MINISTERO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 7 novembre 2008
Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell\'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

GU n. 284 del 4-12-2008
                      IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell\'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della
legislazione in materia portuale»;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in
materia ambientale» e, in particolare, l\'art. 21 sulle autorizzazioni
per gli interventi di tutela della fascia costiera;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e, in
particolare, l\'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza
sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l\'art. 1, comma 996, che
aggiunge all\'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
11, i commi dall\'11-bis all\'11-sexies, in materia di operazioni di
dragaggio da svolgere nei siti oggetto di interventi di bonifica di
interesse nazionale;
Visto l\'art. 5, comma 11-bis, della predetta legge che prevede
l\'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture del
progetto di dragaggio sotto il profilo tecnico-economico, per la sua
successiva trasmissione e approvazione definitiva da parte del
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 5, comma 11-bis, il
progetto di dragaggio deve basarsi su tecniche idonee ad evitare la
dispersione del materiale;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita\', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», convertito con la legge 6 agosto 2008,
n.133 ed, in particolare, l\'art. 28 che ha istituito l\'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con il
compito di svolgere, tra l\'altro, le funzioni del soppresso Istituto
Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM);
Considerato che ai sensi dell\'art. 10 del decreto ministeriale 18
settembre 2001, n. 468, il Ministero dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale dell\'ISPRA per la caratterizzazione
delle aree marine perimetrate nei siti di bonifica di interesse
nazionale;
Considerato che il decreto del Ministro dell\'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, art. 5,
comma 1, ribadisce il ruolo dell\'ISPRA in merito alla
caratterizzazione delle aree marine perimetrate, estendendo tale
competenza anche ai siti di interesse nazionale ulteriormente
individuati;
Considerato che l\'art. 109, commi 2 e 5, del predetto decreto
legislativo prevede che con decreti del Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole alimentari e forestali, saranno stabilite le
modalita\' tecniche ed i criteri generali per l\'immersione in mare di
materiale derivante da attivita\' di escavo e attivita\' di posa in
mare di cavi e condotte;
Visto l\'art. 5, comma 11-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n.
84, che prevede l\'emanazione di un decreto del Ministro dell\'ambiente
e della tutela del territorio e del mare che stabilisca le
metodologie ed i criteri sulla base dei quali effettuare le analisi
per verificare l\'idoneita\' del materiale dragato ad essere gestito
nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale,
secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater dell\'art. 5 della
legge n. 84 del 1994;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che si e\' espressa
favorevolmente nella seduta del 26 marzo 2008;
Decreta:

Art. 1.

Progetto di dragaggio
1. Il presente decreto disciplina le operazioni di dragaggio nei
siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell\'art. 1, comma
996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all\'art. 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, i commi
dall\'11-bis all\'11-sexies.
2. Nei siti di cui al comma 1 l\'idoneita\' del materiale dragato ad
essere gestito secondo quanto previsto dall\'art. 5, comma 11-ter e
11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve essere verificata
sulla base di apposite analisi da effettuare nel sito prima del
dragaggio conformemente alle metodologie e ai criteri stabiliti
nell\'Allegato "A" del presente decreto.
3. Al fine di non pregiudicare la bonifica del sito di interesse
nazionale il progetto di dragaggio, per quanto concerne gli aspetti
ambientali, deve contenere: i risultati della caratterizzazione delle
analisi del materiale da dragare, condotta ai sensi dell\'Allegato "A"
del presente decreto, le tecniche idonee per la rimozione e il
trasporto del materiale nonche\' le modalita\' per l\'immersione in
mare, per formare terrapieni costieri o per il ripascimento degli
arenili, ovvero per il conferimento presso strutture di contenimento.


                               Art. 2.

Analisi chimiche e valori di riferimento
1. Le analisi, effettuate ai sensi dell\'Allegato "A", stabiliscono
in occasione della caratterizzazione ad ogni effetto l\'idoneita\' dei
materiali dragati ad essere successivamente impiegati o gestiti ai
sensi delle disposizioni di cui all\'art. 5, commi 11-ter e seguenti
della legge n. 84 del 1994.
2. Sulla base dei risultati delle analisi di cui al comma 1, il
decreto di autorizzazione di cui all\'art. 5, comma 11-bis della legge
n. 84 del 1994 determina altresi\' gli utilizzi dei materiali dragati
ai sensi dell\'art. 5, commi 11-ter e 11-quater. Non possono essere
gestiti ai sensi dell\'art. 5, commi 11-ter e 11-quater, i materiali
pericolosi derivanti dalle attivita\' di dragaggio, e cioe\'
presentanti valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte
quarta del decreto legislativo n. 152/2006. E\' fatto salvo ai sensi
dell\'art. 5, comma 11-quater il caso in cui i materiali stessi siano
sottoposti a trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione
degli inquinanti tali da raggiungere valori limite di concentrazione
inferiori a quelli indicati nel predetto Allegato D, parte quarta del
decreto legislativo n. 152/2006.
3. Qualora i risultati delle analisi di cui al comma 1 individuino
nei materiali dragati, anche a seguito del trattamento di cui al
comma 2, livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti
dalla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V del decreto
legislativo n. 152/2006 ma inferiori a quelli previsti dall\'Allegato
D, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, l\'Autorita\'
portuale, ovvero, laddove non costituita, l\'Ente competente, puo\'
chiedere al Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nell\'ambito del medesimo progetto di dragaggio di cui
all\'art. 5, comma 11-bis della legge n. 84 del 1994, anche
l\'autorizzazione a refluire detti materiali tal quali o a seguito di
trattamenti finalizzati alla riduzione degli inquinanti in strutture
di contenimento sulla base di una valutazione chimico-fisica ed
ecotossicologica dell\'accettabilita\' delle concentrazioni di
inquinanti eccedenti i suddetti limiti. Il Ministero, avvalendosi del
parere dell\'ISPRA, deve provvedere al riguardo nell\'ambito del
procedimento di cui all\'art. 5, comma 11-bis. La predetta
autorizzazione vale anche ai sensi di quanto previsto al successivo
art. 7.


                               Art. 3.

Deposito dei materiali dragati
1. In funzione degli impieghi di cui all\'art. 5, commi 11-ter e
11-quater, della legge n. 84 del 1994, i materiali derivanti
dall\'attivita\' di dragaggio possono essere depositati all\'interno di
strutture adibite, realizzate ai sensi dell\'art. 5, comma
11-quinquies, della medesima legge. E\' vietata la miscelazione tra i
materiali classificati come pericolosi ai sensi dell\'Allegato D,
parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e quelli non
pericolosi e la miscelazione tra materiali non pericolosi al solo
fine di raggiungere valori di concentrazione idonei agli utilizzi
previsti all\'art. 5, comma 11-ter.


                               Art. 4.

Collocazione definitiva dei materiali dragati
in strutture di contenimento
1. I materiali dragati, refluiti ai sensi dell\'art. 5, comma
11-quater, all\'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o
comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero,
possono essere miscelati, ancorche\' aventi caratteristiche diverse,
ferme restando le esclusioni di cui all\'art. 4, al fine di
raggiungere i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di
bonifica per la specifica destinazione d\'uso. La miscelazione deve
essere finalizzata anche al miglioramento delle caratteristiche di
stabilita\' dell\'intero ammasso dei materiali refluiti.


                               Art. 5.

Verifica dei fondali dragati
1. Al termine delle operazioni di dragaggio, si procede all\'analisi
del fondale dragato da effettuarsi ai sensi dell\'allegato "A"
limitatamente allo strato superficiale e per i parametri che superano
i valori di intervento. Nel caso i valori di concentrazione misurati
nei sedimenti di detto strato superino i limiti di intervento
individuati dall\'ISPRA per ciascun sito di interesse nazionale, si
deve attivare la procedura di bonifica.


                               Art. 6.

Bonifica delle strutture di contenimento
1. Nel caso in cui al termine dell\'attivita\' di refluimento, i
materiali presentino valori di concentrazione superiori ai limiti
fissati dalla vigente normativa in materia di bonifica per la
specifica destinazione d\'uso della struttura di contenimento, se ne
attiva la procedura di bonifica. Per la verifica dei suddetti valori
di concentrazione si tiene conto del contenuto dell\'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell\'art. 5, comma 11-bis. Nel caso di permanenza
in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i
predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza
che garantiscono comunque la tutela della salute e dell\'ambiente.
L\'accettabilita\' delle concentrazioni residue degli inquinanti
eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una
metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta
a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il
soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l\'applicazione
dell\'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati
dall\'Agenzia per la protezione dell\'ambiente e per i servizi tecnici,
dall\'Istituto superiore di sanita\' e dalle Agenzie regionali per la
protezione dell\'ambiente. I principali criteri di riferimento per la
conduzione dell\'analisi di rischio sono riportati nell\'Allegato "B".
Per la valutazione dell\'accettabilita\' delle concentrazioni residue
degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell\'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell\'art. 5, comma 11-bis.


                               Art. 7.

Norme transitorie
1. Le caratterizzazioni dei fondali realizzate con criteri analoghi
a quelli riportati nell\'allegato "A" e verificate dall\'ARPA
territorialmente competente restano valide ed efficaci ai fini di cui
all\'art. 2 purche\' intervenute prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.
Il presente decreto sara\' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2008
Il Ministro : Prestigiacomo


            

Allegati