TAR Campania (NA) Sez. III sent. 2770 del 20 maggio 2009
Rumore. Limitazione attività rumorose

Se solo il superamento della soglia di rumorosità stabilita nelle fonti nazionali (ovvero in quelle regionali) consente l’inibizione generalizzata di una certa attività produttiva (salva la derogabilità dei valori suddetti ad opera dei «comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico»), è ben possibile (né v’è pertanto alcuna violazione dell’art. 41 Cost.) che ciascun Comune disciplini in concreto tali attività anche attraverso alcune restrizioni orarie, a prescindere dal superamento delle soglie acustiche regolamentari e secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità con le condizioni ambientali di inserimento delle stesse.
N. 02770/2009 REG.SEN.
N. 06914/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 6914 del 2004, proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA LILIANA a r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Antonio ed Edoardo Romano, coi quali elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza Trieste e Trento, 48

contro

COMUNE di PARETE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta delibera di G.M. n. 60 del 4.5.2004, dall’Avv.to Giovani Diana, con domicilio eletto in Napoli, alla via Toledo, 156, presso lo studio dell’Avv.to Claudio Amoroso

per l'annullamento

a) dell’autorizzazione prot. n. 1454 del 27.2.2005, a firma del dirigente dell’Area AA.GG. del Comune di Parete, per la parte che inibisce lo svolgimento dell’attività sociale nelle fasce orarie giornaliere dalle ore 6.00 alle ore 7.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00;

b) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Parete, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 18.2.2002, limitatamente ai contenuti precettivi sanciti al Capo V e, segnatamente, agli artt. 41 e 42.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parete;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del 23 aprile 2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 aprile 2004 e depositato il successivo 25 maggio, la Cooperativa Agricola Liliana a r.l. ha impugnato l’autorizzazione rilasciatale dal Comune di Parete per l’esercizio dell’attività di carico e scarico dei prodotti ortofrutticoli, nella parte in cui avrebbe prescritto limiti orari asseritamente in contrasto con la legge 26.10.1995, n. 447 e col d.P.C.m. attuativo del 14.11.1997, nonché gli artt. 41 e 42 del locale Regolamento di Polizia Municipale nella parte in cui vietano, secondo il ricorrente immotivatamente ed in contrasto con le fonti normative nazionali (legge 26.10.1995, n. 447 e d.P.C.m. 14.11.1997), l’esercizio dei mestieri rumorosi dalle 20 alle 7 e dalle 13 alle 15.

Nella Camera di consiglio del 3 giugno 2004 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione con esclusivo riguardo all’inibitoria di attività nella fascia oraria 13-15.

Successivamente si è costituito in giudizio il Comune di Parete chiedendo il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Il provvedimento autorizzatorio gravato (n. 1454 del 27 febbraio 2004), pur dando atto che dai rilievi compiuti dall’ASL CE/2 risultavano superati solo i valori limite differenziali d’immissione (art. 4 d.P.C.m. 14.11.1997) previsti per il periodo notturno e non anche quelli stabiliti per il periodo diurno, ha tuttavia autorizzato la ricorrente all’«attività di carico e scarico dei prodotti ortofrutticoli senza manipolazioni a condizione che: il funzionamento della cella frigorifera sia messa in atto dalle ore 6 alle ore 22; che l’attività in questione sia svolta dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per non arrecare disturbo alla quiete pubblica, con pausa dalle ore 13.00 alle ore 15.00».

Solo quest’ultima prescrizione oraria (7-20 e 13-15) è stata contestata dal ricorrente, in primo luogo perché ritenuta in contrasto proprio con le misurazioni effettuate dall’ASL competente - le quali avevano rilevato che nel periodo diurno (fascia oraria 6.00-22.00, secondo la tabellazione contenuta nel d.P.C.m. 14.11.1997) non era stato registrato alcuno sforamento dei valori limite differenziali prescritti dal regolamento attuativo - e, in secondo luogo, perché le norme di cui agli artt. 41 e 42 del Regolamento di Polizia Urbana di Parete, che tali ulteriori limiti orari prevedevano «a miglior tutela della pubblica quiete» per i «mestieri che siano causa di rumore o di disturbo», sarebbero in contrasto con la legge quadro n. 447 del 1995 (che non consente, in linea generale, ai Comuni di derogare alle prescrizioni dettate a livello nazionale o regionale) e, comunque, non recherebbero alcuna motivazione idonea a rendere ragione dell’ulteriore restrizione oraria dell’attività in questione.

Occorre a tal proposito considerare che la legge quadro nazionale n. 447 del 1995, nello stabilire «i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico» ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 Cost. (art. 1), ne ha definito le categorie, stabilendo valori limite di emissione e di immissione di rumori e sorgenti sonore (art. 2), riservando alla competenza dello Stato la determinazione mediante appositi decreti ministeriali dei valori limite di emissione, di quelli di immissione, nonché i valori di attenzione e di qualità menzionati da quest'ultima norma (art. 3); e facendo carico ai comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, mediante apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (art. 6).

Queste norme, espressamente dichiarate dall'art. 1 "fondamentali di riforma economico - sociale della Repubblica", comportano dunque che nessun ente pubblico territoriale può disapplicarle introducendo categorie diverse ed in contrasto con quelle previste dalla menzionata legge, ovvero valori limite di emissione o immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli stabiliti dal d.P.C.m. 14 novembre 1997 (artt. 3 e 4) adottato proprio per dare attuazione a quanto disposto dalla menzionata legge n. 447 del 1995; e che eventuali disposizioni difformi contenuti nei regolamenti comunali debbano considerarsi implicitamente abrogati dalla fonte normativa suddetta di rango superiore, la quale consente alla amministrazioni in questione soltanto (art. 6, 1 comma lett. h): "l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso".

Peraltro, come rilevato in linea generale anche dal Supremo consesso civile (cfr. Cass., Sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15081) «questi limiti, il cui contenuto è espressamente ad in modo inequivoco prefissato dalla legge statale non comportano, a meno di stravolgerne il significato, che nel loro ambito ai comuni non sia consentita di attuare una più specifica regolamentazione dell'emissione ed immissione dei rumori nel loro territorio (…) e non comportano a maggior ragione (…) che dette amministrazioni non possano disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce orarie in cui soltanto possono essere espletati e, sempre nell'ambito del limite dettato dalla legge 447/1995, prendere in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità (indipendentemente dall'accertamento che sia stato arrecato o meno un effettivo disturbo alle persone), bensì gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone e quindi sulla tranquillità pubblica e/o privata».

In sostanza, se solo il superamento della soglia di rumorosità stabilita nelle fonti nazionali (ovvero in quelle regionali) consente l’inibizione generalizzata di una certa attività produttiva (salva la derogabilità dei valori suddetti ad opera dei «comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico»), è ben possibile (né v’è pertanto alcuna violazione dell’art. 41 Cost.) che ciascun Comune disciplini in concreto tali attività anche attraverso alcune restrizioni orarie, a prescindere dal superamento delle soglie acustiche regolamentari e secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità con le condizioni ambientali di inserimento delle stesse.

Tra queste norme sono senz’altro gli artt. 41 e 42 del Regolamento di Polizia Municipale di Parete, inserite nel Capo V dedicato alla "Quiete pubblica" e rivolte a tutelare la tranquillità ed il riposo degli abitanti del Comune («a migliore tutela della pubblica quiete») che, nella fascia diurna, hanno ragionevolmente limitato i soli «mestieri che siano causa di rumore o di disturbo» nelle ulteriori fasce orarie 6.00-7.00, 20.00-22.00 (e, cioè, nella primissima mattina e dopo la ordinaria chiusura degli esercizi commerciali) e 13.00-15.00 (e, cioè, nel canonico periodo del riposo prandiale).

Ciò che comporta, nel caso di specie, per un verso la non contraddittorietà rispetto alle risultanze delle misurazioni effettuate dalla ASL (funzionali, piuttosto, ad una generalizzata inibizione dell’attività, come concretamente avvenuto nella fascia notturna) e, per altro verso, la legittimità delle previsioni regolamentari locali, non in contrasto con le fonti nazionali e facilmente percepibili nella logica previsionale delle fasce di rispetto orarie.

Il ricorso, in definitiva, va respinto e, tuttavia, il Collegio ritiene che la complessità delle questioni giuridiche esaminate possa giustificare una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 6914/2004), lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Ugo De Maio, Presidente

Angelo Scafuri, Consigliere

Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO