TAR Campania (SA), Sez. I, n. 1659, del 22 luglio 2013
Caccia e animali.Legittimità ordinanza allontanamento animali dalla zona residenziale

E’ legittima l’ordinanza del Sindaco ex artt. 9 e 10 del d.p.r. n. 320/1954, recante regolamento di polizia veterinaria, per l’allontanamento immediato degli animali custoditi nel pollaio insistente all’interno di zona residenziale B, con conseguente disinfestazione dell’area interessata. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'applicazione dell'art. 216 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, sulle attività insalubri non ha rilevanza la circostanza che l'attività sia industriale, commerciale o agricola, scopo perseguito dalla norma essendo quello di impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini; infatti, ai sensi dell'art. 216, comma 2, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 gli allevamenti di animali, in quanto inseriti tra le industrie insalubri di prima classe devono essere isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni: per tali devono intendersi non soltanto i centri abitati, ma anche nuclei abitativi di più modesta consistenza. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01659/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02003/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2009, proposto da: 
Marilena De Vita, rappresentata e difesa dagli avv. Matteo Ricchiuti e Lucia Suozzo, con domicilio eletto in Salerno, alla via G.V. Quaranta, n. 5 c/o Avv. Feola;

contro

Comune di Novi Velia, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Romanelli, con domicilio eletto in Salerno, alla via F. Manzo, n. 15 c/o avv. Amato; 
A.S.L. Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Pantaleo De Vita, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Vita, con domicilio eletto in Salerno, alla via C. Mauro, n. 13 c/o avv. Boffa;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 18 in data 3 settembre 2009 prot. 4643 relativa ad allontanamento animali e disinfestazione area, una ad ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale;.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Novi Velia e di Pantaleo De Vita;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Con ricorso notificato in data 16 novembre 2009, Marilena De Vita, come in atti rappresentata e difesa, impugnava, unitamente a tutti gli atti presupposti, l’ordinanza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il Sindaco del Comune di Velia, nel dichiarato esercizio dei poteri di ordinanza di cui agli artt. 9 e 10 del d.p.r. n. 320/1954, recante regolamento di polizia veterinaria, aveva ingiunto in suo danno l’allontanamento immediato degli animali custoditi nel pollaio insistente sulla sua proprietà all’interno di zona residenziale B, con conseguente disinfestazione dell’area interessata.

A sostegno del proposto gravame, la ricorrente lamenta: a) che, in violazione degli artt. 7 ss. della l. n. 24/1990, l’atto impugnato non fosse stato preceduto da doverosa attivazione del previo contraddittorio procedimentale; b) che – in violazione dell’art. 216 del r.d. n. 1265/1934 – l’ordinanza fosse stata assunta sull’erroneo presupposto che il pollaio per cui è causa costituisse “allevamento” ex D.M. 5,9,1994 e, come tale, industria insalubre di prima classe (piuttosto che di un locale ad uso strettamente personale e familiare, senza alcuna attività di commercializzazione dei volatili ivi custoditi); c) che la impugnata misura contingibile ed urgente non aveva dato atto della richiesta sussistenza di pericolo o danno per la salute pubblica, essendosi esclusivamente fondato sulla ritenuta incompatibilità urbanistica (per contro garantita dalla conformità al conseguito permesso di costruire, mai annullato nell’esercizio della potestà di autotutela); d) che – per giunta – prima di ordinare la cessazione dell’attività, il Sindaco avrebbe dovuto verificare l’utilità di emanare meno incisive ed esiziali ed egualmente idonee prescrizioni e cautele, senza precludere la continuazione dell’attività.

2.- Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione intimata che il controinteressato, prospettando la complessiva inammissibilità ed infondatezza del ricorso ed invocandone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2012 la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato, nei sensi delle considerazioni che seguono.

Il provvedimento impugnato è stato adottato su specifica richiesta della competente Unità Sanitaria Locale la quale, con nota n. 12748 del 27/08/2009, aveva segnalato che, non essendo l’allevamento in questione compatibile dal punto di vista urbanistico, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato, in difetto di diversa previsione del regolamento comunale di igiene, industria insalubre di 1a classe.

In sostanza, la valutazione tecnica effettuata dall’autorità sanitaria attestata, a prescindere dal profilo dimensionale dell’allevamento, la pericolosità dal punto di vista igienico dell'attività esercitata per l'assorbente ragione che essa fosse ubicata in zona residenziale.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'applicazione dell'art. 216 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, sulle attività insalubri non ha rilevanza la circostanza che l'attività sia industriale, commerciale o agricola, scopo perseguito dalla norma essendo quello di impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini; infatti "ai sensi dell'art. 216, comma 2, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 gli allevamenti di animali, in quanto inseriti tra le industrie insalubri di prima classe (v.d.m. 23 dicembre 1976, in G.U. 12 gennaio 1977 n. 9) devono essere isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni: per tali devono intendersi non soltanto i centri abitati, ma anche nuclei abitativi di più modesta consistenza (Consiglio Stato , sez. V, 14 ottobre 1992 , n. 1000; Consiglio Stato , sez. V, 05 febbraio 1985 , n. 67 e, da ultimo, TAR Palermo, sez. II, 4 giugno 2012, n. 1145).

Il principio, si è del resto correttamente osservato, rileva anche nel caso in cui gli allevamenti o i ricoveri di animali siano ubicati in zona destinata a verde agricolo, poiché anche "nel caso in cui un programma di fabbricazione consenta di ubicare gli allevamenti di animali all'interno delle zone agricole, tale possibilità incontra pur sempre il limite imposto dall'art. 216 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 nel senso che, all'interno della detta zona, l'allevamento deve comunque essere isolato nelle campagne e tenuto lontano dalle abitazioni" (Consiglio Stato , sez. V, 08 giugno 1998 , n. 778; T.A.R. Marche Ancona, 29 settembre 2000 , n. 1376): ciò che, a maggio ragione, non può non valere nel caso di specie, trattandosi di allevamento collocato in zona con destinazione residenziale.

A diversa conclusione non può indurre né il rilievo che non potrebbe, per un modesto allevamento destinato ad uso proprio, parlarsi di “industria” (non avendo la normativa sanitaria evocata riferimento né al profilo quantitativo né alla finalità dell’allevamento), né l’osservazione per cui, prima di disporre l’allontanamento, avrebbero dovuto vagliarsi più proporzionate misure igieniche (il che deve ritenersi escluso dalla accertata e radicale incompabilità dell’allevamento con la destinazione delle aree).

Da ultimo, deve escludersi la fondatezza della denunzia di mancata attivazione del contraddittorio, se non altro smentita dalla effettiva partecipazione ai sopralluoghi effettuati in sede istruttoria.

2.- Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto.

Sussistono, peraltro, giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)