Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2455, del 13 maggio 2014
Elettrosmog.SRB illegittimità obbligo d’installazione degli impianti di telefonia mobile in soli tre siti
La scelta del Comune di localizzare nell’ambito dell’intero territorio comunale, l’installazione degli impianti di telefonia mobile in soli tre siti, si pone in evidente contrasto con la natura di opere di urbanizzazione primaria delle anzidette strutture, che devono essere poste al servizio degli insediamenti abitativi e seguire il loro sviluppo, garantendo una capillare distribuzione sul territorio della rete di telecomunicazione. Inoltre, la disposizione censurata si configura indirizzata a scopi di radioprotezione che esulano dalla sfera dei poteri assegnati al Comune dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 sull’insediamento degli impianti di telecomunicazione nel proprio territorio e rientrano, invece, nelle attribuzioni degli organi dello Stato individuati dall’art. 4 della legge citata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 02455/2014REG.PROV.COLL.
N. 03912/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3912 del 2008, proposto dal Comune di Veroli, rappresentato e difeso dall'avv. Felice M. Spirito, con domicilio eletto presso l’ avv. Giovanni Valeri in Roma, viale Mazzini,11 Palazzina H, int.3;
contro
- Telecom Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G.P. da Palestrina,47;
- Regione Lazio, non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA n. 00335/2008, resa tra le parti, concernente localizzazione impianti di telefonia mobile
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Spirito e Lattanzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Telecom Italia s.p.a. impugnava, per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, il provvedimento del Comune di Veroli in data 5 ottobre 2007 - recante diffida all’esecuzione di lavori di installazione di un impianto di telecomunicazione con sistema UMTS su un fabbricato in via Case Viti e contestuale annullamento dell’autorizzazione che possa essersi implicitamente formata, ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, sull’istanza presentata in data 7 luglio 2007 - unitamente, in parte de qua, al regolamento del predetto Comune sul corretto insediamento degli impianti approvato con delibera n. 25 del 2003.
Con sentenza in forma semplificata n. 335 del 2008 il T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, dichiarava illegittimo l’art. 6, commi 2 e 3, del regolamento del Comune predetto, recante l’indicazione dei siti di localizzazione degli impianti da adibire ad emissione di onde elettromagnetiche per servizi di telecomunicazione, nonché il criterio distanziale di 300 mt. lineari dai luoghi, aperti o chiusi, di permanenza di persone per più di quattro ore e, per l’effetto, annullava l’atto di diffida applicativo di detta disciplina.
Avverso la sentenza N. 335 del 2008. ha proposto appello il Comune di Veroli ed ha dedotto:
- che la motivazione della sentenza del T.A.R. reca riferimento all’illegittimità del solo criterio distanziale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione e non può giustificare la statuizione di annullamento anche dei limiti territoriali a tal fine previsti;
- la tardività, in ogni caso, del gravame avverso la disciplina di regolamento immediatamente lesiva fin dalla pubblicazione;
- che il Comune può individuare porzioni del territorio da destinare a sede preferenziale per l’installazione degli impianti in questione;
- che il provvedimento negativo impugnato non è tout court diretto ad impedire l’espansione della rete di telecomunicazione, ma solo ad indirizzarla nei luoghi all’uopo indicati in base alle scelte istruttorie del Comune sul corretto insediamento territoriale.
Resiste Telecom s.p.a. che ha contraddetto in memoria l’ordine argomentativo del Comune di Veroli e rinnovato i motivi di impugnativa assorbiti dal primo giudice.
In sede di note conclusive e di replica il Comune di Veroli ha insistito nelle proprie tesi difensive ed ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in prime cure in presenza di nuovo provvedimento del 22 maggio 2008, ostativo alla realizzazione dell’impianto in presenza di vincolo paesistico introdotto con il p.t.p.r. pubblicato il 14 febbraio 2008, nonché alla luce della sopravvenuta sostituzione con delibera consiliare n. 34 del 2008 dell’art 6 del regolamento originariamente impugnato, con implementazione dei siti disponibili per l’installazione degli impianti di t.l.c.
All’udienza del 30 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. L’appello è infondato.
2.1. Il regolamento comunale sul corretto insediamento nel territorio degli impianti di telecomunicazione e per la tutela della salute della popolazione e dell’ambiente dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici è stato correttamente impugnato unitamente all’atto applicativo recante la diffida ad installare una stazione radio base con tecnologia UMTS su un fabbricato sito in località Giglio di Veroli.
Con detto provvedimento - impeditivo dell’espansione di rete - si sono determinate in concreto le potenzialità lesive della disciplina regolamentare tese a limitare l’installazione degli impianti di telecomunicazione in individuate porzioni del territorio comunale.
Accedere alla tesi del Comune sull’onere di impugnativa fin dalla data di pubblicazione dell’atto regolamentare comporterebbe a carico del soggetto licenziatario del servizio di telecomunicazione un onere di monitoraggio su tutto il territorio comunale delle scelte di piano di ciascun comune, con un impegno irragionevole e non concretamente esigibile e per di più in contrasto, sul piano dell’effettività, con il principio di piena tutela dei diritti e degli interessi avanti agli organi di giustizia amministrativa (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 898 del 17 febbraio 2010).
2.2. Sostiene il Comune di Veroli che il T.A.R., nella parte motiva della sentenza semplificata che si impugna, avrebbe censurato il regolamento comunale limitatamente alla parte in cui fissa un criterio distanziale di 300 mt. degli impianti di telecomunicazione che emettono onde elettromagnetiche dal perimetro esterno delle aree degli edifici destinati a residenza e comunque da ogni luogo aperto o chiuso in cui vi sia presenza di persone per un tempo inferiore alle quattro ore, (art. 6, comma 3, del reg.), per poi estendere la statuizione di annullamento, in difetto di motivazione, anche al comma 2 dell’art. 6, che individua tre siti in cui concentrare l’installazione degli impianti in questione
Il motivo non va condiviso.
Va osservato, sotto un primo profilo, che il contenzioso in prime cure è stato definito con decisione in forma semplificata.
In tale ipotesi l’atto decisorio, alla stregua del previgente art. 26 della legge n. 1034 del 1971, nel testo integrato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000 (poi tradotto negli artt. 60 e 74) si caratterizza per sinteticità della motivazione, che può consistere in un sommario riferimento ad un punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo e, se del caso, ad un precedente giurisprudenziale che si presenti conforme alla vicenda contenziosa. La motivazione della sentenza deve, quindi, informarsi a criteri redazionali di sintesi argomentativa e ciò fa recedere la necessità di una motivazione che, in modo meccanico e pedissequo, assuma partitamente a riferimento ogni molteplice ed articolata deduzioni di parte.
Nel caso di specie il T.A.R., dopo avere fatto richiamo al principio enunciato in giurisprudenza in base al quale deve ritenersi consentito ai comuni ed alle regioni, nei rispettivi ambiti di competenza, di introdurre criteri localizzativi degli impianti di telecomunicazione e, segnatamente, di telefonia mobile, ha ribadito che il potere pianificatorio non può tradursi in specifici limiti di localizzazione. Ha, in prosieguo, preso in considerazione l’art. 6, comma 2, del regolamento comunale, che individua i siti nei quali il Comune di Veroli ha ritenuto ammissibile l’installazione degli impianti, ed ha dichiarato l’illegittimità dello stesso alla luce del principio in precedenza enunciato, unitamente la successivo comma 3, che fissa a regime il limite distanziale di 300 mt. da edifici ed aree con presenza di persone, posto che ad entrambe le previsioni regolamentari è fatto richiamo nell’ atto di diffida impugnato da Telecom Italia.
La motivazione si presenta, quindi, esaustiva nell’esternare, ancorché con criterio redazionale di sintesi peculiare alla decisione in forma semplificata l’iter logico osservato, e non emerge contraddittorietà fra motivazione e dispositivo.
2.3. Quanto al merito della vicenda, la scelta del Comune di Veroli di localizzare, nell’ambito dell’intero territorio comunale, l’installazione degli impianti di telefonia mobile in soli tre siti, si pone in evidente contrasto con la natura di opere di urbanizzazione primaria delle anzidette strutture, che devono essere poste al servizio degli insediamenti abitativi e seguire il loro sviluppo, garantendo una capillare distribuzione sul territorio della rete di telecomunicazione. Inoltre, come reso evidente dalla stessa intestazione del regolamento approvato con delibera n. 23 del 2003, la disposizione censurata si configura indirizzata a scopi di radioprotezione che esulano dalla sfera dei poteri assegnati al Comune dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 sull’insediamento degli impianti di telecomunicazione nel proprio territorio e rientrano, invece, nelle attribuzioni degli organi dello Stato individuati dall’art. 4 della legge citata (cfr. ex multis Cons. St. Sez. VI, n. 1567 del 6 aprile 2007; n. 3332 del 5 giugno 2006).
2.4. In sede di note a difesa il Comune di Veroli richiama taluni provvedimenti sopravvenuti
(delibera consiliare n. 34 del 28 luglio 2008, di approvazione di integrazioni e modifiche al regolamento per l’insediamento degli impianti di radiocomunicazione; nuovo atto di diffida nei confronti di Telecom Italia a non installare l’antenna in presenza della disciplina di tutela ambientale del sito introdotta con il piano territoriale pubblicato sul b.u.r. il 14 febbraio 2008) e ricollega ad essi, per il nuovo assetto degli interessi in gioco, l’ improcedibilità sia dell’appello, sia del ricorso in primo grado per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Osserva il collegio che, in base al principio tempusregit actum, risultano irrilevanti, agli effetti della legittimità degli atti impugnati, le sopravvenienze cui è fatto richiamo, tanto più che la stessa riedizione delle scelte regolamentari del Comune con ampliamento dei siti destinati all’installazione degli impianti di telecomunicazioni è intervenuta in presenza della sentenza del T.A.R. n. 335 dell’ 8 aprile 2008 che aveva sanzionato il criterio riduttivo in precedenza osservato Comune.
Non configura, inoltre, acquiescenza agli atti del Comune impeditivi dell’installazione dell’ impianto l’attivazione del procedimento di verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’ impianto in base alla disciplina di tutela in prosieguo introdotta dal p.t.p.r., che deve necessariamente intervenire prima di ogni intervento modificato dell’assetto dei luoghi oggetto di tutela.
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Michele Corradino, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)