DECRETO 15 febbraio 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita\' dei rifiuti, ai sensi dell\'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell\'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».
(GU n. 48 del 27-2-2010 )
IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge
3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche\'
proroga di termini» e, in particolare, l\'art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante « Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita\' dei rifiuti, ai sensi
dell\'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell\'art.
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario;
Ritenuta la necessita\' di apportare alcune modifiche e integrazioni
al citato decreto 17 dicembre 2009;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1
Proroga di termini di cui all\'art. 3, comma 1
del DM 17 dicembre 2009
1. I termini di cui all\'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17
dicembre 2009, entro i quali i soggetti individuati nel medesimo
articolo sono tenuti all\'iscrizione al SISTRI, sono prorogati di
trenta giorni.
Art. 2
Estensione della videosorveglianza
agli impianti di incenerimento
1. Le disposizioni di cui all\'art. 1, comma 5 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche agli impianti di
incenerimento dei rifiuti.
Art. 3
Imprese ed enti che effettuano operazioni
di recupero e di smaltimento di rifiuti
1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui
all\'art. 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come
produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro i
termini previsti dall\'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17
dicembre 2009 per i soggetti di cui all\'articolo 1, comma 1, lettera
a) di detto decreto, come prorogati dall\'art. 1 del presente decreto.
Art. 4
Attivita\' di raccolta e trasporto di rifiuti
1. Le imprese di cui all\'art. 212, comma 5 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali
possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale
secondo quanto previsto all\'art. 3, comma 6, lettera a) del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 o, in alternativa, di un ulteriore
dispositivo USB per ciascuna unita\' locale, fermo restando l\'obbligo
di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al
trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un
dispositivo USB per ciascuna unita\' locale, il contributo e\' versato
per ciascuna di esse, fermo restando l\'obbligo di pagare il
contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei
rifiuti. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbiano provveduto all\'iscrizione al SISTRI, qualora
intendano usufruire della facolta\' di cui al presente comma, devono
richiedere i dispositivi per unita\' locale rivolgendosi al numero
verde 800 00 38 36.
Art. 5
Integrazione dell\'allegato II del DM 17 dicembre 2009
1. All\'Allegato II del DM 17 dicembre 2009 e\' aggiunto il seguente
paragrafo: «Modalita\' di pagamento dei contributi
A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e
trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla
tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita\'
degli stessi, e\' dovuto:
per ciascuna unita\' locale e per la sede legale, qualora
quest\'ultima produca e/o gestisca rifiuti;
per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta
all\'interno dell\'unita\' locale o della sede legale, qualora
quest\'ultima produca e/o gestisca rifiuti.
Per le unita\' locali in cui insistano piu\' unita\' operative da cui
originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi
dell\'art. 3, comma 6, lettera a), e\' stato richiesto un dispositivo
per ciascuna unita\' operativa, il calcolo dei contributi e\'
effettuato per ciascuna unita\' operativa.
B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che
rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti
pericolosi.
C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia
rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e\'
dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita\' di
rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita\' di
rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita\'
di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non
pericolosi).
Per le discariche il contributo e\' versato con riferimento alla
categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).
Le seguenti tipologie di impianti:
discariche (D1, D5, D12);
demolitori/rottamatori;
frantumatori;
inceneritori (D10);
impianti di coincenerimento (R1);
impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);
sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una
unica "attivita\' di gestione dei rifiuti" (art.4, comma 2, del
decreto). Pertanto, una unita\' che effettua, nell\'ambito dello stesso
impianto, piu\' operazioni di recupero/smaltimento e\' tenuta a
versare, comunque, una sola volta il contributo.
Per le "attivita\' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e
smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e\'
dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta
nell\'unita\' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno
essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita\' di
recupero e/o smaltimento svolte nell\'unita\' locale o operativa di
riferimento.
Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da
versare e\' quello previsto per la specifica attivita\' svolta
(demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla
tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle
diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate
dall\'impianto. Il contributo e\' versato sulla base della quantita\'
dichiarata di rifiuti trattati.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui
all\'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei
gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per
ciascuna categoria di appartenenza.
D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il
contributo e\' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita\'
locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e
per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non
pericolosi, il contributo relativo alla sede legale e\' dato dalla
sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di
rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo
autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi
che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i
veicoli e\' dovuto unicamente per l\'importo relativo ai rifiuti
pericolosi.
E) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
di cui all\'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il contributo e\' dovuto in base alla categoria dei produttori
di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo
per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro
cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due
veicoli.
Qualora l\'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e
8 dell\'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai
sensi del predetto comma 5.
F) per i comuni della Regione Campania, il contributo e\'
determinato in base al numero degli abitanti.
G) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani
della Regione Campania, il contributo e\' dovuto in relazione alla
popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore
adibito al trasporto dei rifiuti.
H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli
operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta
comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro
societa\' di servizi il contributo dovuto e\' determinato con
riferimento alla specifica categoria.
Il pagamento del contributo e\' effettuato mediante:
un unico versamento comprendente l\'importo complessivo dei
contributi dovuti per tutte le unita\' locali;
in piu\' versamenti distinti per ciascuna unita\' locale;
per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico
versamento, comprendente l\'importo dei contributi dovuti per la sede
legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei
rifiuti.
Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, ricevera\' un
numero di pratica e, successivamente, nel piu\' breve tempo possibile,
dovra\' effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per
acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.
Il pagamento potra\' avvenire nei seguenti modi:
presso qualsiasi ufficio postale:
mediante versamento dell\'importo dovuto sul conto corrente
postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrera\'
indicare:
Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno
2010
il codice fiscale dell\'Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma
dell\'avvenuta iscrizione;
presso gli sportelli del proprio istituto di credito:
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010
0003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di versamento
occorrera\' indicare:
contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fiscale dell\'Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma
dell\'avvenuta iscrizione;
presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d\'Italia):
versando il contributo in contanti con la seguente causale di
versamento:
Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno
2010;
il codice fiscale dell\'Operatore
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma
dell\'avvenuta iscrizione.
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli
Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800
05 08 63 o via e-mail all\'indirizzoQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , i seguenti
estremi di pagamento:
numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione
della Tesoreria Provinciale presso la quale e\' stato effettuato il
pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino
postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO)
del bonifico bancario;
l\'importo del versamento;
il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
A seguito dell\'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli
Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio o dalle
Associazioni imprenditoriali o dalle loro societa\' di servizi
delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e
Provinciali dell\'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della
data dell\'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e
delle black box.
In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il
SISTRI non potra\' procedere alle successive operazioni relative alla
consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti».
Art. 6
Indirizzo di posta elettronica per l\'iscrizione al SISTRI
1. La modalita\' di iscrizione on line di cui all\'Allegato IA
del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 comprende l\'invio mediante
posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito del
portale SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Art. 7
Termini per la comunicazione al SISTRI
dei dati di movimentazione dei rifiuti
1. All\'art. 5 del DM 17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, il secondo periodo e\' sostituito dal seguente:
«Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono
obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore
prima che si effettui l\'operazione di movimentazione, salvo
giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni
dell\'Area Registro Cronologico.»;
b) il comma 7 e\' sostituito dal seguente: «7. Il trasportatore,
in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al
sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore
prima dell\'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di
emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell\'Area Registro
Cronologico.»;
c) dopo il comma 7, e\' inserito il seguente: «7-bis. In caso di
movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI -
Area movimentazione deve essere compilata da produttori e
trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.».
Art. 8
Ulteriori tipologie particolari
1. Le disposizioni di cui all\'art. 6, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai produttori di
rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un\'organizzazione
di ente o di impresa, nonche\' al trasporto transfrontaliero
dall\'estero effettuato da un\'impresa di cui all\'art. 212, comma 5 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall\'attivita\' del
personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano
le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di
rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati
dell\'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto
stabilito dall\'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all\'art. 6,
commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009.
Art. 9
Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani
1. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all\'obbligo
di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area Registro
Cronologico.
2. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti
rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione,
unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare
D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro
raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo di 500 euro
indipendentemente dalla quantita\' di rifiuti urbani gestiti.
3. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da
impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di
autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o
deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte
nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n.
406, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI - Area
movimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata,
all\'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei
rifiuti fino all\'impianto di recupero e/o smaltimento di
destinazione. Ai fini dell\'assolvimento della responsabilita\' del
gestore dell\'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14
dell\'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.
Art. 10
Moduli di iscrizione
1. I moduli di iscrizione numeri 1 e 2 allegati al decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 sono sostituiti dai moduli allegati al
presente decreto.
2. Sono fatte salve le iscrizioni effettuate, fino all\'entrata in
vigore del presente decreto, sulla base dei moduli allegati al
decreto ministeriale 17 dicembre 2009.
Art. 11
Modifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 2009
1. All\'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,
il secondo periodo e\' sostituito dal seguente: «Alla copertura dei
costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente
comma si provvede ai sensi dell\'art. 18, comma 1, lettera e) della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.».
2. Nell\'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, la
nota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» e\' soppressa.
3. Alle Schede riportate nell\'allegato III del decreto ministeriale
17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti speciali,
nell\'Area Movimentazione Rifiuto, e\' inserita una sezione 3-bis
«Rifiuti dall\'estero» contenente i seguenti campi:
Paese di provenienza, con indicazione del nome e dell\'indirizzo
dell\'impianto;
destinazione dei rifiuti;
codice del Regolamento 1013/2006/CE;
numero di notifica, se prevista;
numero di serie della spedizione, se previsto;
quantitativo della spedizione;
b) nella Descrizione Tecnica della Scheda SISTRI - Trasportatori
rifiuti urbani nella Regione Campania, al sottoparagrafo IV, il
titolo «Registro Cronologico Trasportatori Speciali» e\' sostituito
con il seguente: «Registro Cronologico Trasportatori rifiuti urbani»;
i trattini settimo e ottavo sono eliminati; alla sezione 2, il titolo
«Sezione anagrafica trasportatori rifiuti speciali» e\' sostituito con
il seguente: «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti urbani»;
c) nella Scheda SISTRI - Impianto di discarica rifiuti
pericolosi/non pericolosi/inerti, alla sezione 4 - Informazioni
impianto, al primo e al secondo trattino la parola «annualmente» e\'
sostituita con «semestralmente»;
d) nella Scheda SISTRI - Impianto di recupero/smaltimento di
rifiuti anche mobile, nell\'Area Registro Cronologico, le parole
«Registro Cronologico Impianto di discarica» sono sostituite dalle
seguenti «Cronologico Impianto di recupero/smaltimento»;
e) nella Scheda SISTRI Gestore Centro di Raccolta rifiuti
speciali, e\' eliminata la parola «speciali»; nella sezione 2 -
Sezione anagrafica Gestore Centro di Raccolta rifiuti speciali
dell\'Area Movimentazione Rifiuto, alla nona riga, e\' eliminata la
parola «eventuale»; nella sezione 3 - Consegna rifiuti, e\' eliminato
il terzo trattino.
Le Schede SISTRI di cui all\'Allegato III, con le modifiche disposte
dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.
Art. 12
Delegato
1. All\'Allegato IA del DM 17 dicembre 2009, Definizioni, la
definizione di Delegato e\' sostituita dalla seguente: «"Delegato": il
soggetto che, nell\'ambito dell\'organizzazione aziendale, e\' delegato
dall\'impresa all\'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al
quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e\'
attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l\'impresa
non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato",
le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma
elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale
dell\'impresa».
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e\' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 15 febbraio 2010
Il Ministro: Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 166
ALLEGATO
{pdf=http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/Decreto_15_febbraio_2010_Allegato_I.pdf|590|800}