Applicazione dei divieti di scarico di acque reflue sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. Parere del Ministero dell\'Ambiente e Tutela del Territorio n. prot. 6983/TAI/DI/PRO del 07.08.2002.
Roma -7 AGO. 2002
Ministero dell\'Ambiente e Tutela del Territorio
Servizio “per la Tutela delle Acque Interne”
prot. 6983/TAI/DI/PRO
Al Capo dell\'Ufficio Legislativo
Consigliere Claudio Iafolla
S E D E
Oggetto: Richiesta parere applicazione decreto legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
[omissis]
Al riguardo si fa presente che l\'articolo 29 del decreto legislativo 152/99 vieta lo scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per i casi previsti al comma 1 del medesimo articolo. In merito, quindi, alla possibilità di effettuare lo scarico si fa presente che per scarico su suolo deve intendersi lo scarico che avviene sul piano campagna tramite spandimento.
Per scarico negli strati superficiali del sottosuolo può intendersi lo scarico che avviene in un corpo naturale, situato al di sotto del piano campagna, composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente suddiviso in orizzonti, di profondità variabile che differisce dalla roccia disgregata sottostante per morfologia, per le proprietà, per la composizione chimico-fisica e per i caratteri biologici.
Lo spessore di tale corpo natura dovrebbe essere compreso tra 1,5 e 4,0 metri e, comunque, deve trovarsi al di sopra della massima escursione del livello di falda di 1,50 metri. Tale definizione è necessaria al fine di garantire uno spessore sufficiente affinché avvengano i fenomeni di autodepurazione e la possibilità tecnica di installare dispositivi di scarico nonché impedire il contatto diretto tra lo scarico e le acque sotterranee.
La condizione sopra esposta deve intendersi come indicazione di carattere generale e comunque lo scarico può avvenire solo nei casi in cui:
- si possono sfruttare i naturali processi biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti di filtrazione e percolazione dei liquami scaricati e le conseguenti ridistribuzioni di umidità negli strati superficiali del sottosuolo;
- si eviti il danneggiamento alla circolazione sotterranea.
Per quanto riguarda il primo punto, i fenomeni di autodepurazione, determinati dalla presenza di uno strato attivo, sono condizionati dalla natura pedologica e geologica dell\'area, nonché dalle caratteristiche idrologiche ed idrogeologiche. Pertanto la presenza di eventuali sostanze che non subiscono fenomeni di autodepurazione apprezzabili deve essere vietata. Per quanto sopra l\'attività di scarico va valutata caso per caso sulla base di idonei accertamenti sulla situazione locale.
Inoltre, in relazione al rispetto della tabella 4 dell\'allegato 5 del 152/99 che definisce limiti minimi di emissione per le acque reflue urbane ed industriali, ai fini di una corretta tutela delle acque sotterranee, si fa presente che qualora le condizioni locali siano tali da non poter accettare tali limiti, gli stessi devono essere più restrittivi o addirittura può essere previsto il divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.
Quanto sopra è necessario al fine di evitare il ricorso ad interventi di bonifica secondo le disposizioni del decreto ministeriale 471/99 qualora la prima falda non rispetti anche per un solo parametro i requisiti di qualità di cui al medesimo D.M. 471/99.
Resta, in ogni caso, fermo il divieto dello scarico delle sostanze pericolose di cui all\'art. 34 del D.lgs 152/99 con particolare riferimento al punto 2.1 dell\'allegato 5.
Il Direttore Generale