La bonifica dei siti contaminati: il decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104 (re)introduce la facoltà per le regioni di delegare le procedure operative ai comuni e alle province
di Gaetano ALBORINO
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma regionale lombarda che sposta gli adempimenti procedurali in materia di bonifica in capo ai comuni
La sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 160, ha dichiarato l’illegittimità della disposizione di cui all’articolo 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007» , nella parte in cui «attribuisce alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati, che il legislatore statale ha, con l’articolo 242 del d.lgs. 152/06, attribuito esclusivamente alle Regioni» .
Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 9 agosto 2022, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2022, nel procedimento vertente tra E. spa e altro e il Comune di Monticelli Brusati e altri, con ordinanza del 9 agosto 2022, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2022.
A giudizio del giudice a quo, la disposizione censurata si sarebbe posta in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione al citato articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Il giudice amministrativo lombardo ha ritenuto, in particolare, che il legislatore regionale, nell’attribuire ai comuni le funzioni amministrative di cui si tratta, abbia introdotto un modello di distribuzione delle competenze decisionali che vìola la riserva della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali» ex articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto contrastante con gli articoli 198 e 242 cod. ambiente che, nel disciplinare le procedure operative ed amministrative in materia di siti contaminati, attribuiscono alle regioni il compito di approvare tutti gli atti della procedura, previa convocazione di un’apposita conferenza di servizi.
L’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della L.R. Lombardia n. 30/2006
«Come già rimarcato da questa Corte, lapotestà legislativa esclusiva statale sancita dall’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale (sentenza n. 189/2021).
Ad una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica, attraverso un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all’esito di una ragionevole valutazione di congruità del livello regionale come il più adeguato alla cura della materia ».
Orbene, nel disegno del legislatore statale contenuto nel codice dell’ambiente, si riserva alla regione la funzione amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati (articoli 198 e 242, d.lgs. n. 152/2006), materia per costante, risalente giurisprudenza costituzionale ricompresa in quella dell’ambiente e quindi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (tra le molte sentenze n. 251 e n. 86 del 2021; in tema di messa in sicurezza, più recentemente, sentenza n. 50 del 2023).
A conferma di tali conclusioni – ha rilevato ancora il giudice delle leggi - l’articolo 198, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, attribuisce ai comuni il potere di «esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni, definendo in chiave ancillare la competenza propria di detti enti, di cui resta escluso ogni concorrente potere di esercizio sulla funzione amministrativa, secondo previsione di legge ».
La previsione, contenuta nella norma censurata, di un modulo organizzativo diverso da quello descritto, in cui sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative nella materia de qua, non è neppure legittimata – come invece sostiene la Regione Lombardia – dalla disciplina della materia di bonifica dei cosiddetti siti orfani, funzionale al recupero e alla riqualificazione della superficie del suolo, contenuta nel PNRR là dove si distingue, con l’art. 1, comma 4, lettera o), del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, tra «soggetti attuatori pubblici», regioni e province autonome, che svolgono attività di indirizzo, coordinamento e supporto, e «soggetti attuatori esterni», definiti come soggetti pubblici, quali i comuni, di cui si avvalgono i primi per la realizzazione operativa degli interventi.
È, infatti, in questo caso, la stessa legge statale che, con riferimento esclusivo alla materia di cui si tratta, attribuisce alle regioni il potere di conferire ai soggetti attuatori esterni attività e funzioni di natura amministrativa.
Ritornano in vita le leggi regionali già dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale
È stato pubblicato in G.U. – Serie Generale - 10 agosto 2023 n. 186, il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,recante“Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.
Il decreto-legge è vigente dall’11 agosto 2023.
L’articolo 22 del decreto-legge rubricato con il titolo “Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti” , stabilisce quanto segue:
«1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime.Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette» .
In risposta alla sentenza della Corte costituzionale n. 160/2023, la nuova disposizione (ultimo periodo), subitaneamente riesuma le leggi regionali (come appunto quella lombarda), che avevano già negli anni precedenti, trasferito ai Comuni le complesse procedure operative di cui all’articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006.