Consiglio di Stato Sez. V sent. 1662 del 29 marzo 2004
Edilizia – Urbanistica – Piano Regolatore generale
Le autorimesse fuori terra, non rientrando nell’ambito di operatività dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989, in base alla quale, se si tratta di costruzioni nel sottosuolo, è possibile la loro realizzazione anche in contrasto con le norme urbanistiche relative alla zona (non con quelle paesaggistiche), sono soggette alla disciplina urbanistica generale come ordinarie nuove costruzioni. Correttamente, pertanto, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha ritenuto che le stesse non fossero sanabili, perché in contrasto con il Piano Regolatore Generale, qualora quest’ultimo ammetta, nella zona interessata, unicamente interventi edilizi di tipo conservativo e non nuove costruzioni.
REPUBBLICA ITALIANA N.1662/04REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 571 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003
ha
pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul
ricorso in appello n. 571/2003 proposto dal Comune di Stresa, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e
difeso dagli Avv.ti. Guido Sertorio e Donella Resta ed elettivamente
domiciliato
presso quest’ultima in Roma, Via Lungotevere Marzio, n. 3,
CONTRO
Eurocentro,
s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giuseppe Greppi, Nicolò Paoletti e Paolo Monti, elettivamente
domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via Barnaba Tortolini, n. 34;
per
l'annullamento della sentenza del T.A.R. del Piemonte, Sezione I, del
27.11.2002, n. 1982;
Visto
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti tutti di causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del 18.11.2003
, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi
altresì gli avvocati Resta e Paoletti;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La
Eurocentro, s.r.l., che aveva ottenuto dal Comune di Stresa la concessione
edilizia n. 76/1996 per la ristrutturazione di un edificio e per la
realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di questo, tra altre istanze di
variante, aveva chiesto di poter realizzare l’area parcheggi mediante la
costruzione di autorimesse all’interno di un terrapieno.
Nelle
more dell’esame della istanza di variante, la Eurocentro iniziava la
realizzazione delle autorimesse.
Il
Comune di Stresa, con sopraluogo in data 13.4.2000,accertava l’esecuzione dei
lavori in difformità dalla concessione edilizia.
La
istanza di concessione in sanatoria proposta dalla Eurocentro, in ordine alla
quale si esprimeva più volte la Commissione Edilizia Comunale (in date
31.5.2000 e 21.6.2000 in senso sfavorevole e in data 26.7.2000 in senso
favorevole) e altri pareri (30.11.2000 e 1.2.2001 dell’Avv. Vittorio Barosio,
in senso favorevole e del tecnico autore degli elaborati del Piano regolatore
generale in senso sfavorevole) veniva rigettata dal Responsabile del Servizio
Tecnico con provvedimento dell’11.5.2001, n. 60.
La
Eurocentro impugnava tale provvedimento.
Il
Comune di Stresa si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del
ricorso.
Il
T.A.R. del Piemonte, I Sezione, con la sentenza del 27.11.2002, n. 1982,
accoglieva il ricorso della Eurocentro e annullava il provvedimento
dell’11.5.2001, n. 60.
Il
Comune di Stresa appella tale sentenza deducendone la erroneità e domandandone
la riforma.
La
Eurocentro resiste all’appello chiedendo la conferma della sentenza appellata,
riproponendo anche un motivo di ricorso non esaminato dal T.A.R.
La
istanza cautelare di sospensione della efficacia della sentenza appellata è
stata accolta dalla Sezione con ordinanza del 4.2.2003, n. 357.
All’udienza
del 18.11.2003
, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il
Comune di Stresa appella la sentenza del 27.11.2002, n. 1982, con la quale la 1^
Sezione del T.A.R. del Piemonte ha accolto il ricorso proposto dalla Società
Eurocentro, s.r.l., e ha annullato il provvedimento del Responsabile del
Servizio Tecnico Comunale dell’11.5.2001, n. 60, di diniego, ai sensi
dell’art. 2.11. delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore
Generale, della concessione in sanatoria relativa alla realizzazione di
autorimesse e della concessione in variante richiesta in data 5.5.1999, n. 5362.
L’appello
è meritevole di accoglimento.
Stabilisce
l’’art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122 che “i proprietari di immobili
possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano
terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti”.
La
norma continua disponendo che tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al
fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto
conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela
delle risorse idriche.
In
base alla norma ora riportata, i predetti parcheggi devono essere realizzati, se
non vengono a ciò adibiti i locali del piano terra di un fabbricato, o nel
sottosuolo dello stesso fabbricato ovvero nel sottosuolo di un’area
pertinenziale esterna.
Nel
provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico dell’11.3.2000, n. 60,
oggetto della presente controversia, viene rilevato che la società Eurocentro,
che aveva ottenuto la concessione edilizia n. 76/1996 per la ristrutturazione di
un edificio e per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di questo, aveva
invece realizzato delle autorimesse fuori terra.
La
edificazione di autorimesse fuori terra emerge in modo incontestabile dalle
fotografie depositate in atti dal Comune appellante.
Il
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale nel provvedimento impugnato si
riferisce alla “realizzazione di box costruiti sopra il livello di campagna e
racchiusi nelle strutture portanti di sostegno di una piazzola fiancheggiante la
strada preesistente”.
Le
autorimesse in questione, pertanto, non rientrando nell’ambito di operatività
dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989 ora riportato, in base alla quale, se
si tratta di costruzioni nel sottosuolo, è possibile la loro realizzazione
anche in contrasto con le norme urbanistiche relative alla zona (non con quelle
paesaggistiche), sono soggette alla disciplina urbanistica generale come
ordinarie nuove costruzioni.
Correttamente,
pertanto, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha ritenuto che le
stesse non fossero sanabili, perché in contrasto con l’art. 2.11 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale. Per tale disposizione,
infatti, concernente le “aree di salvaguardia ambientale”, nella zona
interessata sono ammesse unicamente interventi edilizi di tipo conservativo e
non nuove costruzioni.
Da
quanto precede emerge chiaramente che non sono da condividere le affermazioni
della sentenza appellata secondo cui, poiché il Comune di Stresa aveva
acquisito sulla istanza di sanatoria due pareri favorevoli della Commissione Edilizia Comunale e un parere sfavorevole del redattore del
Piano Regolatore Generale, avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali si
era determinato a disattendere i pareri favorevoli.
Nel
provvedimento impugnato, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ha
articolatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di aderire al
parere sfavorevole e non a quelli favorevoli, obbligatori ma non vincolanti,
resi dalla Commissione Edilizia Comunale, affermando espressamente di aderire a
quello ostativo alla sanatoria sulla base dell’effettivo stato di fatto,
evidenziato dal predetto parere sfavorevole, relativo alla realizzazione fuori
terra dei box.
E’
del tutto irrilevante, poi, il fatto che nel provvedimento non si faccia alcun
accenno al parere legale acquisito dal Comune di Stresa nell’ambito del
procedimento conclusosi con il diniego di sanatoria. Tale parere (così come
quelli espressi dalla Commissione Edilizia Comunale) risulta evidentemente reso
senza una previa ricognizione dello stato dei luoghi, giacchè in caso contrario
l’estensore non avrebbe potuto non prendere atto del fatto, incontestabile,
che le autorimesse non erano interrate.
Il
parere legale, che oltretutto non è elemento tipico della fattispecie, è
comunque sovrastato dalla motivazione del provvedimento che fonda su concreti e
non oppugnabili elementi di fatto.
Deve
rilevarsi l’erroneità della sentenza appellata anche nel punto in cui i primi
giudici hanno affermato la illegittimità del provvedimento di diniego della
sanatoria in quanto l’art. 2.11. delle Norme di Attuazione del Piano
Regolatore Generale non si applicherebbe ai posteggi giacché questi
costituiscono standard urbanistici obbligatori a servizio degli immobili
residenziali già esistenti.
Standard
obbligatori sono gli spazi, le aree destinate ai parcheggi.
Nella
specie, invece, si tratta di costruzioni destinate ad autorimesse.
Va
infine respinto il motivo, non esaminato dal T.A.R. e riproposto
dall’appellata, con il quale la società Eurocentro ha rilevato che nella
specie il provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
illegittimamente non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione del
responsabile del procedimento.
Si
rileva al riguardo che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento,
come è stato già affermato da questo Consiglio, non è motivo di illegittimità
del provvedimento, dovendosi in tal caso intendere che il responsabile è il
dirigente dell’unità organizzativa competente (VI, 5.12.2002, n. 6654).
L’appello,
in conclusione, va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va respinto
il ricorso di primo grado.
Le
spese dei due gradi del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono
liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello
in epigrafe e, per l’effetto respinge il ricorso originario.
Condanna
la Società Eurocentro a pagare al Comune di Stresa le spese dei due gradi del
giudizio che liquida in complessivi Euro 3000,00 (tremila).
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così
deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 18.11.2003
, con l'intervento dei signori:
Alfonso
Quaranta
Presidente
Paolo
Buonvino
Consigliere
Francesco
D’Ottavi
Consigliere
Claudio
Marchitiello
Consigliere
Est.
Aniello Cerreto Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Claudio
Marchitiello
Alfonso Quaranta
IL
SEGRETARIO
Francesco
Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29 marzo 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982,
n. 186)
IL
DIRIGENTE
Antonio
Natale