Cass. Sez. III n. 42297 del 9 novembre 2022 (UP 13 ott 2022)
Pres. Di Nicola Est. Scarcella Ric. Piersanti
Rifiuti.Deroga di cui all'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06
Considerate le finalità perseguite con la deroga di cui all'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06, categorie particolari di rifiuti quali quelli pericolosi, separatamente apprezzate dal legislatore per la loro particolarità, non possono rientrare tra quelle considerate ai fini della deroga medesima, se non altro perché la loro gestione risulta disciplinata in ragione della particolarità del rifiuto, prevedendosi, ad esempio, specifiche disposizioni per la raccolta ed il trasporto, cosicché deve escludersi che tali rifiuti possano essere raccolti, trasportati e commercializzati in forma ambulante in deroga, quindi, non soltanto alle disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 del d.lgs. 152/06 ma anche ad altre disposizioni appositamente dettate per categorie particolari di rifiuti
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 21.12.2021, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza tribunale di Asti 14.02.2019, riconosciute a PIERSANTI MAURO le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a 4 mesi di arresto ed euro 3000 di ammenda, confermando nel resto l’appellata sentenza che lo aveva ritenuto colpevole del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, co. 1, lett. a) e b), d. lgs. n. 152 del 2006), per aver raccolto e trasportato, a bordo di un autocarro di sua proprietà e da lui condotto, rifiuti ferrosi non pericolosi e rifiuti pericolosi, meglio descritti in rubrica, senza essere iscritto all’albo gestori ambientali, in relazione a fatti contestati come accertati in data 27.03.2017, riconoscendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Propone ricorso per cassazione il Piersanti, a mezzo del difensore fiduciario, deducendo due motivi, di seguito illustrati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per nullità dell’ordinanza con cui la Corte d’appello ha disposto procedersi con rito cartolare, in relazione all’art. 23-bis, co. 1 e 4, d.l. 137/2020, come conv. in l. 176 del 2020, la cui applicabilità è stata prorogata dall’art. 7, co. 1, d.l. 105 del 2021, conv. con modd. in l. 126/2021, per violazione dell’art. 111 Cost., norma di cui si eccepisce l’illegittimità costituzionale.
In sintesi, premesso che all’udienza davanti alla Corte d’appello in data 21.12.2021 erano personalmente presenti sia l’imputato che il difensore di fiducia, si osserva che a tale udienza la Corte territoriale aveva fatto presente che l’udienza di discussione orale era pervenuta oltre il termine di legge di 15 gg. precedenti l’udienza. Nella specie, pur ammettendo quanto sopra, la difesa evidenzia come il difensore che aveva proposto istanza di trattazione orale era stato nominato il 7.12.2021, quando ormai il termine era decorso, ma nonostante ciò la Corte ordinava procedersi nelle forme della trattazione cartolare. Si osserva che, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, vi era l’avvertimento all’imputato che non comparendo senza legittimo impedimento sarebbe stato giudicato in contumacia e che era facoltà della difesa di fare istanza di trattazione orale 15 gg. prima dell’udienza, ciò che induceva a far ritenere all’imputato che la sua presenza fosse sempre consentita, tanto che era scritto che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia. Tanto premesso, pur non essendo previsto per legge che all’imputato debba essere dato avviso della facoltà di presenziare personalmente all’udienza essendo tale facoltà subordinata alla proposizione di una richiesta nel termine perentorio di gg. 15, il tenore del contenuto del decreto di citazione per il giudizio d’appello rendeva evidente che l’imputato potesse comunque presenziare all’udienza, ove avrebbe potuto esercitare i suoi diritti, quale quello di rendere dichiarazioni, donde la circostanza che egli si fosse presentato all’udienza personalmente, avrebbe dovuto far ritenere alla Corte d’appello che la mancata proposizione nei termini della richiesta di trattazione non avrebbe potuto impedire all’imputato di presenziare, ma anzi avrebbe dovuto essere concesso al medesimo di esercitare tutte le facoltà connesse alla sua presenza, e, quindi, la trattazione orale della causa, trattazione richiesta, seppur fuori termine, dal difensore di fiducia pure presente all’udienza e che aveva giustificato la presentazione fuori termine per la tardiva nomina fiduciaria. La mancata autorizzazione alla trattazione orale integrerebbe una nullità afferente l’intervento e l’assistenza dell’imputato, peraltro discendente dall’erronea indicazione nel decreto di citazione in appello.
Ove si ritenesse di non poter aderire alla prospettazione difensiva, la difesa eccepisce l’illegittimità costituzionale della predetta normativa che indica come perentorio il termine della richiesta di trattazione orale per violazione degli artt. 24, co. 2, e 111 Cost., sotto il profilo che la previsione di una trattazione orale dell’appello solo come modalità residuale e subordinata alla proposizione di una richiesta sottoposta a termine perentorio e l’impossibilità in assenza di una tempestiva istanza anche per l’imputato che pure si presenti in udienza di esercitare i propri diritti, lederebbero il diritto di difesa ed il principio di oralità sotteso alla disposizioni in tema di giusto processo. La disposizione tacciata di incostituzionalità (art. 23-bis, d.l. 137 del 2020), sarebbe altresì costituzionalmente illegittima laddove non prevede che nel decreto di citazione per il giudizio di appello debba esser data compiuta informazione al richiedente delle facoltà in ordine alla possibile presenza in udienza e della scadenza del termine per proporre tale richiesta, risolvendosi la mancata previsione di un obbligo di compiuta informazione nel decreto di citazione per il giudizio di appello a violazione del disposto degli artt. 27 e 111 Cost., divenendo presupposto per il mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di difesa.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 337, c.p. (riferimento normativo all’evidenza errato) e correlato vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In sintesi, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’imputato svolgesse attività di commercio ambulante, con argomentazione fallace in quanto l’art. 266, co. 5, d. lgs. n. 152 del 2006 prevede che le disposizioni dell’art. 212 non trovano applicazione a chi eserciti tale attività, ciò che esclude che chi eserciti attività di commercio ambulante possa rispondere del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, segnatamente quella di averli trasportati senza essere iscritti all’apposito albo gestori ambientali. Escludendo l’applicabilità dell’art. 212 a chi svolge tale attività, l’art. 266, d. lgs. 152/2006 escluderebbe anche la rilevanza di tale mancata iscrizione ove sia presupposto per l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 256, d. lgs. n. 152 del 2006.
3. Con requisitoria scritta del 29.08.2022, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In particolare, quanto al primo motivo, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n.18, 23 d.l. 23 ottobre 2020, n. 137 e 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui, nel vigore della disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, hanno previsto la trattazione della causa secondo l'ordinaria disciplina processuale solo in caso di tempestiva richiesta della parte, in quanto la limitazione dei diritti di rango costituzionale e convenzionale posti a presidio delle garanzie procedurali dell'imputato è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole o arbitraria, ma giustificata dal bilanciamento con altri principi di pari rango, quali il diritto alla vita e alla salute (Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022, Rv. 283251 – 01; cfr., anche Sez. 3, n. 19431 del 03/02/2022, Rv. 283170 - 01). In ordine al secondo motivo, la Corte di appello avrebbe affrontato specificamente la questione dedotta dal ricorrente, evidenziando, tra l'altro, che “non sussiste in giudizio la dimostrazione del fatto che l’imputato avesse l’autorizzazione ad esercitare in forma ambulante l’attività di rigattiere”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, trattato cartolarmente ex art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020, e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, l’eccezione di violazione di legge processuale è inammissibile per tardività, come emerge dal verbale di udienza 21.12.2021, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso in ragione della natura processuale dell’eccezione, essendo sul punto anche giudice del fatto processuale asseritamente viziato (per tutte: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 – 01).
In particolare, dal predetto verbale risulta che, a seguito dell’ordinanza del tribunale che disponeva procedersi con rito cartolare, nessuna eccezione venne proposta dalla difesa, presente l’imputato. Per la difesa sarebbe stata violata la previsione dell’art. 178, lett. c), c.p.p. (intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato) che, tuttavia, è nullità a regime intermedio, non rientrando nell’ipotesi dell’art 179, c.p.p. (omessa citazione dell’imputato; assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza). Detta nullità avrebbe però dovuto essere dedotta immediatamente, visto che il difensore di fiducia era presente all’udienza, ma non risulta dall’accesso agli atti eseguito da questa Corte – né il difensore lo afferma del resto nel ricorso – che ciò sia avvenuto. Si applica, pertanto, l’art. 182, co. 2, c.p.p. e, quindi, il difensore è incorso nella decadenza di cui al co. 3 dell’art. 182, c.p.p.
3. Quanto alla questione di costituzionalità la stessa, non solo è manifestamente infondata, ma è soprattutto irrilevante nel giudizio a quo.
Ed infatti, la dedotta questione presupporrebbe che l’imputato fosse stato assistito da un solo difensore, ossia dall’Avv. Vitale, nominato il 7.12.2021. Diversamente, dall’intestazione della sentenza, risulta che egli fosse assistito anche dal codifensore Avv. La Matina, nominato il 2.11.2017. Ed allora – considerato che la nomina dell’Avv. Vitale depositata in data 10.12.2021 (v. all. 4 fascicolo appello) non conteneva la revoca del precedente difensore e che la nomina dell’Avv. La Matina non risulta dagli atti essere mai stata revocata – deve ritenersi che la Corte d’appello non solo abbia legittimamente disposto procedersi mediante trattazione cartolare, ma anche che nessuna violazione del diritto di difesa né del diritto al contraddittorio, sub specie di violazione del principio dell’oralità, siasi verificata se, come risulta dalla sentenza, la decisione è stata assunta in base alle conclusioni scritte della difesa e del PM (si legge a pag. 3 della sentenza, prima dei “motivi della decisione”, che la Corte decideva “viste le conclusioni delle parti”).
In ogni caso, la questione è manifestamente infondata alla luce della ratio della normativa che prevede la deroga al principio dell’oralità in quanto giustificata da esigenze di tutela del diritto alla salute in periodo di emergenza pandemica che giustificavano la previsione che subordina, allo stato sino al 31.12.2022, alla apposita richiesta da formularsi nel termine di decadenza di 15 gg. prima dell’udienza, la trattazione orale del processo. Il meccanismo che è stato infatti consegnato dal legislatore, infatti, contempera le esigenze di tutela della salute con quelle di tutela del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, prevedendo la necessità della richiesta – in deroga alla ordinaria previsione che, nei giudizi di merito, facoltizza l’imputato a presenziare e stabilisce che il difensore debba essere presente, eventualmente a mezzo sostituto processuale – di trattazione orale da esercitarsi nel termine decadenziale di gg. 15 antecedenti l’udienza fissata, al fine di consentire la razionale organizzazione dei ruoli di udienza, consentendo nel contempo di contenere la presenza fisica di tutte le parti in periodo di emergenza pandemica al fine di evitare il rischio di contagio. Meccanismo, peraltro, che risulta essere assolutamente rispettoso dei diritti di difesa e del diritto al contraddittorio in particolare, in quanto l’accoglimento della richiesta di trattazione orale è subordinata al solo rispetto delle cadenze temporali, non potendo il giudice operare valutazioni discrezionali fondate su ragioni di tipo diverso, non previste per legge, il che comporta che ove tutte le parti facciano richiesta di trattazione orale nel termine di legge, il giudice è tenuto ad autorizzarle, ciò significando, in ultimo, che è lo stesso Legislatore ad aver previsto nel bilanciamento tra le diverse esigenze, la prevalenza di quelle afferenti alla parte che ha fatto richiesta di trattazione orale, dunque la prevalenza del diritto di difesa ed al contraddittorio, donde l’assoluta compatibilità sia con l’art. 24 che con l’art. 111 Cost. (si v. peraltro Sez. 3, n. 19431 del 03/02/2022 - dep. 18/05/2022, Rv. 283170 nonché Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022 - dep. 04/05/2022, Rv. 283251 che hanno dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di costituzionalità).
4. Quanto al presunto erroneo avvertimento contenuto nel decreto di citazione a giudizio che la mancata comparizione dell’imputato ne avrebbe determinato il giudizio contumaciale, ciò non determina alcuna illegittimità dell’ordinanza che ha disposto procedersi con la trattazione orale, in quanto detto inciso ovviamente doveva essere riferito all’ipotesi in cui, richiesta tempestivamente la trattazione orale, l’imputato non si fosse presentato, conseguendone ovviamente in difetto non la contumacia ma la dichiarazione di assenza, sicché l’interpretazione sostenuta in ricorso secondo cui tale avvertimento era stato inteso dall’imputato come legittimante sempre la sua presenza fisica, anche in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, è frutto di una personale esegesi del ricorrente, non trovando fondamento nella disciplina normativa, non prevedendo l’art. 23-bis citato che all’imputato debba essere dato l’avviso della facoltà di presenziare personalmente in udienza essendo ex lege tale facoltà subordinata alla proposizione della richiesta di trattazione orale nel termine perentorio di gg. 15.
5. Quanto, poi, al secondo motivo, lo stesso non ha pregio, alla luce della motivazione della Corte territoriale che, sul punto, ha escluso l’applicabilità dell’art. 266, co. 5, D.lgs. n. 152 del 2006, difettando la dimostrazione del fatto che l’imputato avesse l’autorizzazione ad esercitare in forma ambulante l’attività di rigattiere, né del resto tale elemento risulta contestato dalla difesa nel motivo di impugnazione proposto in questa sede.
Peraltro, e conclusivamente, va aggiunto che dallo stesso capo di imputazione risulta che il reo trasportasse anche rifiuti pericolosi, ciò che escluderebbe comunque l’operatività della deroga di cui all’art. 266, co. 5, TUA.
Si è infatti precisato che, considerate le finalità perseguite con la deroga di cui all'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06, tali categorie particolari di rifiuti, separatamente apprezzate dal legislatore per la loro particolarità, non possono rientrare tra quelle considerate ai fini della deroga medesima, se non altro perché la loro gestione risulta disciplinata in ragione della particolarità del rifiuto, prevedendosi, ad esempio, specifiche disposizioni per la raccolta ed il trasporto, cosicché deve escludersi che tali rifiuti possano essere raccolti, trasportati e commercializzati in forma ambulante in deroga, quindi, non soltanto alle disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 del d.lgs. 152/06 ma anche ad altre disposizioni appositamente dettate per categorie particolari di rifiuti (Sez. 3, n. 34917 del 9/7/2015, Pmt in proc. Caccamo, Rv. 264822-01; v. anche, Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017 - dep. 21/04/2017, Rv. 270226, in motivazione, § 4, pag. 6).
6. Non rileva, infine, la circostanza che il reato siasi estinto per prescrizione alla data del 27.03.2022. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente infatti il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, essendo stata pronunciata la sentenza impugnata in data 21.12.2021: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, Rv. 217266 – 01 ed altre successive conformi).
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022