Nuova pagina 2

LEGGE 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Gazzetta Ufficiale N. 132 del 10 Giugno 2003

Nuova pagina 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma,
della Costituzione, in materia di legislazione regionale)

1. Costituiscono vincoli alla potesta' legislativa dello Stato e
delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della
Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione,
da accordi di reciproca limitazione della sovranita', di cui
all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e
dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla
legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione,
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in
materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di
eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni
normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva
statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di
eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le
Regioni esercitano la potesta' legislativa nell'ambito dei principi
fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto,
quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa
legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore
delle leggi con le quali il Parlamento definira' i nuovi principi
fondamentali, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri
interessati, uno o piu' decreti legislativi meramente ricognitivi dei
principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle
materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
attenendosi ai principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza,
proporzionalita' ed omogeneita'. Gli schemi dei decreti, dopo
l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi
entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione
dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo e' reso dalla
Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di
decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano
indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano
disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi
fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente
comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la
natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo puo'
omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo'
modificare in conformita' alle indicazioni contenute nel parere o,
altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al
Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali
una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di
difformita' dal parere parlamentare.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera
ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che
riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza
esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4,
il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici
della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso
delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e
complementari, e in modo da salvaguardare la potesta' legislativa
riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione;
b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei
principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per
garantire l'unita' giuridica ed economica, la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della
normativa comunitaria, la tutela dell'incolumita' e della sicurezza
pubblica, nonche' il rispetto dei principi generali in materia di
procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti
istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della
Costituzione;
d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati
dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma,
della Costituzione, alla legislazione regionale;
e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro
eventuale semplificazione.

 

Art. 2.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione e per
l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti
locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali,
per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle
finanze, uno o piu' decreti legislativi diretti alla individuazione
delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il
funzionamento di Comuni, Province e Citta' metropolitane nonche' per
il soddisfacimento di bisogni primari delle comunita' di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede,
altresi', nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla
revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo
l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi,
sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere,
rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla
trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e
delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti
territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della
Costituzione, nonche' la valorizzazione delle potesta' statutaria e
regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Citta'
metropolitane;
b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e
delle Citta' metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della
tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per
ciascun livello di governo locale, la titolarita' di funzioni
connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente,
essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il
soddisfacimento di bisogni primari delle comunita' di riferimento,
tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle
funzioni storicamente svolte;
c) valorizzare i principi di sussidiarieta', di adeguatezza e di
differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in
modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale
che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca
l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la
gestione associata tra i Comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di
leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello
svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro
esercizio la partecipazione di piu' enti, allo scopo individuando
specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali,
Regioni e Stato;
e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potesta'
di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il
funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia
e di economicita' dell'azione amministrativa, nonche' forme e
modalita' di intervento, secondo criteri di neutralita', di
sussidiarieta' e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli
141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a
garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la
rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti
locali ai fini della attivazione degli interventi previsti
dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche
tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti
locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il
sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione,
l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle
disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza
sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del
linguaggio normativo;
h) adeguare i procedimenti di istituzione della Citta' metropolitana
al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il
principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni
interessati;
i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Citta'
metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di
rappresentativita' e democraticita' che favoriscano la formazione di
maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze,
anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilita', di
incompatibilita' e di incandidabilita' alle cariche elettive delle
Citta' metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in
materia per gli amministratori di Comuni e Province;
m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo
sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di
competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo,
nonche', fatta salva la polizia amministrativa locale, ai
procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica nonche' le disposizioni volte ad assicurare la conformita'
dell'attivita' amministrativa alla legge, allo statuto e ai
regolamenti;
n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi
di competenza statale affidati ai comuni;
o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia
funzionale;
p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per
effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive
disposizioni;
q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza
costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Citta' metropolitane che, a seguito dell'adozione
dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente
diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei
medesimi decreti legislativi, e' stabilita dalle leggi che
determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformita'
ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati,
presenta al Parlamento uno o piu' disegni di legge collegati, ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il
recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di
legge e' corredato della relazione tecnica con l'indicazione della
quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della
valutazione della congruita' tra i trasferimenti e gli oneri
conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di
entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema
finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare, nel rispetto
dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
medesimi.
7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 3.
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti
non aventi carattere di principio fondamentale nelle
materie di legislazione concorrente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo
periodo, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1,
uno o piu' decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici
meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti
omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le
sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad
assicurarne il coordinamento nonche' la coerenza terminologica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo
l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono
trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti
legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere
parlamentare.

 

Art. 4.
(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117,
sesto comma, della Costituzione in materia di potesta' normativa
degli enti locali)

1. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta'
normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potesta'
normativa consiste nella potesta' statutaria e in quella
regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi
generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di
quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi
di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo,
anche sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme di
partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali e' disciplinata dai regolamenti
nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della
gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Citta'
metropolitane e' riservata alla potesta' regolamentare dell'ente
locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione,
che ne assicura i requisiti minimi di uniformita', secondo le
rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli
114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo e' esercitato anche dalle unioni di Comuni,
dalle Comunita' montane e isolane.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano
le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto
dal presente articolo.

 

Art. 5.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione
sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza
legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando,
nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attivita' del
Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della
Commissione europea, secondo modalita' da concordare in sede di
Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarita' delle
autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarieta' della
rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo
delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve
essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi
dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo
delegazione, che puo' essere anche un Presidente di Giunta regionale
o di Provincia autonoma, e' designato dal Governo sulla base di
criteri e procedure determinati con un accordo generale di
cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto
speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o
in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione e' designato dal
Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo puo' proporre
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee
avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su
richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo
e' tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla
Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle
Province autonome.

 

Art. 6.
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma,
della Costituzione sull'attivita' internazionale delle regioni)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali
ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli
affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta
giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e
osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la
responsabilita' delle Regioni verso lo Stato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto
compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con
enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire
il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonche' a realizzare
attivita' di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima
della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini
delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri
competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i
successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province
autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle
attivita' sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica
estera dello Stato, ne' possono assumere impegni dai quali derivino
obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi
degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della
Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, possono, altresi',
concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di
accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di
natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica
finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e
culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle
linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonche', nelle
materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei
principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine
ogni Regione o Provincia autonoma da' tempestiva comunicazione delle
trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che
ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il
Ministero degli affari esteri puo' indicare principi e criteri da
seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si
svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i
competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o
con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle
trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di
sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero
degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata
l'opportunita' politica e la legittimita' dell'accordo, ai sensi del
presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle
norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai
sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti
in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano e' data pubblicita' in base alla legislazione
vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri puo', in qualsiasi momento,
rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata
questioni di opportunita' inerenti alle attivita' di cui ai commi da
1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera
dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che,
con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale
interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma
restando la responsabilita' delle Regioni verso lo Stato, si
applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto
compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Citta' metropolitane
continuano a svolgere attivita' di mero rilievo internazionale nelle
materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando
alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2
ogni iniziativa.

 

Art. 7.
(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia
di esercizio delle funzioni amministrative)

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze,
provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate
alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza,
attribuendo a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato
soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarieta' di esercizio,
per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione
amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per
esigenze di programmazione o di omogeneita' territoriale, nel
rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni,
delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei
settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione
dei servizi. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province, Comuni e
Comunita' montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli o associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'. In ogni caso,
quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni
amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le
esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunita'
montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e comunque ai fini del
trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con
le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza
unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il
Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o piu' disegni di
legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra
finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi.
Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da
idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al
nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei
disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato puo' avviare i
trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di
invarianza di spesa e con le modalita' previste al numero 4) del
punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa
interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si
provvede mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal
bilancio dello Stato e del patto di stabilita'. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto,
ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica,
sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una
proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si
renda necessario per la complessita' della materia o per il numero
degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame
delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma,
la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per
l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il
termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del
presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I
decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e
delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario
nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni
contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come
approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in
vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli
stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio
delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali
decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi
di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal
presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere
esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni
vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte
di Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni, in relazione al
patto di stabilita' interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli
obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di
programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la sana gestione
finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli
interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai
consigli degli enti controllati. Resta ferma la potesta' delle
Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di
adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette
finalita'. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa
al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi
condotti in materia dal Ministero dell'interno.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione
alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini
della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita'
pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma
tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da
Comuni, Province e Citta' metropolitane.
9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono
essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello
statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal
Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia
stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su
indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle
Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra
persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali
acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie
aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i
medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo
status dei predetti componenti e' equiparato a tutti gli effetti, per
la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei
conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina e'
effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le
modalita' previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima
applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7
e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la
Regione, puo' avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo
di dieci unita', il cui trattamento economico resta a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal
fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e
provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue
sezioni regionali.


Art. 8.
(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa
delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un
congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari;
decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito
l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del
Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.
Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al
fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria,
gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale,
qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province
o Citta' metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto
dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il
commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non
sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate
dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono
immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla
Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, allargata ai
rappresentanti delle Comunita' montane, che possono chiederne il
riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle
finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a
favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle
materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Art. 9.
(Attuazione degli articoli 123, secondo comma,
e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi
alla Corte costituzionale)

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 31. - 1. La questione di legittimita' costituzionale di uno
statuto regionale puo', a norma del secondo comma dell'articolo 123
della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione.
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi
prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, puo' promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma,
della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della
legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione.
3. La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della
Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, dal Presidente del
Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente
articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione".
2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e' sostituito dal seguente:
"La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione
della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle
autonomie locali, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante
ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente
del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto impugnati".
3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
le parole: "dell'articolo 2, secondo comma, della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione".
4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 35. - 1. Quando e' promossa una questione di legittimita'
costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte
costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro
novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga
che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa
comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse
pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il
rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei
cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio
puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso
l'udienza di discussione e' fissata entro i successivi trenta giorni
e il dispositivo della sentenza e' depositato entro quindici giorni
dall'udienza di discussione".
5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilita' degli atti recanti
la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e
tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11
marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre
2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con
istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre
parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della
comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della
cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza,
il ricorso si considera abbandonato ed e' dichiarato estinto con
decreto del Presidente.

Art. 10.
(Rappresentante dello Stato per i rapporti
con il sistema delle autonomie)

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto
all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della
Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante
dello Stato cura in sede regionale:
a) le attivita' dirette ad assicurare il rispetto del principio di
leale collaborazione tra Stato e Regione, nonche' il raccordo tra le
istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le
conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione
amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della
qualita' dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere piu'
agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri
interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le
finalita' di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli
atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della
Costituzione, nonche' il tempestivo invio dei medesimi atti
all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra
Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate
dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonche' delle
misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri
costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici
territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel
territorio regionale;
e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti
sull'attivita' statale, regionale e degli enti locali, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi
consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni,
nonche' l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino
alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli
statuti e nelle leggi regionali;
g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni
degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca
informazione nei rapporti con le autorita' regionali; la fornitura di
dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo
stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei
dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e
le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo
stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il
rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e
del personale dell'ufficio territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni
previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella
graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilita' per gli
uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti
disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con
il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri
interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni
previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai
relativi decreti di attuazione.
5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante
dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli
organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi
statuti, con le modalita' definite da apposite norme di attuazione.
6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano
le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo
statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del
Governo del capoluogo di Regione e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro per gli affari regionali.
8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le parole da: "autonomie locali" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "autonomie locali, nonche'
dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce
il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario
straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo
amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale
altresi', sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle
Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio
dei ministri".
9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il
testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha
approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga"";
b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Promulgazione delle
leggi regionali".
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio
1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23
agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del
decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le
disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il
riferimento al commissario del Governo e' da intendersi al prefetto
titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di
Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque
non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

Art. 11.
(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3)

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento
e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche' dall'articolo
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a
statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla
loro potesta' legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata
legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle
norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse
strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti
all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere
altresi' disposizioni specifiche per la disciplina delle attivita'
regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e
comunitari.

Art. 12.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2003