Cass. Sez. III sent.7837 del 6 marzo 2006 (Ud. 14 febbraio 2006)
Pres. Papadia Est. Amoroso Ric. Lazzarotto
Aria – Modifica sostanziale impianti
Le prescrizioni dell’art. 8 d.p.r. 203-1988 riguardano gli impianti tout court;
quindi sia quelli originari, sia quelli ai quali sia stata apportata una
modifica sostanziale ex art. 15 d.p.r. 203-88. L’impianto modificato
sostanzialmente è equiparato ad un nuovo impianto e quindi anche per esso si
pone un’esigenza di messa in esercizio e di messa a regime, secondo le
prescrizioni dell’articolo 8 la cui ratio è costituita dall’esigenza di tenere
l’amministrazione pubblica al corrente del regime delle immissioni in atmosfera
che risulta modificato dalle modifiche effettuate.
Svolgimento del processo
1. Lazzarotto Robert Charles nato il 23 giugno 1963 a Montreal (Canada) e Costa Mauro nato il 22 febbraio 1965 a Bassano del Grappa erano imputati: a) del reato previsto dall'articolo 25 comma 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 perchè, in qualità di legali rappresentanti della "Alusystem s.a.s.", senza 1'autorizzazione prescritta dall'art. 15 dello stesso d.p.r. eseguivano la modifica sostanziale (attivazione di ulteriori due punti di emissione per le batterie filtranti a servizio delle due cabine di verniciatura) dell'impianto, che dava luogo ad emissioni nell'atmosfera, sito in via dell'Olmo n. 2, adibito ad attività di verniciatura a polveri (in Nove fino al 22 gennaio 2002);
b) del reato previsto dall'articolo 24 comma 3 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 perché, in qualità di legali rappresentanti della "Alusystem s.a.s.", omettevano di comunicare alla regione, nel termine di quindici giorni dalla data di messa a regime dell'impianto sito in via dell'Olmo n. 2 (adibito ad attività di verniciatura a polveri), i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni (in Nove fino al 22 gennaio 2002).
In punto di fatto era emerso che il giorno 22 gennaio 2002 funzionari dell'Arpav e della Provincia si recarono in Nove presso la ditta Alusystem S.a.s. onde verificare la regolarità dell'impianto e della relativa documentazione amministrativa. In quella sede risultava che l'impianto, già in precedenza autorizzato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, e di cui si era successivamente denunciato il solo trasferimento da Romano d'Ezzelino a Nove, aveva in realtà subito una modifica, con la realizzazione di due nuovi punti di emissione nell'atmosfera (camini a servizio di cabine di verniciatura).
Nei confronti di Lazzarotto Robert Charles e di Costa Mauro, legali rappresentanti della Alusystem, veniva pertanto emesso, per i reati suddetti, decreto penale di condanna, avverso il quale gli imputati presentavano tempestiva opposizione. In dibattimento, disposta preliminarmente la revoca del decreto penale opposto, veniva sentito il funzionario dell'Arpav, Serraiotto Mario, nonché, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il sig. Baldisseri Andra, in servizio presso l’Amministrazione Provinciale in qualità di responsabile del settore atmosferico; sempre ai sensi dell'art. 507 c.p.p. veniva altresì disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle risultanze analitiche trasmesse dalla ditta Alusystem alla Provincia in data 15 luglio 2002. All'esito del dibattimento il tribunale di Bassano del Grappa con sentenza del 20 novembre 2003 dichiarava la penale responsabilità di Lazzarotto Robert Charles e Costa Mauro in ordine ai reati loro ascritti e, concesse le attenuanti generiche, condanna gli stessi alla pena di € 150,00 di ammenda per ciascuno dei reati contestati e quindi alla pena complessiva di € 300,00 di ammenda ciascuno, oltre che al pagamento delle spese processuali. Concedeva agli imputati il beneficio della non menzione.
2. Avverso questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 25 comma 6 DPR 203/88 e degli artt. 15 e 13 DPR 203/88, nonché la mancanza di motivazione in ordine al riferimento all'art. 15 DPR 203/88 in contrasto con la disposizione testuale dell'art. 25 comma 6 DPR 203/88".
In particolare notano che l’art. 25 comma 6 DPR 203/88 indicato in imputazione contiene il solo espresso ed esclusivo riferimento al disposto di cui all'art. 13 del medesimo decreto e non all'art. 15, così come contestato in imputazione agli odierni ricorrenti.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "1'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 25 comma 6 DPR 203/88, dell'art. 15 DPR 203/88, dell'art. 2 comma 1 n. 1 DPR 203/88, nonché della parte IV sub 21 dell'art. unico del DM 21/7/1989", nonché "manifesta illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla inesistente "sostanzialità" della modifica dell'impianto e alla mancata prova dell'effetto inquinante".
Rilevano che nessun controllo è stato concretamente eseguito dai tecnici dell'A.R.P.A.V. circa le emissioni realmente prodotte dai due punti rilevati a seguito del sopralluogo.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "inosservanza o erronea applicazione dell'art. 25 comma 6 DPR 203/88, dell'art. 2 1 comma sub 9 e 10 DPR 203/88, nonché della parte I sub 2 dell'art. unico del DM 21/7/1989", nonché la "manifesta illogicità e mancanza di motivazione in ordine al concetto giuridico di atmosfera e di impianto".
Osservano che la sussistenza del reato contestato non poteva prescindere dalla prova (mancante) che in realtà i due punti di immissione verificati dall'A.R.P.A.V. non fossero il mero convogliamento al di fuori dello stabilimento di due punti di immissione già prima esistenti in uscita all'impianto.
In sostanza, non si era verificata alcuna modificazione dell'impianto (quanto alle immissioni), dai momento che ciò che prima veniva rilasciato all'interno dello stabilimento ora veniva convogliato all'esterno dello stesso.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano infine l'"inosservanza o erronea applicazione dell'art. 24 comma 3 DPR 203/88", nonché la "manifesta illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla intervenuta comunicazione dei rilievi ai sensi dell'art. 8 DPR 203/88".
La dedotta insussistenza del contestato reato di cui all'art. 25 comma 6 DPR 203/88 ha effetto preclusivo anche sulla negata sussistenza del reato di cui all'art. 24 comma 3 DPR 203/88.
2. Il ricorso - i cui quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.
2.1. Quanto al primo motivo è sufficiente richiamare Corte cost., 22 aprile 1992, n. 185, che ha dichiarato illegittimo, per violazione degli art. 3, 24, 25, 2° comma, Cost., l'art. 25, 6° comma, D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, nella parte in cui fa riferimento alla «autorizzazione prescritta dall’art. 13», anziché alla «autorizzazione prescritta dall’art. 25, 6° comma, D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, nella parte in cui fa riferimento alla “autorizzazione prescritto dall’art. 13”, anziché alla “autorizzazione prescritta dall’art. 15”.
Il ricorrente semplicemente non tiene conto di questa pronuncia ed argomenta (infondatamente) sulla base del testo normativo precedente alla dichiarazione di incostituzionalità.
2.2. Infondato è anche il secondo motivo.
Il tribunale di Bassano del Grappa, con tipica valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha accertato che le emissioni di due cabine di verniciatura che prima venivano reimmesse nell'ambiente di lavoro, dopo essere state filtrate, erano state invece avviate all'immissione nell'atmosfera attraverso due camini di nuova realizzazione, che si aggiungevano ad altri sette già esistenti. Inoltre il giudice di merito ha anche posto a raffronto i dati relativi alle immissioni prima e dopo la realizzazione dei due nuovi camini ed ha potuto verificare che la portata di questi ultimi era da sola superiore a quella dei preesistenti sette camini, oggetto dell’autorizzazione assentita alla società. Correttamente quindi il tribunale ha ritenuto verificata la fattispecie di cui al cit. art. 15 ossia la "modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti".
Né rileva la successiva conferma dell'autorizzazione provinciale che, con comunicazione del 16 marzo 2002, ha ribadito il decreto autorizzatorio dell'11 ottobre 2001. Si tratta infatti nella specie di reato formale di pericolo, che è integrato per il solo fatto che sia intervenuta la modifica non autorizzata dell'impianto. La conferma dell'autorizzazione vale a sanare sul piano amministrativo la regolarità dell'attività produttiva che genera immissioni nell'atmosfera, ma non cancella il commesso reato.
2.3. Inammissibile è poi il terzo motivo che chiede alla Corte una rivalutazione di merito a fronte di una corretta ricognizione del tribunale che ben ha distinto tra immissione nell'atmosfera e reimmissione nell'ambiente di lavoro mediante l'utilizzazione di filtri, essendo all'evidenza necessariamente esterna l'"atmosfera" e non potendo identificarsi con l'ambiente interno. Nel momento in cui le emissioni delle cabine di verniciature non erano trattenute all'interno, seppur filtrate, ma erano avviate all'esterno attraverso i due suddetti camini, si è realizzata l'ipotesi (dell'art. 15 cit.) di nuove immissioni inquinanti in atmosfera che richiedevano una nuova autorizzazione; e tale è stata la "conferma" del precedente decreto autorizzatorio dell'Amministrazione provinciale perché evidentemente, pur sommando le immissioni originarie con le nuove immissioni, non venivano superate le soglie-limite.
2.4. Infondato è infine il quarto motivo.
Le prescrizioni dell'art. 8 D.P.R. n. 203 del 1988 riguardano gli "impianti" tout court; quindi sia quelli originari, sia quelli ai quali sia stata apportata una modifica sostanziale ex art. 15 cit..
L'impianto modificato sostanzialmente è equiparato ad un nuovo impianto e quindi anche per esso si pone un'esigenza di "messa in esercizio" e di "messa a regime", secondo le prescrizioni dell'art. 8; la cui ratio è costituita dall'esigenza di tenere 1'Amministrazione pubblica al corrente del regime delle immissioni in atmosfera che risulta modificato dalle modifiche effettuate.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.