TAR Campania (SA) Sez. I n. 2475 del 26 settembre 2022  
Urbanistica.Caratteristiche dei volumi tecnici
 
La nozione di volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa. I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza


Pubblicato il 26/09/2022

N. 02475/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01291/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2017, proposto da Royal Trophy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Santoro, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Botta in Salerno, via Piave n. 1;

contro

Comune di Cava De'Tirreni, Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Salerno, non costituiti in giudizio;
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Scarpa in Salerno, l.go Plebiscito,6;

per l'annullamento

previa sospensione,

A) del permesso di costruire in sanatoria n. 5539 del 1°.6.2017, rilasciato dal II Settore del Comune di Cava de' Tirreni, limitatamente alla parte in cui: a) si rilascia sanatoria per il “cambio di destinazione d'uso da locale deposito a locale per attività per attività industriale per una superficie di mq. 1.183,41per un volume di mc. 5698,83”; b) tiene conto del volume della “rampa coperta” ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione; c) per l'effetto di quanto indicato sopra alle lettere a) e b), determina gli importi dell'oblazione e dei contributi concessori nella medesima misura stabilita nella concessione in sanatoria n. 5534/2017 – annullata – senza tenere conto che la superficie di 1183,41 mq è stata sempre industriale, per cui nulla andava versato a titolo di oblazione e contributi concessori per la superficie sopra indicata che era ed è restata industriale e per la quale non si è quindi determinato alcun mutamento di destinazione d'uso; B) per quanto possa occorrere, della nota prot 28077 del 22.5.2017 del II Settore del Comune di Cava de' Tirreni; C) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente;

nonché per la declaratoria

dell'obbligo del Comune di Cava de' Tirreni di rideterminare – in riduzione – l'oblazione ed i contributi concessori dovuti dalla ricorrente in forza della concessione edilizia in sanatoria n. 5539 del 1°.6.2017;

nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente alla restituzione da parte del Comune di Cava de' Tirreni dell'importo di € 1.407,52 per oblazione e di € 16.041,76 – o del diverso importo di cui dovesse risultare all'esito del giudizio creditrice la ricorrente in ragione delle causali espresse nel presente ricorso - oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo;

e per la conseguente condanna

del Comune di Cava de' Tirreni a pagare alla ricorrente gli importi sopra indicati e comunque dovuti alla ricorrente per le causali espresse nel ricorso, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 settembre 2022, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, allegando e deducendo che: a seguito di atto di trasferimento nella procedura giudiziale di esecuzione n° 53/1999 – “fallimento ITACI SpA” - innanzi al Tribunale per le Esecuzioni Immobiliari di Salerno, registrato a Salerno al n° 1247 del 1/3/2005, la Royal Trophy s.r.l. ha acquisito la proprietà della consistenza immobiliare ubicata alla via Ugo Foscolo (già via Cimitero, già via Gaudio Maiori) della Zona industriale A.S.I. di Cava de’ Tirreni. Nel citato atto di trasferimento la consistenza è descritta come segue: fabbricato industriale, identificato in Catasto al foglio 11, part. 207 sub 2 categoria D7-industriale e appartamento identificato in Catasto al foglio 11, part. 207 sub 3 categoria A2-civile abitazione; all’atto del trasferimento l’immobile era ultimato in ogni sua parte e su di esso pendeva procedimento di condono edilizio ex L. n. 47/1985 – pratica n° 11907 dell’1/4/1986 – attivato su istanza della fallita ITACI S.p.A.; l'edificio è suddiviso in quattro corpi di fabbrica: corpo A, corpo B, corpo C (palazzina uffici), corpo D (rampa coperta di accesso al piano interrato); il corpo A è composto da un livello interrato e dal piano terra; il corpo B analogamente è composto da un livello interrato e dal piano terra in parte scoperto ed in parte protetto da una tettoia di lamiera grecata su profilati metallici; il corpo C è disposto su un livello interrato, tre livelli fuori terra oltre al piano sottotetto, disimpegnati da scala interna; il corpo D è composto da un solo livello e rappresenta la copertura della rampa di accesso al piano interrato; la pratica di condono edilizio originariamente presentata dalla ITACI SpA era relativa a: aumento della superficie utile e del volume della palazzina Uffici (corpo C) mediante edificazione di un piano sottotetto con destinazione residenziale per mq 172,27; aumento della superficie utile e del volume del corpo B mediante copertura parziale del solaio al piano terra con tettoia tompagnata sull’intero perimetro e per l’ampliamento, distribuito sull’intero perimetro, del piano interrato dei corpi A e B) per mq 607,72; mutamento di destinazione del piano terra del corpo A e dei piani rialzati, primo e secondo, del corpo C per la superficie di mq 1.677,78; con atto del 3 settembre 2012 - prot. 51225 – la ricorrente ha integrato la pratica evidenziando sui grafici tecnici le opere oggetto di condono fra cui il cambio di destinazione d’uso del corpo A per 576,22 mq ad attività commerciale e dei piani rialzato, primo e secondo del corpo C ad appartamenti per mq 607,33 con la superficie complessiva oggetto di cambio di destinazione di circa mq 1.183; l’Ufficio condono del Comune di Cava de’ Tirreni ha rilasciato la Concessione edilizia in sanatoria n° 5534 del 13 aprile 2017 ex L. 47/85; la sanatoria è stata rilasciata – tra l’altro e per quello che qui interessa - per il mutamento di destinazione d’uso a commercio sull’intera superficie di mq 1.183,41; 3 la ricorrente ha versato al Comune l’importo di € 9.218,76 per oblazione e di € 29.705,08 per contributi concessori; a distanza di pochi giorni dal rilascio del titolo indicato sub 6), lo stesso Ufficio - con la nota 28077 del 22 maggio 2017 – ha preannunziato l’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria appena licenziata; nonostante il riscontro della Royal Trophy al predetto preavviso, l’Ufficio ha disposto l’annullamento della concessione in sanatoria n. 5534 del 13.4.2017, con il provvedimento prot n. 30698 del 1 giugno 2017; in pari data, lo stesso Ufficio ha rilasciato alla ricorrente una “nuova” concessione edilizia in sanatoria, recante il n. 5539 del 1° giugno 2017; con il predetto titolo edilizio è stato assentito in sanatoria – tra l’altro – il “cambio di destinazione d’uso da locale deposito a locale per attività industriale per la superficie di mq. 1183,41”, la medesima superficie per la quale - nella concessione annullata – era stato sanato il cambio di destinazione d’uso a commercio; nonostante il predetto annullamento e la “nuova” destinazione – industriale - riconosciuta ai predetti 1183,41 mq., con la concessione edilizia in sanatoria del 1°.6.2017 rispetto a quella annullata, il Comune non ha rideterminato in riduzione – come avrebbe dovuto - l’oblazione ed i contributi concessori già versati dalla ricorrente; inoltre, l’Ufficio ha erroneamente computato anche gli oneri di urbanizzazione relativi alla “rampa coperta”, oneri che non andavano richiesti per il predetto manufatto; pertanto, la Royal Trophy ha interesse ad impugnare il titolo edilizio in sanatoria n. 5539 del 1°.6.2017 esclusivamente nella parte in cui nello stesso: a) si rilascia sanatoria per il “cambio di destinazione d’uso da locale deposito a locale per attività per attività industriale per una superficie di mq. 1.183,41per un volume di mc. 698,83; b) per l’effetto, si determinano gli importi dell’oblazione e dei contributi concessori nella medesima misura stabilita nella concessione in sanatoria n. 5534/2017 – annullata – senza tenere conto che la superficie di 1183,41 mq è stata sempre industriale, per cui nulla andava versato a titolo di oblazione e contributi concessori per la superficie sopra indicata che era ed è restata industriale e per la quale non si è quindi determinato alcun mutamento di destinazione d’uso.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati, eccependo: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7,8 E 10 L. 7.8.1990 N. 241 E SS. MM. ED II E DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; 2) I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 31 E SEGG. L. 28.2.1985 N. 47 E SS. MM. ED II. – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2 E 3 L.R.C. N. 38 DEL 6.5.1985 - VIOLAZIONE DELLE DELIBERE DI C.C. DI CAVA DE’ TIRRENI 626 DEL 18/12/1985 E 41 DEL 14/1/1987 – VIOLAZIONE ART. 23 TER D.P.R. 380/2001 – VIOLAZIONE ART. 32, 2° COMMA, D.P.R. N. 380/2001 - ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – CARENZA ED ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – SPROPORZIONE – ARBITRARIETA’ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’, ART. 1 L. 689/1981 – VIOLAZIONE ART. 23 COST..

Sulla scorta delle descritte causali, ha chiesto l’integrale accoglimento del ricorso.

Si è costituito il Comune di Cava de’ Tirreni, insistendo per la reiezione del ricorso, in quanto infondato, in fatto e in diritto.

All’udienza del 9.09.2022, tenutasi da remoto, in modalità TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, con il ricorso all’esame del Collegio, la ricorrente Società ha impugnato il permesso a costruire in sanatoria n. 5539 del 1.6.2017 nella parte in cui: a) rilascia – conformemente alla domanda di condono presentata ai sensi della l. 47/85 - il cambio di destinazione d’uso da locale deposito a locale per attività industriale; b) tiene conto del volume della “rampa coperta” ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione; c)determina gli importi dell’oblazione e dei contributi concessori senza tener conto che la superficie di mq 1183,41 (condonata ) sarebbe stata - a suo dire - sempre industriale e per essa non si sarebbe determinato alcun mutamento di destinazione d’uso.

Invero, secondo la prospettazione difensiva offerta da parte ricorrente, il permesso a costruire erroneamente non avrebbe considerato che la superficie di 1183,41 mq è stata sempre industriale, per cui nulla andava versato a titolo di oblazione e contributi concessori e non avrebbe dovuto tenere conto del volume della “rampa coperta” ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Invero, contrariamente a quanto allegato e dedotto dalla ricorrente, che ne assume la destinazione industriale, i locali in questione originariamente erano destinati a deposito, tenuto conto che il condono richiesto e rilasciato alla Società ricorrente atteneva, oltre che agli abusivi aumenti volumetrici, proprio al cambio di destinazione sine titulo dall’originaria “agricola” alla successiva “industriale”.

In ragione di detta connotazione, la Itaci prima (in sede di presentazione della domanda di condono ex l. 47/85) e la Royal Trophy dopo (subentrata nella titolarità della consistenza immobiliare e delle connesse istanze di condono) hanno richiesto e insistito per ottenere il condono dei locali per il cambio di destinazione d’uso da deposito ad attività industriale. Quanto innanzi risulta inequivocabilmente provato sia dal Mod d/1 della domanda di condono presentata dalla ITACI che dai grafici in colore azzurro allegati ed ancora più chiaramente dalla relazione tecnica trasmessa dalla Società ricorrente prot.. n. 51225 del 3.9.2012 ove si legge: “…gli abusi commessi ed evidenziati nelle 3 allegate tabelle e planimetri consistono: – Colore Azzurro – Mod. D/1 e riportato nel NCEU al foglio11 p.lla 207/2 per aver realizzato il cambio di destinazione d’uso da deposito ad attività industriale, della superficie utile complessiva di mq. 1183, 55 anziché mq 1677,78”.

L’ufficio condono ha quindi rilasciato il permesso in sanatoria assentendo il cambio di destinazione d’uso da deposito ad attività industriale, perchè ciò era stato richiesto dal richiedente iniziale (ITACI) e dalla ricorrente Società Royal Trophy, con le relazioni tecniche e i grafici all’uopo presentati nel 2012.

Gli oneri concessori sono dovuti anche per la copertura della rampa di accesso.

Anche sul punto non può trovare condivisione la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui si tratterebbe di volume accessorio non computabile ai fini dell’oblazione.

Infatti, come confermato dalla prima relazione istruttoria versata in atti (e dalla documentazione fotografica prodotta agli atti di causa), l’opera in questione è stata ottenuta dalla chiusura di pareti e solaio con creazione di un terrazzo e cioè di un nuovo volume ed una nuova superficie suscettibili di autonoma utilizzazione e, come tale, soggetto agli oneri.

In altri termini, la chiusura della rampa scale ha determinato la creazione di nuovi volumi e superfici (un terrazzo) suscettibili di autonoma utilizzazione e, come tali, non considerabili alla stregua di volume tecnico od accessorio.

Del resto, come statuito dal Consiglio di Stato, “la nozione di volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa (Cons. Stato Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2336; Sez. IV 31 agosto 2016, n. 3724). I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2019, n. 2101).

Anche la giurisprudenza della Cassazione penale ha più volte affermato che sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione (serbatoi idrici, extra-corsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda età), che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche; si è anche specificato che per l'identificazione della nozione di “volume tecnico”, assumono valore tre ordini di parametri, il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti (Cass. pen, Sez. III, 17 novembre 2010, n. 7217; id, 27 maggio 2016, n. 22255).

Le considerazioni da ultimo richiamate, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non possono che condurre al rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna Royal Trophy S.r.l. al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Cava de’ Tirreni, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Benedetto Nappi, Presidente

Michele Di Martino, Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario