Cass. Sez. III n. 512 del 8 gennaio 2013 (ud. 24 ott. 2012)
Pres. Lombardi Est. Graziosi Ric. PG in proc. Casale
Rifiuti. Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari

L'ambito di applicazione della disciplina dettata in passato dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e ora dal dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, T.U. Ambientale è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, del citato d.lgs. n. 152.

RITENUTO IN FATTO

1, Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Enna, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto, perchè il fatto non sussiste, C.E.G. dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, a lui ascritto per avere, quale titolare della ditta "L'Oleificio F.lli Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c", sversato abusivamente in un terreno agricolo acque di vegetazione e sanse provenienti dalla molitura delle olive.

Era stato accertato, a seguito di sopralluogo del personale del Corpo Forestale, che il C., su due aree, rispettivamente di 70 e 100 metri quadri, facenti parte di un fondo nella sua disponibilità, aveva sversato, in maniera del tutto incontrollata, acque di vegetazione e sanse, queste ultime per un quantitativo complessivo di circa 80 metri cubi, provenienti dall'attività di molitura delle olive.

Il giudice di merito ha affermato, con riferimento alle acque di vegetazione, che l'oleificio F.lli Casale aveva comunicato al sindaco del Comune di Villarosa l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, con specifica indicazione alle aree nelle quali detta utilizzazione sarebbe avvenuta. La sansa, poi, rientra nella nozione di sottoprodotto ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis, introdotto dal D.Lgs n. 205 del 2010, potendo essere utilizzata per l'estrazione del relativo olio, come combustibile o quale ammendante per il terreno, come avvenuto nel caso in esame.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanisetta, che la denuncia per inosservanza ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 1, e art. 256, commi 1, lett. a) e comma 2, in sintesi deducendo che nel caso in esame non si è in presenza di un'ipotesi di utilizzazione delle acque di vegetazione a fini di fertirrigazione, bensì esclusivamente dell'abbandono delle predette acque e della sansa sul terreno, fatto che integra il reato di cui all'imputazione.

L'imputato ha depositato memoria difensiva riprendendo anche gli argomenti evidenziati nella sentenza e chiedendo il rigetto del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Il giudice di merito ha correttamente distinto le acque di vegetazione, derivanti dall'attività di molitura delle olive, dalla sansa, applicandosi solo alle prime la possibilità di utilizzazione agronomica ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1 lett. p); tale utilizzazione, però, costituisce reato ai sensi del cit. D.Lgs., art. 137, comma 14, se non viene effettuata nel rispetto delle procedure previste.

Nel caso in esame l'accertamento di fatto riportato in sentenza risulta in contrasto con l'affermazione del rispetto delle procedure previste per lo spandimento sul terreno delle acque di vegetazione a fini di utilizzazione agronomica. Insegna invero la giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Cass., sez. 3, 5 giugno 2007 n. 21777, RV 236709) che l'ambito di applicazione della disciplina dettata in passato dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e ora dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (T.U. Ambientale) è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dal citato D.Lgs., art. 256, comma 2.

Quanto alla nozione di sottoprodotto ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 12, riferito dalla sentenza all'abbandono della sansa per circa 80 metri cubi, l'utilizzazione di detto materiale "nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione" deve essere certo (dell'art. 184 bis, comma 1 lett. b). Ma nel caso in esame, l'utilizzazione della sansa, come ammendante per il terreno, risulta solo ipotizzata in sentenza, non venendo citato alcun elemento probatorio dal quale è stato desunto l'accertamento di fatto sul punto.

In conclusione, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta per il proseguo del processo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.