Le sanzioni «normali» per l’abbandono di DPI da Covid 19. La pandemia in atto sta profondamente incidendo sul nostro stile di vita e, tra l’altro, ci costringe a fare i conti con un nuovo tipo di rifiuti quali sono i dispositivi di protezione individuale (DPI) costituiti da mascherine e guanti usati, la cui gestione risulta particolarmente delicata per i possibili pericoli e danni alla salute ed all’ambiente. Pericoli e danni che, ovviamente assumono la massima rilevanza qualora vi sia il rischio concreto che si tratti di rifiuti contaminati e contagiosi.
In proposito, il regolamento italiano relativo alla gestione dei rifiuti sanitari (d.p.r. n. 254/2003) ricomprende nella categoria dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
« i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03* (...) nell’allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all’allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell’allegato I del presente regolamento (fra cui guanti monouso, gli indumenti protettivi, mascherine, calzari, soprascarpe, camici ecc.) che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da: 2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico » [art. 2, comma 1, lett. d)].
Estendendone l’ambito (art. 15) anche a quelli prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, qualora, come rischio, risultino analoghi ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
In sostanza, quindi, per quanto interessa in questa sede, i DPI da Covid 19 sono rifiuti che dovrebbero essere sottoposti alla «normale» disciplina dei rifiuti, con l’applicazione di quella che riguarda i rifiuti pericolosi nel caso che, qualunque sia la loro provenienza, ricorrano condizioni di rischio analoghe a quelle sopra riportate per i rifiuti sanitari; con le normali sanzioni previste per l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, pericolosi e non. E pertanto, salvo ordinanze comunali più rigorose per motivi di salute pubblica, l’abbandono sul suolo e nel suolo o nelle acque nonché il deposito incontrollato di DPI usati, prodotti nelle abitazioni, dovrebbe essere punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a tremila euro; raddoppiata se si tratta di DPI pericolosi (art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/06). Se invece i DPI sono prodotti da titolari di imprese o dai responsabili di enti a causa della propria attività lavorativa, si dovrebbe applicare la sanzione penale dell’arresto da tre mesi a un anno o della ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; pena congiunta, con arresto raddoppiato, se i DPI sono da considerare pericolosi (art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/6) 1 .
2. - Il decreto rilancio e il rinvio alle sanzioni della legge n. 221/2015. Tuttavia, il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con l. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto rilancio) inseriva, con l’art. 229 bis, un articolo con « disposizioni per lo smaltimento di dispositivi di protezione individuale » il quale, al comma 7, stabilisce che « in caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 255, comma 1 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
In tal modo, quindi, si deroga, quanto alle sanzioni, alla disciplina generale sopra riportata e si dispone, invece, l’applicabilità della sanzione «speciale» introdotta nel d.lgs. n. 152/06 dall’art. 40 della l. 28 dicembre 2015, n. 221 ( Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) per l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni. Della sanzione, cioè, contenuta nel d.lgs. n. 152/06, il quale aggiungeva un art. 232ter ( Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni), dove si stabiliva che, « al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi »; sanzionando contestualmente questo divieto con l’aggiunta di un comma 1bis all’art. 255, secondo il quale « chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta » 2 .
Uno sconto notevole se si pensa che la sanzione minima «normale» per l’abbandono di rifiuti non pericolosi è compresa, come abbiamo detto tra trecento e tremila euro.
3. - Le conseguenze di questa assurda innovazione. In conclusione, quindi, dopo questa innovazione del decreto rilancio, la sanzione applicabile per l’abbandono di mascherine e guanti monouso è molto inferiore a quella «normale» e addirittura, in base alle regole generali (art. 16 della legge n. 689/81), si riduce a cinquanta euro se si «concilia» entro sessanta giorni.
La ratio di questa innovazione appare, francamente, incomprensibile. In primo luogo sotto il profilo del semplice buon senso. Come si può ritenere che, in epoca di pandemia, le mascherine e i guanti monouso siano rifiuti di piccolissime dimensioni equiparabili, come impatto su salute e ambiente, agli scontrini, ai fazzoletti di carta, alle gomme da masticare (e alle cicche di sigarette)? Come si può dimenticare che oggi molto spesso le persone contagiate sono asintomatiche, per cui non si può mai essere certi che una mascherina abbandonata sia stata usata da persona non contagiata e non contagiosa? Come si può dimenticare che, per quanto risulta, il virus sopravvive anche a lungo su certe superfici o in certe condizioni?
Eppure il decreto rilancio non fa alcuna distinzione, ignorando disinvoltamente sia la disciplina «normale» con le sanzioni «normali» che, come abbiamo visto, distinguono se si tratta di rifiuti pericolosi e se si tratta di rifiuti domestici o provenienti da ambienti di lavoro; sia la disciplina emergenziale dell’ISS e dell’ISPRA che, ispirandosi a princìpi di massima cautela, detta apposite e differenziate prescrizioni per la raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o quarantena obbligatoria 3 .
In sostanza, per il decreto rilancio, quando si tratta di mascherine e guanti monouso, ogni pericolo scompare: tutto e sempre a cinquanta euro.
Ma c’è di più. Perché la norma appare sbagliata anche sotto il profilo dell’iter amministrativo previsto per l’irrogazione di questa sanzione 4 .
E appare carente anche sotto il profilo penalistico in quanto limita la condotta vietata al semplice «abbandono» dimenticando che, nella disciplina «normale», si parla sempre anche di « deposito incontrollato». Nozione che non coincide affatto con quella di abbandono (che si esaurisce al momento del rilascio) mentre ricorre il deposito quando « il detentore del rifiuto pur non abbandonandolo nel senso dianzi individuato, ne mantiene la detenzione con modalità estranee a quelle conformi a legge, potenzialmente pericolose » 5 .
E pertanto non è chiaro se, in caso di deposito incontrollato di mascherine e guanti monouso si applichi la sanzione speciale prevista per l’abbandono ovvero la sanzione «normale» prevista dal d.lgs. n. 152/06. Come, ad esempio, può verificarsi qualora non vengano rispettate le apposite prescrizioni di tutela che, ai sensi del primo comma dello stesso art. 229 bis, dovranno essere individuate, non oltre il 31 dicembre 2020, dal Ministro dell’ambiente in tema di specifiche modalità di raccolta dei DPI usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario.
4. - Conclusione . Insomma, questa pandemia sta impietosamente dimostrando ogni giorno di più la inadeguatezza e la superficialità del nostro legislatore in tema di normativa ambientale. Non bastava l’assurdità di una deroga al deposito temporaneo di rifiuti precipitosamente ritirata dopo due mesi 6 . Quanto durerà quest’altra assurdità per cui chi abbandona mascherine anche contaminate e contagiose rischia meno di chi butta una cicca di sigaretta o una busta di plastica?
1 In proposito, per quanto concerne la loro classificazione e gestione, ci sia consentito rinviare al nostro Classificazione e gestione di rifiuti costituiti da mascherine, guanti ed indumenti protettivi (DPI) utilizzati per Covid 19 , in www.rivistadga.it , 2020, n. 3, dove riportiamo anche le indicazioni dell’ISS e di ISPRA. Per completezza, aggiungiamo che, successivamente, vi è stato in proposito un intervento del legislatore il quale, con l’art. 30 bis del d.l. 8 aprile 2020 convertito con l. 5 giugno 2020, n. 40, ha stabilito che « al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m ), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani ».
2 Per completezza: l’art. 40 della legge n. 221 /2015 vieta contestualmente anche « l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi » stabilendo, come sanzione, il doppio della sanzione amministrativa sopra riportata.
3 Per approfondimenti e richiami si rinvia al nostro COVID-19 e gestione dei rifiuti. Cosa cambia. Emergenza permanente? , in www.questione giustizia.it, 13 maggio 2020 e in www.lexambiente.it, 22 maggio 2020, nonché a Classificazione e gestione di rifiuti costituiti da mascherine, guanti ed indumenti protettivi (DPI) utilizzati per Covid 19 , cit.
4 In proposito, si rinvia a Aiello, Stabilite le sanzioni per gli abbandoni dei sistemi di protezione individuali anti Covid 19 mascherine e guanti monouso , in www.lexambiente.it, 22 settembre 2020, il quale conclude che si tratta della « ennesima dimostrazione di superficialità del nostro legislatore che quando dispone in materia di sanzioni ambientali dà sfogo alla frenesia più assurda per imporre procedure per nulla semplificate ».
5 Cass. Sez. III Pen. 31 ottobre 2019, n. 44516, in www.osservatorioagromafie.it e in Foro it., 2020, 2, II, 73, la quale aggiunge che « s i tratta, in questo caso, di una condotta che finché perdura incide negativamente sul bene giuridico protetto dalla disposizione che la vieta ».
6 Per approfondimenti, cfr. il nostro Deposito temporaneo di rifiuti e COVID. Contrordine compagni, in www.osservatorioagromafie.it , settembre 2020.