Cass. Sez. III n. 10799 del 12 marzo 2018 (Ud 8 feb 2018)
Presidente: Ramacci Estensore: Cerroni Imputato: Mezzetto
Rifiuti.Occasionalità del trasporto

Trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1 cit. è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale, purché costituisca una “attività” e non sia assolutamente occasionale, laddove è la stessa descrizione normativa ad escludere dall’area di rilevanza penale le condotte di assoluta occasionalità

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 marzo 2017 il Tribunale di Cosenza, contestualmente disponendo la restituzione del motocarro in sequestro, ha condannato Francesco Mezzetto alla pena, sospesa, di euro 2600 di ammenda per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stante l’avvenuto trasporto di materiale ferroso da qualificare come rifiuto.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.
2.1. In particolare, col primo motivo è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 256 cit., attesa la mera occasionalità della condotta, siccome pacificamente emergente dalla compiuta istruttoria che, di per sé, escludeva la configurabilità del reato.
2.2. Col secondo motivo era quindi dedotto il vizio di contraddittorietà dell’iter motivazionale, atteso che il ricorrente aveva solamente raccolto del materiale ferroso abbandonato per poi riutilizzarlo. In proposito il provvedimento aveva trattato della pretesa non riutilizzabilità del materiale, senza peraltro neppure averlo esattamente descritto.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.
4.1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione esistente.
4.1.1. Al riguardo, deve anzitutto essere ricordato che, in tema di rifiuti, la definizione dell’art. 183, comma primo, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione ovvero l’obbligo di disfarsi, esige - in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l’azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione - che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l’agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (cfr. Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912). Per rifiuto, quindi, deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, restando irrilevante se ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il suo recupero e, inoltre, prescindendosi da ogni indagine sull’intenzione del detentore che abbia escluso ogni riutilizzazione economica della sostanza o dell’oggetto da parte di altre persone (cfr. ad es. Sez. 3, n. 31011 del 18/06/2002, Zatti, Rv. 222390).
In proposito, tra l’altro, l’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una quaestio facti, come tale demandata al giudice di merito, ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445).
4.1.2. Ciò posto, quanto all’avvenuta definizione del materiale recuperato dal ricorrente, il provvedimento impugnato ha coerentemente dato atto che personale del Corpo forestale dello Stato di Cosenza aveva intercettato il motocarro del ricorrente carico di rottami ferrosi, ossia di due quintali di rifiuti metallici di varia natura e genere che il ricorrente aveva dichiarato di avere trovato abbandonato nella piazzola di una vecchia fornace. Al riguardo, con motivazione esente da vizi e certamente non illogica il Tribunale cosentino ne ha individuato la natura di rifiuto assumendo l’irrilevanza dell’intenzione soggettiva dell’agente ed invece il rilievo della destinazione obiettiva della res, ed in proposito si trattava di pezzi metallici derivanti dallo smembramento di altri oggetti ormai in disuso. Infine, facendo corretta applicazione del principio del favor rei, il provvedimento impugnato ha ritenuto che tutto l’insieme di rifiuti fosse da considerare composto da materiali non pericolosi, sì da indurre un più mite trattamento sanzionatorio.
4.1.3. Su siffatto articolato iter motivazionale il ricorrente non assume specifica contraria posizione, concentrandosi invece sulla natura occasionale dell’attività contestata.
4.2. Su questo punto, è principio di ordine generale che il reato di cui all’art. 256, comma primo, del d.lgs. 152 cit., che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo d.lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014, dep. 2015, Seferovic, Rv. 261959).
Ciò posto, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995), non rilevando appunto la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (in specie il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall’imputato)(Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836).
4.2.1. In proposito, a prescindere dal rilievo che gli stessi testi a favore dell’imputato avevano solamente affermato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) che non erano a conoscenza del fatto che il loro congiunto utilizzasse il motocarro per il trasporto di rifiuti lucrandone un guadagno, si osserva che, quanto alla pretesa irrilevanza penale della condotta in ragione della occasionalità, deve essere ribadito che, trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1 cit. è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic, Rv. 247605), purché costituisca una “attività” e non sia assolutamente occasionale, laddove è la stessa descrizione normativa ad escludere dall’area di rilevanza penale le condotte di assoluta occasionalità (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 5716 cit., anche per ulteriori riferimenti).
4.3. In specie, il ricorrente aveva a disposizione un veicolo congruo al trasporto di simili materiali siccome individuati dal primo Giudice, mentre la stessa quantità di rottami ferrosi rinvenuti nella sua disponibilità depone nel senso di escludere la mera occasionalità del trasporto (tenuto anche conto dei limiti quantitativi fissati, sia pure ad altri fini, dall’art. 193, comma 5, d.lgs. 152 cit.), anche in ragione del fatto che detti rottami avevano natura eterogenea.
4.3.1. D’altronde non vi è incoerenza del provvedimento impugnato, laddove viene concessa la sospensione condizionale della pena in considerazione dell’occasionalità della condotta.
Va da sé che la prognosi favorevole appare semmai legata al fatto che il trasporto debba essere considerato al più episodico, laddove la mera occasionalità è stata ricondotta, ad es., alla dismissione, da parte di un privato, di quanto contenuto in un proprio locale cantina. Ipotesi all’evidenza ben differente rispetto alla fattispecie di cui al presente giudizio, tenuto conto degli aspetti in fatto evidenziati, che lasciano presuppore quel minimum di organizzazione idoneo a rappresentare l’esistenza in proposito di un’attività, quantomeno di natura rudimentale, volta al recupero ed al trasporto del materiale in questione.
4.3.2. Alcuna contraddizione, pertanto, appare ravvisabile al riguardo.
4.4. In ordine infine alla disposta restituzione del mezzo utilizzato per il trasporto illecito, essa appare in contrasto con quanto statuito dall’art. 259, comma 2, d.lgs. 152 cit..
Nulla va ovviamente comunque riformato in proposito, stante la mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
5. Il ricorso va quindi disatteso, in considerazione dell’infondatezza dell’impugnazione siccome proposta.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.    

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 08/02/2018