TAR piemonte Sez. II n. 1235 del 16 dicembre 2019
Ambiente in genere.VAS e fase dello screening
La fase dello "screening" finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, è un’attività tipicamente connotata da discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa, la quale sfugge al sindacato di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici sintomatici di non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e della incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti
Pubblicato il 16/12/2019
N. 01235/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2017 REG.RIC.
N. 00998/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti numero di registro generale 520 del 2017 e 998 del 2018, proposti da
quanto al ricorso RG 520/2017 Giorgio Cattaneo, Laura Correngia, Silvia Cirri, Golf Margara s.p.a., Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Margara, Camilla Società Semplice, e, quanto al ricorso RG n. 998/2018 “ a valere anche come ricorso per motivi aggiunti nel ricorso rg. n. 520/2017”, Golf Margara s.p.a., Società Sportiva Dilettantistica Golf Margara a r.l., Camilla s.s., Giorgio Cattaneo, Correngia Laura, Silvia Cirri, Comitato territorio Margara, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Magri', con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Prato in Torino, corso Re Umberto n. 27;
contro
Comune di Felizzano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Sant'Agostino n. 12;
nei confronti
Carrera s.r.l., Cross s.r.l. rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Sant'Agostino n. 12;
Comune di Fubine, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale- Piemonte, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Alessandria, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum nel ricorso RG n. 520/2017:
Giuliana Albera, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Giovinazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Francesco Paulicelli in Torino, corso Tassoni, 16;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 520 del 2017:
- della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Felizzano n. 2 del 14 febbraio 2017 avente ad oggetto “Variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013 – Approvazione della proposta tecnica preliminare”;
- di tutti gli atti presupposti e connessi ivi inclusa la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 14 dicembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione protocollo di intesa tra il Comune di Felizzano e la Ditta Carrera S.r.l.”;
- nonché, di ogni altro atto precedente, presupposto, conseguente, comunque connesso, ancorché non conosciuto.
quanto al ricorso n. 998 del 2018 (a valere anche come motivi aggiunti nel ricorso RG 520/2017):
1. della Deliberazione del Consiglio Comunale di Felizzano n. 35 del 31.07.2018 di approvazione del Progetto Definitivo della 2^ Variante Strutturale del PRGC;
2. ove occorrer possa, di tutti gli atti presupposti precedenti, presupposti, consequenziali, e comunque connessi, ivi compresi:
- la Deliberazione della Giunta Comunale di Felizzano n. 49 del 29.06.2018 di “approvazione del documento di verifica del rispetto del piano paesistico regionale (PPR) da parte della seconda variante strutturale al vigente PRGC”;
- il verbale della seconda seduta della “Conferenza di Copianificazione e Valutazione” del 29.05.2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Felizzano n. 21 del 12.04.2018 di adozione della proposta tecnica di progetto definitivo - rettifica della deliberazione di CC n. 7 del 7 marzo 2018;
- il verbale della prima seduta della “Conferenza di Copianificazione e Valutazione” del 06.04.2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Felizzano n. 7 del 07.03.2018 di “adozione del progetto definitivo” della seconda variante strutturale al P.R.G.C. del Comune di Felizzano;
- la Deliberazione della Giunta Comunale di Felizzano n. 5 del 28.02.2018, ad oggetto “esame osservazioni al progetto preliminare e controdeduzioni” relative alla seconda variante strutturale al P.R.G.C. di Felizzano;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Felizzano n. 24 del 03.10.2017 di “adozione del progetto preliminare 2 variante strutturale al PRGC”;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 11 giugno 2019 nel solo giudizio RG n. 998/2018, per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale di Felizzano n. 48 del 22.05.2019 di “approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato e dello schema di convenzione” relativi alla 2^ Variante Strutturale al PRGC di Felizzano, con i relativi allegati;
- nonché, ove occorrer possa, degli atti precedenti, presupposti, consequenziali e comunque ad essa connessi, ivi compresa la delibera di Giunta Comunale di Felizzano n. 28 del 23.03.2019, di adozione del Piano Esecutivo Convenzionato e del relativo schema di convenzione.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Felizzano e di Carrera s.r.l. e di Cross s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso RG n. 520/2017 la società Golf Margara s.p.a. ed una serie di soggetti proprietari di immobili collocati nel territorio dei comuni di Felizzano e Fubine e siti nei pressi dell’area interessata dalla variante qui contestata hanno impugnato gli atti in epigrafe, complessivamente riconducibili alla variante strutturale n. 2 del P.R.G.C. del Comune di Felizzano – approvazione di proposta tecnica preliminare relativa alla realizzazione di una pista di motocross.
Hanno dedotto che il progetto è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. Piemonte n. 40/1998, conclusasi con determinazione della Provincia di Alessandria del 2.9.2016, che ha escluso la VIA, con prescrizioni. Il provvedimento è stato impugnato con separato ricorso RG 1194/2016 dagli odierni ricorrenti.
Con deliberazione successiva n. 2 del 14.2.2017, qui impugnata, il Comune ha approvato la Proposta Tecnica Preliminare della variante.
Lamentano i ricorrenti:
1) la violazione delle prescrizioni di cui alla determinazione della Provincia di Alessandria prot. gen n. 20160058224, il travisamento dei fatti e l’eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità; la deliberazione delle Provincia del 2.9.2016 aveva inserito, tra le prescrizioni, quella dell’assoggettamento del progetto a VAS; il Comune avrebbe violato la citata prescrizione escludendone la necessità;
2) la violazione dell’art. 3 bis della l.r. Piemonte n. 56/1977 e la violazione e falsa applicazione della l.r. Piemonte n. 40/1998, il travisamento di fatto e diritto, difetto di istruttoria e motivazione; illogicità manifesta. La normativa in materia di VAS prevede che si valutino l’opzione zero e le alternative localizzative possibili, valutazioni che sarebbero del tutto mancate nel caso di specie;
3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 6, 8 e 12 della l.r. Piemonte n. 56/1977; violazione delle NTA del PTCP della Provincia di Alessandria, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; contraddittorietà ed illogicità; il PTCP individua aree a vocazione omogenea; le aree interessate dalla variante sono in “ambito 6)” denominato “asse produttivo Felizzano-Quattordio”; nel contesto della variante la compatibilità dell’intervento in oggetto con le previsioni di piano e le relative NTA non sarebbe stata attentamente valutata;
4) la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. Piemonte n. 56/1977; violazione dei principi di trasparenza e di leale collaborazione; la legge regionale impone che la proposta di variante sia pubblicata per trenta giorni; per contro la delibera di consiglio n. 2/2017 ha previsto la pubblicazione per soli quindici giorni consecutivi;
5) la violazione di legge ed eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del giusto procedimento, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, 15 e 17 della l.r. Piemonte n. 56/77; la variante strutturale presuppone una valutazione di impatto acustico; per contro l’amministrazione non avrebbe prodotto una propria valutazione di impatto acustico, limitandosi a valutare quella del privato proponente ed a considerare quella utilizzata dalla Provincia nella propria primigenia e già contestata determinazione; inoltre la valutazione di impatto acustico utilizzata anche dalla Provincia per la preliminare determinazione del 2.9.2016 presenterebbe talune carenze: in particolare l’area di studio prescelta sarebbe impropriamente stata limitata al comune di Felizzano; inoltre sarebbe pacifico che l’inserimento di una pista di motocross peggiorerebbe sensibilmente il clima acustico della zona; in ogni caso, quanto ai ricettori, le immissioni sarebbero state valutate in punti diversi dall’area Golf, limitandosi ad osservare che, essendo rispettati i limiti di immissione in aree più prossime all’intervento rispetto a quelle del Golf necessariamente lo sarebbero anche presso il Golf; la relazione presentata non tratterebbe poi la distinzione tra valori limite di emissione e valori limite assoluti di immissione; in ogni caso il rumore misurato evidenzierebbe il mancato rispetto del limite di 55 dB previsto per la classe II; infine la misurazione effettuata avrebbe tenuto conto di un giro di pista di una sola moto, senza considerare che, alla partenza, si possono avere raggruppamenti fino a 30 moto, che poi si distribuiscono casualmente lungo tutto il percorso.
Con separato ricorso rubricato RG 998/2018 e depositato in data 17.11.2018 (intestato anche “a valere anche come motivi aggiunti” benchè non vi sia piena coincidenza soggettiva dei ricorrenti, figurando tra costoro, in questo secondo atto, anche il “Comitato territorio Margara”) i ricorrenti hanno impugnato l’approvazione del progetto definitivo della variante e gli atti connessi, maturati in un contesto di copianificazione, lamentando:
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 152/2006 e della determinazione della Provincia di Alessandria prot. n. 20160058224; si ribadisce in sostanza che la Provincia avrebbe imposto la redazione di una VAS, esclusa dall’amministrazione comunale; la censura è poi in parte diversa da quella dedotta con il primo ricorso, in quanto si prospetta anche che, per la tipologia di intervento (pista di motocross), l’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006 prevede comunque la VAS per le opere di cui all’allegato IV, che enumera appunto le “piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore”; né l’amministrazione potrebbe invocare l’esclusione per “l’uso di piccole aree” data l’estensione del progetto, che occupa circa 220.000 mq;
2) la violazione dell’art. 3 bis della l.r. Piemonte n. 56/1977 e la violazione e falsa applicazione della l.r. Piemonte n. 40/1998, il travisamento di fatto e diritto, difetto di istruttoria e motivazione; illogicità manifesta. La censura è sostanzialmente identica a quella prospettata con il ricorso RG 590/2017, motivo n.2;
3) Eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà e contrasto infraprocedimentale, manifesta irragionevolezza; nel corso del procedimento i vari enti coinvolti hanno apposto numerose prescrizioni all’iniziativa confluite nel progetto definitivo e tra le quali si annovera il modificato art. 40 quater delle NTA del PRG, che ha assoggettato l’area a piano esecutivo convenzionato prescrivendo uno studio di mitigazione acustica e uno di intervisibilità; tanto dimostrerebbe ex se l’irragionevolezza della scelta del Comune;
4) violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, 15, 17 della l.r. n. 56/77; la censura è sostanzialmente identica al motivo n. 5 già dedotto con il ricorso RG 590/2017; nella presente censura si insiste sulla circostanza che la valutazione acustica avrebbe seguito una metodologia non corretta, avendo confrontato il rumore ai recettori solo con i limiti di immissione e non con quelli di emissione; ancora parte ricorrente ha dedotto che, con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 29.3.2018, il Comune di Fubine ha modificato la zonizzazione acustica comunale portando la classe acustica del Golf club da III a II, e fissando il limite di immissione in 52 db di giorno e 45 db di notte; infine, dal punto di vista urbanistico, la relazione che accompagna il progetto prevede che l’area del motocross venga inserita in classe acustica V e che, in caso di sforamento dei limiti acustici in fase esecutiva, si realizzino ulteriori barriere fonoassorbenti a cura e spese del gestore della pista; ancora non è sostenibile, come affermato dai tecnici dell’amministrazione, che la riduzione di classe acustica apportata al Golf club abbia indotto un accostamento critico poiché nell’area Golf club è previsto un limite pari a 52 e nell’adiacente classe III un limite pari a 57 db, sicchè la differenza non eccederebbe i 5 db; in ogni caso il Comune avrebbe anche inserito una fascia cuscinetto con limite pari a 55 db. Da ultimo il progetto doveva essere originariamente inserito in classe VI, con due fasce cuscinetto esterne rispetto alla proprietà Carrera; successivamente la pista è stata inserita in classe V, con fasce cuscinetto previste in proprietà Carrera; adiacente all’area di proprietà Carrera vi sarebbe una zona in classe III, circostanza che imporrebbe il rispetto dei limiti di emissione propri di quella classe; infine non sarebbe dimostrato in atti che le attività proposte rispetteranno le classi acustiche V e IV previste dalla nuova classificazione acustica; il progetto illegittimamente demanderebbe alla fase esecutiva il concreto riscontro del rispetto dei limiti;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 6, 8 e 12 della l.r. Piemonte n. 56/1977; violazione delle NTA del PTCP della Provincia di Alessandria, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; contraddittorietà ed illogicità; la censura risulta identica a quella dedotta con il terzo motivo del ricorso RG 520/2017;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. n. 56/1977; violazione dei principi di trasparenza e di leale collaborazione; la censura risulta identica a quella dedotta con il quarto motivo di ricorso RG 520/2017;
7) eccesso di potere, difetto di motivazione, irragionevolezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. n. 56/77; rispetto al progetto preliminare, nel corso del procedimento, sono state depositate numerose osservazioni; tuttavia, nella deliberazione n. 5/2018, non sarebbero state puntualmente vagliate quelle sollevate dal Golf Club Margara e dal Comitato Territorio Margara ed inerenti la viabilità.
Con atto di intervento ad adiuvandum depositato in data 14.1.2019 è intervenuta in giudizio la signora Albera Giuliana qualificandosi esplicitamente “cointeressata” all’accoglimento del ricorso in quanto proprietaria di immobile nel comune di Fubine Monferrato; ha sviluppato svariate argomentazioni talune delle quali (sussistenza di specifico vincolo paesaggistico nelle aree ove è collocata la sua proprietà) inerenti la sua sola posizione.
Con atto di ricorso per motivi aggiunti depositato nel solo fascicolo RG 998/2018 in data 11.6.2019 i ricorrenti hanno impugnato la delibera di Giunta Comunale n. 48/2019 di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato e relativo schema di convenzione, lamentando che gli stessi sarebbero afflitti in via derivata dai vizi già dedotti con i ricorsi RG 520/2017 e 998/2018.
Hanno quindi ulteriormente lamentato:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 124 del d.lgs. n. 267/2000 e 39 del d.lgs. n. 33/2013, la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 29 della l.r. Piemonte n. 56/77; l’eccesso di potere, contraddittorietà intraprocedimentale e violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. La Regione e la Provincia hanno imposto al Comune di procedere con Piano Esecutivo Convenzionato; tuttavia il PEC approvato dal comune mancherebbe della seguente documentazione: indagini tecniche di cui all’art. 14 co. 1 della l.r. Piemonte n. 56/77; indicazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico; planimetria delle previsioni del PRG dalla quale risultino la connessioni con le altre parti di piano; progetto delle opere di urbanizzazione primaria con indicazione degli allacciamenti; planimetria ridotta alla scala delle tavole di PRG per garantirne inserimento ed aggiornamento;
2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 quater delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Felizzano; difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà; il PEC approvato non presenterebbe tutti i documenti previsti dall’art. 40 quater delle NTA in quanto: non contiene lo studio di intervisibilità poichè lo studio redatto sarebbe inidoneo alla scopo, non illustrerebbe la “migliore disposizione delle aree”, non preciserebbe le caratteristiche costruttive e dimensionali del paddok, non inserirebbe un “idoneo sistema di irrigazione per l’abbattimento polveri”, non preciserebbe le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione, non prevederebbe il divieto di utilizzo della struttura anche solo per gli allenamenti in mancanza di interventi sulla viabilità, non analizzerebbe i profili inerenti la modalità di svolgimento della gare, le verifiche dei manufatti esistenti e la trasmissione dei dati agli uffici tecnici per consentire il monitoraggio della struttura;
3) la violazione della disciplina e delle previsioni della variante urbanistica, eccesso di potere, travisamento dei presupposti e contraddittorietà; dalla documentazione non risulta che il proponente sia proprietario di tutte le aree coinvolte dal PEC;
4) violazione dell’art. 3 co. 3 lett a) della l.r. Piemonte n. 52/2000 e della deliberazione attuativa della giunta regionale del 6 agosto 2001; violazione dell’art. 40 quater delle NTA del PRGC di Felizzano, difetto di istruttoria, irragionevolezza; i ricorrenti hanno variamente ripetuto le censure inerenti le problematiche acustiche già precedentemente dedotte, precisando inoltre che il procedimento di aggiornamento della zonizzazione acustica, necessariamente presupposto dall’intervento, non sarebbe ancora stato concluso;
5) violazione e falsa applicazione della l.r. Piemonte n. 56/77, violazione delle NTA del PRGC di Felizzano, carenza di istruttoria, travisamento di fatto, irragionevolezza e illogicità manifesta; analizzando varie norme del PEC la parte ne desume che l’attività di allenamento dovrebbe avvenire senza che l’impianto abbia conseguito l’agibilità, con conseguente illegittimità dello stesso; ulteriori illegittimità riguarderebbero il previsto impianto di fitodepurazione e trattamento reflui; erroneo sarebbe poi anche che, in ipotesi, in attuazione del PEC talune opere possano essere realizzate con semplice SCIA anzicchè permesso di costruire;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 l.r. Piemonte n. 56/77 e 21 nonies l. n. 241/90; eccesso di potere per sviamento; l’amministrazione, nel corso del procedimento, ha variato il perimetro del PEC, escludendo terreni originariamente inclusi nella variante ma di proprietà di terzi; avendo in tal modo di fatto posto in essere una modifica della variante urbanistica l’amministrazione avrebbe dovuto seguire la procedura di variante prevista dall’art. 15 della legge regionale piemontese e non limitarsi a riapprovare il PEC;
7) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 della l.r. Piemonte n. 56/77 e 10 della l. n. 241/90; violazione dei principi fondamentali di trasparenza, efficienza e buon andamento dell’attività amministrativa; il mancato utilizzo della forma della variante avrebbe impedito una adeguata partecipazione di altri soggetti pubblici e privati alla approvazione delle modifiche che hanno comportato la modifica di svariata documentazione afferente il PEC;
8) violazione degli artt. 3 e 21 quinquies della l. n. 241/90, eccesso di potere, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, violazione dei principi di trasparenza; le modifiche adottate integrerebbero una sostanziale revoca del primo PEC adottato, in assenza dei necessari presupposti di legge;
9) violazione delle previsioni dell’art. 40 quater delle NTA del PRGC; eccesso di potere, difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, illogicità; in seguito alle modifiche la prevista esecuzione unitaria della variante urbanistica sarebbe stata limitata solo ad una parte delle aree interessate.
Si sono costituiti il Comune di Felizzano e la Carrera e Cross s.r.l., la seconda subentrata alla prima nella titolarità delle aree interessate dal PEC, contestando nel merito le censure. Preliminarmente hanno eccepito l’inammissibilità delle censure per carenza di interesse e legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti. Hanno altresì eccepito l’improcedibilità del ricorso RG 520/2017 in quanto i motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la convenzione PEC sono stati depositati nel solo giudizio RG 998/2018.
All’udienza del 19.11.2019 la causa è stata discussa e decisa nel merito; all’udienza di discussione sono stati rilevati d’ufficio possibili profili di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum e la possibile carenza di legittimazione ad agire in capo al Comitato territorio Margara.
DIRITTO
Deve essere disposta la riunione dei giudizi RG n. 520/2017 e 998/2018 per sostanziale unitarietà del procedimento contestato.
Deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del giudizio RG 520/2017 mossa da parte resistente. Pur nella confusione generata da scelte processuali non univoche (gli atti risultano intestati quali autonomi ricorsi e/o motivi aggiunti e non sempre depositati in entrambe le vesti, i ricorrenti dei due giudizi non sono perfettamente coincidenti) è pacifico che, pur in parte avvalendosi di soli motivi aggiunti ed in parte di ricorsi autonomi e/o comunque separati, i ricorrenti hanno contestato tutta la sequenza procedimentale che ha portato all’adozione della convenzione PEC, sicchè nessuna improcedibilità è predicabile nei loro confronti, posto che l’accoglimento di tutte le complessive domande proposte avrebbe per loro esiti utili.
Neppure è sostenibile, con le precisazioni che seguono, che i ricorrenti non vantino alcun interesse o legittimazione ad agire in relazione alle impugnative nel loro complesso. I ricorrenti sono soggetti a vario titolo interessati ad immobili e terreni limitrofi alle aree oggetto dell’intervento; sussiste pertanto nei loro confronti quella vicinitas che integra un interesse alla salvaguardia del territorio, nei limiti in cui le censure si appuntano avverso aspetti (in particolare profili acustici ed ambientali) che possono avere ricadute dirette sulle aree di loro interesse. Deve precisarsi che talune delle numerosissime censure sono, per contro, singolarmente, afflitte da inammissibilità in quanto volte a censurare o caratteristiche di dettaglio dell’intervento, di cui non si comprende la ricaduta sulle aree limitrofe, ovvero aspetti della variante che incidono su terreni non di proprietà o interesse diretto di nessuno dei ricorrenti. Le censure inammissibili per carenza di legittimazione/interesse ad agire verranno individuate nell’analisi dei singoli motivi di ricorso.
Deve per contro essere dichiarata inammissibile l’azione intentata, nel giudizio RG n. 998/2018, dal Comitato territorio Margara. Risulta infatti incomprensibile dagli atti quale sia l’effettivo legame del suddetto comitato con l’area oggetto dell’intervento e quali attività, sempre nell’interesse del territorio, il comitato abbia svolto nel tempo e in modo organico; il comitato, costituito nel gennaio 2018, risulta, tra l’altro, composto da due società (di cui una in liquidazione) con sede in Milano, un soggetto con residenza a Montecarlo e l’amministratore della società Golf Margara s.p.a.; non risulta in atti che il comitato abbia svolto alcuna attività nell’interesse del territorio. Si legge poi nello statuto che il comitato è stato costituito “per opporsi alla realizzazione della pista di motocross in comune di Felizzano” (cfr. doc. 21 depositato nel ricorso RG 520/2017). “Costante insegnamento giurisprudenziale riconosce in capo ad un comitato spontaneo di cittadini la legittimazione ad impugnare provvedimenti ritenuti lesivi di interessi collettivi dei cittadini stessi allorquando dimostri “di avere un collegamento stabile con il territorio ove svolge l'attività di tutela degli interessi stessi”, di avere svolto una “attività… protratta nel tempo” e quindi di non esistere soltanto “in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti” (ex pluribus C.d.S. sez. IV 19 febbraio 2010 n. 1001, sez. VI 23 marzo 2011 n.3107, sez. V 22 marzo 2012 n.1640).
Sempre preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum della signora Giuliana Albera; come più volte ribadito dalla stessa interveniente nei propri atti trattasi di soggetto portatore di autonomo interesse (cointeressato) che peraltro, nelle proprie difese, ha inserito profili di doglianza ulteriori rispetto a quelli dedotti dai ricorrenti e legati, in specifico, alla collocazione geografica dell’immobile di sua proprietà.
E’ pacifico nella giurisprudenza amministrativa che, per evitare forme di elusione dei termini decadenziali, l’intervento ad adiuvandum del cointeressato sia inammissibile (tanto più per far valere profili di illegittimità non coincidenti con quelli dedotti in ricorso) in quanto, nel processo amministrativo, l’intervento non è ammissibile da parte di soggetto portatore di una propria legittimazione ma solo da parte di soggetti titolari di una posizione meramente accessoria o dipendente rispetto a quella dei ricorrenti (ex pluribus Cons. St., sez. IV, n. 5056/2018; Cons. St. sez. V 5124/2019).
Quanto al merito la variante impugnata e tutti i successivi atti hanno ad oggetto il cambiamento di destinazione d’uso di una porzione del territorio del comune di Felizzano da area agricola ad area per percorsi fuoristrada destinati ad attività sportivo-competitive, per la realizzazione di una pista di motocross, con servizi annessi.
Come affermato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.2.2017, di adozione della variante, il procedimento è stato avviato a seguito della presentazione di un’iniziativa privata presentata dalla Carrera s.r.l. (cui è subentrata la Cross s.r.l.).
Nella relazione illustrativa alla variante si legge che “la presente variante prende le mosse dalla richiesta della società Carrera s.r.l. con sede in Torino, via della Rocca di insediare all’interno del territorio del comune di Felizzano un impianto per “manifestazioni sportive ludiche” destinato all’attività di motocross. In particolare, si tratta di una pista di allenamento e corse di motocross con annesse strutture funzionali ed a servizio dei fruitori e/o utenti (servizio bar/ristorante, servizi igienici, parcheggi, ecc …)”.
Si deve altresì dare atto che i ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso RG 1194/2016, la determinazione della Provincia del 2.9.2016 che, a monte del procedimento, ha escluso la VIA, ponendo peraltro alcune prescrizioni per il successivo iter procedimentale. Il ricorso è stato respinto con sentenza n. 910/2019 di questo Tar.
Con il primo motivo di entrambi i ricorsi la società si duole che, proprio in forza della determinazione provinciale del 2.9.2016 dalla medesima in precedenza contestata, sarebbe stato imposto, per il prosieguo dell’iter procedimentale, l’espletamento della VAS o valutazione ambientale strategica. Con la delibera qui impugnata l’organo tecnico comunale ha invece escluso, peraltro con il parere favorevole della Provincia, la necessità della VAS, previa valutazione di “assoggettabilità a VAS”. Tanto integrerebbe una violazione della pregressa prescrizione.
Osserva il collegio che, con la delibera provinciale, è stato altresì imposto all’amministrazione di seguire una procedura di variante strutturale, procedura particolarmente garantista e gravosa che si svolge in copianificazione e presuppone la costante partecipazione, tra l’altro, proprio della Provincia. Nell’intero successivo iter procedimentale, cui come detto la Provincia ha preso necessariamente parte, quest’ultimo ente non ha rilevato carenze dal punto di vista degli aspetti ambientali imponendo svariate prescrizioni ed adempimenti, proprio a scopo di tutela (come infra chiarito, in particolare gli aspetti acustici e di mitigazione ambientale sono stati ampiamente considerati nel procedimento; nella relazione istruttoria della variante predisposta dal comune si evidenzia che la Provincia ha imposto valutazioni e garanzie di tipo acustico e viabilistico). Appare evidente, dal dipanarsi complessivo del procedimento, che l’indicazione originariamente apposta dalla Provincia rappresentasse una valutazione di tipo cautelativo non vincolante e che la stessa amministrazione interessata ha ritenuto, nel successivo iter procedimentale (cfr. in particolare parere favorevole del 26 maggio 2017 che rimette all’amministrazione comunale ogni valutazione sul punto), sostanzialmente soddisfatte le esigenze di tutela alla luce delle verifiche ed attività complessivamente svolte.
Solo con il ricorso RG 998/2018 la censura viene poi posta nella diversa prospettiva della violazione dell’art. 6 del d.lgs. n .152/2006. Al di là dei pur legittimi dubbi di ammissibilità di un profilo di censura sostanzialmente nuovo, e dunque tardivo, rispetto alla già intervenuta conoscenza della delibera n. 2/2017 posti dall’amministrazione resistente, la contestazione è comunque infondata nel merito.
L’art. 6, d.lgs. n. 152/2006 prevede che “1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;”
Il citato allegato IV individua tra i progetti potenzialmente impattanti le “piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore”.
Tuttavia, sempre l’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, prevede al comma 3:
“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento […]”.
Con riferimento alla nozione di «piccole aree a livello locale», la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva 2001/42 che della normativa italiana rappresenta il presupposto, con la sentenza sez. III, 21/12/2016, n.444, ha affermato che:
“66 Per quanto riguarda la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, risulta tanto dalla necessità dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto dal principio di uguaglianza che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono normalmente dar luogo, nell'intera Unione, a un'interpretazione autonoma ed uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11, e del 13 ottobre 2016, Mikolajczyk, C-294/15, EU:C:2016:772, punto 44).
67 Poiché l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42 non contiene alcun riferimento espresso al diritto degli Stati membri per determinare il senso e la portata della nozione di «piccole aree a livello locale», tale determinazione dev'essere effettuata alla luce del contesto di tale disposizione e dell'obiettivo della suddetta direttiva.
68 A tal riguardo, occorre rilevare che, alla luce della formulazione di tale disposizione, un piano o un programma deve soddisfare due condizioni cumulative. Da un lato, tale piano o tale programma deve determinare l'uso di una «piccola area» e, dall'altro, tale area deve trovarsi a «livello locale».
69 Per quanto riguarda la nozione di «livello locale», si deve sottolineare che l'espressione «livello locale» è impiegata anche all'articolo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 2001/42. Ai sensi di tale disposizione, per «piani e programmi» s'intendono i piani e programmi, compresi quelli cofinanziati dall'Unione, nonché le loro modifiche che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
70 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, dalla somiglianza dei termini utilizzati dall'articolo 2, lettera a), primo trattino, e dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, nonché dall'impianto sistematico di tale direttiva, risulta che l'espressione «livello locale» assume il medesimo significato per entrambe dette disposizioni, e cioè si riferisce a un livello amministrativo all'interno dello Stato membro interessato.
71 Di conseguenza, per poter qualificare un piano o un programma come un provvedimento che determina l'uso di una piccola area «a livello locale» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, tale piano o tale programma deve essere elaborato e/o adottato da un'autorità locale, e non da un'autorità regionale o nazionale.
72 Per quanto riguarda la nozione di «piccola area», la qualità di «piccola», secondo il significato consueto di quest'ultima nel linguaggio corrente, fa riferimento all'estensione dell'area. Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, tale criterio dell'estensione dell'area può essere interpretato esclusivamente come costituito da un elemento meramente quantitativo, segnatamente dalla superficie dell'area interessata dal piano o dal programma di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, a prescindere dagli effetti sull'ambiente.
73 Ciò premesso, si deve dichiarare che, mediante l'impiego dell'espressione «piccole aree a livello locale», da un lato, il legislatore dell'Unione ha inteso prendere come riferimento l'ambito territoriale di competenza dell'autorità locale che ha elaborato e/o adottato il piano o il programma interessato. Dall'altro lato, dato che il criterio dell'uso di «piccole aree» deve essere soddisfatto in aggiunta a quello della determinazione a livello locale, l'area interessata deve costituire, proporzionalmente a detto ambito territoriale, un'estensione minima.
74 In considerazione di quanto precede, alla seconda e alla terza questione occorre rispondere che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui a detto paragrafo 3 dev'essere definita riferendosi alla superficie dell'area interessata, alle seguenti condizioni:
– che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un'autorità locale, e non da un'autorità regionale o nazionale, e
– che tale area costituisca, all'interno dell'ambito territoriale di competenza dell'autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un'estensione minima”.
Nel caso di specie, l’amministrazione comunale ha inquadrato il progetto in questione nell’ambito del comma 3 dell’art. 6, ritenendo che esso determini l’uso di una piccola area a livello locale e lo ha, quindi, sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12, d.lgs. n. 152/2006.
Il Collegio ritiene che questo operato sia corretto. Il Comune di Felizzano ha un’estensione pari a 25,18 km quadrati. La superficie coinvolta dalla variante è pari a 220.000 mq, cioè lo 0,87% del territorio comunale, una porzione indubbiamente minima.
Legittimamente pertanto l’amministrazione ha sottoposto il progetto in esame alla procedura prevista agli artt. 6, c. 3 e 12, d.lgs. n. 152/2006, anziché a quella di valutazione ambientale strategica ex art. 6, c. 2.
La censura, nella doppia veste in cui è stata prospettata, deve quindi essere respinta.
Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si contesta che l’amministrazione non avrebbe esplicitamente valutato la cosiddetta “opzione zero” o alternative localizzazioni. La norma regionale all’uopo invocata (la l. reg. n. 56/1977, art. 3 bis) attiene alla procedura di valutazione ambientale strategica che, come si è detto, non doveva essere svolta e non può pertanto essere stata violata.
Né la valutazione effettuata dall’amministrazione comunale può ritenersi viziata per difetto di istruttoria e di motivazione: nella relazione illustrativa alla variante e nel documento di verifica di assoggettabilità alla VAS sono state, invero, analizzate specificamente le ricadute dell’intervento e le possibili localizzazioni alternative, giudicate inidonee rispetto all’area prescelta (relazione illustrativa, pag. 38 e s. e pag. 82; pag. 65 del documento di verifica di assoggettabilità a VAS).
Anche il secondo motivo dei due ricorsi deve quindi essere respinto.
Con il terzo motivo del ricorso RG 520/2017 e il quinto motivo del ricorso RG 998/2018 si lamenta la violazione delle NTA del PTCP della Provincia di Alessandria, ai sensi del quale l’area della variante si colloca nell’ambito 5 denominato “asse produttivo Felizzano-Quattordio”. Per queste aree è previsto il consolidamento della attività produttive, salva la compatibilità ambientale e il mantenimento della attività agricole in atto. Risulta dalla documentazione allegata alla variante che l’area individuata per l’intervento si colloca a circa 3 km a nord ovest del centro abitato di Felizzano, in zona non urbanizzata (le abitazioni più prossime sono a circa 750 mt; quelle all’interno del perimetro del Golf Margara, di interesse dei ricorrenti, si trovano a circa 2,00 Km) ed è posta a nord del tracciato autostradale dell’A21 in prossimità del casello di Felizzano; prima della variante era classificata zona agricola, “ma in parte dismessa dall’utilizzo agricolo”; l’area insiste tra due fossi colatori e soltanto nell’estrema “porzione nord-est è interessata, in esigua misura, dalla fascia di rispetto di 150 mt dal rio Sabbionara”(cfr doc. 13 di parte resistente RG 520/2017, osservazioni della Regione Piemonte sulla proposta di progetto preliminare, nell’ambito della procedura di copianificazione attivata); tale fascia di rispetto, come evidenziato dalla Provincia nel proprio apporto istruttorio (su cui infra), non sarà interessata da interventi di edificazione; l’intero progetto (pista sterrata) viene indicato nel procedimento come caratterizzato da un alto livello di reversibilità in caso di futura eventuale dismissione.
Tanto detto per le caratteristiche generali dell’area e dell’intervento la Provincia non ha rilevato alcuna incongruenza rispetto al PTCP e la relazione illustrativa della variante dà atto che: “non esistono incongruenze tra la presente variante e il PTP in quanto l’area in questione si inquadra all’interno di aree classificate come “residuali” e le prescrizioni di variante in ordine a: ricucitura corridoi ecologici; potenziamento delle fasce verdi lungo i rii adiacenti; trattamento e gestione delle acque di scarico, rispondono a criteri di mitigazione degli effetti sull’ambiente”.
Nella relazione istruttoria della Provincia (sub. doc. 11 di parte resistente, ricorso RG 998/2018) si precisa che il PTP individua i “lotti nelle aree interstiziali” come caratterizzati da “limitatissimo valore agricolo e scarso valore agronomico”, che l’inserimento del crossodromo risponde ad una legittima esigenza di sviluppo economico del comune (ampiamente sottolineata anche dal comune stesso), che la posizione scelta è sufficientemente isolata e “non andrà ad interferire con percorsi e punti panoramici di particolare pregio paesaggistico”, che la presenza di macchie arbustive e terreno ondulato svolgono una funzione anche naturale di barriera visiva e acustica e che, per problematiche di tipo legale, “è ormai cessato da tempo l’uso agricolo dei terreni interessati dall’intervento”.
In tale contesto la parte paventa una violazione degli artt. 21, 22 e 8 della NTA (si presume del PTCP) di cui non riporta il testo né produce documentazione.
Le censure sono in definitiva in parte infondate e in parte inammissibili per carenza di idonee allegazioni.
Con il terzo motivo del ricorso RG 998/2018 si assume una sorta di contraddittorietà in sé del procedimento in quanto gli enti coinvolti hanno imposto una serie di prescrizioni per il progetto e la variante strutturale ha comportato anche l’introduzione di una apposita norma delle NTA (art. 40 quater) volta a disciplinare in specifico l’intervento. Premesso che appare singolare che coloro che si dolgono dell’impatto dell’opera si dolgano contemporaneamente dell’apposizione di cautele e prescrizioni, la fase dello "screening" finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, è un’attività tipicamente connotata da discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa, la quale sfugge al sindacato di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici sintomatici di non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e della incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, III, 17/06/2019, n. 7774, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 12/07/2018, n. 1411; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 5.10.2017, n. 1082; id., 26 settembre 2016, n. 1165; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 settembre 2013, n. 1339).
Nel caso di specie questi vizi non sussistono.
I ricorrenti si sono limitati ad affermazioni generiche, senza tuttavia dedurre concreti elementi di illogicità delle valutazioni effettuate dall’amministrazione comunale. Il numero delle prescrizioni di per sé solo, in mancanza di una ricostruzione del loro contenuto, non può ritenersi indicativo di un impatto significativo del progetto sull’ambiente né tantomeno di una intrinseca contraddittorietà dell’opera. Né può ritenersi tale la necessità, affermata dalla Regione e dalla Provincia, di assoggettare l’opera a un piano esecutivo convenzionato, legata all’estensione dell’area, trattandosi comunque, per quanto sopra affermato di una “piccola area a livello locale”.
La censura deve quindi essere respinta.
Con il quarto motivo del ricorso RG 520/2017 e il sesto motivo del ricorso RG 998/2018 si lamenta che sarebbero stati violati i tempi di pubblicazione della variante, previsti dalla l.r. n. 56/1977 in trenta giorni ed indicati invece nella delibera impugnata n. 2/2017 in 15 giorni. Al di là dell’indicazione riportata nel testo della delibera stessa, si legge nelle controdeduzioni dell’amministrazione comunale alle osservazioni che Golf Margara s.p.a. aveva presentato già in sede procedimentale e contenenti la medesima obiezione: “come già accennato in premessa i documenti sono stati resi accessibili in forma cartacea fin dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio e, successivamente pubblicati sul sito informativo del comune. I 60 giorni previsti dalla legge sono pertanto decorsi dalla data di pubblicazione sul sito informatizzato del comune, ottemperando così alla prescrizioni di legge. In questo modo si è anche accolta l’osservazione in questione” (cfr. doc. 20. B Comune di Felizzano, fascicolo RG 998/2018). In sostanza, al di là della testuale indicazione contenuta nella delibera, i tempi di pubblicazione sono stati interamente rispettati con la pubblicazione sul sito comunale.
La censura deve quindi essere respinta.
Con il quinto motivo di ricorso RG n. 520/2017 si contestano irregolarità del procedimento dal punto di vista acustico. Deve premettersi che doglianze inerenti le valutazioni di impatto acustico dell’intervento si ritrovano, con sfumature diverse, anche nel quarto motivo del ricorso RG 998/2018 e nei motivi aggiunti depositati in data 11.6.2019. Le censure, anche se non del tutto sovrapponibili tra loro, vengono trattate unitariamente per l’unicità della problematica.
Risulta innanzitutto inammissibile il rinvio contenuto nel ricorso RG n. 520/2017 a contestazioni dedotte con il ricorso RG 1195/2016, che, come già evidenziato, è stato definito in separato procedimento ed in via del tutto autonoma. Il rinvio ad atti e doglianze di altro giudizio nella parte in cui le stesse non vengono riproposte o sviluppate esplicitamente risulta certamente inammissibile.
In termini generali deve poi rilevarsi che è pacifico in tutti gli atti della variante impugnata che la scelta di localizzare in area ex agricola (come visto in gran parte incolta) una pista di motocross necessariamente implica l’esigenza di procedere ad una variazione di classificazione acustica della zona consona al nuovo insediamento prospettato; la variazione di zonizzazione acustica è stata prevista dalla variante e, in parallelo, portata avanti dall’amministrazione. Il completamento del suo iter è un presupposto di attuazione dell’intervento, essendo chiaramente indicato nella variante che tale nuova zonizzazione acustica deve essere implementata; non è invece di per sé ragione di illegittimità degli atti (come sembra presupporsi negli ultimi motivi aggiunti) il fatto che la zonizzazione acustica venga portata a termine in tempi paralleli o sfalsati rispetto alla variante; essa resta comunque indicata come necessario presupposto, e non potrà che sussistere al momento della messa in funzione dell’opera.
Le parti concordano poi che la normativa, per questa tipologia di impianti, prevede la possibilità di insediarli alternativamente in zone classificate in classe acustica VI o V; nel corso dell’iter della variante la zona della pista è stata inserita, su indicazione dell’ARPA, in classe acustica V (anzicchè VI come originariamente previsto), scelta che è di maggior tutela ambientale, posto che impone il rispetto di limiti di emissione/immissione più bassi; non si comprende la ragione in sé di doglianza dei ricorrenti rispetto a tale evoluzione in senso di maggior tutela.
Nel ricorso si osserva poi che la realizzazione della pista comporterà una decisa modifica del clima acustico in essere; l’osservazione è di per sé ovvia, posto che viene inserita una attività certamente rumorosa in un contesto prima sostanzialmente disabitato e persino praticamente dismesso da intensivi usi agricoli. Salvo voler predicare una immutabilità dello stato in essere ovunque presente, con seri limiti anche alle possibilità di sviluppo di territori talvolta depressi, non può che osservarsi che la scelta urbanistica è appunto di destinare l’area a nuovi usi e necessariamente ciò implica una modifica di clima acustico; l’intervento deve per contro rispettare, nei confronti dei ricorrenti posti in aree limitrofe, le prescrizioni di legge in tema di immissioni ed emissioni acustiche.
Ancora i ricorrenti si dolgono del fatto che le valutazioni acustiche espresse dall’amministrazione in relazione alle rilevazioni e valutazioni prodotte ai fini del procedimento dalla società proponente l’intervento, ed anche dalla Provincia nella prima fase che ha portato all’esclusione della VIA, non sarebbero valide “valutazioni di impatto acustico”. La tesi impinge inammissibilmente il merito amministrativo; il Comune ha ritenuto le valutazioni di impatto acustico offerte dalla parte proponente il progetto condivisibili, non aveva alcun obbligo di reiterarle ove non le considerasse inattendibili o irragionevoli; il tecnico scelto dal comune (ing. Nastasi) ha argomentato perché ha ritenuto di condividere il modello acustico proposto dal tecnico della società proponente (ing. Bosia) e puntualmente valutato anche le osservazioni dell’ing. Pisani, parallelamente incaricato dal Comune di Fubine di verificare la compatibilità della classificazione acustica vigente ed in itinere con le nuove scelte pianificatorie del comune di Fubine stesso.
Le parti ricorrenti fanno proprie talune delle osservazioni dell’ing. Pisani, senza peraltro produrre a loro volta valutazioni tecniche di parte. Si aggiunga che a tutto il procedimento hanno preso parte la Provincia e l’ARPA, che non hanno mosso obiezioni di principio o metodologico rispetto al modello acustico presentato, ma hanno imposto cautele cui il progetto si è via via adeguato.
I ricorrenti prospettano le loro censure sulla base di una interpretazione equivoca della normativa acustica indicando nei propri atti, senza sempre chiaramente esplicitarlo, talvolta i limiti di emissione, talaltra quelli di immissione e talaltra quelli di qualità.
Nella variante del comune di Felizzano la zona direttamente interessata alla pista viene circondata, correttamente, da zone classificate in classe IV e poi in classe III (tale classe interessa aree già in precedenza classificate in questi termini). I ricorrenti si dilungano, nelle varie censure, sul fatto che le fasce cuscinetto, inizialmente previste solo in relazione a terreni di proprietà Carrera, hanno in definitiva interessato in parte anche terreni limitrofi di diversi proprietari, affermando anche che la normativa acustica non sarebbe rispettata in tali aree limitrofe. Rispetto a tutta questa tipologia di doglianze i ricorrenti, che pacificamente non allegano di essere proprietari di aree immediatamente limitrofe (ma solo prossime) all’intervento, né chiariscono che le aree di singola proprietà siano state riclassificate in classe IV o ex novo III non sono legittimati, in quanto non direttamente incisi dalle scelte pianificatorie.
I ricorrenti possono infatti invocare il rispetto della normativa acustica (D.P.C.M. 14.11.1997 e tabelle allegate) nei limiti in cui lo stesso investe le aree di loro diretto interesse/proprietà e non certo a tutela di generalizzati interessi ambientali diffusi.
A tal fine sono state depositate appunto le osservazioni redatte dall’ingegner Pisani, che contesta il giudizio favorevole che il tecnico del comune di Felizzano, ing. Nastasi, ha espresso sulla relazione presentata dal tecnico incaricato dalla Carrera.
Come risulta dal doc. 27 di parte resistente il tecnico del comune ha analizzato la relazione acustica della proponente evidenziando come la società abbia valutato il rispetto dei limiti di immissione presso i recettori più esposti (tutti più prossimi rispetto alle aree del Golf Club) e ha concluso che, a maggior ragione, detti limiti risulteranno rispettati anche nelle zone più distanti e di pertinenza del Golf Club poste nella medesima classe. Il ragionamento risulta logico; le censure dei ricorrenti si basano su una impostazione che equivoca tra limiti di immissione e limiti di emissione.
Il tecnico della società Carrera, e quindi quello del comune di Felizzano, hanno infatti valutato, per i recettori, il rispetto dei limiti di immissione; l’ing. Pisani invocato in ricorso, a p. 3 delle proprie osservazioni menziona il rispetto dei limiti di emissione pari a 51 db per la classe II (nel frattempo assunta dall’area del golf club nel territorio del comune di Fubine, su cui infra), senza neppure curarsi di evidenziare che, nel proprio raffronto, di fatto vengono modificati i parametri utilizzati da controparte.
Nella relazione prodotta dalla Carrera, rispetto ai recettori, correttamente sono stati valutati i limiti di immissione, limiti che nella normativa acustica sono più alti rispetto a quelli di emissione per la medesima classe.
Nelle osservazioni dell’ing. Pisani, sposate dai ricorrenti, si muove dunque dalle misurazioni fonometriche realizzate dal tecnico della Carrera (che hanno riscontrato un livello di rumore pari a 57 db presso il recettore più vicino sito in classe III rumore che, correttamente raffrontato con i livelli di immissione di quella classe pari a 60 db, comporta il rispetto della normativa acustica) e si argomenta che, dato questo presupposto, le più distanti aree del Golf club dovrebbero essere interessate da un livello di rumore pari a 51 db; il tecnico procede poi ad affermare che tale rumore supererebbe i 50 db previsti come limiti di emissione in classe seconda (sempre nel frattempo assunta dalla zona del golf club), senza curarsi di spiegare perché ritenga di paragonare un modello costruito in relazione al rispetto dei limiti di immissione con i diversi e più bassi limiti di emissione. Infatti, anche seguendo il ragionamento del tecnico avallato dai ricorrenti (ed ammettendo quindi un rumore stimato nella zona del Golf dallo steso tecnico pari a 51db), i limiti di immissione per la classe seconda pari a 55 db secondo il D.P.C.M. 14.11.1997 sarebbero comunque rispettati presso il Golf club (cfr. doc. 28 di parte ricorrente fascicolo RG 998/2018).
Solo nelle proprie ultime difese la parte ha finalmente chiarito esplicitamente di aderire ad una tesi secondo la quale, anche sui recettori, dovrebbe valutarsi il rispetto dei valori di emissione della relativa classe di zonizzazione acustica e non di quelli di immissione.
La tesi si fonda su una distorta lettura dell’art. 2 comma 3 del D.P.C.M. che recita “i rilevamenti e le verifiche (ndr dei valori di emissione, di cui alla rubrica dell’articolo) sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”.
La disposizione non può certo essere astratta dal contesto per desumerne che i limiti di “emissione” si applicano ai recettori (persone e comunità). Infatti il citato art. 2 è innanzitutto e dichiaratamente attuazione dall’art. 2 comma 1 lett. e) della l. n. 447/1995 che definisce i valori limite di emissione quali “il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa”; assunto che il D.P.C.M. non può certo entrare in esplicito conflitto con la legge di cui è attuazione, la quale precisa appunto che i valori di emissione si misurano in prossimità della sorgente e non certo del recettore, la puntualizzazione di cui al comma 3 dell’art. 2 del D.P.C.M. non può che significare che, pur effettuando la misurazione nei pressi della sorgente sonora, le misurazioni dei limiti di emissione vanno utilmente orientate verso le aree dove effettivamente si trovano soggetti potenzialmente disturbati. D’altro canto la differenza di valori di immissione ed emissione che caratterizza ogni singola classe (i primi essendo maggiori dei secondi) implicitamente garantisce nel sistema una graduale continuità dei limiti delle varie aree (di immissione rispetto ai rumori provenienti da aree e quindi sorgenti collocate in classi acustiche superiori e di emissione volti a garantire il rispetto delle immissioni nelle successive classi acustiche inferiori) in modo da porre, per ogni area, valori a scalare e compatibili con il tipo di attività ivi insediabili. Ancora, anche da un punto di vista meramente logico, presso il recettore non può che parlarsi di immissioni che, seguendo la tesi dei ricorrenti, verrebbero invece incongruamente raffrontate con i diversi valori di emissione, non a caso voluti più bassi dal legislatore; seguendo la tesi dei ricorrenti sfugge poi a cosa dovrebbero applicarsi i limiti di immissione relativi alla classe acustica propria dell’area in cui trova il recettore, visto che quelle che sono indubbiamente delle immissioni, nell’impostazione dei ricorrenti, vengono invece raffrontate ai limiti di emissione.
Assunto quindi che la difesa di parte ricorrente equivoca circa i limiti di immissione/emissione applicabili, occorre ancora rilevare come, nelle more del procedimento di variante intrapreso presso il comune di Felizzano, il vicino comune di Fubine, ove ha sede gran parte del territorio del Golf Club, ha a sua volta variato la classe acustica della zona in cui si trova l’impianto sportivo, portandola da classe III a classe II; già si è visto che, anche considerando questo tipo di classificazione, i limiti assoluti di immissione restano rispettati presso l’area del golf seguendo il ragionamento dello stesso tecnico invocato dai ricorrenti. Tuttavia i ricorrenti evidenziano che, nella specifica area interessata dal golf club, il comune di Fubine avrebbe imposto, oltre alla classe II, dei limiti di immissione ulteriormente ridotti pari a 52 db di giorno e 42 db di notte; non chiariscono esplicitamente i ricorrenti che i limiti invocati corrispondono non ai limiti di immissione/emissione della classe II ma ai limiti cosiddetti “di qualità” pure previsti dal D.P.C.M. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 2 della l. n. 447/1995 comma 1 lett. h) e definiti come segue: “h) i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge”.
Come già reso evidente dalla disposizione si tratta di limiti inferiori a quelli ordinariamente previsti per legge, corrispondenti all’ “obiettivo” di rendere ancora migliore rispetto ai parametri minimi di legge il clima acustico di una certa area. Sul punto ha replicato correttamente il tecnico del comune di Felizzano osservando che la zonizzazione imposta dal comune di Fubine non può tuttavia essa stessa prescindere dalla classificazione acustica delle aree che le sono limitrofe e che sono e restano in classe III, anche a prescindere dalla variante qui contestata, classe per la quale i limiti di immissione diurna e notturna sono rispettivamente pari a 60 e 50 db; la scelta del comune di Fubine di applicare limiti di qualità unitamente all’abbassamento di classe acustica crea uno scostamento tra i limiti previsti rispetto alla limitrofa classe III di oltre 5 db (il comune di Fubine ha infatti imposto un limite di 52db), dunque un accostamento che la normativa acustica definisce critico. Non è infatti corretta l’affermazione dei ricorrenti secondo cui non vi sarebbe alcuna criticità poiché la classe seconda prevederebbe limiti di immissione pari a 57db; anche in tal caso infatti i ricorrenti equivocano senza esplicitarlo tra i limiti di qualità (57 db per la classe III) e quelli di immissione, pari invece, come indicato dall’ing. Nastasi a 60 db. E’ quindi vero che la modifica di zonizzazione acustica avvenuta presso il comune di Fubine ha indotto una criticità rispetto alla zonizzazione acustica in classe III preesistente a prescindere dalla variante in corso nel comune di Felizzano; è dunque la zona di nuova classificazione a doversi dotare di misure di mitigazione che garantiscano il rispetto del limite di qualità imposto e risolvere la criticità creata; a fronte di tale obiezione mossa dal tecnico del comune resistente i ricorrenti hanno replicato che, effettivamente, il comune di Fubine ha creato delle zone cuscinetto per evitare la criticità; non può che desumersene che, o le zone cuscinetto sono sufficienti, di talchè le sorgenti sonore che rispettano i limiti di immissione/emissione della contigua e preesistente classe III consentono anche il rispetto della nuova zonizzazione acustica del comune di Fubine, o le zone cuscinetto non sono sufficienti e non hanno risolto la criticità, che tuttavia deriva dalla pianificazione del comune di Fubine e dalle scelte di “qualità” che caratterizzano l’area del Golf club, le quali ben possono essere perseguite con sistemi e tecnologie di mitigazione anche sui recettori.
Da ultimo si lamenta che il modello utilizzato dal tecnico Carrera non avrebbe considerato una frequentazione di moto similare a quella possibile nell’impianto in progetto. Nella relazione dell’ing. Bosia si dà atto di avere effettuato le misurazioni presso una pista di motocross indicando chiaramente la frequentazione e l’andamento delle attività; la metodologia non appare irrazionale, e tale non è stata ritenuta da tutte le amministrazioni interessate, fermo restando che le stesse ricorrenti non hanno prodotto alcuna propria misurazione alternativa.
Ancora non è certo contrario alla normativa il fatto che il progetto preveda ed imponga l’installazione di sistemi fonoassorbenti e di mitigazione e che si prescriva, in caso di esercizio, il costante monitoraggio delle emissioni, con eventuale onere del titolare dell’esercizio di provvedere ad ulteriori interventi qualora la normativa non risultasse pienamente rispettata.
In definitiva le contestazioni inerenti gli aspetti acustici dell’intervento sono in parte inammissibili e in parte infondate e devono essere tutte respinte.
Con il settimo motivo del ricorso RG 998/2018 si contesta infine che, nel procedimento di pianificazione, sarebbero state depositate osservazioni non compiutamente vagliate. E’ in atti la deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 28.2.2018, che ha valutato ed analizzato le singole osservazioni (incluse quelle in tema di viabilità), nonché la relazione di esame delle osservazioni e relative controdeduzioni (cfr. docc. 20.a e 20.b del ricorso RG 998/2018). Assunto che in materia l’amministrazione gode di ampia discrezionalità la censura prospettata ignora del tutto la menzionata documentazione, di cui non propone alcuna analisi critica; pertanto la stessa deve essere respinta.
Ne consegue che i due ricorsi RG 520/2017 e RG 998/2018 sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Venendo ai motivi aggiunti depositati nel solo fascicolo RG 998/2018 preliminarmente si osserva: detti motivi aggiunti interessano l’approvazione del PEC e norme di dettaglio della relativa convenzione.
Appare evidente come, nel complesso, l’interesse dei ricorrenti sia sostanzialmente indirizzato a bloccare l’attività della controinteressata per garantire la “tranquillità” delle diverse aree del Golf club che si estendono, per lo più, nel limitrofo comune di Fubine; ritenute tuttavia infondate tutte le censure avverso gli atti di pianificazione urbanistica del comune di Felizzano presupposti del PEC, eventuali vizi di singoli aspetti del PEC non indurrebbero certo una illegittimità “a ritroso” della variante ma, al più, imporrebbero alle parti una modifica/integrazione di singole clausole del PEC. Fatta tale doverosa premessa risulta che i ricorrenti, che del PEC non sono parte e neppure confinanti, non vantano particolare interesse a censurare aspetti di dettaglio dello stesso, se non nel caso limite in cui adducano in modo comprensibile come tali aspetti potrebbero incidere sulle aree di loro proprietà/interesse.
Sono dunque innanzitutto da respingersi le doglianze dedotte in via derivata, in quanto già precedentemente analizzate e respinte; sono poi già state oggetto di analisi le doglianze di tipo acustico (motivo numero 4) mentre già si è rilevato come i ricorrenti non siano legittimati a dolersi (per i più svariati profili) delle variazioni di perimetrazione del PEC di cui non facevano parte prima e non fanno parte dopo le modifiche (in tal senso sono inammissibili i motivi 3, 6, 7, 8, 9; tra l’altro non è chiaro della mancata partecipazione di chi i ricorrenti intendano dolersi, fermo restando che, già si è visto, i ricorrenti hanno ampiamente partecipato al procedimento e presentato osservazioni).
Con il primo motivo si contesta poi che il PEC approvato mancherebbe di una serie di documenti ed in particolare: indagini tecniche di cui all’art. 14 co. 1 della l.r. Piemonte n. 56/77; indicazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico; planimetria delle previsioni del PRG dalla quale risultino la connessioni con le altre parti di piano; progetto delle opere di urbanizzazione primaria con indicazione degli allacciamenti; planimetria ridotta alla scala delle tavole di PRG per garantirne inserimento ed aggiornamento. La censura assume valenza di mera petizione di principio in quanto, da un lato, del tutto astrattamente, reclama la necessità di documentazione non pertinente (ad esempio per il PEC non è previsto alcun tipo di acquisizione di aree per destinazioni pubbliche o ad uso pubblico, sicché non si vede come potrebbe essere prevista l’indicazione di aree da acquisire per destinazioni pubbliche o di uso pubblico) dall’altro ignora la documentazione del PEC e la documentazione che ha accompagnato l’intero iter della variante prodotta in giudizio ed ampiamente elencata nelle difese dell’amministrazione (docc. 30, 36b. 36c. 36d, 36f, 36h, 36i, 36m, 36u, 34b, 34d, 34f, 37b, 37c, 37d, 37f, 27 e, 27f, 40a, 40b, 40c di parte resistente, fascicolo RG 520/2017).
Analogamente è a dirsi per il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza dello studio di intervisibilità la cui relazione è invece prodotta in giudizio sub. doc. 34 f; nonché di altra documentazione prescritta dall’art. 40 quater appositamente inserito nelle NTA; i ricorrenti si addentrano a sindacarne nel dettaglio i contenuti di particolari scelte realizzative rispetto alle quali, oltre e non comprendersi l’interesse ad agire, non è ammesso un sindacato se non per palese irrazionalità, pena una indebita invasione della sfera di discrezionalità propria dell’amministrazione.
Infine con il quinto motivo la parte sostiene, in esito ad una ricostruzione del tutto soggettiva, che dagli atti si desumerebbe una possibilità dell’impianto di operare senza avere conseguito l’agibilità; la convenzione PEC in atti richiama espressamente gli elaborati progettuali, prevede una serie di interventi sulla viabilità e in tema di urbanizzazione puntualizzandone i tempi di esecuzione e prevede la possibilità di conseguire l’agibilità totale o parziale a seconda dell’uso che si intenda fare dell’impianto. Ne consegue che la censura appare piuttosto una ipotesi dei ricorrenti; non si vede poi come sia sindacabile il fatto che la convenzione di PEC preveda che i titolari, a seconda dello specifico intervento che devono porre in essere, possano richiedere un permesso di costruire o una SCIA. Infine la censura si addentra poi in un inammissibile sindacato di puntuali aspetti di progettazione.
Anche i motivi aggiunti devono quindi essere dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati.
In definitiva tutte le censure dedotte risultano o inammissibili o infondate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
riunisce i ricorsi RG 520/2017 e 998/2018;
dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum nel ricorso RG n. 520/2017;
dichiara inammissibile la domanda proposta dal “Comitato territorio Margara” nel giudizio RG n. 998/2018;
dichiara i ricorsi e i motivi aggiunti in parte inammissibili e in parte infondati, nei sensi e limiti di cui in motivazione;
condanna i ricorrenti in solido a rifondere a parte resistente e controinteressata in solido le spese di lite, liquidate in € 6000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%;
condanna l’interveniente ad adiuvandum a rifondere a parte resistente e controinteressata in solido le spese di lite, liquidate in € 2000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere