TAR Friuli Sez. I n. 212 del 13 giugno 2017
Rumore. Classificazione acustica e preesistenti destinazioni d’uso
E' illegittima l’attribuzione della II^ classe acustica a un’area nella quale insiste un preesistente impianto produttivo, in particolare un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Pubblicato il 13/06/2017
N. 00212/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2014, proposto da:
Edipower S.p.A. - Ora Cellina Energy S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Simone Rodolfo Masera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Tudor, in Trieste, Galleria Protti n. 1;
contro
Comune di Gemona del Friuli, non costituito in giudizio;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Friuli Venezia Giulia, Dipartimento Provinciale di Udine, non costituita in giudizio;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento parziale
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gemona del Friuli n. 24 dd. 9.07.2014 avente ad oggetto “Controdeduzioni ad opposizioni ed osservazioni nonché approvazione del Piano comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.)”, nella parte in cui: i) approva il piano di classificazione acustica, ivi espressamente incluso, a formarne parte integrante e sostanziale, l’allegata deliberazione di adozione n. 21 dd. 16.07.2012, nonché tutti i relativi allegati, relazioni e planimetrie inerenti la zonizzazione acustica; e nella parte in cui: ii) respinge le opposizioni al suddetto Piano presentate da Edipower S.p.A.;
- del parere favorevole espresso da ARPA Friuli Venezia Giulia, indicato come nota del 28.05.2012 registrata al n. 14295 di prot. dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Gemona del Friuli n. 24 del 9.07.2014;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Relatore nell’'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La società Edipower S.p.A. impugna la deliberazione consiliare del Comune di Gemona del Friuli in epigrafe compiutamente identificata, unitamente ai relativi atti endoprocedimentali, con cui è stato approvato il Piano comunale di classificazione acustica, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non accoglie le proprie osservazioni e attribuisce ai relativi impianti idroelettrici la II^ classe acustica, anziché la V^ o addirittura la VI^ classe.
Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la “Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7.08.1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 24 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 20.03.2000, n. 7 (“Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 6, 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 23 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 18.06.2007, n. 16 (“Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico”). Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza della decisione”.
Rappresenta parte ricorrente come il contestato piano acustico provveda alla classificazione anche dell’impianto denominato “Pineda”, nonostante questo si trovi nel territorio di altro Comune, segnatamente in quello di Osoppo.
Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta la “Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7.08.1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 24 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 20.03.2000, n. 7 (“Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 6, 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 23 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 18.06.2007, n. 16 (“Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.2, 7, 7.1, 8, 9.1 della D.G.R. Regione Friuli Venezia Giulia 05.03.2009, n. 463 (“Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.C.M. 1°.03.1991, n. 218600 (“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, e degli allegati 1, 2, 3 e 4, del D.P.C.M. 14.11.1997, n. 1675900 (“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 6 del Decreto legislativo 19.08.2005, n. 194 (“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 della Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 (sulla promozione all’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3 del Decreto legislativo 03.03.2011, n. 28 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”). Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza della decisione. Violazione del principio di proporzionalità”.
Lamenta parte ricorrente una carenza di istruttoria, che ha impedito all’Amministrazione di tenere in debita considerazione la circostanza che le aree nelle quali sorgono gli impianti sono prevalentemente industriali e con scarsità di abitazioni, nonché la risalenza nel tempo degli impianti medesimi. Lamenta, altresì, che tale carenza di istruttoria si risolva, poi, in una carenza di motivazione con riguardo alle osservazioni presentate in sede procedimentale per rappresentare le surriferite circostanze.
Con il terzo motivo di impugnazione viene dedotta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 24, legge regione Friuli Venezia Giulia 20.03.2000, n. 7 (“Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 23 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 18.06.2007, n. 16 (“Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico”). Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 4.2, 4.5 della D.G.R. Regione Friuli Venezia Giulia 05.03.2009, n. 463 (“Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16”). Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza della decisione. Violazione del principio di proporzionalità”.
Si duole nuovamente parte ricorrente della superficialità con la quale è stata condotta l’istruttoria, che avrebbe condotto a una erronea applicazione dei criteri automatici di classificazione e conseguentemente ad una erronea attribuzione della classe acustica degli impianti idroelettrici in questione.
Non si sono costituite in giudizio le parti evocate, in epigrafe elencate: in particolare non si è costituito il Comune di Gemona del Friuli.
Nel corso del giudizio, la società Cellina Energy S.r.l., assumendo di essere subentrata alla società Edipower S.p.A. nella titolarità del rapporto controverso, si è costituita in prosecuzione, unitamente al proprio socio unico Edison S.p.A..
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene all’esame di questo Tribunale amministrativo la controversia originata dall’attribuzione, ad opera del piano acustico del Comune di Gemona del Friuli, della II^ classe acustica alle centrali idroelettriche, già di proprietà della società Edipower S.p.A., ora di proprietà della società Cellina Energy S.r.l., denominate “Pineda”, “Campagnola” e “Campolessi”.
La II^ classe acustica comporta, ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997 (emanato in attuazione della Legge-quadro sull’inquinamento acustico, n. 447/1995), quali limiti di emissione sonora 50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA nel periodo notturno, quali limiti di immissione sonora 55 dBA nel periodo diurno e 45 dBA nel periodo notturno, e quali valori di qualità 52 dBA nel periodo diurno e 42 dBA nel periodo notturno. Detta classe, sempre a mente del precitato D.P.C.M., è destinata alla aree a prevalente uso residenziale, in particolare alle «aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali».
Assumendo che tale classificazione e i connessi limiti di rumore siano incompatibili con il tipo di attività produttiva svolta, insorge la società proprietaria, chiedendo l’annullamento in parte qua del piano acustico comunale in questa sede impugnato.
Per quanto attiene l’impianto denominato “Pineda”, risulta per tabulas che esso si trova nel territorio comunale di Osoppo, ne consegue che la classificazione del medesimo fuoriesce dall’ambito del potere di pianificazione del Comune di Gemona del Friuli.
Senonché il Comune qui resistente, pur dando atto della circostanza nella parte motiva delle deliberazione gravata, non ha poi statuito conseguentemente. Più precisamente, il Consiglio comunale, pur manifestando nelle premesse delle deliberazione di approvazione definitiva del piano acustico l’intenzione di voler stralciare dallo stesso la previsione concernente il suddetto impianto, non ha poi espressamente deliberato tale stralcio. Anzi, testualmente, il deliberato respinge tutte le osservazioni presentate in allora dalla società Edipower S.p.A., ivi compresa quella con la quale era stata fatta valere la circostanza che l’impianto denominato “Pineda” ricadesse nel territorio del Comune di Osoppo.
Pertanto, il Collegio, al fine di far cessare lo stato di incertezza (di cui lealmente dà atto la stessa ricorrente), in accoglimento del primo motivo di ricorso, annulla il piano comunale di classificazione acustica del Comune di Gemona del Friuli, nella parte in cui dispone la classificazione dell’impianto denominato “Pineda”.
Per quanto, invece, riguarda gli impianti denominati “Campagnola” e “Campolessi” (questi sì ricadenti nel territorio del Comune di Gemona del Friuli), dalla documentazione versata in atti emerge che si tratta di impianti costruiti e messi in funzione all’inizio del secolo scorso, e che l’attività ivi svolta (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) ha il codice ATECO 2007 35.11, corrispondente al codice ATECO 2002 40.11.
Ne consegue che risultano fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, non essendo coerente la classificazione acustica operata dal Comune con i suvvisti dati fattuali.
Vero è, infatti, che, in violazione di quanto dispongono tanto la precitata L. n. 447/1995, quanto la L.R. F.V.G. n. 16/2007, recante norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico, il Consiglio comunale di Gemona del Friuli non ha tenuto conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, in particolare, della preesistenza delle centrali idroelettriche in questione.
Vero è, altresì, che il Consiglio comunale non ha tenuto conto della natura dell’attività economica svolta all’interno dei suddetti impianti, e, precisamente, che si tratta di un’attività di produzione, professionalmente organizzata di un bene (l’energia elettrica, in quanto suscettibile di essere scambiata contro un corrispettivo) e dunque di un’attività industriale, giusta quanto dispongono il combinato disposto degli articoli 2082 e 2195, I^ comma, lettera a), Cod. civ..
E che, per l’appunto, si tratti di attività di produzione di beni e, dunque, industriale, trova conferma nel codice ATECO 2002 attribuito alla stessa, ovverosia 40.11. Tale codice, infatti, come tutti quelli compresi tra 10 a 45 individuano attività produttive, secondo la deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 463 del 5.03.2009, contenente – in esecuzione dei disposti della L.R. n. 16/2007 – criteri e linee-guida per la redazione dei piani acustici comunali.
Sennonché, la medesima deliberazione giuntale n. 463/2009 esclude che vi possano essere insediamenti industriali nelle aree classificate I^, II^, III^.
Ne consegue che è illegittima l’attribuzione della II^ classe acustica a un’area nella quale insiste un preesistente impianto produttivo, in particolare un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In definitiva, il ricorso è fondato e viene accolto, per l’effetto il Piano acustico del Comune di Gemona del Friuli viene annullato nei limiti della domanda.
Spetta al Comune – nell’esercizio della discrezionalità che residua in conseguenza dell’effetto conformativo della presente pronuncia giudiziale – operare una nuova classificazione delle aree del proprio territorio nelle quali insistono le centrali idroelettriche denominate “Campagnola” e “Campolessi”. Nessuna nuova classificazione dovrà, viceversa, disporsi per l’impianto denominato “Pineda”.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico del solo Comune di Gemona del Friuli, essendo comunale l’atto parzialmente annullato, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune resistente a rifondere alla società ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandra Tagliasacchi Oria Settesoldi