 Cass.Sez. III n. 44273 del 31 ottobre 2013 (Ud 9 ott 2013)
Cass.Sez. III n. 44273 del 31 ottobre 2013 (Ud 9 ott 2013)
Pres.Squassoni Est.Andreazza Ric. Ronsivalle 
Nucleare.Sorgenti ionizzanti e soglie di esposizione 
La contravvenzione, prevista dagli artt. 103 e 140 del D.Lgs. n. 230 del 1995, che punisce la mancata esecuzione di verifiche periodiche sul superamento delle soglie di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ha natura di reato formale e di pericolo presunto e si realizza con la semplice omissione degli interventi di sorveglianza fisica, essendo, quindi, irrilevante la mancata violazione dei limiti di esposizione.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. SQUASSONI Claudia          - Presidente  - del 09/10/2013
 Dott. GENTILE   Mario            - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMOROSO   Giovanni         - Consigliere - N. 2958
 Dott. GRAZIOSI  Chiara           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDREAZZA Gastone     - rel. Consigliere - N. 50770/2013
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 Ronsivalle Maurizio, n. a Milano il 29/06/1954;
 avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 28/03/2012;
 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;
 udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per  l'annullamento con rinvio;
 udite le conclusioni dell'Avv. Montoni, Difensore dell'imputato, che  si è riportato ai motivi.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Con sentenza in data 28/03/2012 il G.i.p. presso il Tribunale di  Milano ha dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, Ronsivalle  Maurizio colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 230 del  1995, artt. 99, 103 e 140 per non avere adottato, quale esercente  della pratica radiologica svolta presso l'ambulatorio veterinario  Maggiolina di Milano, le misure necessarie al fine di evitare la  pubblica esposizione al rischio di radiazioni e per non avere  provveduto alle dovute verifiche periodiche.
 2. Ha proposto ricorso l'imputato tramite il proprio difensore. Con  un unico motivo lamenta la nullità della sentenza per erronea  qualificazione della fattispecie contravvenzionale quale reato di  pericolo astratto. Premesso che la specifica normativa prevede  l'obbligo di individuazione, delimitazione e segnalazione di una zona  controllata, ovvero un luogo determinato in cui esiste una sorgente  di radiazioni ionizzanti e in cui persone esposte per ragioni  professionali possono ricevere una dose di radiazioni e di una zona  sorvegliata, ovvero ogni luogo alla periferia di quella controllata  in cui sussiste un pericolo di superamento della dose massima  ammissibile, osserva quanto al primo addebito che, non essendovi  stata motivazione alcuna sul punto, il giudicante avrebbe  implicitamente riconosciuto l'infondatezza dell'addebito di mancata  adozione delle misure necessarie.
 Quanto al secondo addebito, ovvero il mancato svolgimento delle  verifiche periodiche, il giudice ha rilevato la mancata prestazione  di interventi di sorveglianza fisica della radioprotezione quanto  meno dal 2005 al 2009. Osserva in proposito che la normativa di  riferimento configura però una fattispecie di pericolo concreto,  posto che il reato non presuppone l'astratta ed ipotetica  possibilità di superamento dei limiti, bensì il fatto che alla  mancata adozione delle misure necessarie consegua l'esposizione a  dosi superiori rispetto a quelle fissate con il decreto di cui al  D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 96. E, nella specie, dalla relazione  tecnica di radioprotezione predisposta dall'esperto qualificato  Daniele Schirolli è risultato che i valori delle dosi ricevute  dai gruppi di riferimento della popolazione di cui al D.Lgs. n. 230  del 1995, art. 79 fossero inferiori ai limiti richiesti dalla  normativa in materia; di qui la conclusione che il mancato  superamento dei limiti normativi di esposizione, anche in assenza dei  prescritti controlli periodici, determina l'insussistenza  dell'addebito. Su tale circostanza, tuttavia, la sentenza impugnata  non ha minimamente motivato.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. Il ricorso è parzialmente fondato.
 Va anzitutto osservato che, non facendo la sentenza, nel dispositivo  riportante la pronuncia di condanna, alcuna distinzione rispetto ai  due addebiti contestati all'imputato, la responsabilità è stata  evidentemente affermata per entrambe le violazioni (ovvero sia per  quella di cui all'art. 99, comma 1, del d.lgs. cit. afferente alla  mancata attuazione delle misure necessarie ad evitare l'esposizione  al rischio di radiazioni per le persone del pubblico, sia per quella  di cui all'art. 103, comma 2, afferente alla mancata effettuazione  delle verifiche periodiche ivi prescritte).
 Quanto alla sussistenza della prima violazione, però, a parte il  mero riferimento al fatto che gli obblighi di protezione prescindono  dalla qualità di datore di lavoro, nessun'altra argomentazione  risulta esposta in sentenza, come lamentato comunque in ricorso con  conseguente integrazione del vizio motivazionale dedotto.  Quanto alla seconda violazione, invece, il ricorso non è fondato. Il  Tribunale, dopo avere premesso che dallo stesso sopralluogo fatto  eseguire da esperto qualificato su incarico dell'imputato è  risultata la classificazione del locale con previsione di controlli  periodici ogni quindici mesi, ha osservato che sono risultati  interventi di sorveglianza fisica unicamente dal 1993, data del primo  controllo, sino al 1999 sicché detti interventi sono stati omessi  quanto meno dal 2005, anno del decesso del dr. Pedrinazzi, cui  l'incarico era stato affidato, sino al 2009.
 Nè è ravvisabile la denunciata violazione di legge (così come un  difetto di motivazione che, in quanto attinente a profili di diritto,  resterebbe irrilevante: tra le altre, da ultimo, Sez. 2, n. 19696 del  20/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123) sul presupposto che  l'accertato mancato superamento dei limiti di esposizione, emergente  dalla relazione tecnica di radioprotezione renderebbe sostanzialmente  non rilevante l'omessa effettuazione di dette verifiche le quali,  secondo il sostanziale assunto del ricorrente, se anche espletate,  null'altro avrebbero potuto accertare se non il rispetto dei predetti  limiti. Va infatti rilevato che le verifiche richieste dalla norma  sono indubbiamente finalizzate a prevenire eventi dannosi derivanti  dal superamento delle soglie di esposizione di cui si è detto;
 sicché, alla stregua di quanto può affermarsi con riguardo alle  violazioni delle prescrizioni contenute nelle leggi  antinfortunistiche con cui, in ragione di quanto appena detto, la  norma in esame condivide la ratio di tutela anticipata del bene  giuridico, la violazione del precetto posto dall'art. 103, comma 2,  cit., postulante una presunzione iuris et de iure di pericolo,  integra un reato di natura formale per la cui sussistenza è  sufficiente, da parte dell'agente, l'omissione che costituisce  l'elemento materiale della fattispecie, in tal modo essendo  irrilevante la mancata integrazione (tanto più in quanto accertata a  posteriori) del superamento dei limiti (cfr., con riguardo alla  violazione delle norme antinfortunistiche, Sez. 3, n. 9216 del  06/07/2000, Monticeli, Rv. 217471; Sez. 3, n. 2105 del 13/10/1981,  Rv. 152539).
 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente  all'addebito riguardante la mancata predisposizione delle misure di  cui all'art. 99, comma 1, del D.Lgs. cit., con rinvio per nuovo esame  al Tribunale di Milano (cui competerà provvedere, in caso di  pronuncia assolutoria per tale medesimo addebito, alla  rideterminazione della pena, cumulativamente irrogata per entrambe le  violazioni).
 Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'addebito relativo  			alla mancata adozione di misure con rinvio al Tribunale di Milano  			anche per la eventuale rideterminazione della pena.  			Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.
 Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013
 
                    




