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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 2003, n.120

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche.

Gazzetta Ufficiale N. 124 del 30 Maggio 2003

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente le norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dell'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare,
tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Vista la procedura di infrazione 1999/2180 che la Commissione
europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano per non
corretta trasposizione nella normativa nazionale della direttiva
92/43/CEE;
Ritenuto necessario adeguare in modo puntuale la normativa
nazionale alle disposizioni comunitarie, tenuto conto dei rilievi e
delle osservazioni contenute nella procedura d'infrazione, nonche',
contestualmente, delle modificazioni apportate dalla direttiva
97/62/CE del Consiglio, del 27 ottobre 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 25 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri per gli affari regionali, degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All'articolo l del decreto del Presidente della Repubblica, n.
357 del 1997 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Gli
allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del
presente regolamento.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 1, cosi'
recita:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari».
- La direttiva 92/43/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 206 del 22 luglio 1992.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 marzo 1994, n. 52, S.O. L'art. 4 cosi' recita:
«Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1,
lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n, 86, le
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della
medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono
sottoposti al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge
9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della
presente legge.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, reca: «Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche».
- La direttiva 97/62/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L.
305 dell'8 novembre 1997.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
dell'art. 1, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle
misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat"
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai
fini della salvaguardia della biodiversita' mediante la
conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato
A e delle specie della flora e della fauna indicate agli
allegati B, D ed E al presente regolamento.
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento
sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat
naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di
interesse comunitario.
3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento
tengono conto delle esigenze economiche, sociali e
culturali, nonche' delle particolarita' regionali e locali.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli
obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono
parte integrante del presente regolamento.».

 

Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), numero 2), la parola: «ristretta» e'
sostituita dalla seguente: «ridotta»;
b) alla lettera m) dopo le parole: «un sito che» sono aggiunte le
seguenti: «e' stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla
Commissione europea e che»;
c) dopo la lettera m) e' inserita la seguente: «m-bis) proposto
sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle
regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora
inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla
Commissione europea;»;
d) dopo la lettera o) sono inserite le seguenti:
«o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni)
attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in
natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie
che vivono in una determinata area geografica;
o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di
genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene
correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra
diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di
specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;
o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi
storico-ecologici e' indigena del territorio italiano;
o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte
originariamente della fauna indigena italiana»;
e) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) introduzione:
immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto
al di fuori della sua area di distribuzione naturale».


Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
dell'art. 2 cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) conservazione: un complesso di misure necessarie
per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le
popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno
stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i)
del presente articolo;
b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche
che si distinguono in base alle loro caratteristiche
geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o
seminaturali;
c) habitat naturali di interesse comunitario: gli
habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel
territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di
distribuzione naturale;
2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta
a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro
area e' intrinsecamente ridotta;
3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche
tipiche di una o piu' delle cinque regioni biogeografiche
seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e
mediterranea;
d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di
habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui
conservazione l'Unione europea ha una responsabilita'
particolare a causa dell'importanza della loro area di
distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato
A al presente regolamento con un asterisco (*);
e) stato di conservazione di un habitat naturale:
l'effetto della somma dei fattori che influiscono
sull'habitat naturale nonche' sulle specie tipiche che in
esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza,
la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni,
nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato
di conservazione di un habitat naturale e' definito
«soddisfacente» quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la
superficie che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie
al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono
continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche
e' soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella
lettera i) del presente articolo;
f) habitat di una specie: ambiente definito da
fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie
in una delle fasi del suo ciclo biologico;
g) specie di interesse comunitario: le specie,
indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio
dell'Unione europea, alternativamente:
1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la
cui area di distribuzione naturale si estende in modo
marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono
in pericolo ne' vulnerabili nell'area del paleartico
occidentale;
2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella
categoria delle specie in pericolo e' ritenuto probabile in
un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base
di tale rischio;
3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole
dimensioni e, pur non essendo attualmente ne' in pericolo
ne' vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere
dalla loro distribuzione territoriale;
4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a
causa della specificita' del loro habitat o delle incidenze
potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di
conservazione;
h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera
g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione
europea ha una responsabilita' particolare a causa
dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e
che sono evidenziate nell'allegato B al presente
regolamento con un asterisco (*);
i) stato di conservazione di una specie: l'effetto
della somma dei fattori che, influendo sulle specie,
possono alterarne a lungo termine la distribuzione e
l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione
europea. Lo stato di conservazione e' considerato
«soddisfacente» quando:
1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni
della specie indicano che essa continua e puo' continuare a
lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat
naturali cui appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle specie
non e' in declino ne' rischia di declinare in un futuro
prevedibile;
3) esiste e continuera' probabilmente ad esistere
un habitat sufficiente affinche' le sue popolazioni si
mantengano a lungo termine;
l) sito: un'area geograficamente definita, la cui
superficie sia chiaramente delimitata;
m) sito di importanza comunitaria: un sito che e'
stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla
Commissione europea e che contribuisce in modo
significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di
habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di
cui all'allegato B in uno stato di conservazione
soddisfacente e che puo', inoltre, contribuire in modo
significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura
2000» di cui all'art. 3, al fine di mantenere la diversita'
biologica nella regione biogeografica o nelle regioni
biogeografiche in questione. Per le specie animali che
occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria
corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di
distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici
o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
m-bis) proposto sito di importanza comunitaria
(pSic): un sito individuato dalle regioni e province
autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio alla Commissione europea, ma ancora
inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati
dalla Commissione europea;
n) zona speciale di conservazione: un sito di
importanza comunitaria designato in base all'art. 3, comma
2, in cui sono applicate le misure di conservazione
necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle
popolazioni delle specie per cui il sito e' designato;
o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o
morti, delle specie elencate nell'allegato D e
nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che
risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di
tali specie, in base ad un documento di accompagnamento,
all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o
ad un altro elemento di identificazione;
o-bis) specie: insieme di individui (o di
popolazioni) attualmente o pontenzialmente interfecondi,
illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da
altre specie;
o-ter) popolazione: insieme di individui di una
stessa specie che vivono in una determinata area
geografica;
o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio
di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene
correntemente usato anche per gli individui risultanti da
incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della
stessa specie o di specie selvatiche con razze domestiche
da esse originate;
o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per
motivi storico-ecologici e' indigena del territorio
italiano;
o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non
facente parte originariamente della fauna indigena
italiana;
p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree
che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi
d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di
delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento
(come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali
per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio
genetico di specie selvatiche;
q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a
ristabilire una popolazione di una determinata entita'
animale o vegetale in una parte del suo areale di
documentata presenza naturale in tempi storici nella quale
risulti estinta;
r) introduzione: immissione di un esemplare animale o
vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area
di distribuzione naturale».

 

Art. 3.
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «con proprio procedimento» fino a:
«per costituire la» sono sostituite dalle seguenti parole: «i siti in
cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di
specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della
formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso
Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria
(pSic) per la costituzione della»;
b) al comma 2 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
c) al comma 2 le parole da: «in attuazione del» fino a: «con
proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «designa, con
proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata»;
d) al comma 3 le parole: «Il Ministro dell'ambiente» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio»;
e) al comma 3 le parole: «nell'ambito» sono sostituite dalle
seguenti: «, anche finalizzandole alla redazione»;
f) al comma 4 dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono
aggiunte le seguenti: «e della tutela del territorio»;
g) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da
attuare.»;
h) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di
garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e
l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli
allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una
valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla attuazione degli
obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un
aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione
e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta
alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9
della citata direttiva.».


Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
dell'art. 3, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 3 (Zone speciali di conservazione). - 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat
elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui
all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della
formulazione alla Commissione europea, da parte dello
stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di
importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della
rete ecologica europea coerente di zone speciali di
conservazione denominata "Natura 2000".
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio designa, con proprio decreto, adottato d'intesa
con ciascuna regione interessata i siti al comma .....
quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine
massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della
Commissione europea dell'elenco dei siti.
3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della
rete "Natura 2000", il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche
finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di
assetto del territorio, di cui all'art. 3 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, le direttive per la gestione delle
aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono
primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio trasmette alla Commissione europea,
contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su
indicazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento
comunitario necessario per l'attuazione dei piani di
gestione delle zone speciali di conservazione e delle
misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat
naturali e degli habitat di specie, con particolare
attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di
ripristino da attuare.
4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione
della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche
in relazione alle modifiche degli allegati previste
dall'art. 19 della direttiva medesima, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle
azioni di monitoraggio di cui all'art. 7, effettuano una
valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla
attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla
quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli
stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della
relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio trasmette tale proposta alla
Commissione europea per la valutazione di cui all'art. 9
della citata direttiva.».
- Per la direttiva 92/43/CEE vedi note alle premesse.
L'art. 19, cosi' recita:
«Art. 19. - Le modifiche necessarie per adeguare al
progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V
e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso
tecnico e scientifico l'allegato V sono adottate dal
Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della
Commissione».

 

Art. 4.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «adottano» fino a: «Commissione
europea, le» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria»;
b) al comma 2 dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «, sulla base di linee guida per la gestione
delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le misure di
cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di
conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora le zone
speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali
protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste
dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia
autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il
soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di
conservazione e le norme di gestione.».


Nota all'art. 4:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
dell'art. 4, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria le opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la pertubazione delle specie per
cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale
pertubazione potrebbe avere conseguenze significative per
quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete"Natura 2000", da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».

 

Art. 5.
Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Concertazione). - 1. Qualora la Commissione europea
avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della
direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla
Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della
procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di
concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma
1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi
dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea
proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di
importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di
protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui
territorio l'area e' compresa.
2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea
da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.».


Note all'art. 5:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 92/43/CEE, vedi note alle premesse.
L'art. 5 cosi' recita:
«Art. 5. - 1. In casi eccezionali in cui la Commissione
constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'art.
4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o piu'
tipi di habitat naturali prioritari o una o piu' specie
prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche
pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il
mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario
o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, e'
avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto
Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati
scientifici utilizzati da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non
superiore a sei mesi la controversia non e' stata risolta,
la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa
alla scelta del sito in causa quale sito di importanza
comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', decide
entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui
e' stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di
una decisione del Consiglio, il sito in causa e' soggetto
alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2».

 

Art. 6.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357
del 1997 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Valutazione di incidenza). - 1. Nella pianificazione e
programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria,
dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di
conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore,
ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro
varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G,
uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo'
avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla
valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di
rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale,
interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province
autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari
al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle
specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere
incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della
valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare,
secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti
che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza
comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale
di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei
medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di
impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre
1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano
proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal
presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa
nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera
anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e
sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A
tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente
deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto
con le finalita' conservative previste dal presente regolamento,
facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli
interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province
autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalita'
di presentazione dei relativi studi, individuano le autorita'
competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli
indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della
medesima verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle
procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della
verifica di cui al comma 5, le autorita' di cui ai commi 2 e 5
effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento
dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola
volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni
alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette
autorita' chiedano integrazioni dello studio, il termine per la
valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le
integrazioni pervengono alle autorita' medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che
interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di
importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti,
interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale,
come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata
sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva
del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione
di incidenza, eventualmente individuando modalita' di consultazione
del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di
incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili,
il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura
compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete
"Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio per le finalita' di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie
prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata
l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere
realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute
dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria
importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione
europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico.».


Note all'art. 6:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale». L'art. 6 cosi' recita:
«Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le
norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337
del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita' europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni decorsi i quali la
procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i
beni culturali e ambientali nelle materie di sua
competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996, reca: «Atto di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio
1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale».
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: «Legge quadro
sulle aree protette».

 

Art. 7.
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357
del 1997 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete "Natura 2000"
comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva
79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche
alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.».


Note all'art. 7:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse.
- La direttiva 79/409/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L. 103 del 25 aprile 1979.
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: «Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio». L'art. 1, comma 5, cosi' recita:
«5. Le regioni e le province autonome in attuazione
delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE
provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la
fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, zone di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla
sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli
habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono
al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei
biotopi. Tali attivita' concernono particolarmente e
prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla
citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate
direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle
regioni e delle province autonome per un anno dopo la
segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa,
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro
dell'ambiente».

 

Art. 8.
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357
del 1997 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat
e delle specie) - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche
agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi
e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette
ai sensi del presente rogolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla
base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano
l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il
monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli
habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli
prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.».


Nota all'art. 8:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse.

 

Art. 9.
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente»
sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio».


Note all'art. 9:
- Per il decreto del Presidente della repubblica
8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
dell'art. 8, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
Art. 8 (Tutela delle specie faunistiche). - 1. Per le
specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al
presente regolamento, e' fatto divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie
nell'ambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante
tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante
l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi
nell'ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o
le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera
a), e' vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la
commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente
naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al
comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli
animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo
delle catture o uccisioni accidentali delle specie
faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e
trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio promuove
ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie
per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non
abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in
questione.».

 

Art. 10.
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora risulti
necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti
parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di cui
all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo
nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora
selvatiche di cui all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento,
compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di
conservazione soddisfacente.»;
b) al comma 2 le parole da: «, in particolare» fino a: «di cui
all'articolo 7» sono soppresse.


Nota all'art. 10:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
dell'art. 10, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 10 (Prelievi). - 1. Qualora risulti necessario
sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti
parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee
guida di cui all'art. 7, comma 1, adeguate misure per
rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari
delle specie di fauna e flora selvatiche di cui
all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, compatibile
con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di
conservazione soddisfacente.
2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare:
a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati
settori;
b) il divieto temporaneo o locale di prelevare
esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate
popolazioni;
c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di
prelievo;
d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme
cinegetiche o alieutiche che tengano conto della
conservazione delle popolazioni in questione;
e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di
prelievi o di quote;
f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita,
del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di
esemplari;
g) l'allevamento in cattivita' di specie animali,
nonche' la riproduzione artificiale di specie vegetali, a
condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il
prelievo nell'ambiente naturale;
h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura
non selettivi suscettibili di provocare localmente la
scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillita' delle
specie, di cui all'allegato E, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione
specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con
l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato E,
lettera b)».

 

Art. 11.
Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi l e 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «per operazioni» sono
soppresse le seguenti: «di riproduzione».


Nota all'art. 11:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
dell'art. 11, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 11 (Deroghe). - 1. Il Ministero dell'ambiente, e
della tutela del territorio sentiti per quanto di
competenza il Ministero per le politiche agricole e
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, puo'
autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli
articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione
che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga
non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di
conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie
interessata nella sua area di distribuzione naturale, per
le seguenti finalita':
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e
conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle
colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico,
alle acque ed alla proprieta';
c) nell'interesse della sanita' e della sicurezza
pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o
economica, o tali da comportare conseguenze positive di
primaria importanza per l'ambiente;
d) per finalita' didattiche e di ricerca, di
ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per
operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione
artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente
controllate, su base selettiva e in misura limitata, la
cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni
esemplari delle specie di cui all'allegato D.
2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano
applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle
specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque
vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di
provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne
gravemente la tranquillita', e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione
specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con
l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F,
lettera b).
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due
anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovra'
indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il
motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con
l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non
accolte e dei dati scientifici utilizzati;
b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di
uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della
loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo che devono
regolare le deroghe;
d) l'autorita' competente a dichiarare e a
controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e
a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere
utilizzati, i loro limiti, nonche' i servizi e gli addetti
all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati
ottenuti».

 

Art. 12.
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357
del 1997 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Introduzioni e reintroduzioni). - 1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per
le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti
permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la
reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui
all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva
79/409/CEE.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti
gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del
pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di
reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1,
autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che
evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a
ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.
3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il
ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.».

 

Art. 13.
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
b) al comma 1 sono soppresse, in fine, le seguenti parole: «di
cui all'articolo 7»;
c) al comma 2 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «e della tutela del territorio» e sono
soppresse le parole: «un rapporto» e dopo le parole: «del presente
regolamento» sono inserite le seguenti: «un rapporto»;
d) al comma 2, in fine, le parole da: «sulle attivita' di
valutazione» sino alla fine sono soppresse e sono sostituite dalle
seguenti: «, secondo il modello definito dalla Commissione europea,
contenente le informazioni di cui al comma 1, nonche' informazioni
sulle eventuali misure compensative adottate».


Nota all'art. 13:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
dell'art. 13, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 13 (Informazione). - 1. Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio trasmette alla Commissione
europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei
anni, a decorrenza dell'anno 2000, una relazione
sull'attuazione delle disposizioni del presente
regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative
alle misure di conservazione di cui all'art. 4, nonche'
alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato
di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato
A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali
risultati di monitoraggio.
2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, un rapporto sulle misure di
conservazione adottate e sui criteri individuati per
definire specifici piani di gestione; le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano presentano
altresi' una relazione annuale, secondo il modello definito
dalla Commissione europea, contenente le informazioni di
cui al comma 1, nonche' informazioni sulle eventuali misure
compensative adottate.».

Art. 14.
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
b) al comma 1, in fine, le parole: «per il monitoraggio di cui
all'articolo 7» sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «per
la migliore attuazione del monitoraggio»;
c) al comma 3 dopo le parole: «Ministero dell'ambiente» sono
inserite le seguenti: «e della tutela del territorio»;
d) al comma 3, le parole da: «tutelare le specie» fino alla fine
del comma sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: «tutela
delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di
habitat di cui al presente regolamento».


Nota all'art. 14:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
dell'art. 14, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 14 (Ricerca e istruzione). - 1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le
amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le
attivita' scientifiche necessarie ai fini della conoscenza
e della salvaguardia della biodiversita' mediante la
conservazione degli habitat naturali, nonche' della flora e
della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno
stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso
collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri
Paesi dell'Unione europea. Promuove altresi' programmi di
ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio.
2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1
costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi
all'attuazione dell'art. 5 e quelli relativi
all'individuazione delle aree di collegamento ecologico
funzionale di cui all'art. 3.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio d'intesa con le amministrazioni interessate
promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla
esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna
selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente
regolamento.».

Art. 15.
Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357
del 1997 e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Sorveglianza). - 1. Il Corpo forestale dello Stato,
nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8,
comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove
istituiti, e gli altri soggetti cui e' affidata normativamente la
vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse
all'applicazione del presente regolamento.».

 

Art. 16.
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.
357 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' soppresso;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' alle
variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con
proprio decreto gli allegati al presente regolamento.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Nota all'art. 16:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, vedi note alle premesse. Il testo
dell'art. 16, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 16 (Procedura di modifica degli allegati). - 1.
(Comma soppresso).
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, in conformita' alle variazioni apportate alla
direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto
gli allegati al presente regolamento.».