SEZ. 3 SENT. 33013 DEL 05/08/2003 (UD.03/06/2003) RV. 225553
PRES. Papadia U REL. Franco A COD.PAR.368
IMP. Sorrentino ed altro PM. (Parz. Diff.) Iannelli D
538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reato di costruzione abusiva - Na tura di reato permanente - Momento di cessazione - Individuazione.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20
La cessazione della permanenza del reato di costruzione abusiva va individuato nel momento della ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture
esterne ed interne, atteso che la particolare nozione di ultimazione, contenuta nell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e che anticipa tale
momento a quello della ultimazione della struttura, e' funzionale ed applicabile solo in materia di condono edilizio e non anche per stabilire in via
generale il momento consumativo del reato di costruzione in difetto di concessione (ora permesso di costruire).
Fonte CED Cassazione