T.a.r. Puglia - Lecce Sez. I ord. 893 del 1 agosto 2005
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota della Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera, prot. n. 10964 del 14 luglio 2005 con cui si dispone di rigettare l’istanza della Società Grandi Lavori Fincosit, presentata in nome e per conto della Brindisi LNG, volta ad ottenere l’emanazione dell’ordinanza di interdizione della navigazione nello specchio acqueo in concessione, ai fini della realizzazione di un terrapieno per la costruzione dell’impianto di rigassificazione nell’area demaniale di titolarità della società Brindisi LNG; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le note dell’Autorità Portuale di Brindisi n. 6890 del 13 luglio 2005 e n. 7040 del 15 luglio 2005, nonché la nota del Presidente facente funzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 2232 del 6 luglio 2005 e, ove occorra, il parere reso dalla III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 29 settembre –27 ottobre 2004, n. 198
REPUBBLICA 
  ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
  REGIONALE 
PER LA PUGLIA 
LECCE 
 
PRIMA SEZIONE 
 
Registro
  Ordinanze: 893/2005
 
                                                                        
  Registro Generale: 1241/2005
  
 
 
nelle
  persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                
  Presidente, relatore   
ENRICO D'ARPE               
  Cons. 
CARLO
  DIBELLO             
  Ref. 
 
ha pronunciato la seguente 
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio  del
  01 Agosto 2005 
 
Visto il ricorso 1241/2005  proposto
  da:
BRINDISI
  LNG SPA 
 
rappresentata
  e difesa da:
STICCHI DAMIANI ERNESTO 
POLICE ARISTIDE 
RABITTI GIAN LUCA 
con domicilio eletto in LECCE 
VIA 95 RGT FANTERIA, 9 
presso
STICCHI DAMIANI ERNESTO 
 
contro
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
  E DEI TRASPORTI - ROMA 
rappresentato
  e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
  STATO 
con domicilio eletto in LECCE 
VIA F.RUBICHI 23 
presso la sua sede
 
CAPITANERIA DI PORTO DI
  BRINDISI 
rappresentato
  e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
  STATO 
con domicilio eletto in LECCE 
VIA F.RUBICHI 23 
presso la sua sede
 
 
AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI  
  
rappresentato
  e difeso da:
MEDINA PASQUALE 
con domicilio eletto in LECCE 
VIA ZANARDELLI, 4 
presso CHIRIATTI PAOLA  
  
 
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI
  PUBBLICI   
rappresentato
  e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
  STATO 
con domicilio eletto in LECCE 
VIA F.RUBICHI 23 
presso la sua sede
 
 
e con l'intervento ad
  opponendum di 
COMUNE DI BRINDISI 
rappresentato
  e difeso da:
TRANE FRANCESCO 
PAPARELLA FRANCESCO 
con domicilio eletto in LECCE 
VIA UMBERTO I, 28 
presso
ASTUTO ANTONIO 
  
 
e con l'intervento ad
  opponendum di 
PROVINCIA DI BRINDISI 
rappresentato
  e difeso da:
DURANO LORENZO 
GIAMPIETRO FRANCO 
con domicilio eletto in LECCE 
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16 
presso
PELLEGRINO GIOVANNI  
  
 
e con l'intervento ad
  opponendum di 
LEGAMBIENTE 
  
rappresentato
  e difeso da:
CORBASCIO SERGIO 
con domicilio eletto in LECCE 
VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16 
presso PELLEGRINO GIANLUIGI 
  
 
per
  l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota della
  Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera, prot. n. 10964 del 14
  luglio 2005 con cui si dispone di rigettare l’istanza della Società Grandi
  Lavori Fincosit, presentata in nome e per conto della Brindisi LNG, volta ad
  ottenere l’emanazione dell’ordinanza di interdizione della navigazione
  nello specchio acqueo in concessione, ai fini della realizzazione di un
  terrapieno per la costruzione dell’impianto di rigassificazione nell’area
  demaniale di titolarità della società Brindisi LNG; di ogni altro atto e
  provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le note
  dell’Autorità Portuale di Brindisi n. 6890 del 13 luglio 2005 e n. 7040 del
  15 luglio 2005, nonché la nota del Presidente facente funzioni del Consiglio
  Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 2232 del 6 luglio 2005 e, ove occorra,
  il parere reso dalla III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
  29 settembre –27 ottobre 2004, n. 198;
 
Visti
  gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Vista
  la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
  presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto
  l'atto di costituzione in giudizio di:
 
AUTORITA'
  PORTUALE DI BRINDISI 
CAPITANERIA
  DI PORTO DI BRINDISI 
COMUNE
  DI BRINDISI 
CONSIGLIO
  SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 
LEGAMBIENTE
  
MINISTERO
  DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA 
PROVINCIA
  DI BRINDISI 
 
Udito
  il relatore Pres. Aldo Ravalli e uditi altresì per le parti gli Avv.ti
  Sticchi Damiani, Police, Rabitti, Musio, Medina, Trane, Paparella, Durano,
  Giampietro e Corbascio;
 
Considerato
  che gli atti impugnati adottati dalla Capitaneria di porto di Brindisi,
  seppure immediatamente riconducibili alla disciplina delle funzioni di polizia
  e della sicurezza della navigazione (interdizione alla navigazione di specchio
  di mare interessato a lavori) hanno come presupposto la problematica della
  realizzazione del complesso di opere costituenti un impianto di
  rigassificazione (rilevato a mare, terminale ed opere connesse);
Considerato
  che l’intervento strutturale appare composto da:
a)    
  terminale di ricezione della capacità da 4 a 8 milioni di tonnellate
  per anno di gas naturale liquefatto (GNL) a temperatura di -160, 5° c;
b)    
  nuovo molo per navi metaniere di capacità lorda fino a 140.000 metri
  cubi;
c)    
  bracci di collegamento al terminale e impianto di stoccaggio costituito
  da due serbatoi fuori terra di 160.000 mc. ciascuno;
d)    
  impianti di gestione ed erogazione metano ad alta e media
  pressione.
Considerato
  che la realizzazione di quanto precede comporta la colmata di 140.000/mq. di
  mare con l’apporto di 980.000/mc di inerti;
Considerato
  che per la realizzazione della complessa struttura la società ricorrente è
  in possesso di autorizzazione data con decreto 21 gennaio 2003 n. 17032 dal
  Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero
  dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Regione, ai
  sensi dell’art. 8 L. 24 novembre 2000 n. 340, sulla base della presentazione
  di un “progetto preliminare”;
Considerato
  che, a norma dell’art. 8 L. n. 340/2000 cit. il soggetto, insieme con il
  progetto preliminare, deve presentare “uno studio di impatto ambientale” e
  che il Ministero dell’ambiente nel termine di sessanta giorni concede il
  nulla osta “alla prosecuzione del procedimento” e che tale nulla
  osta è nel caso intervenuto il 14 novembre 2002;
Considerato
  che il giudizio di valutazione di impatto ambientale (VIA) ottenuto ai sensi
  dell’art. 8 cit., fortemente semplificato rispetto alle normali procedure,
  deve essere guardato per definirne validità e contenuto, in modo che non
  contrasti con le direttive comunitarie –direttamente applicabili negli
  ordinamenti nazionali e comunque pur sempre utilizzabili per una
  interpretazione legittimamente orientata di atti e fonti interne-, che
  prescrivono rigorose procedure di accertamento ancorate a elementi puntuali
  quanto a natura, dimensioni ed ubicazione del progetto, con individuazione,
  descrizione e valutazione di effetti diretti ed indiretti in relazione ad una
  pluralità di fattori ed alla loro interazione;
Considerato
  che l’intervento di cui trattasi appare di rilevante impatto ambientale per
  dimensione, localizzazione, caratteristiche, natura e funzione dell’impianto
  (Direttive 85/337/CEE, 97/11/CE, 96/82/CE);
Considerato,
  altresì, che nel caso potrebbero avere rilievo i principi di coinvolgimento
  della popolazione (Direttiva 96/82/CE art. 13 e D. Lgs. n. 334 del 1999 art.
  23) atteso anche che l’ambito territoriale di Brindisi è stato dichiarato
  “area ad elevato rischio di crisi ambientale” ed attese le valutazioni di
  rischio dell’area propriamente portuale (piano ex D.P.R. 23 aprile 1998);
Considerato,
  per tutto quanto precede, che l’autorizzazione ed il nulla osta ambientale
  ex art. 8 L. n. 340/2000 basati su un “progetto preliminare”, avente
  quindi il contenuto relativo, anche di indeterminatezza, e di massima
  individuato all’art. 16 L. 11 febbraio 1994 n. 109, sembrano avere valore
  per la “fattibilità amministrativa e tecnica” e per le connesse procedure
  preliminari, ma non escludono –secondo le regole- la necessità dell’esame
  del progetto definitivo con il contenuto di cui al citato art. 16 n. 4,
  elaborato congruo, fra l’altro, ai fini “dell’inserimento delle opere
  nel territorio” e per lo “studio di impatto ambientale”;
Considerato,
  pertanto, che appare al momento non privo di fumus il rilievo delle
  amministrazioni  della Capitaneria di Porto e dell’Autorità portuale che
  sul rilievo del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ritengono di non
  poter dare assensi per quanto di loro competenza in mancanza di progetto
  definitivo completo favorevolmente valutato, nè appare che le intervenute
  conferenze di servizi possono avere un contenuto aggiuntivo rispetto ai
  termini di progettazione preliminare loro sottoposti;
Visti
  gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D.
  17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto
  che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Respinge
  (Ricorso numero 1241/2005) la suindicata domanda cautelare.
 
La
  presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
  presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
  parti.
 
LECCE
  , li 01 Agosto 2005 
 
Aldo
  RAVALLI – Presidente, Estensore
 
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 1° agosto 2005
 
 
 
                    




