Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale sent. 180 del 16 luglio 2019
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo [REASTA] per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano - Funzioni e competenze della Regione - Funzioni di gestione e organizzazione della REASTA - Funzioni e competenze del CAI Abruzzo, del Collegio delle guide alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche Abruzzo - Funzioni e competenze dei Comuni e delle ASBUC [Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico] - Programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA - Regolamento attuativo.
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Modificazioni della legge regionale n. 42 del 2016 recante "Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo [REASTA] per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano" - Funzioni e competenze della Regione - Previsione, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, della determinazione delle attività da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della rete escursionistica, della individuazione dei soggetti dei quali avvalersi per la loro realizzazione e della quantificazione delle risorse da destinare alla copertura delle eventuali spese.
Programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA - Previsione, sino all'adozione del programma regionale, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, della determinazione delle attività da ritenersi prioritarie, dell'individuazione dei soggetti a cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3280 del 21 maggio 2019
Urbanistica.Pianificazione territoriale e disciplina delle distanze minime tra edifici
Le previsioni di cui all' art. 9, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 — riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici — essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza, quanto piuttosto l'igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose, devono considerarsi assolutamente inderogabili da parte dei Comuni, che si devono attenere ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici; inoltre, traendo le norme del succitato d.m. n. 1444 del 1968 la propria efficacia dall' art. 41 quinquies comma 8, l.17 agosto 1942, n. 1150 — in tale parte non abrogato dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 — le relative previsioni devono considerarsi avere una efficacia immediatamente precettiva e tale da potersi sostituire alle eventuali norme di piano regolatore ad esse non conformi; pertanto, ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione o comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata
Cass. Sez. III n. 29963 del 9 luglio 2019 (UP 8 feb 2019)
Pres. Sarno Est. Corbo Ric. La Barbera
Urbanistica.Muro perimetrale di recinzione
Per la realizzazione di un muro perimetrale di recinzione occorre il previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001
TAR puglia (BA) Sez. II n.725 del 20 maggio 2019
Urbanistica.Il permesso di costruire tacito per assenso non è soggetto a decadenza
Rimane nella disponibilità del privato l’opzione per il rilascio di un provvedimento espresso (art. 2, comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241), sancito dalla normativa edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) come regola generale, laddove sia stata prevista, come regola speciale, ma deve ritenersi a ratione solo in via alternativa, la formazione di un silenzio-assenso, in quanto anche gli strumenti autorizzativi diversi o minori (c.d. S.C.I.A. e C.I.L.A.) sono consentiti solo nei casi speciali espressamente contemplati e fanno comunque salva la possibilità di scelta della richiesta da parte dell’interessato per il rilascio di un provvedimento espresso. Difatti, la validità dell’auto-qualificazione compiuta e la completezza o meno della documentazione, utili a formare il titolo edilizio tacito, costituisce, anche a seconda della complessità dell’intervento costruttivo a realizzarsi, una questione talvolta opinabile, in relazione alla quale il soggetto istante del provvedimento autorizzatorio edilizio ben può conservare l’interesse a optare per il rilascio di un titolo edilizio espresso da parte dei competenti uffici comunali, onde evitare di esporsi al successivo esercizio del potere di autotutela, con lesione della propria sfera economico-patrimoniale.Motivo per cui, giammai l’amministrazione comunale può pronunciare una “decadenza” in ordine al titolo edilizio tacito (presuntivamente) formatosi, qualora sia stato richiesto, più volte nel tempo – com’è avvenuto nel caso di specie – l’emanazione di un provvedimento espresso.
Cass. Sez. III n. 28181 del 27 giugno 2019 (CC 16 mag 2019)
Pres. Rosi Est. Di Stasi Ric. Petazzi
Rifiuti. Limiti all'applicabilità della disciplina delle terre e rocce da scavo
In materia di terre di rocce e scavo va esclusa l’applicabilità della speciale disciplina in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso
TAR Sicilia (CT) sez. II n.1432 del 12 giugno 2019
Urbanistica.Approvazione del piano di lottizzazione
L'approvazione del piano di lottizzazione non è un atto dovuto, anche se il progetto sia conforme al piano regolatore generale, ma costituisce comunque espressione di potere discrezionale dell'autorità chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest'ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza. In sostanza, la mera astratta conformità urbanistica del piano di lottizzazione, non esclude la possibilità di una piena valutazione dei contenuti di quest'ultimo e ciò perché altrimenti si finirebbe con lo snaturare finanche la funzione di indirizzo politico spettante all’organo consiliare, che è appunto l’unico soggetto deputato dal legislatore, anche regionale, all’approvazione dello strumento attuativo. Pertanto, il Consiglio Comunale, nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 14 l.r. n. 71/1978, esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e non di semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale.
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