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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n.115
Testo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative».
Gazzetta Ufficiale N. 194 del 22 Agosto 2005
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omissis
Art. 11.
Conferimento in discarica dei rifiuti
1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
(( 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali
di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di
conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003.
«Art. 11-bis.
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24
(( 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello
relativo ai limiti di eta'."».)
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 (Disposizioni urgenti
concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in materia di
accise sui tabacchi lavorativi - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 febbraio 2004, n. 26) convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2004, n. 78, come
modificato dalla presente legge:
«2. In fase di prima applicazione del presente decreto,
il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle
assunzioni autorizzate ai sensi delle normative vigenti, al
reclutamento del personale nel profilo professionale di
vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le
sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e
prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del
Ministero dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli
elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi
di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati
dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile
del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di
eta».