Cass. Sez. III n. 17732 del 29 aprile 2019 (PU 21 mar 2019)
Pres. Izzo Est. Corbetta Ric. Grasso
Urbanistica.Restauro e risanamento conservativo

In materia edilizia, ai fini della configurabilità di un intervento quale restauro e risanamento conservativo non possono essere mutati la qualificazione tipologica del manufatto preesistente, ovvero i caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, gli elementi formali che configurano l'immagine caratteristica dello stesso e gli elementi strutturali, che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio


RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Lecce confermava la decisione emessa dal Tribunale di Lecce e appellata dall’imputato, che aveva condannato Bruno Grasso per il reato di cui agli artt. 110, 81, cod. pen., 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004, per avere realizzato, nella veste di committente in concorso con Emiliano Dell’Anna, quale esecutore, una serie di opere edilizie, compiutamente descritte nell’imputazione, in assenza del permesso di costruire e del nulla osta delle autorità preposte alla tutela dei vincoli in area sottoposta a vincolo paesaggistico. In Porto Cesareo, località Torre Lapillo il 10/92/2011.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato un motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Assume il ricorrente che, nell’atto di appello, si era richiesta l’assoluzione per insussistenza del fatto non solo sulla base della normativa dettata dal d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 3.7, comma 1 lett. c) della circolare esplicativa del dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del 09/03/2012, ma anche alla luce del disposto dell’art. 11, comma 1, lett. d) l.r. Puglia n. 13 del 2008, che esclude dal computo per la determinazione dei volumi i sistemi di ombreggiamento delle facciate, come nel caso in esame. La Corte territoriale, per contro, non ha motivato in ordine alla mancata applicazione dei tale disposizione, che sarebbe pertinente al caso in esame in quanto l’opera realizzata non era destinata a create un intervento edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, essendone piuttosto la prosecuzione, mediante il prolungamento della tettoia preesistente, allo scopo di evitare la forte irradiazione solare della facciata e il surriscaldamento dei locali interni. Il difensore, in subordine, eccepisce in ogni caso l’intervenuta prescrizione del reato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo, che riproduce le censure svolte con l’atto di appello, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata.

2. In premessa, vale osservare che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, il che limita all'evidenza i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, ai limiti conseguenti all'impossibilità per la Cassazione di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che (ma non è questo il caso, alla luce dei motivi di ricorso) il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
Va, poi, ulteriormente precisato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).

3. Ciò posto, con apprezzamento fattuale logicamente motivato e aderente alle risultanze processuali – e quindi non censurabile in sede di legittimità – i giudici di merito hanno concordemente accertato l’avvenuta realizzazione di una sostanziale e significativa diversità dell’immobile, mediante la realizzazione di un porticato in adiacenza al fabbricato preesistente, così costituito: una struttura portante mista di muratura e conci di tufo, sette pilastri in cemento armato, la predisposizione di un solaio latero cementizio, un’impalcatura di legno, paletti in ferro su massetto in calcestruzzo.
Alla luce di tali risultanze, la Corte territoriale ha correttamente escluso che l’opera fosse riconducibile a un mero restauro conservativo, il quale non è subordinato al previo rilascio del provvedimento autorizzatorio, proprio perché l’opera aveva comportato un aumento di unità immobiliari, modifiche del volume dei prospetti e delle superfici. La Corte d’appello, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in materia edilizia, ai fini della configurabilità di un intervento quale restauro e risanamento conservativo non possono essere mutati la qualificazione tipologica del manufatto preesistente, ovvero i caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, gli elementi formali che configurano l'immagine caratteristica dello stesso e gli elementi strutturali, che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio (Sez. 3, n. 16048 del 21/04/2006 - dep. 11/05/2006, D'Antoni, Rv. 234265; in senso conforme, Sez. 3, n. 1978 del 18/06/2014 - dep. 16/01/2015, Sgalambro e altro, Rv. 262002; Sez. 3, n. 6873 del 08/09/2016 - dep. 14/02/2017, P.M. in proc. Buti e altri, Rv. 269152). E’ ben vero che nella motivazione non si prende espressamente in esame la possibile applicazione della l. r. n. 13 del 2008, ma tale questione è evidentemente assorbita nel fatto che i giudici di merito, come detto, hanno concordemente concluso nella sostanziale e significativa diversità dell’immobile, con ciò confutando la tesi difensiva secondo cui l’opera sarebbe da annoverare tra i sistemi di ombreggiamento delle facciate, che soggiacciono alla disciplina di cui all’indicata normativa regionale. Si osserva, peraltro, che l’art. 13 art. 11, comma 1, l.r. Puglia n. 13 del 2008, laddove stabilisce che “non sono considerati nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura”, per un verso, fa salvo quanto previsto, tra l’altro, dalle norme per la tutela del paesaggio (e, nel caso in esame, è contestato il reato ex 181 d.lgs. n. 42 del 2004) e, per altro verso, si riferisce, alla lett. d),  alla “realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi”, laddove la locuzione “sistemi” sta ad indicare congegni di tipo meccanico, con esclusione, quindi, di opere di tipo edilizio.

4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266); nel caso in esame, infatti, il termine ordinario di prescrizione - pari a cinque anni, cui devono aggiungersi i periodi di sospensione (un anno, tre mesi e ventidue giorni quanto al primo grado, e nove mesi per il grado di appello) - decorrente dal 10/02/2011, è maturato il 02/03/2018.


5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21/03/2019.