TAR Emilia Romagna (BO), Sez. II, n. 524 del 21 maggio 2014
Rifiuti.Legittimità ordinanza del Comune ad ANAS s.p.a. di provvedere alla rimozione dei rifiuti
Se è vero che l’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (oggi D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3) prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa, le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi. Si deve poi aggiungere che, in materia di strade, il canone dell’ordinaria diligenza va definito in relazione all’art. 14 del codice della strada (D.L.vo n. 285/19992) che prevede un obbligo da parte del gestore di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00524/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2007, proposto da:
ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federico Bucci, con domicilio eletto presso l’avv. Mauro Poli, con studio in Bologna, via Castiglione n. 32;
contro
Comune di Ferrara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Balli, Edoardo Nannetti, Matilde Indelli e Barbara Montini, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Bologna, via Altabella n. 3;
per l'annullamento
dell’ordinanza in data 12.7.2007, con la quale il Comune di Ferrara intima al ANAS s.p.a. di provvedere alla rimozione dei rifiuti ai sensi di legge, con successivo smaltimento da parte di idonea ditta autorizzata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia concerne l’ordinanza in data 12.7.2007, con la quale il comune di Ferrara intima ad ANAS s.p.a. – odierna ricorrente - di provvedere alla rimozione dei rifiuti giacenti nell’area, adibita a piazzola di sosta, sita in località Cona di Ferrara al Km. 2 + 900 della superstrada Ferrara – Mare ai sensi di legge, con conseguente ordine di successivo smaltimento degli stessi da parte di impresa a ciò autorizzata.
ANAS s.p.a. ritiene illegittima la gravata ordinanza comunale per i seguenti motivi in diritto: Incompetenza del Dirigente del Servizio comunale in quanto trattasi di ordinanza rientrante nelle attribuzioni del Sindaco; violazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 285 del 1992, con particolare riferimento al comma 3 della norma degli artt. 21 e 7 stesso decreto; violazione dell’art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 2006; Violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione; degli artt. 7 e 8 stessa Legge per mancato avviso di avvio del procedimento; Eccesso di potere sotto i profili di: difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, inesistenza o falsità dei presupposti; carenza dei presupposti di urgenza e di pericolosità per la salute e l’incolumità pubblica; Difetto di legittimazione passiva di ANAS.
L’amministrazione comunale di Ferrara, costituitasi in resistenza, chiede che il ricorso sia respinto, siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2014, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio ritiene che debba essere prioritariamente esaminato il motivo del ricorso rilevante l’incompetenza del Dirigente comunale ad adottare la gravata ordinanza, rientrando – a dire della ricorrente - tale tipologia di provvedimenti nelle attribuzioni del Sindaco e non della Dirigenza comunale. Il motivo é infondato, in quanto, anteriormente all’art. 192, comma 3, del D.Lgs n. 152 del 2006, art. 192, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l’ordinanza di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 22 del 1997 rientri fra le attribuzioni della dirigenza comunale (Cons. Stato, sez. V, n. 3765/2009; T.A.R. Emilia-Romagna –BO- sez. II, n. 513 del 2012; T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 1086 del 2008).
Non merita accoglimento, inoltre, la censura con cui si segnala violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, risultando palese, già dal testo dell’ordinanza in questione, che il Comune in data 4/5/2007 ha regolarmente provveduto ad inviare ad ANAS s.p.a. detto avviso, in riferimento al quale, la stessa ricorrente ha dato formale riscontro presentando le proprie osservazioni riguardo al procedimento avviato (v. docc. n. 4 e 5 dep. dal Comune). .
Per quanto concerne gli ulteriori motivi di ricorso, il Collegio ne deve parimenti rilevare l’infondatezza. La società ricorrente deduce, in concreto, il mancato accertamento di una propria responsabilità relativamente all’abbandono dei rifiuti nell’area, in località Cona, adibita a piazzola di sosta nella superstrada Ferrara – Mare, con conseguente asserita insussistenza dell’ obbligo di smaltimento, sia in relazione alle caratteristiche del bene, sia avuto riguardo alla sua estensione e sia, infine, alla sua difficile controllabilità.
Al riguardo si deve osservare che la questione controversa ha trovato soluzione con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 84 che ha richiamato la Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25 febbraio 2009, n. 4472. Secondo tale pronuncia, se è vero che l’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3) prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa, le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.
Si deve poi aggiungere che, in materia di strade, il canone dell’ordinaria diligenza va definito in relazione all’art. 14 del codice della strada (D.L.vo n. 285/19992) che prevede un obbligo da parte del gestore di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze.
Tale norma, fatto salvo il caso fortuito, impone quindi all’ANAS obblighi particolari anche in materia di rimozione dei rifiuti che insistono non solo sulla carreggiata, ma anche sulle pertinenze; ne consegue che il comune non era tenuto ad una motivazione particolare.
Tuttavia, tenuto conto dell’ evoluzione giurisprudenziale, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Sergio Fina, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)