Nuova pagina 1

Cass. Sez. III sent.. 40959 del 11-11-2005 (ud. 13 ottobre 2005)

Pres. Vitalone Est. Gntile Ric. Caporaso

Caccia – Richiami elettroacustici

 

Il posizionamento di richiami elettroacustici costituisce di per sé solo, sotto il profilo giuridico ed in riferimento all’elemento obbiettivo della contravvenzione di cui all’articolo 30 lettera h) legge 157-1992, esercizio venatorio, essendo attività prodromica diretta all’abbattimento o alla cattura degli uccelli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 13/10/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1837
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 29766/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPORASO Specioso, nato il 05/08/1970;
Avverso la Sentenza Tribunale di Benevento, emesso il 17/01/2005;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. LUCARELLI Stanislao Antonio, difensore di fiducia del ricorrente Caporaso Specioso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Benevento, con sentenza emessa il 17/01/2005, dichiarava Caporaso Specioso colpevole del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21 lett. r) e art. 30 lett. h) e lo condannava
alla pena di euro 600,00 di ammenda.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p..
In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non era stata raggiunta la prova certa della colpevolezza dell'imputato con riferimento sia al possesso, da parte del Caporaso, del richiamo elettroacustico in sequestro, sia all'asserito esercizio di attività di caccia attribuita al medesimo.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 13/10/2005, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Benevento, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente tutti i punti determinanti della decisione. Per di contro le censure dedotte nel ricorso sono errate. In particolare va disattesa la censura attinente all'asserita insufficienza ed incongruità della motivazione.
Invero il giudice di merito ha indicato con precisione le circostanze di fatto da cui ha desunto la responsabilità penale dell'imputato ed ossia: a) la presenza del Caporaso nei pressi di un albero - ove era stato posizionato un apparecchio che simulava il cinguettio degli uccelli - in atteggiamento di caccia; b) l'assenza di altre persone sul posto; c) il pronto tentativo di fuga da parte dell'imputato all'arrivo dell'Agente del Nucleo Guardie ambientali. Trattasi di elementi di fatto univoci, precisi e concordanti, che rendono logicamente plausibile e corretto l'assunto accusatorio recepito dal Tribunale, secondo cui il richiamo elettroacustico era stato collocato dal Caporaso per attirare gli uccelli al fine di abbatterli o catturarli.
Al riguardo va, altresì, affermato che il posizionamento del citato richiamo elettroacustico costituisce già di per sè solo - sotto il profilo giuridico ed in riferimento all'elemento obiettivo della contravvenzione di cui alla L. n. 157 del 1991, art. 30, lett. h) - esercizio venatorio, essendo attività prodromica diretta all'abbattimento lo cattura degli uccelli.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Caporaso Specioso con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005