Cass. Sez. III n. 30409 del 22 luglio 2009 (Cc. 18 giu. 2009)
Pres. Onorato Est. Cordova Ric. Loverde
Rifiuti. Veicoli fuori uso
A seguito dell’entrata in vigore del d.l n. 209\2003, con cui è stata recepita la direttiva CE 53\2000, deve considerarsi fuori uso sia veicolo di cui il proprietario si disfaccia, sia quello destinato alla demolizione ufficialmente privato della targa di immatricolazione, nonché quello che risulti in evidente stato abbandono
Pres. Onorato Est. Cordova Ric. Loverde
Rifiuti. Veicoli fuori uso
A seguito dell’entrata in vigore del d.l n. 209\2003, con cui è stata recepita la direttiva CE 53\2000, deve considerarsi fuori uso sia veicolo di cui il proprietario si disfaccia, sia quello destinato alla demolizione ufficialmente privato della targa di immatricolazione, nonché quello che risulti in evidente stato abbandono
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 29.7.2008 il Tribunale di Siena, in sede di riesame, confermava il sequestro convalidato dal G.i.p. di materiale ritenuto appartenente alla categoria dei “rifiuti” (autoveicoli in disuso) di cui all’art. 256 c. 1 lett. a) e b) e c. 2, d.lgs. 152\\06 detenuto da Lo Verde Salvatore.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il difensore deducendo quanto segue;
a) veniva pregiudizialmente eccepita la nullità dell’ordinanza in quanto senza alcun motivo, illegittimamente ed arbitrariamente era stato allontanato dall’aula, precludendogli il diritto di assistere all’udienza camerale e di essere sentito;
b) oggetto del sequestro erano parti di ricambio di autoveicoli targati ed intestati ai familiari del ricorrente, o non targati ma muniti di documentazione del P.R.A. attestante la cessazione della circolazione per definitiva esportazione in paesi U.E., stufe ed altri oggetti destinati alla vendita;
c) tutto quanto sopra non rientrava nelle categorie dei rifiuti non autorizzati di cui agli art. 256, 183 e 231 d.lgs. 152\\06;
d) essi erano destinati al commercio in Bulgaria, ove aveva sede una s.r.l. intestata al ricorrente.
Chiedeva pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Motivi della decisione
Rileva questa Corte l’infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto dagli atti qui trasmessi non risulta alcun allontanamento: infatti, nel verbale d’udienza del 29.7.2008 dinanzi al Tribunale di Siena, leggesi solo che l’inquisito era presente, che il P.M. ed il difensore formulavano le proprie richieste e che il collegio si riservava di decidere.
Quanto agli altri motivi, il Tribunale aveva ritenuto trattarsi di materiale non riutilizzabile in maniera certa e senza una previa trasformazione nel corso di un processo produttivo in atto, tanto più che l’impresa non era autorizzata ad attività di trasformazione, ma solo di commercializzazione. Inoltre, trattavasi di autoveicoli in evidente dismissione (alcuni privi di targa) pur in astratto parzialmente utilizzabili come pezzi di ricambio: ma detta impresa era priva di autorizzazione all’attività di rottamazione.
Tale interpretazione appare immune da vizi in quanto, come già condivisibilmente ritenuto da questa Sezione (sentenza n. 33789 del 23.6.2005), a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 209\\2003, con cui è stata recepita la direttiva CE 53\\2000, deve considerarsi fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfaccia, sia quello destinato alla demolizione ufficialmente privato della targa di immatricolazione, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono: ed, in tal caso, va applicato l’art. 256, c. 2 d.lgs. 152/2006.
Peraltro, non risulta dimostrata l’effettiva esportazione di autovetture del genere e di altro da parte dell’inquisito, ed, ove i veicoli sequestrati servissero per prelevare i pezzi di ricambio, la ditta era priva dell’autorizzazione alla trasformazione, ed alla rottamazione per le parti residue, come motivato del Tribunale.
Ne consegue, allo stato degli atti, il rigetto del ricorso, come da dispositivo.
Con ordinanza in data 29.7.2008 il Tribunale di Siena, in sede di riesame, confermava il sequestro convalidato dal G.i.p. di materiale ritenuto appartenente alla categoria dei “rifiuti” (autoveicoli in disuso) di cui all’art. 256 c. 1 lett. a) e b) e c. 2, d.lgs. 152\\06 detenuto da Lo Verde Salvatore.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il difensore deducendo quanto segue;
a) veniva pregiudizialmente eccepita la nullità dell’ordinanza in quanto senza alcun motivo, illegittimamente ed arbitrariamente era stato allontanato dall’aula, precludendogli il diritto di assistere all’udienza camerale e di essere sentito;
b) oggetto del sequestro erano parti di ricambio di autoveicoli targati ed intestati ai familiari del ricorrente, o non targati ma muniti di documentazione del P.R.A. attestante la cessazione della circolazione per definitiva esportazione in paesi U.E., stufe ed altri oggetti destinati alla vendita;
c) tutto quanto sopra non rientrava nelle categorie dei rifiuti non autorizzati di cui agli art. 256, 183 e 231 d.lgs. 152\\06;
d) essi erano destinati al commercio in Bulgaria, ove aveva sede una s.r.l. intestata al ricorrente.
Chiedeva pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Motivi della decisione
Rileva questa Corte l’infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto dagli atti qui trasmessi non risulta alcun allontanamento: infatti, nel verbale d’udienza del 29.7.2008 dinanzi al Tribunale di Siena, leggesi solo che l’inquisito era presente, che il P.M. ed il difensore formulavano le proprie richieste e che il collegio si riservava di decidere.
Quanto agli altri motivi, il Tribunale aveva ritenuto trattarsi di materiale non riutilizzabile in maniera certa e senza una previa trasformazione nel corso di un processo produttivo in atto, tanto più che l’impresa non era autorizzata ad attività di trasformazione, ma solo di commercializzazione. Inoltre, trattavasi di autoveicoli in evidente dismissione (alcuni privi di targa) pur in astratto parzialmente utilizzabili come pezzi di ricambio: ma detta impresa era priva di autorizzazione all’attività di rottamazione.
Tale interpretazione appare immune da vizi in quanto, come già condivisibilmente ritenuto da questa Sezione (sentenza n. 33789 del 23.6.2005), a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 209\\2003, con cui è stata recepita la direttiva CE 53\\2000, deve considerarsi fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfaccia, sia quello destinato alla demolizione ufficialmente privato della targa di immatricolazione, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono: ed, in tal caso, va applicato l’art. 256, c. 2 d.lgs. 152/2006.
Peraltro, non risulta dimostrata l’effettiva esportazione di autovetture del genere e di altro da parte dell’inquisito, ed, ove i veicoli sequestrati servissero per prelevare i pezzi di ricambio, la ditta era priva dell’autorizzazione alla trasformazione, ed alla rottamazione per le parti residue, come motivato del Tribunale.
Ne consegue, allo stato degli atti, il rigetto del ricorso, come da dispositivo.