Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti
pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.
Gazzetta Ufficiale N. 302 del 29 Dicembre 2005
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 31, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', le norme che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita' di recupero sono sottoposte a procedure semplificate; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, recante regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate; Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante regolamento di approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i residui del carico siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero; Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della Marpol 73 (convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973; Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare con allegati adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente le imposte sulla produzione e sui consumi per il settore degli oli minerali e relative sanzioni penali e amministrative; Visti il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE e 98/34/CE; Sentito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 26 maggio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005; Ritenuto di non dover accogliere la richiesta di soppressione dell'articolo 2, in quanto il medesimo contiene i principi generali, al pari del soprarichiamato decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005; A d o t t a: il seguente regolamento Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure semplificate per le attivita' di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi: a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi); b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol; c) acque di sentina delle navi. 2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, il presente regolamento si applica esclusivamente alle attivita' di recupero svolte presso gli impianti che operano ai sensi del Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni. 3. Per la terminologia riportata nel presente regolamento si rinvia alle definizioni contenute nel decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni. ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci. 2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni. 3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi; c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale. 4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro. 6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28. 7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.». - Il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, recante: «Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2002, n. 177. - L'art. 1 del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante: «Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110, e' il seguente: «Art. 1. - 1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e B. 2. Il registro di carico e scarico e' composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalita' indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica. 3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'art. 12, comma 1, del decreto legisltivo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo. 4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facolta' di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili: a) registri IVA di acquisto e vendite; b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 197, n. 600, e successive modificazioni; c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge. 5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalita' indicate nell'allegato C: a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato; b) le caratteristiche del rifiuto; c) le quantita' dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o presi in carico; d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto; e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento; f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale. 6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.». - L'art. 10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, e' il seguente: «Art. 10 (Conferimento dei residui del carico). - 1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol n. 73/1978. 2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente. 3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorita' competente in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato IV. 4. Il conferimento dei residui del carico e' considerato come immissione in libera pratica ai sensi dell'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario. Le autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'art. 45 del codice doganale comunitario.». - L'art. 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante: «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 17 febbraio 2004, n. 47 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n. 48), e' il seguente: «Art. 10-bis (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico). - 1. L'entrata in vigore del comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attivita' all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febraio 1997, n. 22. 2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonche' presso le aziende autorizzate dalle autorita' competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento. 3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali. 4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.». - La legge 29 settembre 1980, n. 662 recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, supplemento ordinario. - La legge 4 giugno 1982, n. 438, recante: «Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978», e loro esecuzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n. 193, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 26 ottobre 1992, n. 504, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario. - L'art. 52 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 1327, recante il «Codice della navigazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, edizione speciale, e' il seguente: «Art. 52 (Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti). - Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo. Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive e' richiesta inoltre l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorita' marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.». - L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - La Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991. - La Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 204 del 21 luglio 1998. Note all'art. 1: - L'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: «Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente. 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantita' massime impiegabili; 2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di recupero, era stata gia' ultimata. 7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione: a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di composti di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata; b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1; c) (omissis). 9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti. 10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative norme sanzionatorie. 11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero. 12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore. 12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C. 12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.». - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' riportato nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' riportato nelle note alle premesse. Art. 2. Principi generali 1. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare non devono: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna; b) causare inconvenienti da rumori e odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. 2. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1 operano nel rispetto delle norme vigenti in particolare in materia di: a) tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni; b) tutela della qualita' dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni; c) etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose. 3. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute umana e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti, con particolare riguardo al proprio settore di attivita'. 4. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero devono garantire l'ottenimento di materie prime o di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore nelle forme usualmente commercializzate. Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante: «Attuazione delle direttive numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario. Art. 3. Requisiti soggettivi 1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, da adottare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi. 2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari delle societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocita': a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia; c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali; d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonche' della sospensione della pena: 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni; h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo. Note all'art. 3: - L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note all'art. 1. - L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: «Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo Stato: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione; c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la pericolosita' degli stessi; d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi; e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica amministrazione e dei soggetti economici; h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei rifiuti; i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi; l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale. 2. Sono inoltre di competenza dello Stato: a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33; b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto; c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi; d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5; f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti; h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti; i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'art. 15; l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica; m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44; o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto; p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire. 3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche', quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.». - L'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327, e' il seguente: «Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu' province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.». Art. 4. Comunicazione di inizio attivita' 1. I soggetti che effettuano o che intendono effettuare le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, negli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, trasmettono alla provincia competente per territorio, la comunicazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, contenente tra l'altro: a) gli estremi dei provvedimenti amministrativi rilasciati dall'Autorita' marittima o dall'Autorita' portuale ai fini dell'esercizio dell'impianto, ove previsti; b) le tipologie, le caratteristiche e la quantita' annua dei rifiuti che, nel rispetto della potenzialita' dell'impianto, si intendono recuperare; c) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attivita' di recupero. 2. Alla comunicazione e' allegata la dichiarazione di rispetto delle norme tecniche contenute nel presente regolamento. 3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Note all'art. 4: - L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note all'art. 1. Art. 5. Individuazione dei rifiuti 1. L'allegato 1 definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e, per ciascuna tipologia, i relativi metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate ai sensi del presente regolamento. 2. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo al recupero. 3. Nel caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello costiero destinatario del carico, di cui il rifiuto costituisce il residuo, e' necessario che il titolare dell'impianto ricevente verifichi la conformita' del rifiuto conferito anche mediante la caratterizzazione dello stesso con appositi campionamenti ed analisi effettuati secondo metodiche ufficiali. Art. 6. Messa in riserva 1. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per il deposito dei rifiuti e della materia prima. 2. Gli impianti devono essere provvisti di: a) adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne; b) adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche interne; c) adeguato sistema di raccolta dei reflui. Ogni sistema dovra' terminare con pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta, di idonee dimensioni. 3. La quantita' di rifiuti di cui all'articolo 1 messi in riserva presso ciascun impianto non puo' eccedere mai il cinquanta per cento della quantita' dei rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in un anno nell'impianto stesso. 4. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o stabilimenti in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I rifiuti devono essere sottoposti alle attivita' di recupero con cadenza almeno semestrale che puo' essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto, delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia. Art. 7. Quantita' impiegabile 1. La quantita' impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, e' individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque, non deve mai eccedere la quantita' di rifiuti che l'impianto puo' sottoporre ad attivita' di recupero in un anno. Art. 8. Adempimenti amministrativi 1. Ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i soggetti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti individuati all'articolo 1 sono tenuti a registrare nel registro di cui al citato articolo 12, con le modalita' indicate dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e successive modifiche, i rifiuti in ingresso, conferiti sia direttamente sia attraverso bettoline, nonche' i rifiuti in uscita prodotti dalle attivita' di recupero, rimanendo esclusi dalla registrazione i prodotti e le materie prime ottenuti dall'attivita' di recupero stessa. 2. I prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle accise, saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le procedure previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Fino all'accertamento di cui sopra, i serbatoi utilizzati per l'attivita' disciplinata dal presente decreto non sono assoggettati a verifica fiscale. 3. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti di autorizzazione, di concessione e nelle ordinanze rilasciate dall'Autorita' portuale o marittima. Note all'art. 8: - L'art. 12 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: «Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti. 2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. 3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. 3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima. 4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta. 6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri. 6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.». - Per i riferimenti del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si vedano le note alle premesse. Art. 9. Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, la notifica del comandante della nave e' equiparata al formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, limitatamente ai trasporti dei rifiuti delle navi effettuati all'interno delle aree sottoposte al controllo dell'Autorita' marittima o dell'Autorita' portuale. 2. Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, e' cosi' modificato: a) il punto 6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione dell'attivita' di recupero delle miscele acqua-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi contenenti oli minerali, e' soppresso; b) le indicazioni relative al punto 6.5 della tabella dell'allegato 2 sono soppresse; c) nell'allegato 1, suballegato 1, e' aggiunto il punto 6.6 riportato in allegato 3 al presente regolamento; d) nella tabella di cui all'allegato 2 e' aggiunta la riga relativa a recupero rifiuti portuali, riportata in allegato 4 al presente regolamento. 3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero svolte ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, devono inoltrare, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, copia della comunicazione di cui al suddetto articolo 10-bis, integrandola con le informazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla provincia territorialmente competente, che provvede alla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. L'inoltro della documentazione predetta consente la prosecuzione dell'attivita'. La comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 novembre 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attivita' produttive Scajola Il Ministro della salute Storace Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 276 Note all'art. 9: - L'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i requisiti del carico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, e' il seguente: «Art. 6 (Notifica). - 1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorita' marittima da effettuarsi: a) almeno 24 ore