Cass. Sez. III n. 17858 del 5 maggio 2008 (Cc. 25 mar. 2008)
Pres. Vitalone Est. Squassoni Ric. Salata
Urbanistica. Ordine di demolizione emesso dal giudice
La demolizione, non disposta in sentenza, non può essere ordinata successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva. L\'art.676 cpp individua le "altre competenze" del Giudice delle esecuzione ( non espressamente previste dalle precedenti norme) con una elencazione che deve considerarsi tassativa dopo la eliminazione della locuzione "provvede altresì in casi analoghi" che figurava nello originario testo dell\'articolo. In nessuna delle competenze specifiche del Giudice della esecuzione, rientra la facoltà di surrogarsi a quello della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione di un manufatto abusivo. Né tale potere è compreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni in quanto una tale conclusione si risolve in una forzatura del testo normativo ed in una non consentita interpretazione estensiva delle ipotesi previste dell\'art.676 cpp.
Pres. Vitalone Est. Squassoni Ric. Salata
Urbanistica. Ordine di demolizione emesso dal giudice
La demolizione, non disposta in sentenza, non può essere ordinata successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva. L\'art.676 cpp individua le "altre competenze" del Giudice delle esecuzione ( non espressamente previste dalle precedenti norme) con una elencazione che deve considerarsi tassativa dopo la eliminazione della locuzione "provvede altresì in casi analoghi" che figurava nello originario testo dell\'articolo. In nessuna delle competenze specifiche del Giudice della esecuzione, rientra la facoltà di surrogarsi a quello della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione di un manufatto abusivo. Né tale potere è compreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni in quanto una tale conclusione si risolve in una forzatura del testo normativo ed in una non consentita interpretazione estensiva delle ipotesi previste dell\'art.676 cpp.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 25/03/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00330
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 001987/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTE D\'APPELLO di;
nei confronti di:
1) SALATA GIOVANNI, N. IL 18/03/1964;
avverso ORDINANZA del 12/12/2006 GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi con rinvio l\'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia, adito a sensi dell\'art. 676 c.p.p., ha respinto la istanza di Salata Giovanni intesa ad ottenere il dissequestro di un manufatto abusivo (per l\'edificazione del quale gli era stata applicata la pena concordata con sentenza 20 settembre 2005 passata in giudicato);
indi, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha ordinato la demolizione del manufatto.
Il Giudice ha dato atto che tale statuizione era stata omessa nella sentenza di patteggiamento e che la Corte di Cassazione aveva, con decisione 4 luglio 2006, annullato senza rinvio per violazione di legge la ordinanza che, con procedura della correzione degli errori materiali, aveva integrato il dispositivo con l\'inserimento dello ordine di demolizione; il Giudice ha ritenuto che la sua competenza in materia derivasse dal suo potere di decidere sulle questioni inerenti alla confisca o restituzione dei beni sequestrati. Questa conclusione è censurata dal condannato nei motivi di ricorso per Cassazione con i quali deduce violazione di legge rilevando come il Giudice della esecuzione non possa alterare il contenuto essenziale di una sentenza irrevocabile in violazione del principio inserito nell\'art. 648 c.p.p..
La censura è meritevole di accoglimento.
Con la ricordata sentenza, la Cassazione aveva puntualizzato che l\'omissione dello ordine di demolizione costituisce una vitium in iudicando non rettificabile a sensi dell\'art. 130 c.p.p.; la sanzione in esame, benché obbligatoriamente conseguente ad una sentenza di condanna o di pena concordata, configura un elemento essenziale della decisione suscettibile di essere modificato solo dal Giudice della impugnazione ritualmente investito da una parte processuale. Consegue che la demolizione, non disposta in sentenza, non può essere ordinata successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva.
L\'art. 676 c.p.p. individua le "altre competenze" del Giudice delle esecuzione (non espressamente previste dalle precedenti norme) con una elencazione che deve considerarsi tassativa dopo la eliminazione della locuzione "provvede altresì in casi analoghi" che figurava nello originario testo dell\'articolo. In nessuna delle competenze specifiche del Giudice della esecuzione, rientra la facoltà di surrogarsi a quello della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione di un manufatto abusivo. Nè tale potere è compreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni in quanto una tale conclusione si risolve in una forzatura del testo normativo ed in una non consentita interpretazione estensiva delle ipotesi previste dell\'art. 676 c.p.p.. L\'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per quanto concerne l\'ordine di demolizione; gli atti devono essere trasmessi allo stesso Giudice che provvedere sulla istanza di restituzione accertando in via incidentale (dopo avere verificato l\'esito del procedimento per sanatoria che risulta instaurato) se, per la inottemperanza ad un eventuale ordine di demolizione sindacale, il manufatto sia entrato nel patrimonio pubblico.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio annulla il provvedimento impugnato. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 25/03/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00330
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 001987/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTE D\'APPELLO di;
nei confronti di:
1) SALATA GIOVANNI, N. IL 18/03/1964;
avverso ORDINANZA del 12/12/2006 GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi con rinvio l\'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia, adito a sensi dell\'art. 676 c.p.p., ha respinto la istanza di Salata Giovanni intesa ad ottenere il dissequestro di un manufatto abusivo (per l\'edificazione del quale gli era stata applicata la pena concordata con sentenza 20 settembre 2005 passata in giudicato);
indi, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha ordinato la demolizione del manufatto.
Il Giudice ha dato atto che tale statuizione era stata omessa nella sentenza di patteggiamento e che la Corte di Cassazione aveva, con decisione 4 luglio 2006, annullato senza rinvio per violazione di legge la ordinanza che, con procedura della correzione degli errori materiali, aveva integrato il dispositivo con l\'inserimento dello ordine di demolizione; il Giudice ha ritenuto che la sua competenza in materia derivasse dal suo potere di decidere sulle questioni inerenti alla confisca o restituzione dei beni sequestrati. Questa conclusione è censurata dal condannato nei motivi di ricorso per Cassazione con i quali deduce violazione di legge rilevando come il Giudice della esecuzione non possa alterare il contenuto essenziale di una sentenza irrevocabile in violazione del principio inserito nell\'art. 648 c.p.p..
La censura è meritevole di accoglimento.
Con la ricordata sentenza, la Cassazione aveva puntualizzato che l\'omissione dello ordine di demolizione costituisce una vitium in iudicando non rettificabile a sensi dell\'art. 130 c.p.p.; la sanzione in esame, benché obbligatoriamente conseguente ad una sentenza di condanna o di pena concordata, configura un elemento essenziale della decisione suscettibile di essere modificato solo dal Giudice della impugnazione ritualmente investito da una parte processuale. Consegue che la demolizione, non disposta in sentenza, non può essere ordinata successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva.
L\'art. 676 c.p.p. individua le "altre competenze" del Giudice delle esecuzione (non espressamente previste dalle precedenti norme) con una elencazione che deve considerarsi tassativa dopo la eliminazione della locuzione "provvede altresì in casi analoghi" che figurava nello originario testo dell\'articolo. In nessuna delle competenze specifiche del Giudice della esecuzione, rientra la facoltà di surrogarsi a quello della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione di un manufatto abusivo. Nè tale potere è compreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni in quanto una tale conclusione si risolve in una forzatura del testo normativo ed in una non consentita interpretazione estensiva delle ipotesi previste dell\'art. 676 c.p.p.. L\'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per quanto concerne l\'ordine di demolizione; gli atti devono essere trasmessi allo stesso Giudice che provvedere sulla istanza di restituzione accertando in via incidentale (dopo avere verificato l\'esito del procedimento per sanatoria che risulta instaurato) se, per la inottemperanza ad un eventuale ordine di demolizione sindacale, il manufatto sia entrato nel patrimonio pubblico.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio annulla il provvedimento impugnato. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008