DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009
Applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell\'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente alla complessiva azione di gestione dell\'emergenza rifiuti nella regione Campania.
GU n. 104 del 7-5-2009
                            IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 2008, n. 400 recante «Disciplina
dell\'attivita\' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell\'organizzazione del Governo, a norma dell\'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante «Misure
straordinarie per fronteggiare l\'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori
disposizioni di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell\'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in
particolare l\'art. 3, comma 2;
Visto l\'art. 7, comma 4, dell\'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 con il quale, in
relazione allo svolgimento delle attivita\' connesse alla gestione
dell\'emergenza rifiuti nella regione Campania e fino alla cessazione
dello stato di emergenza nel predetto territorio, con provvedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure di
applicazione della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 3
aprile 2008, n. 81, tenuto conto delle temporanee, effettive e
particolari esigenze connesse alle attivita\' espletate ed alle
peculiarita\' organizzative;
Visto il decreto del Ministro dell\'interno in data 14 giugno 1999,
n. 450, «Regolamento recante norme per l\'individuazione delle
particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture
della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
degli uffici centrali e periferici dell\'Amministrazione della
pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita\' aventi
competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione
civile e di incolumita\' pubblica, delle quali occorre tener conto
nell\'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento
della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro» emanato
in attuazione dell\'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto del Ministro dell\'interno in data 10 settembre
2001, recante «Articolazione organizzativa e funzionale della
Direzione interregionale della Polizia di Stato con particolare
riguardo all\'art. 7 riguardante l\'espletamento dei compiti di
vigilanza ex art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626»;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 giugno 2000,
n. 284, recante «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell\'ambito del
Ministero della difesa»;
Considerato che per lo svolgimento della complessiva attivita\' di
gestione dell\'emergenza rifiuti nella regione Campania occorre
definire specifiche norme organizzative in funzione delle particolari
esigenze straordinarie;
Ritenuto di individuare, principalmente, nei seguenti elementi ed
aspetti, le peculiarita\' che caratterizzano le attivita\' di
protezione civile per la gestione dell\'emergenza rifiuti nella
regione Campania:
imprevedibilita\' degli scenari di emergenza richiedenti il
tempestivo impegno di uomini e mezzi;
necessita\' di intervento immediato in assenza di preliminare
pianificazione;
organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a
carattere di immediatezza e precarieta\' con l\'utilizzo delle sole
risorse disponibili, contestuale indisponibilita\' dei tempi necessari
per l\'immediato adeguamento ed ottimizzazione delle risorse
necessarie in ogni caso a fronteggiare l\'emergenza in corso;
ridotta possibilita\' di operare ai fini dell\'adeguamento della
organizzazione di Protezione civile, sia a causa della
imprevedibilita\' e particolarita\' dell\'evento emergenziale, sia in
ragione del coinvolgimento di unita\' operative di diversa estrazione,
in quanto appartenenti a diverse Amministrazioni, enti, o soggetti
gia\' impiegati in differenti organizzazioni, con competenze,
specializzazioni e specifica esperienza in diversi settori di
impiego;
limitatezza dei tempi a disposizione per il superamento
dell\'emergenza che, peraltro, richiede l\'adozione di provvedimenti
urgenti, talvolta immediati;
impossibilita\', o comunque forte difficolta\' nel valutare, a
priori, i limiti e/o le opportunita\' di scelte ottimali, rispetto
alla pianificazione delle attivita\' a breve, medio e lungo termine;
impossibilita\' pratica di programmare ed adottare completamente le
piu\' adeguate misure di prevenzione e protezione, sia per la
tempestivita\' ed a volte immediatezza dell\'intervento, sia per le
caratteristiche di indeterminatezza del contesto degli scenari
emergenziali nei quali il personale viene chiamato ad operare;
necessita\' di dover derogare, prevalentemente per gli aspetti
formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da
operare in materia di prevenzione e protezione, ferma restando la
condizione che vengano osservati ed adottati sostanziali e concreti
criteri operativi in grado di garantire la tutela dei lavoratori e
delle persone comunque coinvolte;
impossibilita\' di procedere preventivamente all\'attuazione di
mirati interventi di informazione, formazione e addestramento del
personale coinvolto nell\'emergenza in quanto riferiti oggettivamente
a scenari non noti o prevedibili, fermo restando, al riguardo, che
sia garantita, in via generale, la formazione, l\'informazione e
l\'addestramento al personale per gli aspetti generali della sicurezza
e dell\'auto protezione, ivi compresa la fornitura di Dispositivi di
protezione individuale di base, cosi\' che sia assicurata la capacita\'
di iniziativa consapevole, atta a fronteggiare i pericoli che possono
presentarsi anche nelle specificita\' dell\'emergenza;
Ravvisata la necessita\' di conformare con l\'indispensabile
flessibilita\' l\'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
in relazione alle specifiche esigenze derivanti dalla particolarita\'
delle attivita\' e servizi connesse all\'emergenza rifiuti nella
regione Campania come sopra indicato, anche adeguando le disposizioni
di cui al citato decreto del Ministro dell\'interno in data 14 giugno
1999, n. 450;
Ravvisata, altresi\', la necessita\', connessa alle peculiari
esigenze emergenziali, che la specifica e mirata attivita\' di
vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
debba essere svolta da un apposito organo di vigilanza composto da
personale appartenente all\'Ufficio di cui all\'art. 7 decreto del
Ministro dell\'interno del 10 settembre 2001, da personale militare e
civile dell\'Amministrazione della difesa di cui all\'art. 3 del
decreto del Ministro della difesa del 14 giugno 2000, n. 284, nonche\'
da personale esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di
altri organi di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sui
luoghi di lavoro, anche con qualifica di Ufficiale di Polizia
giudiziaria;
Decreta:


Art. 1.


Campo di applicazione


1. Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, i luoghi di
lavoro, i siti e gli ambienti in cui si svolgono, sotto il
coordinamento della struttura del Sottosegretario di Stato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all\'art. 1, comma 2 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, attivita\' e servizi connessi
all\'emergenza rifiuti nella regione Campania, ove opera il personale,
anche volontario, comunque addetto ai servizi di protezione civile,
sono soggetti al presente regolamento per l\'applicazione delle norme
di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori in relazione alle particolarita\' e peculiarita\' delle
attivita\' svolte.


                               Art. 2.


Individuazione del datore di lavoro


1. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori che
operano nei luoghi e nelle condizioni di cui all\'art. 1, il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
all\'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di
cui individua uno o piu\' datori di lavoro, secondo le dimensioni e
l\'estensione dei luoghi di lavoro, siti ed ambienti, compatibilmente
con la particolarita\' e peculiarita\' imposte dalla situazione
emergenziale in atto.
2. Il datore di lavoro si avvale di un servizio di prevenzione e
protezione diretto da un responsabile del servizio di previsione e
protezione, per quanto necessario integrato dalle figure di medico
competente, esperto qualificato e medico autorizzato, affinche\' possa
essere adeguatamente supportato nelle scelte operative ai fini della
sicurezza dello svolgimento dell\'attivita\' di protezione civile.


                               Art. 3.


Informazione - Formazione - Addestramento


1. Il personale che opera nei luoghi di lavoro, nei siti e negli
ambienti di cui all\'art. 1, deve essere opportunamente informato,
formato ed addestrato in materia di prevenzione e protezione sugli
aspetti generali di protezione civile e sulle misure generali di
prevenzione secondo quanto previsto nell\'art. 4 del presente
Regolamento.


                               Art. 4.


Valutazione dei rischi


1. Il datore di lavoro valuta i rischi durante lo svolgimento delle
attivita\' secondo i tempi e le modalita\' compatibili con l\'evoluzione
del servizio svolto, avvalendosi della consulenza specialistica dei
soggetti di cui all\'art. 2, comma 2, ove occorra, di ulteriori
esperti in materia di sicurezza.
2. Il datore di lavoro, ferma restando l\'adozione di sostanziali e
concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei
lavoratori e delle persone comunque coinvolte nelle attivita\'
connesse alla gestione dell\'emergenza rifiuti nei luoghi di lavoro
nei siti e negli ambienti di cui all\'art. 1, e\' esonerato dal
redigere il documento di valutazione dei rischi previsto dall\'art. 17
e dall\'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma, al
termine della specifica attivita\', redige in collaborazione con i
soggetti di cui all\'art. 2, comma 2, un rapporto conclusivo dei
rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell\'attivita\'
svolta, lo stesso datore di lavoro deve indicare le misure di
prevenzione e protezione che possono essere adottate in occasione di
analoghe situazioni. Il rapporto conclusivo deve essere consegnato
entro 60 giorni dal termine delle operazioni al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega
all\'emergenza rifiuti nella regione Campania, il quale dispone per la
divulgazione al personale ai fini informativi - formativi, cosi\' che
possano essere implementate la consapevolezza e la capacita\' di
affrontare adeguatamente la situazione di rischio nel caso delle
possibili future attivita\' di protezione civile. Le principali misure
e procedure di sicurezza che si evidenziano dall\'esame del rapporto
conclusivo debbono essere raccolte in un apposito «Documento delle
misure di procedure di sicurezza nell\'attivita\' di protezione civile»
che costituira\' un utile strumento didattico per la informazione e
formazione generale del personale operativo potenzialmente impegnato
nelle attivita\' di protezione civile.


                               Art. 5.


Sorveglianza sanitaria


1. Il personale comunque impegnato nelle attivita\' di protezione
civile, in relazione alla specificita\' della emergenza ed a giudizio
del medico competente e, ove necessario, del medico autorizzato, deve
essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria «una tantum» a
conclusione di ogni emergenza e, se del caso, anche ad una
sorveglianza periodica secondo le indicazioni e motivazioni addotte
dagli stessi medici.


                               Art. 6.


Riunione periodica di sicurezza


1. I datori di lavoro sono tenuti ad indire la riunione periodica
di sicurezza prevista dall\'art. 35 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nella quale esporre ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza l\'attivita\' svolta in materia di prevenzione. Di tale
riunione e\' sufficiente redigere un verbale riepilogativo indicante
le persone che vi hanno partecipato e l\'elenco degli argomenti
trattati. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono
far pervenire al datore di lavoro eventuali considerazioni in merito
agli argomenti trattati. Tali considerazioni potranno essere allegate
al rapporto conclusivo dei rischi redatto coerentemente all\'art. 4,
comma 2, del presente provvedimento.
2. Il datore di lavoro, nell\'esercizio della propria attivita\', in
ragione della peculiare situazione di emergenza in atto nel
territorio della regione Campania nel settore dello smaltimento dei
rifiuti non ha l\'obbligo della formalizzazione delle incombenze in
materia di prevenzione e protezione, indicati all\'art. 35, comma 5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


                               Art. 7.


Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81


1. Le attivita\' rientranti nel titolo IV del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, poste in essere dalle strutture coordinate dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
all\'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in
ragione del contesto emergenziale in atto, possono afferire a
situazioni per le quali le opere ritenute necessarie devono essere
eseguite con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti
eccezionali, che non consentono la redazione preliminare del piano
della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza e\'
esonerata dalla redazione del piano della sicurezza e coordinamento
ma e\' tenuta alla nomina immediata di un coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo
svolgimento delle varie attivita\' di competenza, assicurando una
presenza continua in cantiere, anche avvalendosi di assistenti. Il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e\' esonerato
dalla redazione del piano della sicurezza e coordinamento, ma e\'
tenuto comunque, ove presente, alla redazione del fascicolo di cui
art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, anche se successivamente alla realizzazione dell\'opera
prevista e necessaria.
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo
restando i propri compiti e mansioni, ai fini delle attivita\' di
verifica, controllo, organizzazione, segnalazioni e sospensioni di
cui all\'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per
rendere piu\' spedita la propria azione di coordinamento, considerata
l\'esigenza di assicurare una presenza piu\' assidua nel cantiere,
integrata da personale esperto della Struttura missione sicurezza,
puo\' limitare le procedure di formalizzazione delle attivita\' svolte
alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave
riscontrate ed in corso di sospensione per pericoli gravi ed
imminenti, indipendentemente dal fatto che trattasi di rischi
interferenti tra le diverse imprese ovvero di rischi propri della
singola impresa.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, inoltre,
redige verbali di coordinamento con il datore di lavoro e con i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie ditte ed
imprese, secondo le modalita\' semplificate indicate all\'art. 6 del
presente regolamento. Per la migliore attuazione delle diversificate
incombenze di cui al presente articolo, i datori di lavoro si
avvalgono di unita\' di personale qualificato, per l\'espletamento
delle necessarie attivita\' di Audit.
4. La notifica formale prevista dall\'art. 99 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, puo\' essere inoltrata all\'organo di
vigilanza anche successivamente all\'inizio dei lavori, purche\' si
provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile,
in ragione della particolarita\' e peculiarita\' dell\'attivita\' svolta
nell\'ambito del relativo scenario di emergenza.


                               Art. 8.


Vigilanza


1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente
regolamento, ai sensi del decreto legislativo del 19 dicembre 1994,
n. 758, viene effettuata in termini di esclusivita\' da un apposito
organo composto da personale dell\'Ufficio di vigilanza di cui
all\'art. 7 del decreto del Ministro dell\'interno del 10 settembre
2001, da personale militare e civile dell\'Amministrazione della
difesa di cui all\'art. 3 del decreto del Ministro della difesa del 14
giugno 2000, n. 284, nonche\' da personale esperto del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o da altri organi di vigilanza in materia di
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Con successivo decreto del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri all\'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e\' costituito l\'organo di
vigilanza e sono individuati i funzionari dei predetti organismi,
anche con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria, che
effettueranno l\'attivita\' di vigilanza.
Roma, 23 gennaio 2009

Il Presidente: Berlusconi