TAR Toscana Sez. I sent. 1227 del 13 luglio 2009
Rumore. Classificazione acustica aree
L’appartenenza di aree alla medesima realtà industriale, cioè il fatto che aree distinte siano tutte di proprietà Enel, ha poco significato, se la distinzione di classificazione è legata al fatto, ben più pregante rispetto al mero profilo soggettivo di appartenenza, che alcune di esse hanno destinazione industriale, e sono quindi correttamente collocate in classe VI, ed altre no, potendo avere quindi qualificazione diversa ai fini della pianificazione in classi acustiche
Rumore. Classificazione acustica aree
L’appartenenza di aree alla medesima realtà industriale, cioè il fatto che aree distinte siano tutte di proprietà Enel, ha poco significato, se la distinzione di classificazione è legata al fatto, ben più pregante rispetto al mero profilo soggettivo di appartenenza, che alcune di esse hanno destinazione industriale, e sono quindi correttamente collocate in classe VI, ed altre no, potendo avere quindi qualificazione diversa ai fini della pianificazione in classi acustiche
N. 01227/2009 REG.SEN.
N. 03971/1997 REG.RIC.
N. 00910/2005 REG.RIC.
N. 01841/2006 REG.RIC.
N. 01585/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3971 del 1997, proposto da:
Enel s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Cioffi, Gabriela Mastrojanni, Alberto Predieri, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriela Mastrojanni in Firenze, lungarno Colombo n. 54;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell’Unità Italiana n. 1;
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Enel Produzione s.p.a.., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierantonio Agustoni e Gabriela Mastrojanni, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriela Mastrojanni in Firenze, lungarno Colombo n. 54;
Sul ricorso numero di registro generale 910 del 2005, proposto da:
Enel Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi, Gabriela Mastrojanni, Maria Cristina Pennini, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia n. 2;
contro
Regione Toscana, A.R.P.A.T. - Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, Comune di Livorno, Azienda U.S.L. N. 6 Livorno, A.R.P.A.T.- Dipartimento Provinciale di Livorno;
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
Sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2006, proposto da:
Enel Produzione s.p.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi e Gabriela Mastrojanni, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia n. 2;
contro
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate, n. 8;
Circondario della Val di Cornia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
Comune di Campiglia Marittima, Comune di Suvereto, Comune di Sassetta, Comune di San Vincenzo, Provincia di Livorno, Ministero dello Sviluppo Economico;
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell’ Unità Italiana n. 1;
Sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2007, proposto da:
Enel Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi e Gabriela Mastrojanni, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia n. 2;
contro
Circondario della Val di Cornia, Comune di Campiglia Marittima, Comune di Suvereto, Comune di Sassetta, Comune di San Vincenzo, Provincia di Livorno, Regione Toscana, Ministero dello Sviluppo Economico;
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 3971 del 1997:
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 239 del 18.11.1994;
deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 254 del 16.7.1997;
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 117 del 25.6.1996;
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 238 del 18.11.1994;
dei provvedimenti della Commissione Regionale Tecnico-amministrativa - Sez. Urbanistica e Beni ambientali del 23.1.1997, 12.2.1997, 27.2.1997;
quanto al ricorso n. 910 del 2005:
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 23 del 23.2.2005;
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 128 del 27.10.2004;
deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 123 del 31.1.2005;
quanto al ricorso n. 1841 del 2006:
delle deliberazioni di adozione del Piano Strutturale della Val Cornia: deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario della Val Cornia n. 44 del 2006; deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 79 del 2006; deliberazione del Consiglio Comunale di Campiglia Marittima n. 52 del 2006; deliberazione del Consiglio Comunale di Suvereto n. 29 del 2006;
quanto al ricorso n. 1585 del 2007:
delle deliberazioni di approvazione del Piano Strutturale della Val Cornia: deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario della Val Cornia n. 17 del 2007; deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 52 del 2007; deliberazione del Consiglio Comunale di Campiglia Marittima n. 25 del 2007; deliberazione del Consiglio Comunale di Suvereto n. 19 del 2007;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piombino;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Circondario della Val di Cornia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/06/2009 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso rubricato sub R.G. 3971/1997 l’ENEL premette di aver ricevuto autorizzazioni per realizzare deposito petrolifero e pontile in corrispondenza alla propria centrale di Piombino e impugna la variante urbanistica del Comune di Piombino nella quale: a) le suddette opere non sono più previste e b) in più vi è riclassificazione del territorio comunale tale da poter creare gravi impedimenti all’esercizio della centrale termoelettrica, in quanto l’area confinante con l’impianto è destinata a parco pubblico acquicoltura aree umide e palustri; c) una parte dell’area di proprietà passa da area industriale a area umida e palustre compromettendo l’ampliamento dell’impianto.
La società ricorrente formula quindi nei confronti degli atti gravati le seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento e contraddittorietà”. Con questa censura si richiama la convenzione tra Comune di Piombino ed ENEL relativa alla realizzazione di ampliamento del deposito costiero di olii minerali della società ricorrente e realizzazione di pontile per attracco di petroliere, evidenziando che la sussistenza di tale convenzione, e le aspettative che ne derivano da parte di ENEL, avrebbero comportato la necessità di specifica motivazione della variante gravata laddove non si adegua a tale convenzione e non onora gli impegni presi con la stessa.
2) “Ulteriore violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione dei principi generali di buona amministrazione, art. 97 Cost.”. Si censura la modificazione di destinazione urbanistica di area di proprietà Enel contigua alla centrale termoelettrica da zona industriale ad area umida, evidenziando come non si sia tenuta in adeguata considerazione la preesistenza della centrale e gli interessi pubblici di cui Enel è portatrice.
3) “Violazione e falsa applicazione di legge L. 1150/1942, art. 7, nonché del DPCM 1 marzo 1991 e della deliberazione della Giunta regionale della Toscana 25 gennaio 1993, n. 488. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, sviamento e violazione delle norme e dei principi in materia di pianificazione e di ripartizione del territorio per classi di rumore”. Premesso che la società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario la deliberazione del Comune di Piombino n. 238 del 1994 relativa alla classificazione del territorio comunale ai sensi del DPCM 1 marzo 1991, cioè relativo ai limiti di esposizione al rumore, con il presente motivo la ricorrente censura le nuove classificazioni delle aree limitrofe all’impianto industriale che imporrebbero una classificazione per classe di rumore incompatibile con il permanere dell’impianto stesso, giacché si verrebbe a stabilire una differenza di esposizione massima al rumore superiore ai 5 d.b.
4) “Ulteriore violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per contraddittorietà. Difetto dell’istruttoria, illogicità e difetto di motivazione”. Il Comune ha ritenuto fondata l’osservazione dell’Enel relativa alla necessità di consentire il passaggio delle linee aeree dell’alta tensione anche sulle aree limitrofe alla centrale, eventualmente in deroga a limiti vigenti, tuttavia non ha poi tradotto ciò nella modifica delle NTA e comunque anche l’accoglimento risultava parziale dovendo in realtà la deroga riguardare non solo le linee aeree ma anche tutte le opere e manufatti necessari al servizio degli impianti esistenti e futuri.
Con il ricorso rubricato sub R.G. n. 910/2005 l’Enel impugna poi il piano di classificazione acustica del Comune di Piombino di cui alla deliberazione del C.C. n. 23 del 23 febbraio 2005, formulando nei confronti degli atti gravati le seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) della l.n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l.r. Toscana 1 dicembre 1998 n. 89. Violazione e falsa applicazione della delib. CR Toscana n. 77 del 2000. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto di motivazione ed istruttoria, di contraddittorietà e dell’irragionevolezza”. Si ritiene che sia stata violata la corretta procedura di individuazione delle zone acustiche di cui alla delibera regionale n. 77 del 2000, che prescrive la preliminare individuazione della classe VI e poi quella delle classi intermedie.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a) e 6, comma 1, lett. a) delle legge n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l.r. Toscana n. 89 del 1 dicembre 1998. Violazione e falsa applicazione della deliberazione CR Toscana n. 77 del 22 febbraio 2000. Violazione art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto di motivazione ed istruttoria, di contraddittorietà e dell’irragionevolezza”. Si censura la mancata adeguata valutazione del criterio delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, che implica la illegittimità della delibera gravata laddove individua le aree da classificare in classe VI unicamente sulla base delle previsioni urbanistiche senza valutare le effettive condizioni di fruizione del territorio. Vi sarebbe quindi un difetto di motivazione.
3) “Violazione e falsa applicazione degli art. 4, comma 1, lett. a), 6, comma 1, lett. a) e 7 della legge n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 6 e 8 della l.r. Toscana n. 89 del 1998. Violazione e falsa applicazione della delib. CR Toscana n. 77 del 2000. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto di presupposto, di motivazione e di istruttoria, di contraddittorietà e dell’irragionevolezza”. Si contesta ancora la classificazione effettuata guardando prevalentemente alla disciplina urbanistica per altro contestata con ricorso del 1997.
Con il ricorso rubricato sub R.G. n. 1841/2006 Enel impugna le deliberazioni di adozione del Piano Strutturale della Val di Cornia, formulando nei loro confronti le seguenti censure:
1) “Illegittimità propria e derivata dalla illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Piombino n. 239 del 18 novembre 1994 di adozione della variante al prg nonché della deliberazione del CR della Toscana 16 luglio 1997 n. 254. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di motivazione, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento”, riproponendo con questo mezzo parte ricorrente le quattro censure avanzate con il ricorso r.g. 3761/1997.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r. Toscana 13 gennaio 2005 n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di motivazione, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento. Violazione del principio di affidamento”. Viene mossa in sostanza una censura di difetto di motivazione in presenza di un affidamento qualificato rappresentato sia dalla convenzione del 1981 che con la previsione di variante organica di cui alla relazione al prg.
3) “Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 7 del 7 febbraio 2002 (convertito dalla legge n. 55 del 9 aprile 2002). Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione dei principi generali di buona amministrazione”. Il P.S. non ha adeguatamente valutata la funzione di pubblico interesse svolta dalla centrale Enel, di cui anche alle previsioni del decreto legge citato.
4) “Violazione e falsa applicazione del DPCM 1 marzo 1991, nonché degli artt. 4, comma 1, lett. a) e 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l.r. Toscana n. 89 del 1 dicembre 1998 nonché della deliberazione del CR Toscana n. 77 del 22 febbraio 2000. Violazione delle norme e dei principi in materia di pianificazione. Eccesso di potere sotto i profili della illogicità manifesta, del difetto di istruttoria, dello sviamento”. Censurando il profilo motivazionale in cui la relazione generale al PS richiama il piano di zonizzazione acustica di cui alla deliberazione n. 23 del 2005 impugnato con ricorso sub r.g. 910/2005.
5) “Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari in materia di energia elettrica ed in particolare delle direttive 2003/54/CE del 26 giugno 2003, nonché della direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996. Violazione e falsa applicazione della legge 23 agosto 2004 n. 239 ed in particolare degli artt. 1 ss del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 ed in particolare degli artt. 3 ss. nonché dell’art. 15 della legge 18 aprile 2005 n. 62. Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 7 del 7 febbraio 2002 (convertito in legge 55 del 9 aprile 2002). Violazione e falsa applicazione del DPR 24 maggio 1988 n. 203 e del DPCM 27 dicembre 1988 ed in particolare dell’allegato IV. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di concorrenza e di liberta di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà e del difetto di motivazione”. Si censura difetto di motivazione e sviamento per non avere adeguatamente ponderato l’interesse pubblico perseguito da Enel, nei fatti scegliendo di congelare lo sviluppo della centrale termoelettrica.
Con il ricorso rubricato sub R.G. n. 1585/2007 Enel impugna le deliberazioni di approvazione del Piano Strutturale della Val Cornia, formulando nei loro confronti le seguenti censure:
1) “Illegittimità propria e derivata dalla illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Piombino n. 239 del 18 novembre 1994 di adozione della variante al prg nonché della deliberazione del CR della Toscana 16 luglio 1997 n. 254. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di motivazione, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento. Violazione del principio di affidamento”, riproponendo con questo mezzo parte ricorrente le quattro censure avanzate con il ricorso r.g. 3761/1997.
2) “Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione dei principi generali di buona amministrazione”. Si censurano le scelte operate con il PS che non hanno adeguatamente tenuto conto degli interessi pubblici di cui Enel è portatrice e della preesistenza della centrale elettrica.
3) “Violazione e falsa applicazione del DPCM 1 marzo 1991, nonché degli artt. 4, comma 1, lett. a) e 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l.r. Toscana n. 89 del 1 dicembre 1998 nonché della deliberazione del CR Toscana n. 77 del 22 febbraio 2000. Violazione delle norme e dei principi in materia di pianificazione. Eccesso di potere sotto i profili della illogicità manifesta, del difetto di istruttoria, dello sviamento”. Censurando il profilo motivazionale in cui la relazione generale al PS richiama il piano di zonizzazione acustica di cui alla deliberazione n. 23 del 2005 impugnato con ricorso sub r.g. 910/2005.
4) “Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari in materia di energia elettrica ed in particolare delle direttive 2003/54/CE del 26 giugno 2003, nonché della direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996. Violazione e falsa applicazione della legge 23 agosto 2004 n. 239 ed in particolare degli artt. 1 ss del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 ed in particolare degli artt. 3 ss. nonché dell’art. 15 della legge 18 aprile 2005 n. 62. Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 7 del 7 febbraio 2002 (convertito in legge 55 del 9 aprile 2002). Violazione e falsa applicazione del DPR 24 maggio 1988 n. 203 e del DPCM 27 dicembre 1988 ed in particolare dell’allegato IV. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di concorrenza e di liberta di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà e del difetto di motivazione”. Si censura difetto di motivazione e sviamento per non avere adeguatamente ponderato l’interesse pubblico perseguito da Enel, nei fatti scegliendo di congelare lo sviluppo della centrale termoelettrica.
Il Comune di Piombino, la Regione Toscana e il Circondario della Val Cornia si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 23 giugno 2009, relatore ail dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Con i quattro ricorsi all’esame del Collegio la società Enel (Enel s.p.a. e poi Enel Produzione s.p.a.) impugna una serie di atti di pianificazione del territorio - in specie variante al PRG del Comune di Piombino, Piano di Classificazione Acustica dello stesso Comune, deliberazioni di adozione e approvazione del Piano Strutturale della Val Cornia - i quali vengono censurati nella misura in cui, ad avviso di parte ricorrente, essi incidono negativamente sulle aree di proprietà di Enel e adiacenti alla centrale termoelettrica da essa gestita e facendo valere la illegittimità da cui sarebbero affetti per non aver adeguatamente valutato i vincoli discendenti dalla preesistenza della centrale stessa.
Stante la presenza di significativi elementi di connessione oggettiva e soggettiva, i quattro ricorsi in epigrafe meritano di essere riuniti per una trattazione congiunta, in particolare dovendo quindi essere riuniti al ricorso R.G. n. 3971/97 i ricorsi R.G. 910/05, 1841/06, 1585/07.
Con il primo motivo del ricorso R.G. n. 3971/97 - nonché con i motivi 1 e 2 del ricorso 1841/06 e con il motivo 1 del ricorso 1585/07 - la società ricorrente censura le scelte urbanistiche operate con la variante al PRG di Piombino adottata nel 1994, e poi confermate dal Piano Strutturale della Val Cornia, laddove esse non hanno tenuto conto della esistenza di una Convenzione tra Enel e Comune di Piombino, approvata anche da Regione Toscana nel 1981, la quale prevedeva impegni non onorati con gli strumenti urbanistici in contestazione, senza peraltro che sia stata adottata una specifica motivazione per giustificare tale mancato adeguamento.
La censura è infondata.
Il riferimento è alla Convenzione tra Enel e Comune di Piombino, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 574 del 29 giugno 1981 (cfr. all. 7 di parte ricorrente), la quale all’art. 5 prevede l’impegno dell’Amministrazione comunale al rilascio di autorizzazioni e nulla-osta necessari per la realizzazione di opere tra cui un parco combustibili ed oleodotto nonché le relative opere portuali. Si tratta di opere per la cui realizzazione Enel aveva già ottenuto la necessaria autorizzazione in sede ministeriale, con termini di realizzazione poi prorogati e da ultimo scaduti il 16.10.1998. Osserva il Collegio che, se è vero che gli strumenti urbanistici successivamente approvati non hanno poi più fatto riferimento a tali opere, tuttavia, come evidenziato dalle resistenti, l’art. 59 delle NTA della variante al PRG del 1994 conteneva una disciplina transitoria che risultava del tutto idonea a contemperare gli impegni in precedenza presi dall’Amministrazione comunale con il suo potere di rinnovata disciplina dell’uso del territorio, attraverso l’assentimento al completamente di opere, pur in contrasto con la variante generale adottata, purché “i relativi lavori siano iniziati e vangano portati a termine entro tre anni dalla data di inizio”, cosa che Enel ben avrebbe potuto fare e non ha fatto.
Con il secondo motivo di cui al ricorso n. 3971/97 Enel contesta la modificazione di destinazione urbanistica di aree di proprietà della società medesima, contigua alla centrale termoelettrica, con passaggio da zona industriale ad area umida, evidenziando come non si sia tenuta in adeguata considerazione la preesistenza della centrale e gli interessi pubblici di cui Enel è portatrice. La medesima censura è formulata ai motivi 1, 2, 3 e 5 del ricorso R.G. n. 1841/06 e ai motivi 1, 2 e 4 del ricorso R.G. n. 1585/07.
Le richiamate censure meritano di essere respinte.
Quelle formulate sono, a ben vedere, doglianze che attengono al profilo motivazionale di scelte urbanistiche e che quindi richiamano orientamenti giurisprudenziali ben consolidati circa il conformarsi in termini assai particolari, nella specie, del generale obbligo motivazionale relativo in generale ai provvedimenti amministrativi, stante la presenza di ampi poteri discrezionali della p.a. in materia. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella nota decisione n. 24 del 1999, ha evidenziato che in generale gli strumenti urbanistici non necessitano di altra motivazione oltre a quella che è dato evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano, e richiama poi una serie di casi in cui l’Amministrazione ha un obbligo di motivazione più specifico, tra cui l’ipotesi di affidamento qualificato del privato. Con riferimento a tale evenienza, chiarito che “tale non è il caso dell’interesse correlato ad una precedente previsione urbanistica che consenta un utilizzo dell’area in modo più proficuo, per il quale vale il principio generale della non necessità di motivazione ulteriore rispetto a quelle che si possono evincere dai criteri di ordine tecnico urbanistico seguiti per la redazione del progetto di strumento”, il Consiglio di Stato individua le ipotesi di precedente convenzione di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e privati. Nella specie, avendo già affrontato il ruolo e il significato della Convenzione del 1981, non pare rinvenibile un affidamento qualificato di Enel che imponesse all’Amministrazione un onere di motivazione rafforzato. Traspare dalla impostazione di parte ricorrente una aspirazione ad una massimizzazione delle esigenze della propria attività d’impresa - cui si riconnette la sua pretesa di mantenere la preesistente destinazione industriale delle aree limitrofe alla centrale, in vista di possibili espansioni dell’attività produttiva - che, se del tutto legittima nell’ottica del singolo operatore economico, non si impone di necessità alla pubblica amministrazione, che è chiamata a tener conto anche di altre e egualmente significative esigenze, tra cui quelle di protezione ambientale e tutela dall’inquinamento, cui fanno espresso riferimento le determinazioni gravate. Peraltro le Amministrazioni coinvolte paiono nella specie aver adeguatamente composto esigenze tra loro configgenti, e tutte di primario rilievo collettivo, se è vero che permane comunque una zona di possibile sviluppo industriale sul lato est dell’esistente centrale.
Con il quarto motivo di cui al ricorso R.G. n. 3971/97 - riproposto poi dal motivo 1 del ricorso R.G. n. 1841/06 e dal motivo 1 del ricorso R.G. n. 1585/07 - la società ricorrente si duole del fatto che il Comune di Piombino abbia ritenuto fondata l’osservazione dell’Enel relativa alla necessità di consentire il passaggio delle linee aeree dell’alta tensione anche sulle aree limitrofe alla centrale, eventualmente in deroga a limiti vigenti e tuttavia non abbia poi tradotto ciò nella modifica delle NTA.
La censura è fondata.
Enel presentava osservazioni alla variante al PRG in data 2 marzo 1995 (cfr. all. 8 di parte ricorrente) rilevando, tra l’altro, che “la destinazione delle aree limitrofe alla proprietà dell’ENEL dovrebbe comunque consentire il passaggio di opere e manufatti che potranno rendersi necessari al servizio degli impianti esistenti e futuri”. Nella delibera comunale di controdeduzioni (cfr. all. 9 di parte ricorrente) risulta che la suddetta osservazione è stata ritenuta fondata dall’Amministrazione, la quale ha evidenziato che tutte le aree contermini alla centrale sono ricompresse nel sistema regionale delle aree protette e come tali disciplinate dall’art. 28 delle NTA, il quale vieta gli attraversamenti con linee elettriche ad alta tensione sostenute da tralicci o con tubodotti in superficie, rendendosi quindi necessaria una deroga per le linee elettriche in uscita dalla centrale termoelettrica di Torre del Sale. Si tratta di rilievo logico e di buon senso, rispondente ad una esigenza di funzionalità della centrale elettrica, con l’effetto della illegittimità della delibere gravate laddove non si sono adeguate a quanto la stessa Amministrazione comunale aveva evidenziato in sede di controdeduzioni all’osservazione.
Con il terzo motivo del ricorso R.G. n. 3971/97, i tre motivi del ricorso R.G. n. 910/05, il quarto motivo del ricorso R.G. n. 1841/06 e il terzo motivo del ricorso R.G. n. 1585/07, la società ricorrente svolge censure che attengono al profilo della zonizzazione acustica dell’area di sua proprietà.
È necessario, in primo luogo, dar conto dell’evoluzione che il tema ha subito dalla proposizione del primo ricorso in esame ad oggi. Al momento della formulazione del terzo motivo di gravame di cui al ricorso R.G. n. 3971/97 era vigente la classificazione del territorio del Comune di Piombino in zone acustiche di cui alla deliberazione consiliare 18 novembre 1994, n. 238, attuativa del DPCM 1 marzo 1991. La delibera n. 238 del 1994 - come parte ricorrente riferisce in ricorso - era stata oggetto di gravame da parte della stessa Enel in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, soprattutto per violazione della deliberazione della Giunta Regionale Toscana 25 gennaio 1993, n. 448 (recante linee guida per l’applicazione sul territorio regionale del DPCM 1 marzo 1991) laddove prevede che le zone confinanti non possono differenziarsi tra loro per un diverso livello di esposizione a rumore superiore a 5 d.b. Nel ricorso R.G. n. 3971/97 Enel si doleva della nuova classificazione urbanistica delle aree limitrofe alla centrale termoelettrica, proprio in considerazione del fatto che si sarebbe venuto a stabilire tra l’area sede dell’impianto industriale e le aree esterne, aventi destinazioni quali aree di rispetto paesaggistico, una differenza di esposizione massima superiore a 5 d.b. Il ricorso straordinario avverso la delibera n. 238 del 1994 è stato poi accolto, sulla base di un parere del Consiglio di Stato, reso dalla 2^ Sez. nell’adunanza del 21 ottobre 1998 (cfr. all. 9 di parte ricorrente nel ricorso R.G. n. 910/05), il quale ha evidenziato la illegittimità del piano di zonizzazione acustica del Comune di Piombino, laddove giustapponeva all’area sede della centrale, classificata in classe VI (industriale), le aree confinanti, classificate in classi I, II e III, con il risultato che veniva violato il divieto di distacco di non più di 5 db tra zone contigue del territorio, stabilito dalla delibera di Giunta Regionale Toscana 25 gennaio 1993, n. 488. Successivamente il Comune di Piombino approvava il nuovo Piano di classificazione acustica, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23 febbraio 2005, la quale costituisce oggetto di impugnazione con il ricorso rubricato sub R.G. n. 910/2005, oltre che, in via consequenziale per i profili urbanistici, delle censure n. 4 del ricorso R.G. n. 1841/06 e n. 3 del ricorso R.G. n. 1585/07. Quindi, concludendo nella ricognizione dei profili del contendere, risulta superata la censura mossa con il ricorso R.G. n. 3971/97 alla disciplina correlata alla precedente deliberazione comunale n. 238/94 e il contendere si condensa sulla nuova disciplina della zonizzazione acustica di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Piombino n. 23 del 2005 e ai profili di conseguente recepimento nel Piano Strutturale del Val di Cornia.
Con il primo mezzo, di cui al ricorso R.G. n. 910/05, Enel Produzione s.p.a. censura la deliberazione del Comune di Piombino n. 23 del 2005 per violazione delle regole di individuazione delle classi acustiche in cui suddividere il territorio comunale, così come fissate dalla delibera della Regione Toscana n. 77 del 2000, in particolare per aver classificato “in maniera differente aree appartenenti alla medesima realtà industriale di proprietà Enel Produzione s.p.a. solo perché le vigenti disposizioni normative vietano il salto di classe” (pag. 12 ricorso).
La censura è infondata.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che l’appartenenza di aree alla medesima realtà industriale, cioè il fatto che aree distinte siano tutte di proprietà Enel, ha poco significato, se la distinzione di classificazione è legata al fatto, ben più pregante rispetto al mero profilo soggettivo di appartenenza, che alcune di esse hanno destinazione industriale, e sono quindi correttamente collocate in classe VI, ed altre no, potendo avere quindi qualificazione diversa ai fini della pianificazione in classi acustiche. Quanto al fatto che il Comune, nell’effettuare la suddetta pianificazione, si sia rigorosamente attenuto al rispetto del divieto di salto di classe, frapponendo quindi tra aree in classe VI e aree in classe IV, altre aree di degradazione in classe V, ciò non pare censurabile, rispondendo alle previsioni normative e alla statuizione di cui al parere del Consiglio di Stato del 21 ottobre 1998. D’altra parte era stata Enel s.p.a. nel ricorso al Presidente della Repubblica avverso la deliberazione n. 238 del 1994 del Comune di Piombino a stigmatizzare la necessità che zone confinanti corrispondessero a classi di zonizzazione acustica contigue (cfr. doc. 8 Enel allegato a ricorso R.G. n. 910/05).
Con il secondo mezzo Enel nel ricorso R.G. 910/05 censura la deliberazione n. 23 del 2005 per mancato rispetto del principio secondo cui la classificazione acustica del territorio comunale deve tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio medesimo, il che determinerebbe la illegittimità di aver collocato in classe VI le sole aree destinate, secondo la disciplina urbanistica, allo svolgimento di attività industriale. Con il terzo mezzo, specularmene, si contesta la classificazione effettuata guardando prevalentemente alla disciplina urbanistica.
Le censure sono infondate.
Se è certo vero in termini generali che la suddivisione del territorio in zone acustiche deve sovrapporsi alla disciplina propria degli strumenti urbanistici solo laddove ciò sia possibile, in quanto la prima è legata alle effettive modalità di fruizione del territorio, anche tenendo conto di realtà in fatto ulteriori rispetto alle previsioni urbanistiche, ciò non sembra tuttavia portare nel caso concreto ai risultati avuti di mira da parte ricorrente. Infatti nella specie risulta pacifico che sono stati collocati in classe VI le aree di proprietà Enel sulle quali insiste la centrale termoelettrica, ove quindi si svolge l’attività industriale che giustifica tale classificazione; così come risulta che nelle aree contigue non vi è in fatto svolgimento di attività industriale, né tale sarà possibile in futuro, vista la qualificazione operata in sede urbanistica per tali aree. Pare quindi che nella specie si rientri proprio in ipotesi in cui è possibile la coincidenza tra disciplina urbanistica e classi di rumorosità.
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi in esame devono essere respinti, trovando invece accoglimento esclusivamente la quarta censura proposta nel ricorso R.G. n. 3971/97 e le doglianza connesse nei successivi ricorsi. Stante la netta prevalenza dei profili di infondatezza, le spese devono essere poste a carico di parte ricorrente e, compensate parzialmente nella misura di un terzo, sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 1^ Sez., definitivamente pronunciando:
- dispone la riunione al ricorso R.G. n. 3971/97 dei ricorsi R.G. nn. 910/05, 1841/06, 1585/07;
- in parte accoglie e in parte respinge i suddetti ricorsi, nei termini di cui in motivazione;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese di giudizio e condanna Enel Produzione s.p.a. al pagamento dei residui 2/3, liquidando tale residuo in € 3.000,00 (tremila/00) oltre iva e cap a favore di ciascuna delle Amministrazioni costituite (Comune di Piombino, Regione Toscana, Circondario della Val di Cornia).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
N. 03971/1997 REG.RIC.
N. 00910/2005 REG.RIC.
N. 01841/2006 REG.RIC.
N. 01585/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3971 del 1997, proposto da:
Enel s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Cioffi, Gabriela Mastrojanni, Alberto Predieri, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriela Mastrojanni in Firenze, lungarno Colombo n. 54;
contro
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell’Unità Italiana n. 1;
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Enel Produzione s.p.a.., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierantonio Agustoni e Gabriela Mastrojanni, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriela Mastrojanni in Firenze, lungarno Colombo n. 54;
Sul ricorso numero di registro generale 910 del 2005, proposto da:
Enel Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi, Gabriela Mastrojanni, Maria Cristina Pennini, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia n. 2;
contro
Regione Toscana, A.R.P.A.T. - Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, Comune di Livorno, Azienda U.S.L. N. 6 Livorno, A.R.P.A.T.- Dipartimento Provinciale di Livorno;
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
Sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2006, proposto da:
Enel Produzione s.p.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi e Gabriela Mastrojanni, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia n. 2;
contro
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate, n. 8;
Circondario della Val di Cornia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
Comune di Campiglia Marittima, Comune di Suvereto, Comune di Sassetta, Comune di San Vincenzo, Provincia di Livorno, Ministero dello Sviluppo Economico;
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell’ Unità Italiana n. 1;
Sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2007, proposto da:
Enel Produzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi e Gabriela Mastrojanni, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia n. 2;
contro
Circondario della Val di Cornia, Comune di Campiglia Marittima, Comune di Suvereto, Comune di Sassetta, Comune di San Vincenzo, Provincia di Livorno, Regione Toscana, Ministero dello Sviluppo Economico;
Comune di Piombino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 3971 del 1997:
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 239 del 18.11.1994;
deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 254 del 16.7.1997;
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 117 del 25.6.1996;
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 238 del 18.11.1994;
dei provvedimenti della Commissione Regionale Tecnico-amministrativa - Sez. Urbanistica e Beni ambientali del 23.1.1997, 12.2.1997, 27.2.1997;
quanto al ricorso n. 910 del 2005:
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 23 del 23.2.2005;
deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 128 del 27.10.2004;
deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 123 del 31.1.2005;
quanto al ricorso n. 1841 del 2006:
delle deliberazioni di adozione del Piano Strutturale della Val Cornia: deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario della Val Cornia n. 44 del 2006; deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 79 del 2006; deliberazione del Consiglio Comunale di Campiglia Marittima n. 52 del 2006; deliberazione del Consiglio Comunale di Suvereto n. 29 del 2006;
quanto al ricorso n. 1585 del 2007:
delle deliberazioni di approvazione del Piano Strutturale della Val Cornia: deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario della Val Cornia n. 17 del 2007; deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 52 del 2007; deliberazione del Consiglio Comunale di Campiglia Marittima n. 25 del 2007; deliberazione del Consiglio Comunale di Suvereto n. 19 del 2007;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piombino;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Circondario della Val di Cornia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/06/2009 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso rubricato sub R.G. 3971/1997 l’ENEL premette di aver ricevuto autorizzazioni per realizzare deposito petrolifero e pontile in corrispondenza alla propria centrale di Piombino e impugna la variante urbanistica del Comune di Piombino nella quale: a) le suddette opere non sono più previste e b) in più vi è riclassificazione del territorio comunale tale da poter creare gravi impedimenti all’esercizio della centrale termoelettrica, in quanto l’area confinante con l’impianto è destinata a parco pubblico acquicoltura aree umide e palustri; c) una parte dell’area di proprietà passa da area industriale a area umida e palustre compromettendo l’ampliamento dell’impianto.
La società ricorrente formula quindi nei confronti degli atti gravati le seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento e contraddittorietà”. Con questa censura si richiama la convenzione tra Comune di Piombino ed ENEL relativa alla realizzazione di ampliamento del deposito costiero di olii minerali della società ricorrente e realizzazione di pontile per attracco di petroliere, evidenziando che la sussistenza di tale convenzione, e le aspettative che ne derivano da parte di ENEL, avrebbero comportato la necessità di specifica motivazione della variante gravata laddove non si adegua a tale convenzione e non onora gli impegni presi con la stessa.
2) “Ulteriore violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione dei principi generali di buona amministrazione, art. 97 Cost.”. Si censura la modificazione di destinazione urbanistica di area di proprietà Enel contigua alla centrale termoelettrica da zona industriale ad area umida, evidenziando come non si sia tenuta in adeguata considerazione la preesistenza della centrale e gli interessi pubblici di cui Enel è portatrice.
3) “Violazione e falsa applicazione di legge L. 1150/1942, art. 7, nonché del DPCM 1 marzo 1991 e della deliberazione della Giunta regionale della Toscana 25 gennaio 1993, n. 488. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, sviamento e violazione delle norme e dei principi in materia di pianificazione e di ripartizione del territorio per classi di rumore”. Premesso che la società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario la deliberazione del Comune di Piombino n. 238 del 1994 relativa alla classificazione del territorio comunale ai sensi del DPCM 1 marzo 1991, cioè relativo ai limiti di esposizione al rumore, con il presente motivo la ricorrente censura le nuove classificazioni delle aree limitrofe all’impianto industriale che imporrebbero una classificazione per classe di rumore incompatibile con il permanere dell’impianto stesso, giacché si verrebbe a stabilire una differenza di esposizione massima al rumore superiore ai 5 d.b.
4) “Ulteriore violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per contraddittorietà. Difetto dell’istruttoria, illogicità e difetto di motivazione”. Il Comune ha ritenuto fondata l’osservazione dell’Enel relativa alla necessità di consentire il passaggio delle linee aeree dell’alta tensione anche sulle aree limitrofe alla centrale, eventualmente in deroga a limiti vigenti, tuttavia non ha poi tradotto ciò nella modifica delle NTA e comunque anche l’accoglimento risultava parziale dovendo in realtà la deroga riguardare non solo le linee aeree ma anche tutte le opere e manufatti necessari al servizio degli impianti esistenti e futuri.
Con il ricorso rubricato sub R.G. n. 910/2005 l’Enel impugna poi il piano di classificazione acustica del Comune di Piombino di cui alla deliberazione del C.C. n. 23 del 23 febbraio 2005, formulando nei confronti degli atti gravati le seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) della l.n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l.r. Toscana 1 dicembre 1998 n. 89. Violazione e falsa applicazione della delib. CR Toscana n. 77 del 2000. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto di motivazione ed istruttoria, di contraddittorietà e dell’irragionevolezza”. Si ritiene che sia stata violata la corretta procedura di individuazione delle zone acustiche di cui alla delibera regionale n. 77 del 2000, che prescrive la preliminare individuazione della classe VI e poi quella delle classi intermedie.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a) e 6, comma 1, lett. a) delle legge n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l.r. Toscana n. 89 del 1 dicembre 1998. Violazione e falsa applicazione della deliberazione CR Toscana n. 77 del 22 febbraio 2000. Violazione art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto di motivazione ed istruttoria, di contraddittorietà e dell’irragionevolezza”. Si censura la mancata adeguata valutazione del criterio delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, che implica la illegittimità della delibera gravata laddove individua le aree da classificare in classe VI unicamente sulla base delle previsioni urbanistiche senza valutare le effettive condizioni di fruizione del territorio. Vi sarebbe quindi un difetto di motivazione.
3) “Violazione e falsa applicazione degli art. 4, comma 1, lett. a), 6, comma 1, lett. a) e 7 della legge n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 6 e 8 della l.r. Toscana n. 89 del 1998. Violazione e falsa applicazione della delib. CR Toscana n. 77 del 2000. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili del difetto di presupposto, di motivazione e di istruttoria, di contraddittorietà e dell’irragionevolezza”. Si contesta ancora la classificazione effettuata guardando prevalentemente alla disciplina urbanistica per altro contestata con ricorso del 1997.
Con il ricorso rubricato sub R.G. n. 1841/2006 Enel impugna le deliberazioni di adozione del Piano Strutturale della Val di Cornia, formulando nei loro confronti le seguenti censure:
1) “Illegittimità propria e derivata dalla illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Piombino n. 239 del 18 novembre 1994 di adozione della variante al prg nonché della deliberazione del CR della Toscana 16 luglio 1997 n. 254. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di motivazione, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento”, riproponendo con questo mezzo parte ricorrente le quattro censure avanzate con il ricorso r.g. 3761/1997.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r. Toscana 13 gennaio 2005 n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di motivazione, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento. Violazione del principio di affidamento”. Viene mossa in sostanza una censura di difetto di motivazione in presenza di un affidamento qualificato rappresentato sia dalla convenzione del 1981 che con la previsione di variante organica di cui alla relazione al prg.
3) “Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 7 del 7 febbraio 2002 (convertito dalla legge n. 55 del 9 aprile 2002). Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione dei principi generali di buona amministrazione”. Il P.S. non ha adeguatamente valutata la funzione di pubblico interesse svolta dalla centrale Enel, di cui anche alle previsioni del decreto legge citato.
4) “Violazione e falsa applicazione del DPCM 1 marzo 1991, nonché degli artt. 4, comma 1, lett. a) e 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l.r. Toscana n. 89 del 1 dicembre 1998 nonché della deliberazione del CR Toscana n. 77 del 22 febbraio 2000. Violazione delle norme e dei principi in materia di pianificazione. Eccesso di potere sotto i profili della illogicità manifesta, del difetto di istruttoria, dello sviamento”. Censurando il profilo motivazionale in cui la relazione generale al PS richiama il piano di zonizzazione acustica di cui alla deliberazione n. 23 del 2005 impugnato con ricorso sub r.g. 910/2005.
5) “Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari in materia di energia elettrica ed in particolare delle direttive 2003/54/CE del 26 giugno 2003, nonché della direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996. Violazione e falsa applicazione della legge 23 agosto 2004 n. 239 ed in particolare degli artt. 1 ss del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 ed in particolare degli artt. 3 ss. nonché dell’art. 15 della legge 18 aprile 2005 n. 62. Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 7 del 7 febbraio 2002 (convertito in legge 55 del 9 aprile 2002). Violazione e falsa applicazione del DPR 24 maggio 1988 n. 203 e del DPCM 27 dicembre 1988 ed in particolare dell’allegato IV. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di concorrenza e di liberta di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà e del difetto di motivazione”. Si censura difetto di motivazione e sviamento per non avere adeguatamente ponderato l’interesse pubblico perseguito da Enel, nei fatti scegliendo di congelare lo sviluppo della centrale termoelettrica.
Con il ricorso rubricato sub R.G. n. 1585/2007 Enel impugna le deliberazioni di approvazione del Piano Strutturale della Val Cornia, formulando nei loro confronti le seguenti censure:
1) “Illegittimità propria e derivata dalla illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Piombino n. 239 del 18 novembre 1994 di adozione della variante al prg nonché della deliberazione del CR della Toscana 16 luglio 1997 n. 254. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere particolarmente sotto i profili della carenza di motivazione, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento. Violazione del principio di affidamento”, riproponendo con questo mezzo parte ricorrente le quattro censure avanzate con il ricorso r.g. 3761/1997.
2) “Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 53 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione dei principi generali di buona amministrazione”. Si censurano le scelte operate con il PS che non hanno adeguatamente tenuto conto degli interessi pubblici di cui Enel è portatrice e della preesistenza della centrale elettrica.
3) “Violazione e falsa applicazione del DPCM 1 marzo 1991, nonché degli artt. 4, comma 1, lett. a) e 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l.r. Toscana n. 89 del 1 dicembre 1998 nonché della deliberazione del CR Toscana n. 77 del 22 febbraio 2000. Violazione delle norme e dei principi in materia di pianificazione. Eccesso di potere sotto i profili della illogicità manifesta, del difetto di istruttoria, dello sviamento”. Censurando il profilo motivazionale in cui la relazione generale al PS richiama il piano di zonizzazione acustica di cui alla deliberazione n. 23 del 2005 impugnato con ricorso sub r.g. 910/2005.
4) “Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari in materia di energia elettrica ed in particolare delle direttive 2003/54/CE del 26 giugno 2003, nonché della direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996. Violazione e falsa applicazione della legge 23 agosto 2004 n. 239 ed in particolare degli artt. 1 ss del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 ed in particolare degli artt. 3 ss. nonché dell’art. 15 della legge 18 aprile 2005 n. 62. Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 7 del 7 febbraio 2002 (convertito in legge 55 del 9 aprile 2002). Violazione e falsa applicazione del DPR 24 maggio 1988 n. 203 e del DPCM 27 dicembre 1988 ed in particolare dell’allegato IV. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di concorrenza e di liberta di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.r. Toscana 3 gennaio 2005 n. 1. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà e del difetto di motivazione”. Si censura difetto di motivazione e sviamento per non avere adeguatamente ponderato l’interesse pubblico perseguito da Enel, nei fatti scegliendo di congelare lo sviluppo della centrale termoelettrica.
Il Comune di Piombino, la Regione Toscana e il Circondario della Val Cornia si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 23 giugno 2009, relatore ail dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Con i quattro ricorsi all’esame del Collegio la società Enel (Enel s.p.a. e poi Enel Produzione s.p.a.) impugna una serie di atti di pianificazione del territorio - in specie variante al PRG del Comune di Piombino, Piano di Classificazione Acustica dello stesso Comune, deliberazioni di adozione e approvazione del Piano Strutturale della Val Cornia - i quali vengono censurati nella misura in cui, ad avviso di parte ricorrente, essi incidono negativamente sulle aree di proprietà di Enel e adiacenti alla centrale termoelettrica da essa gestita e facendo valere la illegittimità da cui sarebbero affetti per non aver adeguatamente valutato i vincoli discendenti dalla preesistenza della centrale stessa.
Stante la presenza di significativi elementi di connessione oggettiva e soggettiva, i quattro ricorsi in epigrafe meritano di essere riuniti per una trattazione congiunta, in particolare dovendo quindi essere riuniti al ricorso R.G. n. 3971/97 i ricorsi R.G. 910/05, 1841/06, 1585/07.
Con il primo motivo del ricorso R.G. n. 3971/97 - nonché con i motivi 1 e 2 del ricorso 1841/06 e con il motivo 1 del ricorso 1585/07 - la società ricorrente censura le scelte urbanistiche operate con la variante al PRG di Piombino adottata nel 1994, e poi confermate dal Piano Strutturale della Val Cornia, laddove esse non hanno tenuto conto della esistenza di una Convenzione tra Enel e Comune di Piombino, approvata anche da Regione Toscana nel 1981, la quale prevedeva impegni non onorati con gli strumenti urbanistici in contestazione, senza peraltro che sia stata adottata una specifica motivazione per giustificare tale mancato adeguamento.
La censura è infondata.
Il riferimento è alla Convenzione tra Enel e Comune di Piombino, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 574 del 29 giugno 1981 (cfr. all. 7 di parte ricorrente), la quale all’art. 5 prevede l’impegno dell’Amministrazione comunale al rilascio di autorizzazioni e nulla-osta necessari per la realizzazione di opere tra cui un parco combustibili ed oleodotto nonché le relative opere portuali. Si tratta di opere per la cui realizzazione Enel aveva già ottenuto la necessaria autorizzazione in sede ministeriale, con termini di realizzazione poi prorogati e da ultimo scaduti il 16.10.1998. Osserva il Collegio che, se è vero che gli strumenti urbanistici successivamente approvati non hanno poi più fatto riferimento a tali opere, tuttavia, come evidenziato dalle resistenti, l’art. 59 delle NTA della variante al PRG del 1994 conteneva una disciplina transitoria che risultava del tutto idonea a contemperare gli impegni in precedenza presi dall’Amministrazione comunale con il suo potere di rinnovata disciplina dell’uso del territorio, attraverso l’assentimento al completamente di opere, pur in contrasto con la variante generale adottata, purché “i relativi lavori siano iniziati e vangano portati a termine entro tre anni dalla data di inizio”, cosa che Enel ben avrebbe potuto fare e non ha fatto.
Con il secondo motivo di cui al ricorso n. 3971/97 Enel contesta la modificazione di destinazione urbanistica di aree di proprietà della società medesima, contigua alla centrale termoelettrica, con passaggio da zona industriale ad area umida, evidenziando come non si sia tenuta in adeguata considerazione la preesistenza della centrale e gli interessi pubblici di cui Enel è portatrice. La medesima censura è formulata ai motivi 1, 2, 3 e 5 del ricorso R.G. n. 1841/06 e ai motivi 1, 2 e 4 del ricorso R.G. n. 1585/07.
Le richiamate censure meritano di essere respinte.
Quelle formulate sono, a ben vedere, doglianze che attengono al profilo motivazionale di scelte urbanistiche e che quindi richiamano orientamenti giurisprudenziali ben consolidati circa il conformarsi in termini assai particolari, nella specie, del generale obbligo motivazionale relativo in generale ai provvedimenti amministrativi, stante la presenza di ampi poteri discrezionali della p.a. in materia. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella nota decisione n. 24 del 1999, ha evidenziato che in generale gli strumenti urbanistici non necessitano di altra motivazione oltre a quella che è dato evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano, e richiama poi una serie di casi in cui l’Amministrazione ha un obbligo di motivazione più specifico, tra cui l’ipotesi di affidamento qualificato del privato. Con riferimento a tale evenienza, chiarito che “tale non è il caso dell’interesse correlato ad una precedente previsione urbanistica che consenta un utilizzo dell’area in modo più proficuo, per il quale vale il principio generale della non necessità di motivazione ulteriore rispetto a quelle che si possono evincere dai criteri di ordine tecnico urbanistico seguiti per la redazione del progetto di strumento”, il Consiglio di Stato individua le ipotesi di precedente convenzione di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e privati. Nella specie, avendo già affrontato il ruolo e il significato della Convenzione del 1981, non pare rinvenibile un affidamento qualificato di Enel che imponesse all’Amministrazione un onere di motivazione rafforzato. Traspare dalla impostazione di parte ricorrente una aspirazione ad una massimizzazione delle esigenze della propria attività d’impresa - cui si riconnette la sua pretesa di mantenere la preesistente destinazione industriale delle aree limitrofe alla centrale, in vista di possibili espansioni dell’attività produttiva - che, se del tutto legittima nell’ottica del singolo operatore economico, non si impone di necessità alla pubblica amministrazione, che è chiamata a tener conto anche di altre e egualmente significative esigenze, tra cui quelle di protezione ambientale e tutela dall’inquinamento, cui fanno espresso riferimento le determinazioni gravate. Peraltro le Amministrazioni coinvolte paiono nella specie aver adeguatamente composto esigenze tra loro configgenti, e tutte di primario rilievo collettivo, se è vero che permane comunque una zona di possibile sviluppo industriale sul lato est dell’esistente centrale.
Con il quarto motivo di cui al ricorso R.G. n. 3971/97 - riproposto poi dal motivo 1 del ricorso R.G. n. 1841/06 e dal motivo 1 del ricorso R.G. n. 1585/07 - la società ricorrente si duole del fatto che il Comune di Piombino abbia ritenuto fondata l’osservazione dell’Enel relativa alla necessità di consentire il passaggio delle linee aeree dell’alta tensione anche sulle aree limitrofe alla centrale, eventualmente in deroga a limiti vigenti e tuttavia non abbia poi tradotto ciò nella modifica delle NTA.
La censura è fondata.
Enel presentava osservazioni alla variante al PRG in data 2 marzo 1995 (cfr. all. 8 di parte ricorrente) rilevando, tra l’altro, che “la destinazione delle aree limitrofe alla proprietà dell’ENEL dovrebbe comunque consentire il passaggio di opere e manufatti che potranno rendersi necessari al servizio degli impianti esistenti e futuri”. Nella delibera comunale di controdeduzioni (cfr. all. 9 di parte ricorrente) risulta che la suddetta osservazione è stata ritenuta fondata dall’Amministrazione, la quale ha evidenziato che tutte le aree contermini alla centrale sono ricompresse nel sistema regionale delle aree protette e come tali disciplinate dall’art. 28 delle NTA, il quale vieta gli attraversamenti con linee elettriche ad alta tensione sostenute da tralicci o con tubodotti in superficie, rendendosi quindi necessaria una deroga per le linee elettriche in uscita dalla centrale termoelettrica di Torre del Sale. Si tratta di rilievo logico e di buon senso, rispondente ad una esigenza di funzionalità della centrale elettrica, con l’effetto della illegittimità della delibere gravate laddove non si sono adeguate a quanto la stessa Amministrazione comunale aveva evidenziato in sede di controdeduzioni all’osservazione.
Con il terzo motivo del ricorso R.G. n. 3971/97, i tre motivi del ricorso R.G. n. 910/05, il quarto motivo del ricorso R.G. n. 1841/06 e il terzo motivo del ricorso R.G. n. 1585/07, la società ricorrente svolge censure che attengono al profilo della zonizzazione acustica dell’area di sua proprietà.
È necessario, in primo luogo, dar conto dell’evoluzione che il tema ha subito dalla proposizione del primo ricorso in esame ad oggi. Al momento della formulazione del terzo motivo di gravame di cui al ricorso R.G. n. 3971/97 era vigente la classificazione del territorio del Comune di Piombino in zone acustiche di cui alla deliberazione consiliare 18 novembre 1994, n. 238, attuativa del DPCM 1 marzo 1991. La delibera n. 238 del 1994 - come parte ricorrente riferisce in ricorso - era stata oggetto di gravame da parte della stessa Enel in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, soprattutto per violazione della deliberazione della Giunta Regionale Toscana 25 gennaio 1993, n. 448 (recante linee guida per l’applicazione sul territorio regionale del DPCM 1 marzo 1991) laddove prevede che le zone confinanti non possono differenziarsi tra loro per un diverso livello di esposizione a rumore superiore a 5 d.b. Nel ricorso R.G. n. 3971/97 Enel si doleva della nuova classificazione urbanistica delle aree limitrofe alla centrale termoelettrica, proprio in considerazione del fatto che si sarebbe venuto a stabilire tra l’area sede dell’impianto industriale e le aree esterne, aventi destinazioni quali aree di rispetto paesaggistico, una differenza di esposizione massima superiore a 5 d.b. Il ricorso straordinario avverso la delibera n. 238 del 1994 è stato poi accolto, sulla base di un parere del Consiglio di Stato, reso dalla 2^ Sez. nell’adunanza del 21 ottobre 1998 (cfr. all. 9 di parte ricorrente nel ricorso R.G. n. 910/05), il quale ha evidenziato la illegittimità del piano di zonizzazione acustica del Comune di Piombino, laddove giustapponeva all’area sede della centrale, classificata in classe VI (industriale), le aree confinanti, classificate in classi I, II e III, con il risultato che veniva violato il divieto di distacco di non più di 5 db tra zone contigue del territorio, stabilito dalla delibera di Giunta Regionale Toscana 25 gennaio 1993, n. 488. Successivamente il Comune di Piombino approvava il nuovo Piano di classificazione acustica, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23 febbraio 2005, la quale costituisce oggetto di impugnazione con il ricorso rubricato sub R.G. n. 910/2005, oltre che, in via consequenziale per i profili urbanistici, delle censure n. 4 del ricorso R.G. n. 1841/06 e n. 3 del ricorso R.G. n. 1585/07. Quindi, concludendo nella ricognizione dei profili del contendere, risulta superata la censura mossa con il ricorso R.G. n. 3971/97 alla disciplina correlata alla precedente deliberazione comunale n. 238/94 e il contendere si condensa sulla nuova disciplina della zonizzazione acustica di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Piombino n. 23 del 2005 e ai profili di conseguente recepimento nel Piano Strutturale del Val di Cornia.
Con il primo mezzo, di cui al ricorso R.G. n. 910/05, Enel Produzione s.p.a. censura la deliberazione del Comune di Piombino n. 23 del 2005 per violazione delle regole di individuazione delle classi acustiche in cui suddividere il territorio comunale, così come fissate dalla delibera della Regione Toscana n. 77 del 2000, in particolare per aver classificato “in maniera differente aree appartenenti alla medesima realtà industriale di proprietà Enel Produzione s.p.a. solo perché le vigenti disposizioni normative vietano il salto di classe” (pag. 12 ricorso).
La censura è infondata.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che l’appartenenza di aree alla medesima realtà industriale, cioè il fatto che aree distinte siano tutte di proprietà Enel, ha poco significato, se la distinzione di classificazione è legata al fatto, ben più pregante rispetto al mero profilo soggettivo di appartenenza, che alcune di esse hanno destinazione industriale, e sono quindi correttamente collocate in classe VI, ed altre no, potendo avere quindi qualificazione diversa ai fini della pianificazione in classi acustiche. Quanto al fatto che il Comune, nell’effettuare la suddetta pianificazione, si sia rigorosamente attenuto al rispetto del divieto di salto di classe, frapponendo quindi tra aree in classe VI e aree in classe IV, altre aree di degradazione in classe V, ciò non pare censurabile, rispondendo alle previsioni normative e alla statuizione di cui al parere del Consiglio di Stato del 21 ottobre 1998. D’altra parte era stata Enel s.p.a. nel ricorso al Presidente della Repubblica avverso la deliberazione n. 238 del 1994 del Comune di Piombino a stigmatizzare la necessità che zone confinanti corrispondessero a classi di zonizzazione acustica contigue (cfr. doc. 8 Enel allegato a ricorso R.G. n. 910/05).
Con il secondo mezzo Enel nel ricorso R.G. 910/05 censura la deliberazione n. 23 del 2005 per mancato rispetto del principio secondo cui la classificazione acustica del territorio comunale deve tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio medesimo, il che determinerebbe la illegittimità di aver collocato in classe VI le sole aree destinate, secondo la disciplina urbanistica, allo svolgimento di attività industriale. Con il terzo mezzo, specularmene, si contesta la classificazione effettuata guardando prevalentemente alla disciplina urbanistica.
Le censure sono infondate.
Se è certo vero in termini generali che la suddivisione del territorio in zone acustiche deve sovrapporsi alla disciplina propria degli strumenti urbanistici solo laddove ciò sia possibile, in quanto la prima è legata alle effettive modalità di fruizione del territorio, anche tenendo conto di realtà in fatto ulteriori rispetto alle previsioni urbanistiche, ciò non sembra tuttavia portare nel caso concreto ai risultati avuti di mira da parte ricorrente. Infatti nella specie risulta pacifico che sono stati collocati in classe VI le aree di proprietà Enel sulle quali insiste la centrale termoelettrica, ove quindi si svolge l’attività industriale che giustifica tale classificazione; così come risulta che nelle aree contigue non vi è in fatto svolgimento di attività industriale, né tale sarà possibile in futuro, vista la qualificazione operata in sede urbanistica per tali aree. Pare quindi che nella specie si rientri proprio in ipotesi in cui è possibile la coincidenza tra disciplina urbanistica e classi di rumorosità.
Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi in esame devono essere respinti, trovando invece accoglimento esclusivamente la quarta censura proposta nel ricorso R.G. n. 3971/97 e le doglianza connesse nei successivi ricorsi. Stante la netta prevalenza dei profili di infondatezza, le spese devono essere poste a carico di parte ricorrente e, compensate parzialmente nella misura di un terzo, sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 1^ Sez., definitivamente pronunciando:
- dispone la riunione al ricorso R.G. n. 3971/97 dei ricorsi R.G. nn. 910/05, 1841/06, 1585/07;
- in parte accoglie e in parte respinge i suddetti ricorsi, nei termini di cui in motivazione;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese di giudizio e condanna Enel Produzione s.p.a. al pagamento dei residui 2/3, liquidando tale residuo in € 3.000,00 (tremila/00) oltre iva e cap a favore di ciascuna delle Amministrazioni costituite (Comune di Piombino, Regione Toscana, Circondario della Val di Cornia).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)