Cass. Sez. III n. 41016 del 22 novembre 2010 (Ud. 21 ott. 2010)
Pres. Ferrua Est. Amoresano Ric. Guadagnolo
Danno Ambientale. Risarcimento in favore di ente locale
In ordine alla condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, è correttala decisione con la quale il Tribunale ha ritenuto, in considerazione del degrado dell’area (le modalità di accumulo evidenziava un evidente impatto ambientale), un deterioramento complessivo dei luoghi, che si rifletteva, danneggiandola, sull’immagine dell’ente locale. Tale motivazione non è certamente illogica o contraddittorio. La condanna generica al risarcimento del danno postula, invero, per il suo accoglimento l’accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. Rimane, conseguentemente, l’onere della parte civile di dare la prova in sede civile della sussistenza, in concreto, del danno e del suo ammontare.
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