Nuova pagina 2

CONFERENZA UNIFICATA ACCORDO 14 luglio 2005
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. (Repertorio n. 863/CU).

Gazzetta Ufficiale N. 174 del 28 Luglio 2005

Nuova pagina 1

LA CONFERENZA UNIFICATA
nell'odierna seduta del 14 luglio 2005:
Visto l'art. 117 della Costituzione, che:
al comma 2, lettera s), riserva allo Stato la competenza
legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali;
al comma 3, comprende il governo del territorio e i porti tra le
materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che:
all'art. 18, comma 2, dispone che il decreto istitutivo di
un'area marina protetta preveda, fra l'altro, la concessione d'uso
dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art.
19, comma 6, della stessa legge;
all'art. 19, comma 3, vieta nelle aree protette marine le
attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche
dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive
dell'area;
all'art. 19, comma 6, dispone che, con decreto del Ministro della
marina mercantile, i beni del demanio marittimo e le zone di mare
ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso
esclusivo per le finalita' della gestione dell'area medesima,
precisando che i beni del demanio marittimo esistenti all'interno
dell'area protetta fanno parte della medesima;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che:
all'art. 77, comma 1, riconosce rilevanza nazionale ai compiti e
alle funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine
e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394;
all'art. 105, comma 2, lettera l), conferisce alle Regioni le
funzioni relative al rilascio delle concessioni che riguardano beni
del demanio marittimo e le zone del mare territoriale, con esclusione
dei casi ivi espressamente previsti;
Considerato che il Consiglio di Stato, con parere n. 2194/2001 del
16 ottobre 2002, si e' espresso in relazione al rilascio delle
concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese
nelle aree protette di cui all'art. 19, comma 6, della richiamata
legge 6 dicembre 1991, n. 394, affermando in particolare che, in
vista della finalita' di tutela perseguita, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono tenuti a svolgere i rispettivi
compiti sulla base di rapporti di stretta coordinazione e
collaborazione;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 407 del
10 luglio 2002 e con le successive sentenze n. 536 del 18 dicembre
2002 e n. 307 del 1° ottobre 2003, ha proclamato il principio in base
al quale la tutela dell'ambiente e' da considerarsi un valore
costituzionalmente protetto che non esclude la titolarita' in capo
alle Regioni di competenze legislative su materie - come il governo
del territorio - per le quali quel valore costituzionale assume
rilievo;
Considerato che, a seguito della riunione tecnica tenutasi il
22 luglio 2003 presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni,
e' emersa l'esigenza di assicurare il coordinamento ed il
contemperamento delle competenze rispettivamente attribuite allo
Stato ed alle Regioni dalle sopraindicate disposizioni di legge, al
fine di garantire una omogenea e coerente attivita' amministrativa
per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali
nel rispetto della tutela ambientale nelle aree marine protette;
Considerato che, in data 1° giugno 2004, il Coordinamento degli
Assessori regionali competenti in materia di demanio marittimo ha
inviato un documento in cui si propone, fra l'altro, il
coinvolgimento dei soggetti gestori delle aree marine protette nei
procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali marittime da
parte delle Regioni o degli enti cui e' attribuito, in base alla
legislazione regionale, l'esercizio di dette funzioni amministrative;
Vista la nota prot. n. DPN/7D/2004/21153 del 27 luglio 2004 del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, predisposta
sulla base del menzionato documento delle Regioni, con la quale si
propone, tra l'altro, che, ai fini del rilascio dei provvedimenti
relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del
mare ricadenti nelle aree marine protette, rilevi la prevista
suddivisione di queste ultime in zone sottoposte a regimi di tutela
ambientale differenziati in relazione alle diverse caratteristiche
ambientali e situazioni socio-economiche ivi presenti;
Considerati gli esiti della riunione tecnica del 28 settembre 2004,
in cui sono state esaminate le due menzionate proposte;
Visto lo schema di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio con nota prot. n. GAB/2004/11386/B07 del
10 dicembre 2004;
Considerate le risultanze della riunione tecnica del 20 gennaio
2005, in cui e' stato esaminato lo schema di intesa proposto dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, concordando
che detto Ministero, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e le Regioni avrebbero congiuntamente apportato al testo
alcune modifiche di dettaglio;
Vista la nuova stesura di detta proposta, trasmessa dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n.
DPN/7D/2005/1035 del 27 aprile 2005, ulteriormente riformulata e
diramata dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con nota
prot. n. 2884/05/2.6.1.2 del 15 giugno 2005;
Considerati gli esiti dell'ultimo incontro tecnico del 23 giugno
2005, in cui e' stata approvata la stesura definitiva dello schema
d'intesa;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» che, all'art. 8, comma 6,
prevede che il Governo possa promuovere la stipula di' intese in sede
di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a
favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni;
Ritenuto di dover procedere ai sensi del richiamato art. 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per armonizzare le legislazioni
delle amministrazioni interessate alla materia di cui trattasi;
Considerato che nella odierna seduta di questa Conferenza, il
governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM,
hanno approvato il testo in esame;
STIPULA LA SEGUENTE INTESA
fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie
locali, nei termini sottoindicati

Art. 1.
Disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette
1. Ai fini del rilascio da parte delle regioni, o degli enti locali
cui siano state da esse conferite le funzioni, dei provvedimenti
relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del
mare ricadenti nelle aree marine protette individuate dall'art. 31
della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dall'art. 36 della legge
6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, rileva
la zonazione prevista nei singoli decreti istitutivi delle aree
marine protette, suddivise in zone sottoposte a diverso regime di
tutela tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della
situazione socio-economica ivi presenti, fermo restando quanto
previsto dall'art. 4. In particolare:
a) in zona A di riserva integrale, non possono essere adottati o
rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e
delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta,
anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni
demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, fatta eccezione
per quelli richiesti dal soggetto gestore dell'area marina protetta
per motivi di servizio o di sicurezza o, in casi particolari, di
ricerca scientifica;
b) in zona B di riserva generale, i provvedimenti relativi
all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti
all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle
opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti
all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle
regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le
funzioni, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta,
tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della
protezione e delle finalita' istitutive;
c) in zona C di riserva parziale, i provvedimenti relativi
all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti
all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle
opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti
all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle
Regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le
funzioni, previo parere del soggetto gestore dell'area marina
protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto
della protezione e delle finalita' istitutive.
2. Sono fatte salve le competenze statali nelle aree del demanio
marittimo e delle zone di mare territoriale di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 e successive
modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1989 e successive modifiche, nonche' le competenze statali
definite in base all'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana,
approvato con regio decreto lgs. 15 maggio 1946 n. 455.

 

Art. 2.
Concessioni preesistenti
1. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina
protetta, le regioni o gli enti locali cui siano state da esse
conferite le funzioni, in collaborazione con le competenti
Capitanerie di Porto e con i Soggetti gestori delle aree marine
protette, provvedono, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della presente intesa, alla ricognizione delle
autorizzazioni e concessioni demaniali in essere, con le rispettive
date di scadenza, relative al suddetto territorio.
2. Le regioni o gli enti locali cui siano state da esse conferite
le funzioni, provvedono a revocare, non rinnovare o modificare le
eventuali concessioni esistenti nelle aree marine protette che
confliggano con quanto disposto nei rispettivi decreti istitutivi e
nei regolamenti di esecuzione del decreto istitutivo e di
organizzazione dell'area marina protetta.

 

Art. 3.
Linee guida
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai
fini del rilascio del parere da parte del soggetto gestore dell'area
marina protetta per i provvedimenti relativi all'uso del demanio
marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno della zona C di
riserva parziale, di cui al precedente art. 1, lettera c), puo'
emanare apposite linee guida in materia.

 

Art. 4.
Applicazioni degli articoli 34 e 36 del codice della navigazione
1. Ferma restando la possibilita' di ricorrere, nei casi previsti
dalla legge, all'istituto della concessione di cui all'art. 36 del
Codice della Navigazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e i soggetti gestori delle aree marine protette
possono, in presenza dei requisiti di legge, ricorrere all'istituto
della consegna di cui all'art. 34 del Codice della Navigazione, per
tutti i beni demaniali di specifico ed indispensabile interesse per
la tutela dell'area marina protetta e pertanto per quelli ricadenti
nelle zone A di riserva integrale, nonche', previo parere della
regione interessata o dell'Ente locale cui siano state da essa
conferite le funzioni, per quelli ricadenti nelle zone B di riserva
generale e nelle zone C di riserva parziale.

 

Art. 5.
Recepimento
1. Al fine di garantire l'applicazione della presente intesa:
le regioni provvedono a coordinare e recepire le previsioni
contenute nella presente intesa nelle rispettive normative regionali
che disciplinano le concessioni demaniali e le correlate competenze;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede
affinche' il contenuto della presente intesa venga recepito nel
regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione
di ogni singola area marina protetta;
il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede a mettere
a disposizione ogni utile informazione e documentazione per
consentire l'accertamento delle situazioni concessorie nelle aree
marine protette.
La presente intesa e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino