New Page 2 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 17 novembre 2005, n.269
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti
pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.

Gazzetta Ufficiale N. 302 del 29 Dicembre 2005


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       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                           di concerto con

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

                                e con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e,  in
particolare,  l'articolo  31,  che  prescrive  che  sono adottate per
ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  della  sanita', le norme che fissano i tipi e le
quantita'  di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita'
di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161,
recante  regolamento  attuativo  degli  articoli 31  e 33 del decreto
legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, relativo all'individuazione dei
rifiuti   pericolosi   che  e'  possibile  ammettere  alle  procedure
semplificate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° aprile  1998,  n. 148, recante
regolamento  di  approvazione  del  modello  dei registri di carico e
scarico  dei  rifiuti,  ai  sensi  degli  articoli 12  e 18, comma 2,
lettera  m),  e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  182, recante
attuazione   della   direttiva  2000/59/CE,  relativa  agli  impianti
portuali  di  raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui
del carico e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i
residui del carico siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed
al recupero;
  Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
  Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed
esecuzione   della  Marpol  73  (convenzione  internazionale  per  la
prevenzione  dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata
a Londra il 2 novembre 1973;
  Vista  la  legge  4 giugno  1982, n. 438, concernente l'adesione ai
protocolli   relativi   alle   convenzioni   internazionali   per  la
prevenzione  dell'inquinamento  causato da navi e per la salvaguardia
della   vita  umana  in  mare  con  allegati  adottati  a  Londra  il
17 febbraio 1978, e loro esecuzione;
  Visto  il  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente
le  imposte  sulla  produzione e sui consumi per il settore degli oli
minerali e relative sanzioni penali e amministrative;
  Visti  il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione
del  testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare,
l'articolo  52,  nonche'  il  decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio   1952,   n.   328,   approvazione  del  regolamento  per
l'esecuzione   del   Codice  della  navigazione  e,  in  particolare,
l'articolo 52;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Espletata  la  procedura  di  notificazione  di  cui alle direttive
91/689/CEE e 98/34/CE;
  Sentito  il  parere  della  Conferenza  permanente tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella
seduta del 26 maggio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;
  Ritenuto  di  non  dover  accogliere  la  richiesta di soppressione
dell'articolo  2, in quanto il medesimo contiene i principi generali,
al  pari  del  soprarichiamato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente
12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio,  ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  citata  legge  n. 400 del 1988,
effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005;
                            A d o t t a:

                       il seguente regolamento

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e
33  del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, le procedure
semplificate  per  le  attivita'  di  recupero  dei  seguenti rifiuti
pericolosi:
    a) residui  del  carico  delle  navi  costituiti  dalle  acque di
zavorra  venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle
acque  di  lavaggio  (miscele  di acque marine lacustri o fluviali ed
idrocarburi);
    b) residui  del  carico delle navi costituiti da prodotti chimici
soggetti alla Convenzione Marpol;
    c) acque di sentina delle navi.
  2.  Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo  9, il presente
regolamento  si  applica  esclusivamente  alle  attivita' di recupero
svolte  presso  gli  impianti  che  operano ai sensi del Codice della
Navigazione  approvato  con  regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327, e
successive modificazioni.
    3.  Per  la  terminologia  riportata  nel presente regolamento si
rinvia  alle  definizioni  contenute  nel  decreto legislativo del 24
giugno 2003, n. 182.

      
                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni.   ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
                              Note alle premesse:

              - L'art.  3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  recante:  «Attuazione  delle  direttive 91/156/CEE sui
          rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
          imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  15 febbraio  1997,  n. 38, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.   31  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate).   -  1.  Le  procedure  semplificate  devono
          comunque   garantire   un  elevato  livello  di  protezione
          ambientale e controlli efficaci.
              2.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
          e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
          con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali,  sono  adottate per ciascun tipo di attivita' le
          norme,  che  fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
          condizioni  in  base alle quali le attivita' di smaltimento
          di  rifiuti  non  pericolosi  effettuate dai produttori nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero   di  cui  all'allegato  C  sono  sottoposte  alle
          procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni.
              3.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 sono
          individuate  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto e devono garantire che i
          tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
          di  smaltimento  o di recupero siano tali da non costituire
          un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non recare
          pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle
          procedure  semplificate le attivita' di trattamento termico
          e  di  recupero  energetico  devono, inoltre, rispettare le
          seguenti condizioni:
                a) siano  utilizzati  combustibili  da rifiuti urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
                b) i  limiti  di emissione non siano meno restrittivi
          di  quelli  stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
          rifiuti   dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE  del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
          del  Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
          1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
          comma   2,  della  direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del
          16 dicembre  1994  si applicano anche agli impianti termici
          produttivi  che  utilizzano  per  la  combustione  comunque
          rifiuti pericolosi;
                c) sia garantita la produzione di una quota minima di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale.
              4.  La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
          al  comma  2  deve  riguardare,  in  primo luogo, i rifiuti
          indicati  nella  lista  verde  di  cui  all'allegato II del
          regolamento  CEE  n.  259/93,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni.
              5.  Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
          comma  3,  e  33,  comma 3, e l'effettuazione dei controlli
          periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
          un  diritto  di iscrizione annuale determinato in relazione
          alla   natura   dell'attivita'  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
              6.  La  costruzione  di impianti che recuperano rifiuti
          nel  rispetto  delle condizioni, delle prescrizioni e delle
          norme  tecniche  di  cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
          203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
          di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
          predetti  impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
          individuati  ai  sensi del presente articolo resta comunque
          sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
              7.   Alle  denunce  e  alle  domande  disciplinate  dal
          presente  capo  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 aprile  1992, n. 300, e successive modifiche
          ed integrazioni.
              Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art.
          21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002,
          n. 161, recante: «Regolamento attuativo degli articoli 31 e
          33   del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22»,
          relativo  all'individuazione  dei rifiuti pericolosi che e'
          possibile   ammettere   alle   procedure  semplificate,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2002, n. 177.
              - L'art.  1 del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n.
          148, recante: «Regolamento recante approvazione del modello
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli
          articoli  12,  18,  comma  2, lettera m) e 18, comma 4, del
          decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  14  maggio  1998, n. 110, e' il
          seguente:
              «Art.  1.  - 1. Sono approvati i modelli di registro di
          carico  e  scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e
          B.
              2. Il registro di carico e scarico e' composto da fogli
          numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere
          compilato  secondo  le modalita' indicate nell'allegato C -
          Descrizione tecnica.
              3.  I  registri  di  carico  e  scarico tenuti mediante
          strumenti  informatici  devono  utilizzare  carta  a modulo
          continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata
          con  la  cadenza  prevista  per  le  diverse  categorie  di
          operatori  dall'art.  12, comma 1, del decreto legisltivo 5
          febbraio   1997,   n.   22,   e   successive  modifiche  ed
          integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli
          organi di controllo.
              4.  In  sostituzione  dei  modelli di cui al comma 1, i
          produttori  di  rifiuti non pericolosi hanno la facolta' di
          adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e
          scarico   anche   con  i  seguenti  registri,  scritture  e
          documentazione contabili:
                a) registri IVA di acquisto e vendite;
                b) scritture  ausiliarie di magazzino di cui all'art.
          14  del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
          197, n. 600, e successive modificazioni;
                c) altri  registri  o documentazione contabile la cui
          tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
              5.   I  registri,  la  documentazione  e  le  scritture
          contabili  di  cui  alle  lettere  a),  b) e c) del comma 4
          possono  sostituire  i  registri  di  carico  e  scarico  a
          condizione  che  siano numerati e vidimati, siano integrati
          dal formulario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 5
          febbraio  1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da
          annotarsi  con  la cadenza stabilita dall'art. 12, comma 1,
          del  citato  decreto  legislativo  e  secondo  le modalita'
          indicate nell'allegato C:
                a) data  di  produzione  o  di  presa  in carico e di
          scarico   del   rifiuto,   il   numero   progressivo  della
          registrazione   e   la  data  in  cui  il  movimento  viene
          effettuato;
                b) le caratteristiche del rifiuto;
                c) le  quantita'  dei  rifiuti  prodotti  all'interno
          dell'unita' locale o presi in carico;
                d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
                e) il   numero   del  formulario  che  accompagna  il
          trasporto   dei  rifiuti  presi  in  carico  o  avviati  ad
          operazioni di recupero o di smaltimento;
                f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci
          si avvale.
              6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al
          comma  4  possono essere vidimati con la procedura prevista
          dalla normativa vigente per le scritture contabili.».
              - L'art.  10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          182,   recante:   «Attuazione  della  direttiva  2000/59/CE
          relativa  agli  impianti portuali di raccolta per i rifiuti
          prodotti  dalle  navi  ed i residui del carico», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22  luglio  2003, n. 168, e' il
          seguente:
              «Art. 10 (Conferimento dei residui del carico). - 1. Il
          comandante  della  nave che fa scalo nel porto conferisce i
          residui  del  carico  ad  un  impianto  di  raccolta di cui
          all'art.  2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni
          della convenzione Marpol n. 73/1978.
              2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati
          al  riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa
          vigente.
              3.  Le  tariffe  per  il  conferimento  dei residui del
          carico,  di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono poste
          a  carico  esclusivamente  delle  navi  che  utilizzano gli
          impianti  ed  i  servizi  di  raccolta  e  sono determinate
          dall'Autorita'  competente in conformita' alle disposizioni
          di cui all'allegato IV.
              4.   Il   conferimento   dei   residui  del  carico  e'
          considerato  come  immissione  in  libera  pratica ai sensi
          dell'art.   79   del   regolamento  (CEE)  n.  2913/92  del
          12 ottobre  1992,  del  Consiglio, che istituisce un codice
          doganale  comunitario. Le autorita' doganali non esigono la
          presentazione  della dichiarazione sommaria di cui all'art.
          45 del codice doganale comunitario.».
              - L'art.  10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
          355, recante: «Proroga dei termini previsti da disposizioni
          legislative»,    pubblicato    nella   Gazzetta   Ufficiale
          29 dicembre   2003,  n.  300  e  convertito  in  legge  con
          modificazioni  dall'art.  1,  legge 17 febbraio 2004, n. 47
          (Gazzetta  Ufficiale  27  febbraio  2004,  n.  48),  e'  il
          seguente:
              «Art. 10-bis (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del
          carico).  - 1. L'entrata in vigore del comma 2, dell'art. 2
          del   decreto   legislativo  24 giugno  2003,  n.  182,  e'
          differita   fino  all'entrata  in  vigore  della  specifica
          normativa  semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del
          decreto  legislativo  5 febbraio1997, n. 22, e comunque non
          oltre  il  31 dicembre  2005.  Allo  scopo di mantenere sul
          territorio  nazionale  un'adeguata  capacita'  di  recupero
          delle  acque  di lavaggio e di sentina delle navi cisterna,
          le predette navi possono continuare a conferire dette acque
          agli  impianti  destinatari  di carichi; gli operatori sono
          tenuti,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, ad
          effettuare  una  comunicazione  di  attivita' all'autorita'
          competente di cui al decreto legislativo 5 febraio 1997, n.
          22.
              2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui
          al  comma  1,  presso gli stessi impianti nonche' presso le
          aziende  autorizzate  dalle  autorita'  competenti, i mezzi
          navali  portuali  di  raccolta delle acque di lavaggio e di
          sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento.
              3.  Gli  impianti  di  cui  al  comma  1  effettuano il
          recupero  degli  idrocarburi  e  delle  frazioni oleose con
          autorizzazione  ai  sensi del decreto legislativo 21 maggio
          1999,  n.  152,  nel  rispetto dei limiti e delle modalita'
          indicati  nell'autorizzazione  medesima,  relativamente  al
          trattamento delle acque reflue industriali.
              4.  Fino  alla  data  di  cui al comma 1, sono ritenute
          idonee,  ai  fini  della  quantificazione  dei  residui del
          carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.».
              - La legge 29 settembre 1980, n. 662 recante: «Ratifica
          ed  esecuzione  della  convenzione  internazionale  per  la
          prevenzione   dell'inquinamento   causato  da  navi  e  del
          protocollo   di   intervento   in  alto  mare  in  caso  di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con  annessi,  adottati  a  Londra  il 2 novembre 1973», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre 1980, n.
          292, supplemento ordinario.
              - La legge 4 giugno 1982, n. 438, recante: «Adesione ai
          protocolli   relativi   alle   convenzioni   internazionali
          rispettivamente   per   la   prevenzione  dell'inquinamento
          causato  da  navi e per la salvaguardia della vita umana in
          mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978»,
          e  loro  esecuzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 luglio 1982, n. 193, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  26  ottobre  1992,  n. 504,
          recante:   «Testo   unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti  le  imposte  sulla  produzione e sui consumi e
          relative  sanzioni  penali  e amministrative» e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  29  novembre  1995,  n.  279,
          supplemento ordinario.
              - L'art.  52  del regio decreto 30 marzo 1942, n. 1327,
          recante  il  «Codice  della  navigazione», pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   18  aprile  1942,  n.  93,  edizione
          speciale, e' il seguente:
              «Art.   52   (Impianto   ed  esercizio  di  depositi  e
          stabilimenti).   -   Le   concessioni   per   l'impianto  e
          l'esercizio  di  depositi  e  stabilimenti,  i  quali siano
          situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio
          marittimo  o  del  mare territoriale, ovvero siano comunque
          collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono
          fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.
              Per  l'impianto  e  l'esercizio  di  stabilimenti  o di
          depositi  costieri  di sostanze infiammabili o esplosive e'
          richiesta  inoltre  l'autorizzazione  del  Ministro  per le
          comunicazioni.
              L'impianto  e  l'esercizio  dei depositi e stabilimenti
          predetti  sono  sottoposti  alle  disposizioni  di  polizia
          stabilite    dall'autorita'    marittima.    L'impianto   e
          l'esercizio  dei  depositi e stabilimenti di cui al secondo
          comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
          materia.».
              - L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
          15 febbraio   1952,  n.  328,  recante:  «Approvazione  del
          Regolamento  per  l'esecuzione del Codice della navigazione
          (Navigazione   marittima)»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - La    Direttiva   91/689/CEE   del   Consiglio,   del
          12 dicembre   1991,   relativa  ai  rifiuti  pericolosi  e'
          pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  L 377  del  31
          dicembre 1991.
              - La  Direttiva  98/34/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di
          informazione    nel    settore    delle   norme   e   delle
          regolamentazioni  tecniche,  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale n. L 204 del 21 luglio 1998.
          Note all'art. 1:
              - L'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' riportato nelle note alle premesse.
              - L'art.  33  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              «Art.  33  (Operazioni  di recupero). - 1. A condizione
          che  siano  rispettate  le norme tecniche e le prescrizioni
          specifiche  adottate  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
          31,  l'esercizio  delle  operazioni di recupero dei rifiuti
          possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
          comunicazione   di   inizio  di  attivita'  alla  provincia
          territorialmente competente.
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in  relazione  a  ciascun  tipo  di attivita', prevedono in
          particolare:
                a) per i rifiuti non pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)  la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
          rifiuti  utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo;
                  3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  ai  tipi  o alle quantita' dei rifiuti ed ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
                b) per i rifiuti pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)   provenienza,  i  tipi  e  caratteristiche  dei
          rifiuti;
                  3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai valori
          limite  di  sostanze  pericolose  contenute nei rifiuti, ai
          valori  limite  di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
          tipo  di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito;
                  4)  altri  requisiti necessari per effettuare forme
          diverse di recupero;
                5)  le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
          relazione  al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
          contenute  nei  rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo   e   senza   usare  procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
              3.  La  provincia  iscrive  in  un apposito registro le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'  ed  entro  il termine di cui al comma 1 verifica
          d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
          richiesti.  A  tal  fine  alla  comunicazione  di inizio di
          attivita'  e'  allegata  una  relazione  dalla  quale  deve
          risultare:
                a) il   rispetto   delle   norme   tecniche  e  delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1;
                b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
          la gestione dei rifiuti;
                c) le   attivita'   di   recupero  che  si  intendono
          svolgere;
                d) stabilimento,  capacita'  di  recupero  e ciclo di
          trattamento  o  di  combustione  nel quale i rifiuti stessi
          sono destinati ad essere recuperati;
                e) le   caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero.
              4.  Qualora  la  provincia  accerti il mancato rispetto
          delle  norme  tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
          dispone  con  provvedimento  motivato  il divieto di inizio
          ovvero    di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo   che
          l'interessato  non  provveda  a  conformare  alla normativa
          vigente  dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
          prefissato dall'amministrazione.
              5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1 deve essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e comunque in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero.
              6.  Sino  all'adozione  delle  norme  tecniche  e delle
          condizioni   di  cui  al  comma  1  e  comunque  non  oltre
          quarantacinque   giorni   dal   termine   del   periodo  di
          sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
          e  dall'art.  3  della direttiva 91/689/CEE le procedure di
          cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a chiunque effettui
          operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
          nell'allegato  3  al  decreto ministeriale 5 settembre 1994
          del  Ministro  dell'ambiente,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
          n.   212,   e   nell'allegato  1  al  decreto  ministeriale
          16 gennaio  1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
          1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
          a   tal   fine   si   considerano  valide  ed  efficaci  le
          comunicazioni  gia'  effettuate  alla  data  di  entrata in
          vigore  del  presente  decreto. Le comunicazioni effettuate
          dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
          valide  ed  efficaci  solo  se  a  tale data la costruzione
          dell'impianto,  ove  richiesto  dal  tipo  di  attivita' di
          recupero, era stata gia' ultimata.
              7.   La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative  e quantitative delle emissioni determinate dai
          rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
          che  gia'  fissano  i limiti di emissione in relazione alle
          attivita'  di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
          all'art.  15,  lettera a)  del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
              8.  Le  disposizioni semplificate del presente articolo
          non  si  applicano  alle  attivita' di recupero dei rifiuti
          urbani, ad eccezione:
                a) delle  attivita'  di  riciclaggio e di recupero di
          materia  prima  e di produzione di composti di qualita' dai
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
                b) delle  attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
          per   ottenere   combustibile  da  rifiuto  effettuate  nel
          rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
                c) (omissis).
              9.  Fermi  restando il rispetto dei limiti di emissione
          in  atmosfera  di  cui  all'art.  31, comma 3, e dei limiti
          delle  altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
          vigenti   nonche'  fatta  salva  l'osservanza  degli  altri
          vincoli  a  tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  legislativo, il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'ambiente  determina  modalita', condizioni e
          misure  relative  alla  concessione di incentivi finanziari
          previsti  da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
          rifiuti  come  combustibile per produrre energia elettrica,
          tenuto  anche  conto  del  prevalente interesse pubblico al
          recupero  energetico  nelle  centrali elettriche di rifiuti
          urbani  sottoposti  a  preventive operazioni di trattamento
          finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
              10.  I  rifiuti non pericolosi individuati con apposite
          norme  tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
          in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
          sono  sottoposti  unicamente  alle disposizioni di cui agli
          articoli 10,  comma  3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
          norme sanzionatorie.
              11.  Alle  attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti si
          applicano   integralmente   le   norme   ordinarie  per  lo
          smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
          effettivo ed oggettivo al recupero.
              12.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche relative ai
          rifiuti  pericolosi  di cui al comma 1 sono comunicate alla
          Commissione  dell'Unione  europea tre mesi prima della loro
          entrata in vigore.
              12-bis.  Le  operazioni di messa in riserva dei rifiuti
          pericolosi  individuati ai sensi del presente articolo sono
          sottoposte  alle procedure semplificate di comunicazione di
          inizio  di  attivita'  solo se effettuate presso l'impianto
          dove  avvengono  le operazioni di riciclaggio e di recupero
          previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
              12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
          norme  tecniche  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva  non  localizzati  presso  gli  impianti  dove sono
          effettuate  le  operazioni  di  riciclaggio  e  di recupero
          individuate  ai  punti  da R1 a R9, nonche' le modalita' di
          stoccaggio  e  i  termini  massimi  entro i quali i rifiuti
          devono essere avviati alle predette operazioni.».
              - Il  regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' riportato
          nelle note alle premesse.
              - Il  decreto  legislativo  24  giugno 2003, n. 182, e'
          riportato nelle note alle premesse.

      

                               Art. 2.
                          Principi generali

  1.  Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti
di  cui all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono
costituire  un  pericolo  per la salute dell'uomo e recare pregiudizi
all'ambiente ed in particolare non devono:
    a) creare  rischi  per  l'acqua,  l'aria, il suolo, la flora e la
fauna;
    b) causare inconvenienti da rumori e odori;
    c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
  2. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti
di  cui  all'articolo  1  operano nel rispetto delle norme vigenti in
particolare in materia di:
    a) tutela  delle  acque  di  cui al decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni;
    b) tutela   della  qualita'  dell'aria  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1988,  n. 203, e successive
modificazioni;
    c) etichettatura,  imballaggio  e  manipolazione  delle  sostanze
pericolose.
  3. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti
e  i  metodi  di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme
vigenti  in  materia  di  disciplina urbanistica, tutela della salute
umana  e  dell'ambiente,  rumore,  igiene  degli  ambienti di lavoro,
industrie  insalubri,  sicurezza,  prevenzione  incendi  e  rischi di
incidenti  rilevanti,  con particolare riguardo al proprio settore di
attivita'.
  4.  Le  attivita',  i  procedimenti  e  i metodi di recupero devono
garantire   l'ottenimento   di   materie  prime  o  di  prodotti  con
caratteristiche  merceologiche  conformi  alla  normativa  tecnica di
settore nelle forme usualmente commercializzate.

      
                  Note all'art. 2:
              - Il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,
          recante:    «Disposizioni    sulla   tutela   delle   acque
          dall'inquinamento  e recepimento della direttiva 91/271/CEE
          concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue urbane e
          della  direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle
          acque  dall'inquinamento  provocato dai nitrati provenienti
          da  fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203, recante: «Attuazione delle direttive numeri
          80/779,  82/884,  84/360  e  85/203,  concernenti  norme in
          materia  di  qualita'  dell'aria  relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale   del   16 giugno   1988,   n.  140,  supplemento
          ordinario.

      

                               Art. 3.
                        Requisiti soggettivi

  1.  In  attesa  delle  norme  per  la  determinazione dei requisiti
soggettivi  per  l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti,
da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma 2, lettera g), del
decreto   legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione della procedura semplificata di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento,
il  titolare  dell'impresa,  nel  caso di impresa individuale, i soci
amministratori  delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari
delle  societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza,  in  tutti  gli  altri  casi, e gli amministratori di
societa'  commerciali  legalmente  costituite  appartenenti  a  Stati
membri   della  Unione  europea  ovvero  a  Stati  che  concedano  il
trattamento di reciprocita':
    a) devono  essere  cittadini  italiani, cittadini di Stati membri
dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro
Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
    b) devono  essere  domiciliati,  residenti  ovvero con sede o una
stabile organizzazione in Italia;
    c) devono   essere   iscritti  nel  registro  delle  imprese,  ad
eccezione delle imprese individuali;
    d) non  devono  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione,
di  cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
    e) non  devono  aver  riportato  condanne con sentenza passata in
giudicato,  salvi  gli  effetti  della  riabilitazione, nonche' della
sospensione della pena:
      1) a  pena  detentiva  per  reati previsti dalle norme a tutela
dell'ambiente;
      2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto  contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
    f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
    g) non  devono  essere  sottoposti a misure di prevenzione di cui
all'articolo  3  della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni;
    h) non  devono  essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire  informazioni  che  possono  essere  richieste  ai  sensi del
presente articolo.

      
                  Note all'art. 3:
              - L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' riportato nelle note all'art. 1.
              - L'art.  18  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              «Art.  18  (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo
          Stato:
                a) le   funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
          necessarie  all'attuazione del presente decreto da adottare
          ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
                b) la   definizione  dei  criteri  generali  e  delle
          metodologie  per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
          l'individuazione  dei  fabbisogni  per  lo  smaltimento dei
          rifiuti   sanitari,   anche   al   fine   di   ridurne   la
          movimentazione;
                c) l'individuazione  delle  iniziative e delle misure
          per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
          di  deposito  cauzionale  sui  beni  immessi al consumo, la
          produzione    dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurre   la
          pericolosita' degli stessi;
                d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
          dei  rifiuti  con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che
          presentano   le   maggiori  difficolta'  di  smaltimento  o
          particolari  possibilita'  di  recupero sia per le sostanze
          impiegate   nei   prodotti   base   sia  per  la  quantita'
          complessiva dei rifiuti medesimi;
                e) la   definizione  dei  piani  di  settore  per  la
          riduzione,  il  riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
          dei flussi di rifiuti;
                f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
          razionalizzazione  della  raccolta,  della  cernita  e  del
          riciclaggio dei rifiuti;
                g) l'individuazione  delle iniziative e delle azioni,
          anche   economiche,  per  favorire  il  riciclaggio  ed  il
          recupero   di   materia  prima  dai  rifiuti,  nonche'  per
          promuovere  il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
          ed  il loro impiego da parte della Pubblica amministrazione
          e dei soggetti economici;
                h) l'individuazione  degli  obiettivi di qualita' dei
          servizi di gestione dei rifiuti;
                i) la  determinazione  dei  criteri  generali  per la
          elaborazione  dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il
          coordinamento dei piani stessi;
                l) l'indicazione  dei  criteri generali relativi alle
          caratteristiche  delle  aree non idonee alla localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
                m) l'indicazione    dei    criteri    generali    per
          l'organizzazione     e    l'attuazione    della    raccolta
          differenziata dei rifiuti urbani;
                n) la   determinazione  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dei criteri
          generali  e  degli standard di bonifica dei siti inquinati,
          nonche'  la  determinazione dei criteri per individuare gli
          interventi   di  bonifica  che,  in  relazione  al  rilievo
          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
              2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
                a) l'adozione  delle  norme  tecniche per la gestione
          dei   rifiuti,  dei  rifiuti  pericolosi  e  di  specifiche
          tipologie   di   rifiuti,   nonche'  delle  norme  e  delle
          condizioni  per l'applicazione delle procedure semplificate
          di cui agli articoli 31, 32 e 33;
                b) la  determinazione e la disciplina delle attivita'
          di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e  dei beni e dei
          prodotti contenenti amianto;
                c) la  determinazione  dei limiti di accettabilita' e
          delle  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e biologiche di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi;
                d) la   determinazione   dei  criteri  qualitativi  e
          qualiquantitativi   per   l'assimilazione,  ai  fini  della
          raccolta  e  dello  smaltimento,  dei  rifiuti  speciali ai
          rifiuti urbani;
                e) la  definizione  del  modello  e dei contenuti del
          formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e
          5;
                f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
                g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
          capacita'  tecniche  e  finanziarie  per  l'esercizio delle
          attivita' di gestione dei rifiuti;
                h) la   riorganizzazione  e  la  tenuta  del  Catasto
          nazionale dei rifiuti;
                i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
          definizione del formulario di cui all'art. 15;
                l) l'individuazione  delle  tipologie  di rifiuti che
          per  comprovate  ragioni tecniche, ambientali ed economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica;
                m) l'adozione  di un modello uniforme del registro di
          cui  all'art. 12 e la definizione delle modalita' di tenuta
          dello  stesso,  nonche'  l'individuazione  degli  eventuali
          documenti sostitutivi del registro stesso;
                n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art.
          44;
                o) l'aggiornamento   degli   allegati   al   presente
          decreto;
                p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,   con  particolare  riferimento  all'utilizzo
          agronomico   come   fertilizzante,  ai  sensi  della  legge
          19 ottobre   1984,   n.   74,   e  successive  modifiche  e
          integrazioni,  del  prodotto  di qualita' ottenuto mediante
          compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
          raccolta differenziata;
                p-bis) l'autorizzazione  allo  smaltimento di rifiuti
          nelle   acque   marine  in  conformita'  alle  disposizioni
          stabilite  dalle  norme  comunitarie  e  dalle  convenzioni
          internazionali  vigenti  in materia; tale autorizzazione e'
          rilasciata  dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
          delle   politiche   agricole,  su  proposta  dell'autorita'
          marittima  nella  cui  zona di competenza si trova il porto
          piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere  effettuato  lo
          smaltimento  ovvero  si trova il porto da cui parte la nave
          con il carico di rifiuti da smaltire.
              3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
          decreto,  le  funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai
          sensi  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
          Ministro   dell'ambiente,   di   concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano.
              4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
          decreto,  le norme regolamentari e tecniche di cui al comma
          2  sono  adottate,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400, con decreti del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto  con i Ministri dell'industria
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche',
          quando  le  predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed
          il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
          i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
          dei trasporti e della navigazione.».
              - L'art.  3,  della  legge  27 dicembre  1956, n. 1423,
          recante: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone
          pericolose  per  la  sicurezza e per la pubblica moralita»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1956, n.
          327, e' il seguente:
              «Art.  3.  -  Alle persone indicate nell'art. 1 che non
          abbiano  cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
          all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica,  puo'  essere applicata, nei modi stabiliti negli
          articoli seguenti,   la   misura   di   prevenzione   della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza
              Alla  sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
          circostanze  del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
          in  uno  o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
          dimora abituale o in una o piu' province.
              Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
          ritenute  idonee  alla tutela della sicurezza pubblica puo'
          essere   imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale.».

      

                               Art. 4.
                  Comunicazione di inizio attivita'

  1.  I  soggetti  che  effettuano  o  che  intendono  effettuare  le
attivita'  di  recupero  dei  rifiuti  di  cui  all'articolo 1, negli
impianti  di  cui all'articolo 1, comma 2, trasmettono alla provincia
competente  per  territorio,  la comunicazione di cui all'articolo 33
del decreto legislativo n. 22 del 1997, contenente tra l'altro:
    a) gli   estremi   dei  provvedimenti  amministrativi  rilasciati
dall'Autorita'   marittima   o   dall'Autorita'   portuale   ai  fini
dell'esercizio dell'impianto, ove previsti;
    b) le  tipologie,  le  caratteristiche  e  la quantita' annua dei
rifiuti  che,  nel  rispetto  della  potenzialita'  dell'impianto, si
intendono recuperare;
    c) i  prodotti  e  le  materie  prime ottenuti dalle attivita' di
recupero.
  2.  Alla  comunicazione  e'  allegata  la dichiarazione di rispetto
delle norme tecniche contenute nel presente regolamento.
  3.  La  comunicazione  di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque  anni  e  comunque  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle
operazioni di recupero.

      
                  Note all'art. 4:
              - L'art.  33  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' riportato nelle note all'art. 1.

      

                               Art. 5.
                     Individuazione dei rifiuti

  1.  L'allegato  1  definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e,
per  ciascuna  tipologia,  i relativi metodi di recupero ammessi alle
procedure semplificate ai sensi del presente regolamento.
  2.  Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento
si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed
ai  rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti
negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo al
recupero.
  3.  Nel  caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello
costiero  destinatario  del  carico, di cui il rifiuto costituisce il
residuo,  e'  necessario  che  il  titolare  dell'impianto  ricevente
verifichi  la  conformita'  del  rifiuto  conferito anche mediante la
caratterizzazione  dello stesso con appositi campionamenti ed analisi
effettuati secondo metodiche ufficiali.

      

                               Art. 6.
                          Messa in riserva

  1. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti
di cui all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per
il deposito dei rifiuti e della materia prima.
  2. Gli impianti devono essere provvisti di:
    a) adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne;
    b) adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche interne;
    c) adeguato  sistema  di raccolta dei reflui. Ogni sistema dovra'
terminare con pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta, di idonee
dimensioni.
  3.  La  quantita' di rifiuti di cui all'articolo 1 messi in riserva
presso  ciascun impianto non puo' eccedere mai il cinquanta per cento
della  quantita'  dei  rifiuti  che,  ai  sensi  dell'articolo  7 del
presente regolamento, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero
in un anno nell'impianto stesso.
  4. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o
stabilimenti in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I
rifiuti  devono  essere  sottoposti  alle  attivita'  di recupero con
cadenza  almeno  semestrale  che  puo' essere estesa di ulteriori due
mesi  qualora  ricorrano  motivate situazioni tecniche riguardanti la
gestione  dell'impianto,  delle  quali  deve  essere  data tempestiva
notizia alla provincia.

      

                               Art. 7.
                        Quantita' impiegabile

  1.  La quantita' impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1,
comma  2,  e'  individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse
operazioni  di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque,
non  deve  mai  eccedere  la quantita' di rifiuti che l'impianto puo'
sottoporre ad attivita' di recupero in un anno.

      

                               Art. 8.
                     Adempimenti amministrativi

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22, i soggetti che effettuano le attivita' di recupero dei
rifiuti  individuati  all'articolo  1  sono  tenuti  a registrare nel
registro  di cui al citato articolo 12, con le modalita' indicate dal
decreto  ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e successive modifiche,
i  rifiuti  in  ingresso,  conferiti  sia direttamente sia attraverso
bettoline,  nonche'  i  rifiuti in uscita prodotti dalle attivita' di
recupero,  rimanendo  esclusi  dalla  registrazione  i  prodotti e le
materie prime ottenuti dall'attivita' di recupero stessa.
  2.  I  prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle
accise,  saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le
procedure  previste  dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Fino  all'accertamento  di  cui  sopra,  i  serbatoi  utilizzati  per
l'attivita' disciplinata dal presente decreto non sono assoggettati a
verifica fiscale.
  3.   Sono  fatte  salve  le  prescrizioni  tecniche  contenute  nei
provvedimenti  di  autorizzazione,  di  concessione e nelle ordinanze
rilasciate dall'Autorita' portuale o marittima.

      
                  Note all'art. 8:
              - L'art.  12  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              «Art.  12  (Registri  di  carico  e  scarico).  -  1. I
          soggetti  di  cui  all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
          tenere  un registro di carico e scarico, con fogli numerati
          e   vidimati  dall'Ufficio  del  registro,  su  cui  devono
          annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
          e  quantitative  dei  rifiuti,  da utilizzare ai fini della
          comunicazione  annuale  al  Catasto.  Le annotazioni devono
          essere effettuate:
                a) per  i produttori almeno entro una settimana dalla
          produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
                b) per  i  soggetti  che  effettuano la raccolta e il
          trasporto  almeno  entro  una settimana dalla effettuazione
          del trasporto;
                c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
          una   settimana   dalla   effettuazione  della  transazione
          relativa;
                d) per  i  soggetti  che  effettuano le operazioni di
          recupero  e  di  smaltimento  entro  ventiquattro ore dalla
          presa in carico dei rifiuti.
              2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti  e  dalle
          imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
          di rifiuti deve, inoltre, contenere:
                a) l'origine,  la  quantita', le caratteristiche e la
          destinazione specifica dei rifiuti;
                b) la  data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
          il mezzo di trasporto utilizzato;
                c) il metodo di trattamento impiegato.
              3.  I  registri  sono  tenuti  presso  ogni impianto di
          produzione,  di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
          rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
          attivita'  di  raccolta  e  trasporto, e presso la sede dei
          commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
          i   formulari   relativi  al  trasporto  dei  rifiuti  sono
          conservati   per   cinque   anni   dalla  data  dell'ultima
          registrazione,  ad  eccezione  dei  registri  relativi alle
          operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti in discarica, che
          devono  essere  conservati  a  tempo  indeterminato  ed  al
          termine    dell'attivita'    devono    essere    consegnati
          all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
              3-bis.  I  registri  di  carico  e  scarico relativi ai
          rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
          e  delle  utenze  diffuse  svolte  dai  soggetti pubblici e
          privati  titolari  di diritti speciali o esclusivi ai sensi
          della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
          17 marzo   1995,  n.  158,  che  installano  e  gestiscono,
          direttamente  o  mediante appaltatori, reti ed impianti per
          l'erogazione  di forniture e servizi di interesse pubblico,
          possono  essere  tenuti,  nell'ambito  della provincia dove
          l'attivita'  e'  svolta,  presso  le  sedi di coordinamento
          organizzativo   o   altro   centro  equivalente  comunicato
          preventivamente alla provincia medesima.
              4.  I  soggetti  la cui produzione annua di rifiuti non
          eccede  le  5  tonnellate  di rifiuti non pericolosi ed una
          tonnellata   di   rifiuti   pericolosi,  possono  adempiere
          all'obbligo  della  tenuta dei registri di carico e scarico
          dei  rifiuti  anche  tramite le organizzazioni di categoria
          interessate  o  loro  societa' di servizi che provvedono ad
          annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
              5.  Le informazioni contenute nel registro sono rese in
          qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo  che ne fa
          richiesta.
              6.  In  attesa dell'individuazione del modello uniforme
          di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
          sostitutivi,   nonche'  delle  modalita'  di  tenuta  degli
          stessi,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni vigenti
          che  disciplinano  le  predette  modalita'  di  tenuta  dei
          registri.
              6-bis.  Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
          consorzi  di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
          decreto  e  i  consorzi  di  cui  all'art.  9-quinquies del
          decreto-legge  9  settembre  1988,  n. 397, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  1988,  n.  475, e
          all'art.  11  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n.
          95.».
              - Per  i riferimenti del decreto ministeriale 1° aprile
          1998, n. 148, si vedano le note alle premesse.
              - Per  i riferimenti del decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504 si vedano le note alle premesse.

      

                               Art. 9.
                         Disposizioni finali

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1, del decreto legislativo
24 giugno  2003,  n.  182,  la  notifica del comandante della nave e'
equiparata  al  formulario  di  identificazione  dei  rifiuti  di cui
all'articolo  15  del  decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22,
limitatamente   ai   trasporti  dei  rifiuti  delle  navi  effettuati
all'interno   delle   aree  sottoposte  al  controllo  dell'Autorita'
marittima o dell'Autorita' portuale.
  2.  Il  decreto  ministeriale  12 giugno  2002,  n.  161,  e' cosi'
modificato:
    a) il  punto  6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione
dell'attivita'    di   recupero   delle   miscele   acqua-idrocarburi
provenienti  dalla  pulizia  delle  navi  contenenti oli minerali, e'
soppresso;
    b) le   indicazioni   relative   al   punto   6.5  della  tabella
dell'allegato 2 sono soppresse;
    c) nell'allegato  1,  suballegato  1,  e'  aggiunto  il punto 6.6
riportato in allegato 3 al presente regolamento;
    d) nella  tabella  di  cui  all'allegato  2  e'  aggiunta la riga
relativa  a  recupero  rifiuti  portuali,  riportata in allegato 4 al
presente regolamento.
  3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero
svolte  ai  sensi  dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre
2003,  n.  355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004,  n.  47,  devono  inoltrare, entro i sessanta giorni successivi
alla  data di entrata in vigore del presente regolamento, copia della
comunicazione di cui al suddetto articolo 10-bis, integrandola con le
informazioni  di  cui  all'articolo  4 del presente regolamento, alla
provincia  territorialmente  competente,  che  provvede alla verifica
della   sussistenza   dei  presupposti  e  dei  requisiti  richiesti.
L'inoltro  della  documentazione  predetta  consente  la prosecuzione
dell'attivita'.  La  comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque
anni  e  comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 17 novembre 2005
  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli

           Il Ministro delle attivita' produttive Scajola

                  Il Ministro della salute Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 276

      
                  Note all'art. 9:
              - L'art.  6  del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          182,   recante:   «Attuazione   della  Direttiva  200/59/CE
          relativa  agli  impianti portuali di raccolta per i rifiuti
          prodotti  dalle navi ed i requisiti del carico», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22  luglio  2003, n. 168, e' il
          seguente:
              «Art.  6  (Notifica).  -  1.  Il  comandante della nave
          diretta  verso  un  porto  situato nel territorio nazionale
          adempie  agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11,
          comma  3,  12  e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22
          del   1997   con   la   compilazione   del  modulo  di  cui
          all'allegato III  e  con la trasmissione delle informazioni
          in esso riportate all'Autorita' marittima da effettuarsi:
                a) almeno  24  ore