TAR Lombardia (MI) Sez. IV sent. 4225 del 1 luglio 2009
Rumore. Poteri del sindaco
L’art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000.
Rumore. Poteri del sindaco
L’art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000.
N. 04225/2009 REG.SEN.
N. 01862/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2006, proposto da:
Autotrasporti Vercesi di Vercesi Paola e Gianpaolo, rappresentata e difesa dall\'avv. Giulia Perri, con domicilio eletto presso Giulia Perri in Milano 3933af, via S. Maurilio, 13;
contro
Comune di Pozzuolo Martesana;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia - Arpa;
entrambi non costituiti in giudizio
per l\'annullamento
previa sospensione dell\'efficacia,
con tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi: a) in parte qua dell’ordinanza n. 14 del 4 maggio 2006 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pozzuolo Martesana; b) per quanto occorrer possa, del parere dell’Arpa di cui alla relazione del 6.3.2006 prot. n. 3352, relativo al sopralluogo effettuato in data 10 febbraio 2006 e delle relative risultanze delle rilevazioni fonometriche effettuate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 23/06/2009 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ordinanza n. 14 del 4.5.2006, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pozzuolo Martesana, ordinava al legale rappresentante della ditta in epigrafe in primo luogo di non utilizzare la idropulitrice ad alta pressione, impiegata dalla ditta per il lavaggio degli autotreni, al fine di evitare l’immissione nell’ambiente di elevati livelli di rumore ed inoltre imponeva di adottare tutti gli accertamenti tecnici necessari al fine del rientro nei limiti di accettabilità previsti dalla legge delle acque derivanti dal lavaggio degli automezzi, decadenti nella pubblica fognatura.
Contro la predetta ordinanza, seppure limitatamente alla parte in cui vieta l’uso della idropulitrice per il lavaggio degli autotreni, era proposto il presente gravame, con domanda di sospensiva, per i seguenti motivi:
violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, della legge 447/1995 ed in particolare dell’art. 9, del DPCM 14.11.1997, dell’art. 50, 5° comma del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 21-octies della legge 241/1990, incompetenza, eccesso di potere per perplessità, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, inosservanza del principio di proporzionalità, illogicità ed ingiustizia manifeste, carenza e contraddittorietà di motivazione, violazione del contraddittorio ed insufficienza degli accertamenti istruttori.
Le Amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.
In esito all’udienza cautelare del 27.7.2006, la domanda di sospensiva era accolta, apparendo fondata la censura inerente il difetto di competenza dell’organo.
Alla pubblica udienza del 23.6.2009, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere esaminato, atteso il proprio carattere assorbente, il motivo di ricorso nel quale si denuncia l’incompetenza dell’organo emettente l’ordinanza - Responsabile del Settore Tecnico - a favore della competenza del Sindaco del Comune.
Il motivo è fondato.
L’art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000.
Nel caso di specie, l’Amministrazione comunale, pur avendo ritenuto, sulla base della relazione tecnica redatta da Arpa, che sussistesse un fenomeno di inquinamento acustico, è intervenuta con un provvedimento inibitorio di parte dell’attività esercitata dalla ricorrente - vale a dire proibendo l’uso della idropulitrice - non adottato dal Sindaco ma dal Responsabile di Settore e questo in violazione della disposizione del citato art. 9 L. 447/1995.
L’accoglimento dell’eccezione di incompetenza ha carattere assorbente ed esime il Collegio dalla trattazione degli ulteriori motivi di gravame.
Preme al Tribunale specificare che, per effetto dell’accoglimento del ricorso, l’ordinanza è annullata solo parzialmente - cioè limitatamente alle prescrizioni in ordine all’inquinamento acustico ed al divieto di utilizzo dell’idropulitrice - visto che le censure contenute nel ricorso sono indirizzate solo contro la citata parte del provvedimento.
In applicazione dell’art. 26, comma 2°, della legge 1034/1971, a seguito dell’annullamento dell’atto impugnato, l’affare è rimesso all’autorità competente, vale a dire il Sindaco del Comune di Pozzuolo Martesana, il quale, nel riavviare il procedimento, dovrà tenere conto anche di quanto esposto dalla ditta Autotrasporti Vercesi nel presente ricorso, in ordine alla sussistenza dei presupposti sostanziali per l’adozione di un’ordinanza ex art. 9 legge 447/1995.
2. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento comunale impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23/06/2009 con l\'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario
IL PRESIDENTE
L\'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2009
N. 01862/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2006, proposto da:
Autotrasporti Vercesi di Vercesi Paola e Gianpaolo, rappresentata e difesa dall\'avv. Giulia Perri, con domicilio eletto presso Giulia Perri in Milano 3933af, via S. Maurilio, 13;
contro
Comune di Pozzuolo Martesana;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia - Arpa;
entrambi non costituiti in giudizio
per l\'annullamento
previa sospensione dell\'efficacia,
con tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi: a) in parte qua dell’ordinanza n. 14 del 4 maggio 2006 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pozzuolo Martesana; b) per quanto occorrer possa, del parere dell’Arpa di cui alla relazione del 6.3.2006 prot. n. 3352, relativo al sopralluogo effettuato in data 10 febbraio 2006 e delle relative risultanze delle rilevazioni fonometriche effettuate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 23/06/2009 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ordinanza n. 14 del 4.5.2006, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pozzuolo Martesana, ordinava al legale rappresentante della ditta in epigrafe in primo luogo di non utilizzare la idropulitrice ad alta pressione, impiegata dalla ditta per il lavaggio degli autotreni, al fine di evitare l’immissione nell’ambiente di elevati livelli di rumore ed inoltre imponeva di adottare tutti gli accertamenti tecnici necessari al fine del rientro nei limiti di accettabilità previsti dalla legge delle acque derivanti dal lavaggio degli automezzi, decadenti nella pubblica fognatura.
Contro la predetta ordinanza, seppure limitatamente alla parte in cui vieta l’uso della idropulitrice per il lavaggio degli autotreni, era proposto il presente gravame, con domanda di sospensiva, per i seguenti motivi:
violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, della legge 447/1995 ed in particolare dell’art. 9, del DPCM 14.11.1997, dell’art. 50, 5° comma del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 21-octies della legge 241/1990, incompetenza, eccesso di potere per perplessità, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, inosservanza del principio di proporzionalità, illogicità ed ingiustizia manifeste, carenza e contraddittorietà di motivazione, violazione del contraddittorio ed insufficienza degli accertamenti istruttori.
Le Amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio.
In esito all’udienza cautelare del 27.7.2006, la domanda di sospensiva era accolta, apparendo fondata la censura inerente il difetto di competenza dell’organo.
Alla pubblica udienza del 23.6.2009, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere esaminato, atteso il proprio carattere assorbente, il motivo di ricorso nel quale si denuncia l’incompetenza dell’organo emettente l’ordinanza - Responsabile del Settore Tecnico - a favore della competenza del Sindaco del Comune.
Il motivo è fondato.
L’art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000.
Nel caso di specie, l’Amministrazione comunale, pur avendo ritenuto, sulla base della relazione tecnica redatta da Arpa, che sussistesse un fenomeno di inquinamento acustico, è intervenuta con un provvedimento inibitorio di parte dell’attività esercitata dalla ricorrente - vale a dire proibendo l’uso della idropulitrice - non adottato dal Sindaco ma dal Responsabile di Settore e questo in violazione della disposizione del citato art. 9 L. 447/1995.
L’accoglimento dell’eccezione di incompetenza ha carattere assorbente ed esime il Collegio dalla trattazione degli ulteriori motivi di gravame.
Preme al Tribunale specificare che, per effetto dell’accoglimento del ricorso, l’ordinanza è annullata solo parzialmente - cioè limitatamente alle prescrizioni in ordine all’inquinamento acustico ed al divieto di utilizzo dell’idropulitrice - visto che le censure contenute nel ricorso sono indirizzate solo contro la citata parte del provvedimento.
In applicazione dell’art. 26, comma 2°, della legge 1034/1971, a seguito dell’annullamento dell’atto impugnato, l’affare è rimesso all’autorità competente, vale a dire il Sindaco del Comune di Pozzuolo Martesana, il quale, nel riavviare il procedimento, dovrà tenere conto anche di quanto esposto dalla ditta Autotrasporti Vercesi nel presente ricorso, in ordine alla sussistenza dei presupposti sostanziali per l’adozione di un’ordinanza ex art. 9 legge 447/1995.
2. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento comunale impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23/06/2009 con l\'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario
IL PRESIDENTE
L\'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2009