Perché è sempre obbligatorio il sequestro preventivo delle opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica
(breve annotazione critica a Cass. sez. III^ penale, n. 40677/2016)
di Massimo GRISANTI
Con la sentenza n. 40677/2016 la III^ Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione (Pres. Amoresano, Rel. Di Nicola) ha corroborato quell’orientamento, pur sempre minoritario, che professa l’insufficienza della permanenza di un’opera abusiva in zona paesaggisticamente vincolata per giustificare il sequestro preventivo.
Mostrando di confondere le esigenze sottese all’ordinato governo del territorio e alla tutela del paesaggio, il Collegio afferma che “… se la condotta criminosa non si è esaurita, il sequestro preventivo è legittimo perché, con il vincolo imposto sulla cosa, si evita che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze, ma quando invece la condotta si è esaurita il pericolo cautelare si realizza stricto iure solo se, come recita l’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dalla libera disponibilità della cosa pertinente al reato sia (concretamente ed attualmente) prevedibile un aggravamento o una protrazione delle conseguenze del reato stesso o sia prevedibile la ripetizione criminosa sicché, vincolando la res, si evitano i pericoli che l’adozione del sequestro preventivo è destinato a scongiurare …”.
Bisogna chiedersi: l’ultimazione dell’edificazione determina, in ambito di tutela paesaggistica, l’esaurimento della condotta criminosa? A mio parere no, per i seguenti motivi.
L’art. 1 del Codice del paesaggio, contenente i principi, stabilisce, al terzo comma, che lo Stato deve assicurare la conservazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale (somma dei beni paesaggistici e dei beni culturali); al quinto comma, che il privato è tenuto a garantirne la conservazione.
Ed al fine di rendere effettivi tali principi viene previsto il vincolo di immodificabilità assoluta dei beni paesaggistici, non indennizzabile, rimuovibile unicamente previa autorizzazione dell’autorità competente.
La condotta criminosa, quindi, non si esaurisce nella mera costruzione di una res in assenza di autorizzazione (come nell’edilizia), che ovviamente mette in pericolo la conservazione del bene paesaggistico, ma si completa con l’impedire permanentemente alla collettività, per effetto dell’erezione dell’opera, la pubblica fruizione dei beni paesaggistici (importante per lo sviluppo interiore delle persone).
I Cittadini hanno il diritto di godere di un paesaggio integro nei rilevanti valori che esso esprime e solamente il rilascio dell’autorizzazione è prova che tali valori sono stati conservati e non vi è stata lesione alla res communis “paesaggio”.
In sostanza, la condotta criminosa in danno della collettività si esaurisce unicamente con il rilascio, ove possibile, dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria; cosicché deve essere sempre operato, a mio avviso, il sequestro preventivo delle opere abusive.
Scritto il 02 ottobre 2016