Cass. Sez. III n. 27990 del 9 luglio 2008 (Ud 27 mar 2008)
Pres. De Maio Est. Marmo Ric. Manca
Rifiuti. Abbandono

In tema di smaltimento dei rifiuti la sanzione per l’inosservanza dell\'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato, nella stessa, individuato quale responsabile dell\'abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno. Compete infatti ai soggetti interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili dell\'inottemperanza in questione, chiedere l\'ottenimento dell\'annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell\'assenza della ritenuta condizione soggettiva. E\' vero che l\'ordinanza del sindaco può essere emessa solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e, in solido, nei confronti del proprietario dell\'area sulla quale i rifiuti sono stati abbandonati e non anche nei confronti del proprietario, in quanto tale, del rifiuto abbandonato da altri. L\'esclusione di responsabilità del proprietario del rifiuto abbandonato da altri va peraltro correlata alla mancanza di concorso materiale o morale con chi l\' ha abbandonato.
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunciata il 13 marzo 2006 il Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, dichiarava Giuliana Maria Manca responsabile del reato di cui all’art. 50 secondo comma del d.lgs n. 22 del 5 febbraio 1997, per non aver ottemperato all’ordinanza del Dirigente il servizio ecologia ed ambiente del Comune di Alghero n. 194 del 30 settembre 2003, con la quale le era stato intimato di provvedere alla rimozione di rifiuti speciali abbandonati, e, specificamente, di una carcassa di autovettura Fiat 147 A di sua proprietà e allo smaltimento della stessa presso un autodemolitore autorizzato, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, ( per fatti verificatisi in Alghero in epoca prossima e successiva al 25 ottobre 2003), e, con la concessione delle attenuanti generiche, condannava l’imputata alla pena di un mese di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali, concedendo i doppi benefici di legge.
Con sentenza pronunciata il 7 giugno 2007 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza del Tribunale.
Ha proposto ricorso per Cassazione la Manca chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo la ricorrente lamenta la violazione di cui agli artt. 606 lettere e) e b) del codice di procedura penale con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 50 comma 2 del d.lgs
n. 22 del 5 febbraio 1997, come sostituito dall’art. 255 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, nonché in relazione ai principi di assunzione e valutazione della prova ed in violazione dell’art. 603 c.p.
Deduce la ricorrente che non era condivisibile il generico assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui “il mero versamento delle targhe non esime il proprietario di un veicolo dall’obbligo di disporre dello stesso in maniera conforme a legge”.
Nel caso in esame, al momento dell’accertamento effettuato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale del 19 ottobre 2000, essa appellante non aveva più alcuna disponibilità dell’autovettura Fiat 147 A, oggetto del processo penale.
Essa ricorrente, infatti, fin dal 30 agosto 1994 aveva perso il possesso dell’autovettura in oggetto per due ordini di motivi: in primo luogo alla suddetta data aveva versato le targhe ed effettuato relativa denuncia cessazione circolazione ( rep. A038832U ) presso il P.R.A., con conseguente rilascio di certificato di radiazione; in secondo luogo il veicolo era stato trasportato da tal Uccio Canu, titolare di un’officina meccanica, su richiesta degli zii dell’imputata, Antonio e Giovanni Castaldi, nel terreno di Leonardo Arca al quale la vettura era stata consegnata gratuitamente.
Da questo punto di vista la dichiarazione di intempestività, nonché di irrilevanza della deduzione istruttoria relativa all’audizione, in qualità di testi, dei soggetti sopra indicati, contenuta nella sentenza impugnata, era priva di motivazione, in quanto le sunnominate persone avrebbero dovuto deporre in merito alla totale perdita della disponibilità della vettura da parte di essa ricorrente.
Tra l’altro vi era una contraddizione tra quanto asserito nella sentenza di secondo grado e quanto invece affermato dal giudice del Tribunale di Alghero nella sentenza n. 77 del 2006 in relazione al luogo dove sarebbe stato abbandonato il veicolo dismesso.
Deduce inoltre la Manca che la violazione dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi avrebbe dovuto contestarsi non a chiunque non avesse ottemperato a tale ordinanza, quale mero destinatario del provvedimento, ma esclusivamente all’effettivo responsabile dell’abbandono del veicolo.
La ricorrente rileva infine che l’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dei luoghi emessa ex art. 14 del d. lgs. n. 22 del 1997 (sostituito dall’art. 192 del d. lgs. n. 152 del 2006) è illegittima se emessa nei confronti:
-di soggetto che non abbia abbandonato o concorso nell’abbandono del rifiuto;
- di soggetto che non sia il proprietario o titolare di diritto di godimento sull’area ove i rifiuti sono stati abbandonati.
Siccome essa ricorrente non era più proprietaria del veicolo, avendolo ceduto a terzi, non lo aveva abbandonato e non era proprietaria dell’area dove lo stesso era stato abbandonato, non era configurabile il reato di cui all’art. 50 comma 2 del decreto n. 22 del l977( come sostituito dall’art. 255 comma 2 del decreto n. 152 del 2006) .
Rileva il Collegio che il motivo è palesemente infondato, oltre a contenere rilievi in fatto inconferenti ai fini del decidere.
Va quindi dichiarato inammissibile.

All’imputata è stata infatti contestata la violazione di cui al secondo comma dell’art. 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (riprodotto dall’art. 255 del d. lgs. n. 152 del 2006).
Tale disposizione è diretta a chiunque non ottemperi all’ordinanza del Sindaco.
In proposito questa Corte ha precisato ( v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 10 luglio 2002, 31003) che in tema di smaltimento dei rifiuti la sanzione di cui all’art. 50 comma secondo del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per violazione dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato, nella stessa, individuato quale responsabile dell’abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno.
Compete infatti ai soggetti interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza in questione, chiedere l’ottenimento dell’annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell’assenza della ritenuta condizione soggettiva.
E’ vero che, come ha precisato una più recente sentenza di questa Corte, ( Cass. pen. sez. III sent. 14 marzo 2007, n. 16957), l’ordinanza del sindaco può essere emessa solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e, in solido, nei confronti del proprietario dell’area sulla quale i rifiuti sono stati abbandonati e non anche nei confronti del proprietario, in quanto tale, del rifiuto abbandonato da altri.
L’esclusione di responsabilità del proprietario del rifiuto abbandonato da altri va peraltro correlata alla mancanza di concorso materiale o morale con chi l’ha abbandonato.
Nel caso in esame la ricorrente non ha negato di essere stata proprietaria del veicolo e non ha impugnato il provvedimento amministrativo di rimozione deducendo la propria estraneità ai fatti, né ha comunque provato di essere stata posta nell’impossibilità di adempiere per fatto a lei non imputabile.
Come ha infatti correttamente precisato la Corte Territoriale, il mero versamento delle targhe non esime il proprietario del veicolo dall’obbligo dì disporre dello stesso in maniera conforme a legge.
Il proprietario di un veicolo non può quindi ritenersi esonerato dagli obblighi che gli competono in tale qualità nei confronti della pubblica amministrazione , limitandosi a versare le targhe e cedendo informalmente la vettura a terzi, senza controllare l’adempimento, da parte di costoro, della normativa in materia di rottamazione.
La Manca quindi, quale proprietaria del mezzo, avrebbe dovuto provvedere alla rottamazione secondo le prescritte formalità, ovvero, per essere esonerata dagli obblighi correlati alla suddetta qualità, curare il trasferimento di proprietà della vettura con la registrazione presso il P.R.A.
In assenza di tali adempimenti la Manca era tenuta ad un obbligo di vigilanza in ordine al trattamento, ai fini dello smaltimento, del veicolo fuori uso, (considerato rifiuto speciale ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera 1 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) e, comunque, destinataria dell’ordinanza del dirigente il servizio ecologia e ambiente del Comune di Alghero che imponeva la rimozione del veicolo dal territorio comunale, con ripristino dello stato dei luoghi.
Sono state quindi correttamente ritenute irrilevanti dalla Corte di merito le deduzioni istruttorie, peraltro tardivamente formulate dall’imputata con l’atto di appello, che non avevano ad oggetto la mancanza originaria del titolo di proprietà del veicolo in capo alla ricorrente, il regolare trasferimento della proprietà della vettura, ovvero l’impossibilità ad adempiere ( caso fortuito o forza maggiore), essendo indifferente, ai fini del decidere, accertare se il mezzo sia stato lasciato incustodito in aperta campagna dalla stessa ricorrente, ovvero lasciato nella disponibilità di soggetto non legittimato che se ne era poi sbarazzato irritualmente, abbandonandolo in area pubblica.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.