TAR Calabria (CZ), Sez. I, n. 283, del 14 febbraio 2014
Urbanistica.SCIA e sospensione dei lavori
Ai sensi delle previsioni contenute nell'art. 23 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento edilizio (oggi SCIA), adotta provvedimenti di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 00283/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2012, proposto da:
Luigi Perri, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tedesco, con domicilio eletto presso Antonio Tedesco in Rossano, via Palmi N. 5;
contro
Comune di Crosia;
nei confronti di
Dirigente Reponsabile Settore N.5 Le Pera Luigi;
per l'annullamento del l’ordinanza n. 29 del 9.10.2012
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2014 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 4.12.2012, Perri Luigi impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 29 del 9.10.2012, con cui il Comune di Crosia gli aveva ingiunto la demolizione della recinzione realizzata in via Mascagni n. 18.
Parte ricorrente deduceva, a fondamento del proprio gravame, violazione di legge in quanto egli aveva presentato la scia per l’esecuzione dei lavori per cui è causa in data 31.5.2012, mentre l’Amministrazione comunale aveva adottato la misura ripristinatoria solamente in data 9.10.2012, ossia decorso il termine di 30 giorni per la verifica dei presupposti di legge. Peraltro, in data 27.7.2012 il ricorrente aveva comunicato la prosecuzione dei lavori, dopo la sospensione disposta dal Comune con provvedimento dell’8.6.2012, e in data 31.7.2012 aveva comunicato la fine dei lavori.
Con un secondo gruppo di censure, il ricorrente lamentava che, trattandosi di attività edilizia soggetta a scia, il regime sanzionatorio era quello pecuniario e non demolitorio e comunque la motivazione addotta a sostegno dell’atto gravato era ingiusta ed erronea, essendo stata realizzata la recinzione per cui è causa su terreno di sua proprietà esclusiva, su cui non passa alcuna rete comunale.
Con ordinanza collegiale del 25.1.2013, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, “in quanto - in disparte ogni considerazione in ordine alla necessità del permesso di costruire per realizzare i lavori eseguiti da parte ricorrente - l’Amministrazione comunale, decorso il termine perentorio dalla presentazione della SCIA senza l’attivazione dei poteri inibitori, ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi senza adottare alcun previo provvedimento di autotutela”.
Alla pubblica udienza del 24.1.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
È meritevole di accoglimento, anzitutto, la censura - già favorevolmente apprezzata in sede cautelare - con cui si lamenta che l'impugnato atto sanzionatorio è intervenuto solamente in data 9.10.2012, quindi ben oltre il termine di trenta giorni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001. Nel caso di specie, infatti, la Scia era stata presentata già il 31.5.2012. È vero che l’Amministrazione comunale, entro il termine di trenta giorni e precisamente l’8.6.2012, aveva adottato un provvedimento di sospensione dei lavori, ma successivamente era decorso il termine di quarantacinque giorni senza che nessun atto venisse adottato dal Comune, con la conseguenza che detto provvedimento aveva perso efficacia.
Ciò premesso, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui, “ai sensi delle richiamate previsioni contenute nell'art. 23 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento edilizio [oggi Scia], adotta provvedimenti di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 10.12.2009, n. 7730; 4.5.2010, n. 2558; T.A.R. Campania, Sezione II, 25.6.2005, n. 8707; 11.4.2008 n. 2093; Sezione VIII, 8.10.2009, n. 5200; T.A.R Piemonte, Sezione I, 11.10.2006, n. 3382; T.A.R. Liguria, Sezione I, 15.5.2010, n. 2583). Invero, non può essere revocato in dubbio che qualsivoglia intervento il Comune intenda esercitare sull'assetto di interessi risultante da una d.i.a. [oggi Scia] già perfetta ed efficace, la relativa attività deve necessariamente esplicarsi nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che ha già determinato la piena espansione del cd. ius aedificandi” (Tar Campania, Napoli, n. 3205 del 2012).
Per tali ragioni, deve ritenersi conclusivamente che, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, si fosse consolidata la legittimazione del privato ad eseguire l’intervento edilizio conseguente alla sua segnalazione e all'inerzia dell'Amministrazione la quale, ritenendo di doversi tardivamente opporre all'intervento, non poteva limitarsi ad ordinare la demolizione dei lavori, dovendo previamente provvedere, in via di autotutela, alla rimozione del provvedimento implicito (il cui esercizio deve peraltro essere coordinato con il principio di certezza dei rapporti giuridici e di salvaguardia del legittimo affidamento del privato nei confronti dell'attività amministrativa: cfr. Cons. Stato, n. 5811 del 2008).
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbiti gli altri motivi di ricorso, il provvedimento gravato va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi uro 1.200,00, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Lucia Gizzi, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)