T.a.r. Puglia - Lecce Sez. I ord. 893 del 1 agosto 2005
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota della Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera, prot. n. 10964 del 14 luglio 2005 con cui si dispone di rigettare l’istanza della Società Grandi Lavori Fincosit, presentata in nome e per conto della Brindisi LNG, volta ad ottenere l’emanazione dell’ordinanza di interdizione della navigazione nello specchio acqueo in concessione, ai fini della realizzazione di un terrapieno per la costruzione dell’impianto di rigassificazione nell’area demaniale di titolarità della società Brindisi LNG; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le note dell’Autorità Portuale di Brindisi n. 6890 del 13 luglio 2005 e n. 7040 del 15 luglio 2005, nonché la nota del Presidente facente funzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 2232 del 6 luglio 2005 e, ove occorra, il parere reso dalla III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 29 settembre –27 ottobre 2004, n. 198
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
Registro
Ordinanze: 893/2005
Registro Generale: 1241/2005
nelle
persone dei Signori:
ALDO RAVALLI
Presidente, relatore
ENRICO D'ARPE
Cons.
CARLO
DIBELLO
Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del
01 Agosto 2005
Visto il ricorso 1241/2005 proposto
da:
BRINDISI
LNG SPA
rappresentata
e difesa da:
STICCHI DAMIANI ERNESTO
POLICE ARISTIDE
RABITTI GIAN LUCA
con domicilio eletto in LECCE
VIA 95 RGT FANTERIA, 9
presso
STICCHI DAMIANI ERNESTO
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI - ROMA
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
CAPITANERIA DI PORTO DI
BRINDISI
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
rappresentato
e difeso da:
MEDINA PASQUALE
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI, 4
presso CHIRIATTI PAOLA
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI
PUBBLICI
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO
con domicilio eletto in LECCE
VIA F.RUBICHI 23
presso la sua sede
e con l'intervento ad
opponendum di
COMUNE DI BRINDISI
rappresentato
e difeso da:
TRANE FRANCESCO
PAPARELLA FRANCESCO
con domicilio eletto in LECCE
VIA UMBERTO I, 28
presso
ASTUTO ANTONIO
e con l'intervento ad
opponendum di
PROVINCIA DI BRINDISI
rappresentato
e difeso da:
DURANO LORENZO
GIAMPIETRO FRANCO
con domicilio eletto in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
presso
PELLEGRINO GIOVANNI
e con l'intervento ad
opponendum di
LEGAMBIENTE
rappresentato
e difeso da:
CORBASCIO SERGIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16
presso PELLEGRINO GIANLUIGI
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota della
Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera, prot. n. 10964 del 14
luglio 2005 con cui si dispone di rigettare l’istanza della Società Grandi
Lavori Fincosit, presentata in nome e per conto della Brindisi LNG, volta ad
ottenere l’emanazione dell’ordinanza di interdizione della navigazione
nello specchio acqueo in concessione, ai fini della realizzazione di un
terrapieno per la costruzione dell’impianto di rigassificazione nell’area
demaniale di titolarità della società Brindisi LNG; di ogni altro atto e
provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le note
dell’Autorità Portuale di Brindisi n. 6890 del 13 luglio 2005 e n. 7040 del
15 luglio 2005, nonché la nota del Presidente facente funzioni del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 2232 del 6 luglio 2005 e, ove occorra,
il parere reso dalla III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
29 settembre –27 ottobre 2004, n. 198;
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di:
AUTORITA'
PORTUALE DI BRINDISI
CAPITANERIA
DI PORTO DI BRINDISI
COMUNE
DI BRINDISI
CONSIGLIO
SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
LEGAMBIENTE
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA
PROVINCIA
DI BRINDISI
Udito
il relatore Pres. Aldo Ravalli e uditi altresì per le parti gli Avv.ti
Sticchi Damiani, Police, Rabitti, Musio, Medina, Trane, Paparella, Durano,
Giampietro e Corbascio;
Considerato
che gli atti impugnati adottati dalla Capitaneria di porto di Brindisi,
seppure immediatamente riconducibili alla disciplina delle funzioni di polizia
e della sicurezza della navigazione (interdizione alla navigazione di specchio
di mare interessato a lavori) hanno come presupposto la problematica della
realizzazione del complesso di opere costituenti un impianto di
rigassificazione (rilevato a mare, terminale ed opere connesse);
Considerato
che l’intervento strutturale appare composto da:
a)
terminale di ricezione della capacità da 4 a 8 milioni di tonnellate
per anno di gas naturale liquefatto (GNL) a temperatura di -160, 5° c;
b)
nuovo molo per navi metaniere di capacità lorda fino a 140.000 metri
cubi;
c)
bracci di collegamento al terminale e impianto di stoccaggio costituito
da due serbatoi fuori terra di 160.000 mc. ciascuno;
d)
impianti di gestione ed erogazione metano ad alta e media
pressione.
Considerato
che la realizzazione di quanto precede comporta la colmata di 140.000/mq. di
mare con l’apporto di 980.000/mc di inerti;
Considerato
che per la realizzazione della complessa struttura la società ricorrente è
in possesso di autorizzazione data con decreto 21 gennaio 2003 n. 17032 dal
Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Regione, ai
sensi dell’art. 8 L. 24 novembre 2000 n. 340, sulla base della presentazione
di un “progetto preliminare”;
Considerato
che, a norma dell’art. 8 L. n. 340/2000 cit. il soggetto, insieme con il
progetto preliminare, deve presentare “uno studio di impatto ambientale” e
che il Ministero dell’ambiente nel termine di sessanta giorni concede il
nulla osta “alla prosecuzione del procedimento” e che tale nulla
osta è nel caso intervenuto il 14 novembre 2002;
Considerato
che il giudizio di valutazione di impatto ambientale (VIA) ottenuto ai sensi
dell’art. 8 cit., fortemente semplificato rispetto alle normali procedure,
deve essere guardato per definirne validità e contenuto, in modo che non
contrasti con le direttive comunitarie –direttamente applicabili negli
ordinamenti nazionali e comunque pur sempre utilizzabili per una
interpretazione legittimamente orientata di atti e fonti interne-, che
prescrivono rigorose procedure di accertamento ancorate a elementi puntuali
quanto a natura, dimensioni ed ubicazione del progetto, con individuazione,
descrizione e valutazione di effetti diretti ed indiretti in relazione ad una
pluralità di fattori ed alla loro interazione;
Considerato
che l’intervento di cui trattasi appare di rilevante impatto ambientale per
dimensione, localizzazione, caratteristiche, natura e funzione dell’impianto
(Direttive 85/337/CEE, 97/11/CE, 96/82/CE);
Considerato,
altresì, che nel caso potrebbero avere rilievo i principi di coinvolgimento
della popolazione (Direttiva 96/82/CE art. 13 e D. Lgs. n. 334 del 1999 art.
23) atteso anche che l’ambito territoriale di Brindisi è stato dichiarato
“area ad elevato rischio di crisi ambientale” ed attese le valutazioni di
rischio dell’area propriamente portuale (piano ex D.P.R. 23 aprile 1998);
Considerato,
per tutto quanto precede, che l’autorizzazione ed il nulla osta ambientale
ex art. 8 L. n. 340/2000 basati su un “progetto preliminare”, avente
quindi il contenuto relativo, anche di indeterminatezza, e di massima
individuato all’art. 16 L. 11 febbraio 1994 n. 109, sembrano avere valore
per la “fattibilità amministrativa e tecnica” e per le connesse procedure
preliminari, ma non escludono –secondo le regole- la necessità dell’esame
del progetto definitivo con il contenuto di cui al citato art. 16 n. 4,
elaborato congruo, fra l’altro, ai fini “dell’inserimento delle opere
nel territorio” e per lo “studio di impatto ambientale”;
Considerato,
pertanto, che appare al momento non privo di fumus il rilievo delle
amministrazioni della Capitaneria di Porto e dell’Autorità portuale che
sul rilievo del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ritengono di non
poter dare assensi per quanto di loro competenza in mancanza di progetto
definitivo completo favorevolmente valutato, nè appare che le intervenute
conferenze di servizi possono avere un contenuto aggiuntivo rispetto ai
termini di progettazione preliminare loro sottoposti;
Visti
gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D.
17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto
che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
Respinge
(Ricorso numero 1241/2005) la suindicata domanda cautelare.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
LECCE
, li 01 Agosto 2005
Aldo
RAVALLI – Presidente, Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 1° agosto 2005