TAR Sicilia (CT) Sez. IV n. 3381 del 15 novembre 2021
Rifiuti.Raccolta differenziata

Il regolamento comunale rappresenta la fonte normativa corretta per la disciplina della materia della raccolta differenziata dei rifiuti, pertanto, applicando il principio del criterio gerarchico di prevalenza della norma di grado superiore su quella inferiore (lex superior inferiori derogat), le ordinanze sindacali che disciplinano la materia risultano superate in caso di adozione di una nuova normativa regolamentare. Le esigenze di sicurezza non possono spingersi sino al punto di inibire la possibilità di accesso degli operatori della raccolta rifiuti agli spazi aperti dell’edificio, altrimenti chiunque potrebbe muovere la relativa obiezione, con la conseguenza che resterebbe del tutto inibito l’uso dei “carrellati” da parte del soggetto incaricato di espletare il servizio. L’amministratore di condominio non è responsabile personalmente di violazioni compiute e poste in essere dai condomini (segnalazione e massima A. Romano) 


Pubblicato il 16/11/2021

N. 03381/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01015/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bertuccio Giuseppe, Biundo Giacomina, Bonanno Maria Laura, Consolo Gaetana, Costa Maria Teresa, Giorgianni Francesca, Merendino Rosaria, Pavone Francesca, Ruggiano Fabio e Tita Salvatore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Bottari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Franciò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

di Giacobbe Luigi, Napoli Ugo, Velini Vincenzo, Zuccarello Santi Daniele e D'Urso Sebastiano, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessio Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (intervenienti ad adiuvandum);

per l'annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:

- dell’ordinanza del Sindaco di Messina 23 aprile 2019, n. 122 “afferente la raccolta differenziata porta a porta nei condomini”;

per quanto riguarda al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della delibera del Consiglio Comunale n. 95 in data 17 giugno 2019 e del regolamento con tale atto approvato, con particolare riferimento all’art. 22 (“Utenze condominiali”);

per quanto riguarda al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- dell’ordinanza del Sindaco di Messina 12 dicembre 2020, n. 374 avente ad oggetto l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata per l’Area Centro e la modalità di esposizione dei rifiuti e di raccolta degli stessi da parte di Messina Servizi Bene Comune S.p.A.;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;

Vista l’ordinanza cautelare n. 459/2019;

Viste le ordinanze collegiali n. 2010/2020 e 1553/2021;

Visto l’atto di rinuncia di Biundo Giacomina;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021 (e nella camera di consiglio riconvocata del 4 novembre 2021) il dott. Emanuele Caminiti;


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato (in data 21 giugno 2019) e depositato (in data 24 giugno 2019), gli odierni ricorrenti (quali proprietari di unità immobiliari abitative ricadenti in un edificio condominiale sito nel Comune di Messina ed utenti del servizio di raccolta dei rifiuti dallo stesso ente territoriale erogato), impugnano l’ordinanza del Sindaco di Messina 23 aprile 2019, n. 122, “afferente la raccolta differenziata porta a porta nei condomini” per i seguenti motivi di diritto:

1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza di motivazione in relazione all'assenza dei presupposti previsti dall'art. 50 TUEL (Legge n. 267/2000) ed in carenza dello stesso Regolamento Comunale della raccolta differenziata, atteso che il Sindaco di Messina, nel disciplinare la materia relativa alla raccolta differenziata porta a porta nei condomini avrebbe illegittimamente fatto ricorso al potere extra ordinem di cui all’art. 50 del TUEL in assenza del requisito essenziale dell’emergenza.

2. Violazione degli artt. 1129 e 1130 del Codice civile. Violazione dell’art. 11 del d.lgs 196/2003, atteso che l’ordinanza impugnata andrebbe a gravare direttamente e personalmente gli amministratori di condominio di tutta una serie di incombenze che, oltre ad essere gravemente onerose, risulterebbero anche impossibili da attuare e si porrebbero peraltro anche in contrasto con norme di rango superiore.

Risulterebbe, parimenti, inaccettabile – secondo la ricostruzione dei ricorrenti – la pretesa dell’Amministrazione secondo cui gli amministratori di condominio dovrebbero divulgare dati contenuti nell’anagrafe condominiale, ponendosi tale scelta in contrasto con le norme in materia di tutela della privacy.

3. Eccesso di potere sotto il profilo di errore nei presupposti, irragionevolezza e difetto di motivazione e istruttoria, atteso che il provvedimento impugnato introduce a) una forma di responsabilità per errato conferimento dei rifiuti; b) una violazione del diritto di proprietà sulle parti comuni dell’edificio; c) la possibilità, da parte di soggetti non autorizzati alla raccolta, di accedere nell’edificio condominiale determinando un ingiustificato aumento dei rischi alla sicurezza.

4. Vizio di eccesso di potere per “ingiustizia manifesta”, attesa la mancata previsione di deroghe al sistema di “internalizzazione dei rifiuti”, atteso che il provvedimento impugnato non disciplina un sistema di deroghe all’obbligo di esposizione dei contenitori dei rifiuti, soprattutto nei confronti degli edifici condominiali che non hanno “aree condominiali comuni”.

5. Vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento nel provvedimento amministrativo, posto che con il provvedimento in esame, si viene a creare una evidente disparità di trattamento tra i proprietari di unità immobiliari abitative in condominio e proprietari di abitazioni non ricadenti in edifici condominiali.

Con atto di intervento “ad adiuvandum” del 13 luglio 2019, i soggetti indicati in epigrafe, n.q. di Amministratori di Condominio operanti sul territorio del Comune di Messina, sostenevano le ragioni dei ricorrenti.

In data 15 luglio 2019, si costituiva in giudizio (con atto meramente formale) il Comune di Messina.

Con Ordinanza cautelare n. 459/2019 del 22 luglio 2019, questo Tribunale Amministrativo Regionale disponeva quanto segue:

“ Il Collegio rileva, in primo luogo, che nell’odierna camera di consiglio il difensore del Comune ha rappresentato che l’Amministrazione, dopo la proposizione del presente gravame, aveva approvato un regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

Tale regolamento, approvato con delibera consiliare n. 95 del 17 giugno 2019, è stato versato in atti dall’Amministrazione resistente solo in data 16 luglio 2019 e, pertanto, il Collegio, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 55, secondo comma, c.p.a., non può tenerne conto ai fini della presente decisione (impregiudicato l’onere dei ricorrenti di contestate l’atto qualora esso contempli previsioni nei loro confronti immediatamente lesive).

Al riguardo va anche specificato che in relazione alle norme giuridiche secondarie non opera il principio "iura novit curia", non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri d’ufficio del giudice (sul punto, cfr. Cass. Civ. V, n. 19630/2018, Cass., n. 24992/2008, Cass. n. 12786/2006, Cass. Civ., V, n. 13743/2017, nonché Consiglio di Stato, IV, n. 1018/2014).

Tanto precisato, il Collegio rileva che i ricorrenti si sono qualificati proprietari di unità abitative ricadenti in un edificio condominiale e, pertanto, in questa sede devono essere valutate esclusivamente le prescrizioni dell’impugnata ordinanza che possano incidere sulla sfera giuridica degli interessati (mentre non assumono rilievo ai fini dell’odierna controversia quelle che impingono esclusivamente nella sfera giuridica degli amministratori di condominio).

In relazione al punto 3 dell’ordinanza n. 122/2019 del 23 aprile 2019, il Tribunale non ritiene che sussista un pregiudizio grave ed irreparabile quanto all’obbligo di esposizione dei contenitori esclusivamente in aree condominiali precedentemente concordate con il gestore del servizio, apparendo, peraltro, opportuno precisare incidentalmente che tale obbligo di esposizione non grava in concreto in capo all’amministratore del condominio (il quale, in quanto soggetto estraneo al servizio di raccolta dei rifiuti, non è tenuto a collocare materialmente i contenitori e a curare che essi siano mantenuti in loco), ma riguarda gli utenti del servizio (cioè i condomini), così come deve ritenersi che l’espressione “è compito del condominio il mantenimento dell’integrità e della pulizia dei contenitori” si riferisca ai singoli utenti e non all’amministratore del condominio (con l’ulteriore precisazione che anche tale adempimento non costituisce un pregiudizio grave ed irreparabile per gli interessati).

Peraltro, la previsione dell’esposizione dei contenitori in “aree esclusivamente condominiali” può risultare di impossibile attuazione, atteso che esistono condomini che non dispongono di idonee aree condominiali ove allocare i contenitori.

Ne consegue che in relazione a tale previsione, che ad una prima delibazione appare affetta dalle censure di eccesso di potere sollevate in ricorso, sussiste, effettivamente, l’esigenza di una adeguata tutela cautelare.

Appare chiaro, inoltre, che per i condomini che non dispongano di locali idonei e accessibili ove allocare i contenitori, non può trovare applicazione la correlata previsione di cui al punto 4 (“nelle aree concordate deve essere garantito il libero accesso agli operatori di raccolta senza che questi debbano avere le chiavi di accesso; sarà cura del condominio organizzare le modalità di accesso per consentire all’operatore della raccolta, negli orari previsti dal calendario, di svuotare in contenitori del rifiuto del giorno”).

Tale previsione neppure può trovare applicazione per quei condomini che, pur disponendo di locali idonei ad ospitare i contenitori, necessitino, per esigenze di sicurezza, di tenere chiusi i locali in questione.

In tali ipotesi, invero, appare del tutto ragionevole che i contenitori siano ubicati esternamente all’edificio condominiale, onde consentire agli addetti al servizio di provvedere alla raccolta senza necessità di introdursi in locali condominiali chiusi e non agevolmente accessibili.

Per le previsioni di cui ai punti 5 e 6 non sussiste, invece, secondo il Collegio, alcuna esigenza cautelare, trattandosi di prescrizioni relative, da un lato, all’obbligo di conferimento dei rifiuti secondo quanto disposto con l’ordinanza sindacale n. 261 del 25 agosto 2016, dall’altro, all’obbligo di gestire in comodato d’uso i relativi contenitori.

Appare, inoltre, assolutamente legittima e ragionevole la previsione di cui al punto 7 (secondo cui i rifiuti devono essere conferiti correttamente e, in difetto, non verranno raccolti dal gestore del servizio, con applicazione sugli stessi di un avviso di non conformità).

Parimenti legittima e ragionevole appare la previsione di cui al punto 8 dell’ordinanza n. 122/2019 del 23 aprile 2019, secondo cui “all’utenza condominiale cui è stata contestato l’errato conferimento (nella persona dell’amministratore del condominio o del legale rappresentante), spetterà, in ogni caso, il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendario”, così come quella secondo cui “nel caso in cui non si fosse provveduto alla differenziazione del rifiuto non conforme ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 24 ore, l’utenza condominiale (nella persona dell’amministratore del condominio o del legale rappresentante), a cui è stata contestata l'irregolarità, verrà segnalata agli uffici competenti per le contestazioni della violazione delle disposizioni vigenti in materia e l’applicazione delle sanzioni di legge”.

Al riguardo può essere, però, opportuno precisare incidentalmente quanto segue: a) la contestazione e la segnalazione cui si è fatto riferimento non possono riferirsi all’amministratore del condominio, ma devono riferirsi al condominio, nel senso che l’Amministrazione è tenuta a precisare che la contestazione e la segnalazione vengono solo materialmente consegnate all’amministratore del condominio perché egli possa rendere edotti i condomini delle loro responsabilità (mentre alcuna responsabilità può sorgere in capo all’amministratore del condominio per le inadempienze relative al non corretto conferimento dei rifiuti); b) non spetta in alcun modo all’amministratore del condominio “il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendari” (incombendo tale onere sui condomini, cioè sui titolari del rapporto di servizio).

Per le considerazioni che precedono, la domanda cautelare va accolta nei termini sopra precisati, nel senso, cioè, che va disposta la sospensione delle seguenti previsioni contenute nell’impugnata ordinanza sindacale n. 122/2019 del 23 aprile 2019: a) “aree esclusivamente condominiali” (punto 3); b) “nelle aree concordate deve essere garantito il libero accesso agli operatori di raccolta senza che questi debbano avere le chiavi di accesso; sarà cura del condominio organizzare le modalità di accesso per consentire all’operare della raccolta, negli orari previsti dal calendario, di svuotare in contenitori del rifiuto del giorno” (punto 4), con esclusivo riferimento ai condomini che non dispongano di idonei locali ove allocare i contenitori e ai condomini che, pur disponendo di locali idonei ad ospitare i contenitori, necessitino, per esigenze di sicurezza, di tenere chiusi i locali in questione”.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano la delibera del Consiglio Comunale di Messina n. 95 in data 17 giugno 2019 e il regolamento con essa approvato, con riferimento all’articolo 22 (rubricato “Utenze condominiali”) in quanto la disposizione regolamentare, sebbene emendata, in realtà riprodurrebbe nella sostanza, le illegittimità già contenute nella citata ordinanza sindacale n. 122 in data 22 aprile 2019.

Con memoria del 21 maggio 2020, il Comune di Messina contestava tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito dai ricorrenti.

In particolare, le difese dell’Ente comunale possono essere così rassegnate: a) il regolamento impugnato sostituisce la regolamentazione approvata con le ordinanze sindacali contestate attraverso il ricorso introduttivo, il quale, pertanto, risulta improcedibile; b) il regolamento ha risolto la criticità relativa ai condomini sprovvisti di spazi al loro interno o all’esterno ove allocare i contenitori per la raccolta differenziata; c) il quarto capoverso dell’art. 22 del regolamento non può interpretarsi nel senso prospettato dai ricorrenti; d) risulta esclusa qualsiasi responsabilità personale degli amministratori di condominio, avendo il Comune fatto esclusivo riferimento alla disciplina civilistica secondo cui all’amministratore di condominio “sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto” (art. 1131 c.c.); e) un emendamento alla delibera consiliare che ha approvato il regolamento prevede che “è facoltà dei singoli condomini adottare un sistema interno di identificazione dei rifiuti conferiti dai singoli condomini, previa comunicazione alla società che gestisce il servizio di raccolta”; f) quanto ai dati contenuti nell’anagrafe condominiale, il pericolo di un loro errato trattamento è espressamente scongiurato dallo stesso regolamento, il quale individua l’organo comunale, ossia il Dipartimento delle Entrate Tributarie, che dovrà gestire il trattamento stesso; g) in relazione all’asserita violazione dell’art. 15 della legge n. 183/2011, oltre alle precise indicazioni sancite dall’art. 3, comma 10-bis del decreto legislativo n. 23/2011, non può affermarsi che il Comune sia in possesso dei dati in questione, atteso che le risultanze catastali non rappresentano in maniera certa il reale assetto proprietario di una unità abitativa.

Successivamente, con Ordinanza sindacale n. 374 del 12.12.2020 (avente ad oggetto l’Organizzazione del Servizio di Raccolta Differenziata per l’Area Centro e la modalità di esposizione dei rifiuti e di raccolta degli stessi da parte di Messina Servizi Bene Comune S.p.A.), venivano esplicati gli aspetti organizzativi e di miglioramento del servizio per l’Area Centro di Messina; in particolare, veniva stabilito che:

“RICHIAMATO l’art. 22 del Regolamento Comunale a norma del quale nei Condomini nei quali il Dipartimento Politiche del Territorio attesti l’assenza di spazi esterni per la collocazione dei contenitori, i detti contenitori verranno collocati in spazi pubblici opportunamente delimitati e l’accesso ai detti spazi dovrà avvenire attraverso opportuni sistemi di identificazione;

“CONSIDERATO che a seguito di verifiche svolte congiuntamente dal Dipartimento Servizi Territoriali, Ufficio Edilizia Privata, e personale della Messina Servizi Bene Comune Spa si è provveduto ad individuare le aree pubbliche nelle quali è possibile realizzare, su richiesta dei Condomini per i quali 1 competenti uffici comunali hanno attestato l’assenza di spazi condominiali, le aree per la realizzazione delle c.d. isole ecologiche condominiali;

“OSSERVATO che nell’area Centro esistono numerosi Condomini per i quali è stato accertato dai competenti uffici la carenza di spazi condominiali comuni per la collocazione dei contenitori per la Raccolta Differenziata;

“RITENUTO che con riferimento ai detti Condomini, nell’area centro non è stato possibile individuare spazi pubblici che consentano di realizzare le c.d. isole ecologiche condominiali, attesa la carenza di sufficienti spazi che possiedano le caratteristiche di prossimità alle utenze da servire e di estensione sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio;

“CONSIDERATO che a causa della assenza di spazi condominiali interni per la collocazione dei contenitori per il porta a porta e la accertata assenza di spazi esterni idonei alla realizzazione delle c.d. isole ecologiche condominiali, il Gestore non ha potuto completare la distribuzione dei contenitori nella Area Centro del territorio comunale;

“RITENUTO pertanto, di dovere, ai fini dell’attuazione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti sul territorio comunale, impartire al soggetto gestore MessinaServizi Bene Comune s.p.a., ulteriori disposizioni al fine di poter concretamente provvedere alla raccolta dei rifiuti in conformità agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

[…]“ORDINA 1) Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze domestiche condominiali che si trovano ubicate nell’Area Centro che, secondo l’attestazione fornita dall’Ufficio Edilizia Privata del Dipartimento Servizi Tecnici, non dispongono di spazi condominiali idonei al

collocamento dei contenitori per la raccolta differenziata, avviene alle seguenti modalità:

- per il servizio di raccolta della frazione secca dei rifiuti (carta, vetro, plastica e metallo, indifferenziato), verranno utilizzati dei sacchi colorati (del colore corrispondente alla relativa frazione secca di rifiuto gialla per plastica e metallo, verde per il vetro, azzurro per la carta, grigio per l'indifferenziato) e per il servizio di raccolta della frazione umida verrà utilizzato il relativo contenitore condominiale (carrellato) che la Messina Servizi Bene Comune Spa provvederà a consegnare ad ogni utenza di ogni Condominio interessato dalla presente Ordinanza a far data da lunedì 14 dicembre 2020;

- A far data dal 20 dicembre 2020 le utenze condominiali individuate come indicato in premessa, utilizzeranno i sacchi forniti dalla Messina Servizi Bene Comune Spa per il conferimento della frazione secca dei rifiuti differenziati (carta, plastica, metallo, vetro, indifferenziato) secondo il calendario del servizio pubblicato e comunicato dal Gestore del servizio, collocando il relativo sacco con i rifiuti secchi differenziati sul suolo pubblico, nel punto immediatamente adiacente al portone di ingresso del Condominio dalle ore 20,00 fino alle ore 22,00;

- A far data dal 20 dicembre 2020 le medesime utenze condominiali, individuate come indicato in premessa, utilizzeranno per il conferimento della frazione umida del rifiuto (umido) il carrellato consegnato dal Gestore in comodato d’uso, che dovrà essere posizionato dal Condominio sul suolo pubblico, nel punto immediatamente adiacente al portone di ingresso del Condominio e che dovrà essere rientrato a cura dello stesso Condominio successivamente allo svuotamento da parte del Gestore. Il conferimento della frazione umida del rifiuto dovrà rispettare il calendario del servizio pubblicato e comunicato dal Gestore del servizio e dovrà avvenire tra le ore 20,00 e le ore 22,00;

2) Al fine di rendere il servizio più efficiente e per evitare che i rifiuti differenziati conferiti dalle utenze condominiali, individuate come in premessa e disciplinate con la presente Ordinanza, possano costituire oggetto di spargimenti e insozzamenti del suolo comunale, la Messina Servizi Bene Comune spa è tenuta, nell’organizzazione del servizio di raccolta, a dare precedenza all’area del centro, raccogliendo prioritariamente i rifiuti conferiti dalle predette utenze condominiali dell’area del centro.

3) La Messina Servizi Bene Comune Spa è tenuta, contestualmente all’avvio del servizio porta a porta nelle utenze domestiche dell’area centro interessate dalla presente ordinanza, a garantire un servizio di tracciamento dell’avvenuto prelievo dei rifiuti nel punto di conferimento mediante applicazione di un QRcode che consenta di verificare in tempo reale lo svolgimento del servizio, anche al fine di scoraggiare eventuali conferimenti di rifiuti dopo l’orario consentito e sanzionare i possibili trasgressori”.

Avverso tale Ordinanza, ritenendola illegittima, i ricorrenti proponevano (un secondo) ricorso per motivi aggiunti, esponendo (e comprovando) in particolare in punto di fatto, di non disporre di spazi comuni per l’utilizzo di “carrellati” condominiali e aver pertanto richiesto la consegna degli appositi contenitori da 35 l normalmente distribuiti dalla Messina Servizi ai cittadini.

Avverso detta ordinanza deducono le seguenti censure:

1. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e per indeterminatezza. Irragionevolezza, l'illogicità e contraddittorietà dell'atto, atteso che si impone la collocazione dei contenitori carrellati per rifiuti umidi anche negli edifici condominiali privi di spazi utili per la loro collocazione e atteso che, per il conferimento della frazione secca dei rifiuti differenziati (carta, plastica, metallo, vetro, indifferenziato), si impone l’utilizzo di sacchetti anziché dei mastelli da 35 l.

2. Eccesso di potere per impossibilità dell’oggetto, atteso che non è ipotizzabile che il carrellato dell’umido sia rientrato dopo il suo svuotamento perché ciò presupporrebbe l’utilizzo di personale ad hoc.

3. Eccesso di potere per disparità di trattamento, atteso che sono discriminati i proprietari di unità immobiliari abitative in condominio nella zona centrale della città, dai proprietari di abitazioni in altre aree (o non ricadenti in edifici condominiali), perché solo i primi sono sprovvisti di mastelli singoli per la raccolta differenziata dei rifiuti secchi.

Con atto notificato e depositato in data 29/4/2021 Biundo Giacomina ha rinunciato al ricorso.

In vista dell’udienza, le altre parti insistevano nelle proprie difese ed eccezioni.

All’udienza del 7 ottobre 2021, la causa veniva trattenuta in decisione e poi definitivamente decisa a seguito di riconvocata del 4 novembre 2021.

DIRITTO

Parziale estinzione del giudizio.

Rileva pregiudizialmente il Collegio che quanto alla ricorrente Biundo Giacomina il giudizio, a seguito della rinuncia, può essere dichiarato estinto.

Sull’illegittimità delle Ordinanze sindacali per assenza dei presupposti previsti dall’art. 50 del TUEL e per assenza del Regolamento comunale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

Il ricorso introduttivo è improcedibile per la sopravvenuta approvazione del regolamento comunale indicato in narrativa: le ordinanze sindacali in epigrafe, infatti, sono state sostituite integralmente dalla nuova disciplina regolamentare adottata dal comune.

Giova evidenziare, al riguardo, che il regolamento comunale rappresenta la fonte normativa corretta per la disciplina di siffatta materia e che in ogni caso – come correttamente rilevato dalla difesa comunale – si pone come successiva rispetto alle ordinanze sindacali in parola; dunque, sia adottando il criterio cronologico della prevalenza della norma posteriore su quella anteriore (lex posterior derogat priori) che applicando più correttamente il principio del criterio gerarchico di prevalenza della norma di grado superiore su quella inferiore (lex superior inferiori derogat), le ordinanze risultano superate dalla nuova normativa regolamentare (verdi art. 22 del regolamento emendamento nn. 3 e 6).

Il Collegio osserva, altresì, che la regolamentazione dettata dall’adozione del nuovo regolamento comunale ha risolto le criticità precedentemente emerse e che erano state parzialmente sospese durante la fase cautelare.

È possibile quindi passare all’esame nel merito del primo ricorso per motivi aggiunti.

Sulla disparità di trattamento.

Parte ricorrente sostanzialmente deduce l’illegittimità dell’art. 22 giacché non terrebbe in considerazione la circostanza che “la stragrande maggioranza degli stabili condominiali del centro cittadino non dispone nemmeno di locali comuni” ragion per cui “la raccolta differenziata, così come congeniata, per la grande maggioranza degli stabili condominiali cittadini non potrà materialmente essere effettuata”.

La censura è infondata.

Giova al riguardo evidenziare che quella che era una delle “criticità” che caratterizzavano la precedente ordinanza sindacale (e che ne aveva determinato la sua sospensione in sede cautelare) è stata risolta con l’adozione della deliberazione (oggi impugnata) mediante un emendamento su tale profilo.

In particolare, l’art. 22 del regolamento comunale è stato modificato (vedi emendamento n. 6 proprio per “la necessità di colmare una lacuna del regolamento che riguarda i condomini sprovvisti di spazi al loro interno o all’esterno ove allocare i contenitori per la raccolta differenziata” cfr. verbale della seduta consiliare allegato alla deliberazione impugnata) con l’aggiunta un nuovo capoverso che prevede: “nei condomini privi di spazi comuni, idoneamente attestato dal dipartimento Politiche del Territorio che ne darà comunicazione al gestore del servizio del ciclo rifiuti, i cassonetti dovranno essere posti in spazi pubblici, opportunamente delimitati, e l’accesso dei condominii dovrà avvenire attraverso opportuni sistemi di identificazione”.

In virtù della modifica apportata alla disposizione regolamentare risulta di palmare evidenza l’infondatezza delle censure denunciate dai ricorrenti posto che – laddove vengano riscontrate condizione oggettive che impediscano il loro posizionamento all’interno degli stabili condominiali - viene data la possibilità di collocare sul suolo pubblico i contenitori della differenziata.

In conclusione, tale previsione (caratterizzata da discrezionalità e valevole per tutti quei condomini che non hanno spazio all’interno) rende la decisione dell’Ente comunale logica e razionale (immune, pertanto, dai vizi denunciati dalla ricorrente).

Parimenti infondate risultano le censure che fanno leva sull’esigenze di sicurezza le quali – come già rilevato nella fase di incidente di esecuzione - non si possono spingere al punto tale da impedire lo svolgimento del servizio.

Al riguardo questo Tribunale ha avuto modo di precisare che “le esigenze di sicurezza, invero, non possono spingersi sino al punto di inibire la possibilità di accesso degli operatori agli spazi aperti dell’edificio, altrimenti chiunque potrebbe muovere la relativa obiezione, con la conseguenza che resterebbe del tutto inibito l’uso dei “carrellati” da parte del soggetto incaricato di espletare il servizio” (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. III, 6 marzo 2020, n. 571).

I ricorrenti assumono che: “è del tutto evidente la materiale impossibilità, ove non esistente uno spazio condominiale adeguato, dell’imposta realizzazione di quella (…) copertura e la protezione a propria cura e spese dei contenitori in questioni con manufatti dalla struttura leggera e removibile”.

L’assunto è inconferente.

Il quarto capoverso dell’art. 22 disciplina l’ipotesi in cui il condominio gode di uno spazio pertinenziale che si trova al di fuori di un muro di recinzione e quindi aperto al pubblico; in questo caso (per garantire l’igiene, la salubrità e il decoro dell’area), il condominio dovrà collocare i contenitori al proprio interno, o in alternativa dovrà “isolare” i cassonetti attraverso una copertura in “struttura leggera e removibile”.

Alla luce di quanto sopra esposto, le censure con le quali viene denunciata la disparità di trattamento, sono infondate.

Sulla legittimazione passiva degli amministratori in merito alle sanzioni previste - Sulla abnormità degli incombenti in capo all’amministratore condominiale – Sulla presunta responsabilità personale degli amministratori condominiali - Sull’impossibilità di attuazione di talune prescrizioni.

Le censure con le quali viene dedotta la responsabilità personale dell’amministratore condominiale per tutte le violazioni poste in essere dai condomini sono infondate.

Il Collegio ritiene, invero, che debba escludersi qualsiasi interpretazione che possa indurre a ritenere l’amministratore di condominio responsabile personalmente di violazioni compiute e poste in essere dai condomini; ne deriva che l’espressione “nella persona dell’amministratore di condominio” deve essere correttamente intesa alla luce delle disposizioni civilistiche che disciplinano la figura dell’amministratore.

In altri termini, secondo il Decidente, il Regolamento in parola fa esclusivo riferimento alla disciplina civilistica secondo cui all’amministratore di condominio “sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto” (art. 1131 c.c.).

È, pertanto, da escludersi qualsiasi responsabilità personale dell’amministratore.

Il Collegio rileva infine che, a seguito della modifica del regolamento, è stata data la possibilità di adottare un sistema di identificazione dei rifiuti conferiti dai singoli condomini, previa comunicazione alla società che gestisce il servizio di raccolta; ciò andrebbe a scongiurare la paventata possibilità di rispondere per le violazioni delle prescrizioni del regolamento poste in essere da “interni” o “esterni” al condominio.

Le censure sono infondate e vanno pertanto rigettate.

Sull’imposizione di condividere i dati dell’anagrafe condominiale.

Il motivo con cui parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’art. 22 del Regolamento nella parte in cui imporrebbe all’amministratore di comunicare al Comune resistente i dati dell’anagrafe condominiale al fine di accertare l’esatta corrispondenza tra i contenitori concessi in comodato d’uso dal gestore ed il numero di utenze presenti nel condominio è infondata e, per l’effetto, va rigettata.

In particolare, i ricorrenti deducono un duplice ordine di violazioni.

In primo luogo, viene rilevato da parte ricorrente che i dati contenuti nell’anagrafe condominiale costituiscono dati sensibili, e in quanto tali non possono essere messi a disposizione dell’amministrazione comunale; in secondo luogo, viene evidenziato che l’obbligo di comunicare i dati dell’anagrafe condominiale violerebbe l’art. 15, L. n. 183/2011, trattandosi di informazioni che il Comune dovrebbe possedere.

Le censure sono infondate.

Il Collegio, in merito, osserva che già il legislatore ha previsto la possibilità per i comuni di servirsi dei dati inseriti nell’anagrafe condominiale per adottare idonee misure di contrasto all’evasione fiscale.

L’art. 3, co. 10 bis D. lgs. n. 23/2011 stabilisce, infatti, che “per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali”.

L’art. 22 del regolamento oggetto di contestazione individua expressis verbis che “il dipartimento Entrate Tributarie del Comune di Messina sarà responsabile del trattamento dei dati sensibili dei condomini, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy”; ne deriva – ad avviso del Decidente – la normativa stessa (sia di rango nazionale che quella regolamentare) escludono qualsiasi potenziale pericolo di un errato trattamento dei dati; come già detto, è lo stesso regolamento, che individua l’organo comunale (ossia il dipartimento dell’entrate Tributarie), quale responsabile del trattamento dei relativi dati.

Con riferimento, invece, alla seconda censura con la quale si contesta l’obbligo di comunicare i dati dell’anagrafe condominiale al Comune e ciò in violazione dell’art. 15, L. n. 183/2011, posto che trattasi di informazioni che il Comune dovrebbe possedere, il Collegio osserva che, in disparte alle precise indicazioni sancite dall’art. 3, co. 10 bis D.lgs. n. 23/2011, che il Comune spesso non è in possesso di detti dati posto che le risultanze catastali, com’è noto, non rappresentano in maniera certa il reale assetto proprietario di un’unità abitativa.

Ciò detto quanto all’infondatezza del primo ricorso per motivi aggiunti, va ora esaminato il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso l’ordinanza sindacale n. 374/2020.

Parziale fondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti.

Con il primo profilo del primo motivo e con il secondo motivo, controparte denuncia l’illegittimità della suddetta ordinanza nella parte in cui prevede che nei condomini in cui non sia possibile individuare uno spazio comune adeguato al collocamento dei carrellati, rectius i.e. del solo carrellato dell’umido trattandosi dei condomini della zona del centro, quest’ultimo sia sistemato accanto al portone d’ingresso e successivamente rientrato dopo lo svuotamento.

Tale scelta (in linea con il regolamento) non appare né illogica, né eccessivamente gravosa, innanzitutto perché rispondente all’esigenza di evitare (come auspicato dai ricorrenti) l’ingresso di estranei (i.e. del personale addetto alla raccolta) alla proprietà privata e secondariamente perché nel bilanciamento degli interessi (quello dei privati di non doversi organizzare personalmente o a mezzo di propri addetti per rientrare il carrellato e quello pubblico alla concentrazione della frazione umida in unico carrellato per motivi igienici), va evidentemente privilegiato il secondo.

Ad avviso del Collegio sono invece fondati il secondo profilo del primo motivo ed il terzo motivo.

Orbene, i ricorrenti rappresentano di aver proposto all’amministrazione di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secchi nei contenitori da 35 lt.

L’ordinanza sindacale impone invece l’utilizzo di sacchetti di plastica per il conferimento della frazione secca dei rifiuti differenziati (carta, plastica, metallo, vetro, indifferenziato).

Il Collegio ritiene questa opzione non solo irragionevole e contraria agli interessi di natura pubblicistica che involgono la fattispecie (si pensi al decoro della città nonché all’igiene e salute pubblica ex art. 32 Cost.), ma anche difforme rispetto al regolamento di cui dovrebbe costituirne espressione “esecutiva”.

Invero, l’art. 20 del Regolamento impone appunto che il Gestore del servizio fornisca a tutte le utenze domestiche gli appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati e quindi, una volta che sia acclarato che per i condomini del centro non vi è spazio per tutti i carrellati o per le isole ecologiche, non resta altra soluzione, per i rifiuti secchi, che utilizzare i contenitori da 35 l, creandosi altrimenti una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri utenti del servizio.

In conclusione, la scelta dell’Ente comunale di imporre, per il conferimento dei rifiuti, l’esclusivo utilizzo di sacchetti di plastica, senza prevedere la necessità di apporli a sua volta negli appositi contenitori forniti dal Gestore, è affetta da illogicità e irrazionalità e, pertanto, sotto tale limitato profilo il secondo ricorso per motivi aggiunti è fondato e per l’effetto va accolto.

In conclusione il ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti, in parte va dichiarato improcedibile, in parte va rigettato e, per il resto, va accolto, e per l’effetto va annullata l’ordinanza n. 374/2020 limitatamente all’obbligo di utilizzo di sacchetti, anziché dei mastelli da 35 l., per il conferimento dei rifiuti secchi differenziati.

Regime delle spese del giudizio.

Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti considerata la soccombenza parziale reciproca, la complessità e la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara estinto il giudizio quanto a Biundo Giacomina;

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio, e, con riferimento ai ricorsi per motivi aggiunti, in parte li rigetta e in parte li accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 374/2020, nei limiti di cui in narrativa.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 7 ottobre e 4 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario

Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore