Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 8955 del 16/04/2007 (Rv. 595923)
Presidente: Carbone V. Estensore: Botta R. Relatore: Botta R. P.M. Iannelli D. (Diff.)
Min. Ambiente Tutela Territorio (Avv. Gen. Stato) contro Energia Spa (Torrani ed altri) (Regola giurisdizione)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - Contributo a carico dei richiedenti la valutazione di impatto ambientale - Natura giuridica - Tassa - Controversie relative al pagamento - Devoluzione alla giurisdizione tributaria - Fondamento.

Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti il pagamento del contributo previsto dall'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (abrogato dall'art. 48, comma primo, lettera d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e sostituito dalla tariffa prevista dall'art. 49, comma secondo, del medesimo decreto legislativo) da parte dei privati che abbiano richiesto la valutazione di impatto ambientale (nella specie, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di generazione di energia elettrica): esse, infatti, oltre ad avere per oggetto una prestazione che, in quanto imposta dallo Stato in stretta correlazione con l'espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l'obbligato nell'ambito di uno scambio di utilità non avente carattere sinallagmatico, è qualificabile come tassa, non possono ritenersi devolute alla giurisdizione amministrativa, non afferendo ad un rapporto di concessione e non implicando un sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l'obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il "quantum" del corrispettivo dovuto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
ENERGIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 2007 elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 146, presso l'avv. Ernesto Mocci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Torrani Pier Giuseppe e Nadia Restivo giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
Per regolamento preventivo di giurisdizione relativamente al giudizio pendente innanzi al T.A.R. del Lazio su ricorso promosso dalla Energia S.p.A. con atto notificato il 15 novembre 2004;
Udito l'avv. Ernesto Mocci, per delega, per la società controricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2007 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione proposta - innanzi al T.A.R. Lazio (ed anche alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma) - da parte della società Energia S.p.A. della comunicazione con la quale il Ministero dell'Ambiente aveva sollecitato il pagamento della somma dovuta da essa società, ai sensi della L. n. 136 del 1999, art. 27, in relazione alla richiesta di valutazione di impatto ambientale nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di una centrale termoelettrica nel territorio del Comune di Marcianise. Il Ministero dell'Ambiente nel costituirsi in giudizio ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice tributario ed ha proposto, innanzi alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Resiste la società Energia S.p.A. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta con il ricorso concerne la individuazione tra il giudice amministrativo e il giudice tributario del giudice cui spetti la giurisdizione in ordine alla controversia relativa alla sussistenza dell'obbligo del versamento, da parte del privato richiedente la valutazione di impatto ambientale - nel caso di specie funzionale al rilascio dell'autorizzazione a realizzare una centrale termoelettrica - della somma prevista dalla L. n. 136 del 1999, art. 27.
La norma in questione stabilisce, al comma 1, che "per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a L. 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale". La richiesta di valutazione d'impatto ambientale è necessaria anche al fine di conseguire l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di generazione di energia elettrica ai sensi del D.L. n. 7 del 2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 2002. In relazione all'applicazione delle disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, il Ministero dell'Ambiente ha emanato due circolari, una prima in data 18 ottobre 2004 ed una seconda in data 1 giugno 2005. Con la prima, oltre a chiarimenti sulla modalità di formulazione della richiesta e di calcolo dell'importo delle opere, è previsto che il soggetto proponente deve produrre alla Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero (DSA) unitamente alla richiesta di V.I.A. anche un originale della quietanza rilasciata dalla competente sezione di tesoreria o della ricevuta di c/c postale, analogamente intestata alla sezione di Tesoreria territorialmente competente, che attesti la data e la misura dell'importo del contributo corrisposto:
®la mancata produzione dell'attestazione del versamento del contributo dovuto in sede di presentazione dell'istanza di V.I.A., conclude la circolare, "comporterà che da parte della DSA non verrà dato avvio all'istruttoria tecnica da svolgersi a cura della Commissione V.I.A. competente e ciò fino a quando non sarà formalmente assolto l'obbligo contributivo in discussione. In tal caso la Commissione non potrà comunque emanare il proprio parere sino a quando non sarà presentata la prescritta documentazione attestante l'avvenuto pagamento". Con la seconda si specifica che il contributo previsto dalla L. n. 136 del 1999, art. 27, comma 1, "è da considerarsi a tutti gli effetti, e con tutte le conseguenze che tale qualificazione importa, tassa. Infatti, secondo i consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali, la tassa si definisce come "una particolare fattispecie di corrispettivo avente natura tributaria, caratterizzata dal fatto di avere come presupposto di fatto una domanda (volontaria o coattiva) di prestazione costituente un servizio pubblico istituzionale di un ente pubblico". La qualificazione del contributo de quo "come tassa non trova ostacolo nella circostanza che il credito sia vantato da una Amministrazione diversa da quella finanziaria e trova conferma nella pacifica circostanza che il pagamento dovuto non è soggetto a fatturazione, in coerenza con il principio secondo cui una tassa non può costituire presupposto di altro tributo".
La norma di cui alla L. n. 136 del 1999, art. 27, è stata ora abrogata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 48, comma 1, lett. d), a decorrere dal 12 agosto 2006, termine poi prorogato al 31 gennaio 2007, dall' art. 52, comma 2, del predetto decreto, come modificato dal D.L. n. 173 del 2006, art. 1 septies, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n 228 del 2006. Il successivo art. 49 Decreto conferma che gli oneri relativi alla istruttoria per la valutazione di impatto ambientale debbano essere posti a carico del proponente, secondo tariffe disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, e, fino alla emanazione di tale decreto, pone "a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le somme di cui al presente comma s'intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante in base a quanto stabilito dal successivo decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso".
L'esame della disciplina concernente gli oneri posti a carico del richiedente la valutazione di impatto ambientale convince che deve essere esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo previsto, nel caso di specie ratione temporis, dalla L. n. 136 del 1999, art. 27, (ma la situazione non è diversa nel nuove regime emergente dal cd. "codice dell'ambiente"). Tale controversia, infatti, pur avendo ad oggetto una prestazione che si ricollega all'espletamento di un pubblico servizio, non afferisce ad un rapporto di concessione ne' implica un sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l'obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla Pubblica Amministrazione spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il "quantum" del corrispettivo dovuto. Trattandosi, quindi, di controversia attinente alla spettanza o meno del "corrispettivo" di un pubblico servizio non è confì gurabile in proposito, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e per concorde orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. 6^, n. 715 del 2006 Sez. 5^, n. 6409 del 2005) e di queste Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. sent. n. 10418 del 2006 e ord. n. 3274 del 2006), la giurisdizione del giudice amministrativo. Nè rileva il fatto che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 552, abbia devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto le procedure e i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2003, n. 55, e le relative questioni risarcitorie": tale riserva, che non può non essere interpretata restrittivamente, concerne le procedure e i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica, non il corrispettivo dovuto per la procedura di valutazione di impatto ambientale - il cui assolvimento costituisce una condizione preliminare perché possano concretamente svolgersi le procedure di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dei predetti impianti -, la quale resta soggetta alla propria specifica disciplina, anche per quanto attiene al profilo della giurisdizione. Non è, infatti, possibile sostenere che la giurisdizione sulla spettanza o meno del corrispettivo previsto per la procedura di valutazione di impatto ambientale appartenga al giudice amministrativo se tale procedura è funzionale ad una procedura di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di generazione di energia elettrica ed appartenga ad altro giudice nell'ipotesi di diversa funzionalità operativa. Tanto precisato, occorre verificare se nel caso di cui trattasi la giurisdizione spetti al giudice tributario, come sostiene il Ministero ricorrente in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
Orbene, la valutazione di impatto ambientale è una attività pubblica il cui esercizio è strumentale al rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione di determinate opere e funzionale a garantire l'interesse della collettività a che l'esecuzione delle opere de quibus non comprometta l'assetto del territorio, ponendo in pericolo il rispetto del diritto all'ambiente costituzionalmente tutelato. La procedura di valutazione di impatto ambientale, quindi, nonostante realizzi, se positivamente conclusa, anche un interesse del privato alla esecuzione dell'opera per la quale quella valutazione è stata richiesta, è principalmente intesa ad attuare un interesse pubblico (quello alla conservazione dell'ambiente): sicché la prestazione pecuniaria dovuta dal richiedente, determinata dalla legge nella quantità e nei presupposti, non si colloca all'interno di un quadro di corrispettività sinallagmatica, ma costituisce una entrata dello Stato - tant'è che essa è corrisposta ad organi della "fiscalità generale" (Ministero del tesoro, nella vigenza della L. n. 136 del 1999, art. 27, e Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella vigenza del nuovo "codice dell'ambiente") e da questi riassegnata al Ministero dell'ambiente, nella specie competente - funzionale alla copertura dei costi per l'esercizio di una pubblica funzione nell'interesse della collettività (prima ancora che per la erogazione di un pubblico servizio a vantaggio del privato richiedente). Tale prestazione, quale obbligazione che trova la propria fonte nella legge e non in un rapporto contrattuale a prestazioni bilaterali, presenta, quindi, i connotati di una "tassa", che è definibile come la prestazione che lo Stato può imporre al fine di procurarsi una entrata in stretta correlazione all'espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l'obbligato in una situazione di scambio di utilità (per il vantaggio che ne deriva all'obbligato medesimo), prestazione che - diversamente dall'imposta - si ispira al principio di corrispettività (slegato, tuttavia, da un nesso di
sinallagmaticità) e che non trova titolo giustificativo nella capacità contributiva del soggetto al quale è richiesta. Dalla ritenuta natura tributaria della prestazione de qua consegue - anche alla luce della riforma introdotta dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, (e ancor più alla luce delle modifiche operate dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 1, (conv. con L. n. 248 del 2005) - che appartenga al giudice tributario la giurisdizione sulle controversie relative alla spettanza o meno della prestazione stessa, secondo il seguente principio di diritto: "A norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, che attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, spetta a tale giurisdizione la controversia relativa alla prestazione pecuniaria imposta dalla L. n. 136 del 1999, art. 27, al soggetto che richieda l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale al fine di ottenere l'autorizzazione a realizzare un'opera - come la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica ai sensi del D.L. n. 7 del 2002 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55 del 2003) - per la quale la legge preveda la conclusione positiva di tale valutazione¯. Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudizio tributario. La complessità e la novità della questione giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara la giurisdizione del giudice tributario. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2007