Corte di Giustizia Sez.VIII sent. 31 gennaio 2008
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/35/CE – Ambiente – Partecipazione del pubblico all’elaborazione di taluni piani e programmi – Mancata trasposizione entro il termine prescritto»
Commissione delle Comunità europee
c/
Repubblica Italiana
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/35/CE – Ambiente – Partecipazione del pubblico all’elaborazione di taluni piani e programmi – Mancata trasposizione entro il termine prescritto»
Commissione delle Comunità europee
c/
Repubblica Italiana
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
31 gennaio 2008 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/35/CE – Ambiente – Partecipazione del pubblico all’elaborazione di taluni piani e programmi – Mancata trasposizione entro il termine prescritto»
Nella causa C‑69/07,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 9 febbraio 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. J.‑B. Laignelot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. G. Arestis, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che la Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 6 di tale direttiva.
2 L’art. 6, n. 1, della direttiva 2003/35 prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 25 giugno 2005 e ne informino immediatamente la Commissione. Ai sensi dell’art. 6, n. 2, della direttiva, quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva stessa o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, e le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3 Non essendo stata informata delle misure adottate dalla Repubblica italiana per conformarsi alla direttiva 2003/35 e non disponendo di altri elementi che le consentissero di concludere che le misure necessarie alla trasposizione di quest’ultima nell’ordinamento giuridico interno di detto Stato membro fossero state adottate, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE.
4 Dopo aver inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida datata 28 luglio 2005, alla quale non è stata fornita alcuna risposta che secondo la Commissione potesse essere ritenuta soddisfacente, tale istituzione ha emesso, in data 13 dicembre 2005, un parere motivato, con il quale ha invitato detto Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dal suo ricevimento.
5 La Repubblica italiana ha risposto a questo parere motivato segnatamente mediante una comunicazione datata 16 maggio 2006, nella quale ha fatto presente di aver trasmesso alla Commissione, con lettera del 12 maggio 2006, il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Supplemento ordinario alla GURI n. 96 del 14 aprile 2006), recante trasposizione della direttiva 2003/35.
6 La Commissione, ritenendo, da un lato, che la misura nazionale di attuazione fosse stata adottata dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato e, dall’altro, che essa non fosse completa, ha deciso di presentare dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE.
7 Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione precisa che la presente controversia ha ad oggetto la mancata trasposizione della direttiva 2003/35.
8 La Repubblica italiana non contesta né la descrizione dell’evoluzione della normativa nazionale compiuta dalla Commissione, né il fatto che la trasposizione della direttiva 2003/35 non sia stata effettuata entro il termine fissato nel parere motivato. Lo Stato membro interessato formula però alcune osservazioni riguardo all’iter di trasposizione di tale direttiva, il quale si è svolto dopo la scadenza del termine sopra indicato.
9 Tuttavia, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 14 settembre 2004, causa C‑168/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8227, punto 24, e 27 ottobre 2005, causa C‑23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑9535, punto 9).
10 Pertanto, l’iter legislativo nazionale posteriore alla scadenza di tale termine non è oggetto dell’esame che viene effettuato dalla Corte.
11 Ciò considerato, è giocoforza constatare che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, le misure necessarie per garantire la trasposizione della direttiva 2003/35 nell’ordinamento giuridico nazionale non erano state adottate.
12 Di conseguenza, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
13 Si deve quindi constatare che la Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/35, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 6 di quest’ultima.
Sulle spese
14 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, quest’ultima, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 6 di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
31 gennaio 2008 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/35/CE – Ambiente – Partecipazione del pubblico all’elaborazione di taluni piani e programmi – Mancata trasposizione entro il termine prescritto»
Nella causa C‑69/07,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 9 febbraio 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. J.‑B. Laignelot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. G. Arestis, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che la Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 6 di tale direttiva.
2 L’art. 6, n. 1, della direttiva 2003/35 prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 25 giugno 2005 e ne informino immediatamente la Commissione. Ai sensi dell’art. 6, n. 2, della direttiva, quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva stessa o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale, e le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3 Non essendo stata informata delle misure adottate dalla Repubblica italiana per conformarsi alla direttiva 2003/35 e non disponendo di altri elementi che le consentissero di concludere che le misure necessarie alla trasposizione di quest’ultima nell’ordinamento giuridico interno di detto Stato membro fossero state adottate, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE.
4 Dopo aver inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida datata 28 luglio 2005, alla quale non è stata fornita alcuna risposta che secondo la Commissione potesse essere ritenuta soddisfacente, tale istituzione ha emesso, in data 13 dicembre 2005, un parere motivato, con il quale ha invitato detto Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dal suo ricevimento.
5 La Repubblica italiana ha risposto a questo parere motivato segnatamente mediante una comunicazione datata 16 maggio 2006, nella quale ha fatto presente di aver trasmesso alla Commissione, con lettera del 12 maggio 2006, il testo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Supplemento ordinario alla GURI n. 96 del 14 aprile 2006), recante trasposizione della direttiva 2003/35.
6 La Commissione, ritenendo, da un lato, che la misura nazionale di attuazione fosse stata adottata dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato e, dall’altro, che essa non fosse completa, ha deciso di presentare dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE.
7 Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, la Commissione precisa che la presente controversia ha ad oggetto la mancata trasposizione della direttiva 2003/35.
8 La Repubblica italiana non contesta né la descrizione dell’evoluzione della normativa nazionale compiuta dalla Commissione, né il fatto che la trasposizione della direttiva 2003/35 non sia stata effettuata entro il termine fissato nel parere motivato. Lo Stato membro interessato formula però alcune osservazioni riguardo all’iter di trasposizione di tale direttiva, il quale si è svolto dopo la scadenza del termine sopra indicato.
9 Tuttavia, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 14 settembre 2004, causa C‑168/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8227, punto 24, e 27 ottobre 2005, causa C‑23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑9535, punto 9).
10 Pertanto, l’iter legislativo nazionale posteriore alla scadenza di tale termine non è oggetto dell’esame che viene effettuato dalla Corte.
11 Ciò considerato, è giocoforza constatare che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, le misure necessarie per garantire la trasposizione della direttiva 2003/35 nell’ordinamento giuridico nazionale non erano state adottate.
12 Di conseguenza, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
13 Si deve quindi constatare che la Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/35, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 6 di quest’ultima.
Sulle spese
14 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, quest’ultima, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 6 di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme