Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez.III n. 4411 del 26 giugno 2019
Caccia e animali.Danni da fauna selvatica
L'art. 26, l. 11 febbraio 1992, n. 157 prevede l'istituzione, a cura di ogni Regione, di un fondo "per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dell'attività venatoria..."; l’istituzione del fondo trova la sua giustificazione razionale nell'esigenza di non gravare l’Amministrazione di oneri indeterminati ed imprevedibili nel loro ammontare in relazione ad eventi che non sono ascrivibili a suoi comportamenti illegittimi, ma si collegano alla tutela di interessi superiori affidati alle sue cure, quale è quello alla protezione dell'ambiente naturale e, in particolare, della fauna selvatica (ormai non più res nullius ma appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato in forza dell'art. 1, l. 27 dicembre 1977, n. 968, ora art. 1, l. n. 157 del 1992. La fattispecie prevista dal legislatore, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, dà luogo non a un vero risarcimento danni bensì al ristoro di un pregiudizio economico subito dall’agricoltore tramite indennizzo, espressione di solidarietà civica per i danni causati da fauna selvatica e quindi da animali che soddisfano il godimento dell’intera collettività
TAR Veneto Sez. II n. 755 del 24 giugno 2019
Urbanistica.Nozione di inizio lavori
I lavori possono ritenersi iniziati ove implichino il concentramento di mezzi e di manodopera, la messa a punto dell'organizzazione del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, lo scavo e il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna o almeno l'esecuzione di scavi preordinati al getto delle fondazioni, non risultando idonei ad evitare la decadenza del titolo autorizzatorio, invece, semplici sbancamenti di terreno
Corte di Giustizia (Grande Sezione) 29 luglio 2019
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Espoo – Convenzione di Aarhus – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Nozione di “progetto” – Valutazione delle incidenze sul sito interessato – Articolo 6, paragrafo 4 – Nozione di “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147/CE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “progetto” – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 1 – Valutazione dell’impatto ambientale – Articolo 2, paragrafo 4 – Esenzione dalla valutazione – Abbandono progressivo dell’energia nucleare – Normativa nazionale che prevede, da un lato, la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell’attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, rinviando in tal modo di dieci anni la data inizialmente fissata dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e la fine della sua attività, e, dall’altro, il rinvio, anch’esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività – Assenza di una valutazione dell’impatto ambientale»
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4068 del 17 giugno 2019
Urbanistica.Convenzioni di lottizzazione e aree destinate a standard urbanistici
Il Comune è libero di dare una diversa destinazione urbanistica alle aree acquisite in sede convenzione di lottizzazione, tanto più quando la convenzione è abbondantemente scaduta, con l’unico limite, oltre al naturale dovere di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, costituito dalla necessità di rispettare i cc.dd. standard urbanistici che, nella pianificazione generale, attengono ai rapporti massimi tra spazi edificabili e spazi riservati all’utilizzazione per scopi pubblici e sociali.
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 7818 del 17 giugno 2019
Urbanistica.Apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio
L’apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio va sempre qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato tuttora al regime del permesso di costruire ex art. 10, primo comma, lett. c), del d.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, non modificato dal decreto legge “Sblocca Italia” 12 Settembre 2014 n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014 n° 164.
Il vincolo di inalienabilità dei beni culturali “per riferimento” o “per testimonianza”
Nota a sentenza del Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, Sez. II-quater, 5 giugno 2019, n. 7308,
di Caterina PELAGALLI
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