Cass. Sez. III n. 3256 del 25 gennaio 2023 (UP 15 dic 2022)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Lotti
Urbanistica.Opere in zona sismica 3 e 4

In presenza di opere realizzate in zona sismica in difetto di autorizzazione, il Giudice è chiamato ad una complessiva e motivata verifica circa la natura e la consistenza degli interventi, anche in rapporto alle caratteristiche sismiche dell’area e con particolare attenzione ai casi in cui questa appartenga alle zone 3 e 4, come nel caso in esame. Al riguardo, il Giudice deve impiegare le categorie e le definizioni contenute nell’art. 94-bis citato, di stretta interpretazione, e deve fornire della propria valutazione un congruo riscontro nel corpo della sentenza. Nell’ambito di tale verifica, poi, può risultare di supporto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, contenente l’approvazione delle linee guida generali per l’individuazione – dal punto di vista strutturale – degli interventi contenuti nell’art. 94-bis stesso (quali da considerare “rilevanti”, quali di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza”), nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93; ebbene, queste linee guida contengono – per dato testuale – “i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull’interno territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale”. Un’elencazione di criteri, quella di cui al decreto in esame, a carattere indicativo e privo di esaustività, dunque, oltre che espressamente ideata “in termini di carattere generale”, che il giudice è chiamato ad applicare – quale norma extra-penale - nel rispetto della normativa primaria sanzionatoria e delle sue definizioni, ed alla luce delle “specifiche elencazioni di adeguamento” delle stesse linee guida, che le regioni sono state chiamate ad adottare dal comma 2 dell’art. 94-bis in questione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/3/2022, il Tribunale di Firenze dichiarava Luis Carlo Antonio Lotti colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 94-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e lo condannava alla pena di 3.500,00 euro di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale, riqualificando l’originaria contestazione (di cui agli artt. 93-95, decreto citato) nel reato ex art. 94, non avrebbe verificato che gli immobili interessati dall’abuso sarebbero ubicati nel comune di Certaldo, qualificato come zona 3 a bassa sismicità, come da documentazione in atti ed allegata; tale carattere impedirebbe l’applicazione della norma riscontrata, al pari del successivo art. 94-bis, così da escludere la responsabilità penale, dato che nessuna autorizzazione preventiva avrebbe dovuto essere rilasciata dall’Ufficio tecnico della Regione;
- il vizio di motivazione è contestato quanto alla figura del Lotti, che non rivestirebbe la carica di legale rappresentante della Società Agricola Fonti s.r.l., proprietaria e committente dei lavori; come da atto costitutivo, invero, la rappresentanze di fronte a terzi spetterebbe a tale Ching Chiat Kwong, ed a nulla varrebbe che il ricorrente avesse firmato i progetti depositati (dei quali non avrebbe potuto conoscere le eventuali irregolarità), né che fosse stato nominato amministratore delegato della società, dato che la qualifica non implicherebbe il potere di rappresentare in giudizio la società né una responsabilità per l’attività di ristrutturazione commissionata dalla società. La motivazione stesa dal Tribunale al riguardo, peraltro, sarebbe illogica, dunque viziata.  

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta parzialmente fondato, nei termini che seguono.
4. Con riguardo al secondo motivo, da esaminare invero per primo, il Collegio ne evidenzia la palese inammissibilità, perché formulato in termini di puro merito, propri della sola fase di cognizione, con richiesta di riesame delle risultanze (documentali) offerte dall’istruttoria al riguardo.
4.1. La sentenza impugnata, affrontando la stessa questione della riferibilità soggettiva delle condotte, ha evidenziato che il Lotti – a prescindere dal fatto che non potesse rappresentare in giudizio la società – era amministratore delegato della “Fonti s.r.l.”, con il conseguente riconoscimento dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo stesso ricorrente, poi, aveva presentato il progetto delle opere (poi disatteso in sede di esecuzione) al competente ufficio della Regione, così esercitando un effettivo potere attribuitogli dalla società, che poteva esercitare tanto quanto il presidente del consiglio di amministrazione, Ching.
4.2. In forza di ciò, la sentenza ha dunque correttamente rilevato che il ricorrente aveva pieno titolo ad agire in nome e per conto della società, e siccome la fattispecie contestata (così come quella riconosciuta) costituisce reato comune, non proprio, ben poteva essere riferita all’odierno ricorrente.
5. Con riguardo, invece, al primo motivo di impugnazione, che attiene al rapporto tra caratteristiche dell’area e sussistenza dell’illecito penale, occorre innanzitutto evidenziare che questa Corte, con giurisprudenza costante, ha sostenuto che il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica, previsto dall'art. 93 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si configura anche in caso di opere in aree definite a bassa sismicità ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 94 del medesimo d.P.R. che, in conseguenza dell'eliminazione di quello che, in precedenza, era definito "territorio non classificato", rientrano nella zona con grado di sismicità 4, per le quali le Regioni possono prevedere l'obbligo della progettazione antisismica (per tutte, Sez. 3, n. 51600 del 28/9/2018, C., Rv. 274107).
5.1. E’ stato evidenziato anche che l'art. 94, riconosciuto a carico del Lotti, esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del medesimo d.P.R. 380/2001. Il secondo comma di tale disposizione, infatti, prevede la definizione, con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche; a tal fine è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003), con cui sono stati dettati i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio, hanno redatto l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. E' stato così eliminato quello che in precedenza era il territorio "non classificato" ed è stata introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.
6. Alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, questa Corte ha quindi più volte affermato che, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica (tra le altre, Sez. 3, n. 56040 del 5/7/2017, D’Alessio, non massimata).
7. Tanto premesso, occorre tuttavia riscontrare che il d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, ha introdotto nel d.P.R. n. 380 del 2001 l’art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zona sismica), che contiene la definizione di interventi “rilevanti” e di interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, così come di quelli che non costituiscono pericolo per la stessa pubblica incolumità. Tra i primi, a) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4); b) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).
8. Al comma 3 dello stesso art. 94-bis, si prevede poi che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94; ed al successivo comma 4, che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
9. Dal complesso normativo così delineato, risulta dunque evidente che, in presenza di opere realizzate in zona sismica in difetto di autorizzazione, il Giudice è chiamato ad una complessiva e motivata verifica circa la natura e la consistenza degli interventi, anche in rapporto alle caratteristiche sismiche dell’area e con particolare attenzione ai casi in cui questa appartenga alle zone 3 e 4, come nel caso in esame. Al riguardo, il Giudice deve impiegare le categorie e le definizioni contenute nell’art. 94-bis citato, di stretta interpretazione, e deve fornire della propria valutazione un congruo riscontro nel corpo della sentenza. Nell’ambito di tale verifica, poi, può risultare di supporto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, contenente l’approvazione delle linee guida generali per l’individuazione – dal punto di vista strutturale – degli interventi contenuti nell’art. 94-bis stesso (quali da considerare “rilevanti”, quali di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza”), nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93; ebbene, queste linee guida contengono – per dato testuale – “i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull’interno territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale”. Un’elencazione di criteri, quella di cui al decreto in esame, a carattere indicativo e privo di esaustività, dunque, oltre che espressamente ideata “in termini di carattere generale”, che il giudice è chiamato ad applicare – quale norma extra-penale - nel rispetto della normativa primaria sanzionatoria e delle sue definizioni, ed alla luce delle “specifiche elencazioni di adeguamento” delle stesse linee guida, che le regioni sono state chiamate ad adottare dal comma 2 dell’art. 94-bis in questione.
10. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Tribunale di Firenze verifichi la natura e la consistenza delle opere, quindi la rilevanza penale della condotta contestata, alla luce dei principi appena riportati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022