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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.209
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Gazzetta Ufficiale N. 182 del 07 Agosto 2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre
2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare
per le loro relazioni sull'attuazione della citata direttiva
2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio
2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione
rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della citata
direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno
2002, che modifica l'allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio
2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali
per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio
2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 27 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
produttive, della salute e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso,
come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi
componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e'
stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto
che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri
componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme
comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1,
lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e
successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.
4. E' fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare,
di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore,
nonche' di protezione del suolo e delle acque.
Art. 2.
Obiettivi
1. Il presente decreto ha lo scopo:
a) di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso
sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla
conservazione ed al miglioramento della qualita' dell'ambiente;
b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per
quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al
mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del
riciclaggio dei veicoli fuori uso;
c) di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo
sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente,
razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di
recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.
2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione dei principi di
precauzione e dell'azione preventiva ed in conformita' alla strategia
comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, il presente decreto
individua e disciplina:
a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione
di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per
ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti negli
stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione, per
prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, per
facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e
per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;
b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella
produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il
recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali,
compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di demolizione
recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da
ridurre il volume dei rifiuti da smaltire;
c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il
riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non
metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di
tutte le materie plastiche;
d) le misure volte a migliorare la qualita' ambientale e
l'efficienza delle attivita' di tutti gli operatori economici
coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello
stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che
il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo
avvenga senza pericolo per l'ambiente ed in modo economicamente
sostenibile;
e) le responsabilita' degli operatori economici.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1
ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed
i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva
2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine
vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
c) «detentore» il proprietario del veicolo o colui che lo detiene
a qualsiasi titolo;
d) «produttore», il costruttore o l'allestitore, intesi come
detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore
professionale del veicolo stesso;
e) «prevenzione», i provvedimenti volti a ridurre la quantita' e
la pericolosita' per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali
e delle sostanze che lo compongono;
f) «trattamento», le attivita' di messa in sicurezza, di
demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di
recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati,
nonche' tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o
dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti
effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto
di cui alla lettera n);
g) «messa in sicurezza», le operazioni di cui all'allegato I,
punto 5;
h) «demolizione», le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;
i) «pressatura», le operazioni di adeguamento volumetrico del
veicolo gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
demolizione;
l) «tranciatura», le operazioni di cesoiatura;
m) «frantumatore», un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi
e in frammenti il veicolo gia' sottoposto alle operazioni di messa in
sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo
riciclabili;
n) «frantumazione», le operazioni per la riduzione in pezzi o in
frammenti, tramite frantumatore, del veicolo gia' sottoposto alle
operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di
ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non
metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo
smaltimento;
o) «impianto di trattamento», impianto autorizzato ai sensi degli
articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il
quale sono effettuate tutte o alcune delle attivita' di trattamento
di cui alla lettera f);
p) «centro di raccolta», impianto di trattamento di cui alla
lettera n), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni
relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo
fuori uso;
q) «reimpiego», le operazioni in virtu' delle quali i componenti
di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui
erano stati originariamente concepiti;
r) «riciclaggio», il ritrattamento, in un processo di produzione,
dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri
fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si
intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre
energia me-diante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma
con recupero del calore;
s) «recupero», le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del
decreto legislativo n. 22 del 1997;
t) «smaltimento», le pertinenti operazioni di cui all'allegato B
del decreto legislativo n. 22 del 1997;
u) «operatori economici», i produttori, i distributori, gli
operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei
veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di
recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il
trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e
materiali;
v) «sostanza pericolosa», le sostanze considerate pericolose in
base alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;
z) «informazioni per la demolizione», tutte le informazioni
necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con
l'ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi del comma 1,
lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal
detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di
veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore
dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che
ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto. E', comunque, considerato rifiuto
e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro
di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle
targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in
aree private di un veicolo per il quale e' stata effettuata la
cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di
veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorita'
amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche' giacente in
area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1,
lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli
d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o
destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso
ovvero in pezzi smontati.
Art. 4.
Prevenzione
1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei
rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per
prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso
contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per
ridurre la quantita' di rifiuti pericolosi da avviare allo
smaltimento finale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive,
adotta iniziative dirette a favorire:
a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in
collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti,
dell'uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la
riduzione, quanto piu' possibile, delle stesse, sin dalla fase di
progettazione;
b) modalita' di progettazione e di fabbricazione del veicolo
nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e,
soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi
componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa
tecnica del settore;
c) l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in
collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti,
di quantita' crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri
prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.
Art. 5.
Raccolta
1. Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal
detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il
detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un
altro, e' consegnato al concessionario o al gestore della succursale
della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva
consegna ad un centro di raccolta.
2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la
consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata
secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il
detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o
negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla
cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di
seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello
stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o
alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.
3. Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o
collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso
opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua
centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio
nazionale, presso i quali e' assicurato il ritiro gratuito degli
stessi veicoli.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito
al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il
trattamento del veicolo fuori uso, come determinati dal decreto di
cui al comma 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il
veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore,
parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline
elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla
demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della
casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore apposita
dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni
responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa alla
corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione contiene i dati
identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso
veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se
assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del
veicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con
le modalita' di cui al comma 8, detta cancellazione prima della
consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso
centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna
delle targhe, del certificato di proprieta' e della carta di
circolazione relativi al veicolo. Detto concessionario o gestore,
entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro
di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore
il certificato di rottamazione, conservandone copia.
7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo
destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al
detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma 6, al
concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice
o dell'automercato, apposito certificato di rottamazione conforme ai
requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a provvedere
direttamente alla cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata,
nonche' al trattamento del veicolo.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a
cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o
del gestore della succursale della casa costruttrice o
dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello
stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del
veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il
certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe
relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del
veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo
effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al
competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al
veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta,
dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o
dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei
veicoli, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e' soggetto il
titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei
veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi
dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del
1992.
12. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 6 o del
certificato di rottamazione di cui al comma 7 libera il detentore del
veicolo fuori uso dalle responsabilita' civile, penale e
amministrativa connesse alla proprieta' ed alla corretta gestione
dello stesso veicolo. Il rilascio del certificato di cui al comma 7
libera, altresi', a partire dalla data della consegna del veicolo al
centro di raccolta, il concessionario o il gestore della succursale
della casa costruttrice o dell'automercato dalle responsabilita'
assunte ai sensi del comma 6.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri
rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea
sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati
dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli
articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri
di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti
in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Entro il 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, sulla base di un apposito studio
relativo al monitoraggio delle attivita' di trattamento, predisposto
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, di
seguito denominata APAT, nonche' sulla base delle informazioni
fornite dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, sono stabilite le
modalita' atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori uso
con valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4,
e la metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso
veicolo, nonche' le modalita' per la valutazione del raggiungimento
degli obiettivi stabiliti all'articolo 7, comma 2.
Art. 6.
Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso
1. Gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche
stabilite all'allegato I.
2. Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera f), sono svolte in conformita' ai principi generali previsti
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonche' nel
rispetto dei seguenti obblighi:
a) effettuare al piu' presto le operazioni per la messa in
sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;
b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al
citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei
componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni
volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di
demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro
modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in
modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti
dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei
componenti in modo da non comprometterne la possibilita' di
reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
3. Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede
al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalita'
stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini
del ripristino ambientale e' data priorita' all'utilizzo di
specifiche tecniche di ingegneria ambientale.
4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la
provincia competente per territorio accerta la non conformita' dello
stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 27 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto
delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento,
rilasciato ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, la regione competente per territorio previa diffida,
sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici
mesi. La stessa autorizzazione e' revocata qualora il titolare
dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine,
alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.
5. L'ammissione delle attivita' di recupero dei rifiuti derivanti
da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e'
subordinata a preventiva ispezione da parte della provincia
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della comunicazione di inizio di attivita' e, comunque,
prima dell'avvio della stessa attivita'; detta ispezione, che e'
effettuata, dopo l'inizio dell'attivita', almeno una volta l'anno,
accerta:
a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle
operazioni di recupero;
b) la conformita' delle attivita' di recupero alle prescrizioni
tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformita' alle
disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, nonche' alle norme tecniche previste dall'articolo 31
del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.
6. Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguito
delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle
disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e
fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la
prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non
provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita'
alla normativa vigente.
7. Le province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, all'APAT e all'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8,
comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente
articolo.
8. In conformita' al disposto dell'articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso
articolo 28 e' rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati
dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile,
con le modalita' stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di
trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del
relativo rinnovo, e' registrato ai sensi del Regolamento (CE) n.
761/01, detta autorizzazione e' concessa ed e' rinnovabile per un
periodo di otto anni.
Art. 7.
Reimpiego e recupero
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal
veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme
sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni
atmosferiche e del rumore, favoriscono:
a) il reimpiego dei componenti suscettibili di riutilizzo;
b) il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili e dei
materiali, se sostenibile dal punto di vista ambientale;
c) altre forme di recupero e, in particolare, il recupero
energetico.
2. Gli operatori economici garantiscono il conseguimento degli
obiettivi del presente decreto anche attraverso gli accordi di cui
all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro mancanza, con le modalita'
stabilite dal decreto previsto all'articolo 5, comma 15. In
particolare, detti operatori garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a
partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di
recupero e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e
per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli
stessi veicoli e' pari almeno all'80 per cento del peso medio per
veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al
1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la
percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno al 70 per
cento del peso medio per veicolo e per anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la
percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95 per cento
del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e
di riciclaggio e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per
veicolo e per anno.
Art. 8.
Gestione del veicolo fuori uso
1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale
nell'esercizio delle attivita' di trattamento del veicolo fuori uso e
dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e
dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:
a) gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ed altre forme di
collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad
assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli
fuori uso;
2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad
assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori
uso, con particolare riferimento a quelli con valore di mercato
negativo o nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e
di impianti di trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli
operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori
uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non e'
possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio
dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione
post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di
frantumazione;
c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste
all'articolo 6, commi 1 e 2;
d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che
effettuano le attivita' di trattamento a sistemi certificati di
gestione dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e dell'economia e
delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il
riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici,
individua e promuove:
a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni
finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la
selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di
mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori
economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualita' dei
materiali trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di
quantita' crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del
settore automobilistico.
3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali
interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a
favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto
smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi
componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo
smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di
priorita', il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.
4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, provvede, anche per le finalita' di cui
all'articolo 5, comma 15, avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del
sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai
relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento
degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli
economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione
della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
Art. 9.
D i v i e t i
1. Dal 1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul
mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo,
mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei
casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II.
Art. 10.
Informazioni per la demolizione e codifica
1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul
mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione dei centri di
raccolta le pertinenti informazioni per la demolizione, sotto forma
di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni devono
consentire di identificare i diversi componenti e materiali del
veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso
presenti.
2. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di
riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti
del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate
informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei
componenti che possono essere reimpiegati.
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di
materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e
componenti, le norme di codifica previste dalla decisione
2003/138/CE.
Art. 11.
Trasmissione di dati e di informazioni
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro delle attivita' produttive trasmettono alla Commissione
delle Comunita' europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla
scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una relazione
sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto,
utilizzando i dati comunicati dall'APAT, ai sensi del comma 4. La
prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal
21 aprile 2002.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i
dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute
nell'anno solare precedente, i dati pervenuti dai centri di raccolta
relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonche' i dati
relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA.
3. I soggetti che effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto
e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso
ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento,
nonche' i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai compo-nenti
ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero,
utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal
fine, e' integrato da una specifica sezione da adottare, con le
modalita' previste dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge
n. 70 del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di
cui ai commi 2 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici pubblicano
annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale delle imprese di
cui all'articolo 8, comma 4, le informazioni riguardanti:
a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che
possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;
b) il corretto trattamento, sotto il profilo ambientale, del
veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di
tutti i liquidi ed alla demolizione;
c) l'ottimizzazione delle possibilita' di reimpiego, di
riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi
componenti;
d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio
al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti
costituiti dai relativi componenti e materiali.
6. Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del
veicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle
pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione
dello stesso veicolo.
Art. 12.
Accordi volontari
1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' stipulare,
con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma
per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), all'articolo 10, commi 1, 2 e
3, ed all'articolo 11, commi 5 e 6, nonche' per precisare le
modalita' di applicazione dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti
accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze,
nonche' le modalita' per il monitoraggio ed il controllo dei
risultati raggiunti;
c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e comunicati alla Commissione delle Comunita' europee;
d) prevedere l'accessibilita' al pubblico dei risultati
conseguiti.
Art. 13.
S a n z i o n i
1. Chiunque effettua attivita' di gestione dei veicoli fuori uso e
dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in
violazione dell'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
5.000 euro.
3. In caso di mancata consegna del certificato o della
dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i
suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto
stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni
ridotte della meta'.
4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e
11, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
5.000 euro.
5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di
veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10,
commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 25.000 euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo
11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, e' punito
con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000
euro.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi
proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 14.
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo
6, comma 5, nonche' quelli derivanti dallo svolgimento delle
prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici
in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti
destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del
servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali
interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e
le relative modalita' di versamento.
2. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni
interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto
nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di
bilancio allo scopo finalizzate.
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di
trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione
competente per territorio doman-da di autorizzazione corredata da un
progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente
decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino
ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello
stesso impianto.
2. La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 27 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento
e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di
approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei
relativi lavori, stabilendone le modalita' di esecuzione ed il
termine per la conclusione, che non puo' essere, in ogni caso,
superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del
progetto.
3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non
risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione
dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la
prosecuzione dell'attivita', stabilendo le prescrizioni necessarie ad
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive
la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.
4. La provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione
degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano
l'attivita' di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di
cui all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle
norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente
decreto e, se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per
conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more
dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato
adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attivita' e'
interrotta.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le
disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo
stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio
2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato
anteriormente al 1° luglio 2002.
6. L'entita' della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28
del decreto legislativo n. 22 del 1997 puo' essere ridotta se il
centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai
sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in
occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del
veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la
sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.
8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori
uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita'
di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e
successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da
parte delle imprese esercenti attivita' autoriparazione deve
risultare da fatture rilasciate al cliente.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n.
22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1,
comma 1, e definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare,
modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in
conformita' alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
12. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
(articolo 6, commi 1 e 2)
REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO
1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.
1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di
trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorita' competente
tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla
localizzazione degli stessi impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non
devono ricadere:
a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modifiche;
b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e'
consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della
valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del
medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di
salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge
6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21,
comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi
dell'articolo 151 del citato decreto.
1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non
devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili
comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto
idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.
1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni
locali di accettabilita' dell'impianto in relazione ai seguenti
parametri:
a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato
si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di
uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e
paleontologici.
1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione
sono da privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di
raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee,
individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di
raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla
rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da
parte di automezzi pesanti.
2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.
2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati
di:
a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi
di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
b) adeguata viabilita' interna per un'agevole movimentazione,
anche in caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di
pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione,
muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui,
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei
liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione
di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
2.2. Il centro di raccolta e' strutturato in modo da garantire:
a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su
superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori,
effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica
dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili
o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e
dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio
motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico,
liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli
accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o
liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la
rumorosita' verso l'esterno, il centro di raccolta e' dotato di
adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con
siepi o alberature o schermi mobili.
2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione
nel tempo della barriera di protezione ambientale.
3. Organizzazione del centro di raccolta.
3.1. Il centro di raccolta e' organizzato, in relazione alle
attivita' di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori
corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione
del veicolo fuori uso:
a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso
prima del trattamento;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito delle parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione
volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore di deposito dei veicoli trattati.
3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei
veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati
indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti
condizioni:
a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di
impermeabilita' e di resistenza.
3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei
veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di
impermeabilita' e di resistenza non puo' essere utilizzato, nelle
more dell'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 15, comma
1, per il deposito dei veicoli ancora da trattare.
3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata
allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere
superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle
sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere
dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita
di decantatori con separatori per oli.
3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e
di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita
copertura.
4. Criteri per lo stoccaggio.
4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche
ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono
possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle
proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita'
dei rifiuti stessi.
4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere
provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti
ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di
riempimento, di travaso e di svuotamento.
4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico
e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono
mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni
nell'ambiente.
4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo
di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo
antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di
livello.
4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e'
effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un
bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso, oppure,
nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu'
serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in
ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore
capacita'. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita
etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente
alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze
pericolose.
4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori e' effettuato in appositi
contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi
che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere
neutralizzati in loco.
4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformita' a
quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2
ottobre 2002, n. 231.
4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresi', rispettate le norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute.
4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono
essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco
chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal
suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare
gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di
raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree
confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di
appositi sistemi di copertura.
4.10. Lo stoccaggio degli oli usati e' realizzato nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio
1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere
stoccati su basamenti impermeabili.
4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno
dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati
per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di
bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti
trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto
appositamente allestita o presso centri autorizzati.
5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso.
5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso
sono effettuate secondo le seguenti modalita' e prescrizioni:
a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni
acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori
stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono
fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica
puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione,
stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della
normativa vigente per gli stessi combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono
esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi
contenitori, secondo le modalita' e le prescrizioni fissate per lo
stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della
trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di
antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi
refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e
fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano
necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante
l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni
accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare
rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio,
previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli
lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito
contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore
destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti
identificati come contenenti mercurio.
6. Attivita' di demolizione.
6.1. L'attivita' di demolizione si compone delle seguenti fasi:
a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre
operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei
componenti pericolosi in modo selettivo, cosi' da non contaminare i
successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori
uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio
commercializzabili, nonche' dei materiali e dei componenti
recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilita'
di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
7. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.
7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio
consistono:
a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo
in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per
evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza
degli operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame,
alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel
processo di frantumazione;
c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non
vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter
essere effettivamente riciclati come materiali;
d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali
paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali
materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo
tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
e) nella rimozione dei componenti in vetro.
8. Criteri di gestione.
8.1. Nell'area di conferimento non e' consentito l'accatastamento
dei veicoli.
8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora
sottoposto a trattamento e' consentita la sovrapposizione massima di
tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilita' e
valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
8.3. L'accatastamento delle carcasse gia' sottoposte alle
operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento e' stato
completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
8.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono
stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro
deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
8.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili e' realizzato in modo
tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non
comprometterne il successivo recupero.
8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai
componenti che contengono liquidi e fluidi.
8.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi
contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.
Allegato II
(articolo 9, comma 1)
MATERIALI E COMPONENTI Al QUALI NON SI APPLICA
IL DIVIETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, COMMA 1.
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| |Da etichettare o
|Ambito di applicazione|rendere identificabili
|e termine di scadenza |in base alla decisione
Materiali e componenti|dell'esecuzione |2002/525/CE
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Piombo come elemento | |
di lega | |
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1. Acciaio destinato a| |
lavorazione meccanica | |
e acciaio zincato | |
contenente, in peso, | |
lo 0,35 % o meno di | |
piombo | |
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2. a) Alluminio | |
destinato a | |
lavorazione meccanica | |
contenente, in peso, | |
il 2 % o meno di | |
piombo b) Alluminio | |
destinato a | |
lavorazione meccanica | |
contenente, in peso, | |
l' 1 % o meno di | |
piombo in peso |1° luglio 2005 (1) |
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3. Leghe di rame | |
contenenti, in peso,il| |
4 % o meno di piombo |1° luglio 2008 (2) |
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4. Cuscinetti e | |
pistoni in | |
piombo/bronzo | |
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