MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 20
dicembre 2005
Modalita' per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi
di protezione antincendio.
Gazzetta Ufficiale N. 14 del 18 Gennaio 2006
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela
dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997,
n. 179, ed in particolare l'art. 3, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 3 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
249 del 25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo, rigenerazione e
distruzione degli halon;
Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (CE) n.
1804/2003, ed in particolare l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2004/232/CE, del 3
marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 riguardo
l'uso di halon 2402;
Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 luglio
2005, con la quale l'Italia e' stata condannata per il mancato
rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5,
n. 3, del citato regolamento (CE) n. 2037/2000;
Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto,
provvedere alle opportune modifiche al citato decreto 3 dicembre
2001;
Decreta:
Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
3 dicembre 2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n.
2037/2000, l'uso degli idroclorofluorocarburi e' consentito in
sostituzione degli halon nei sistemi di protezione antincendio e
negli estintori esistenti per i soli usi critici previsti
nell'allegato VII dello stesso regolamento.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di
protezione anticendio e negli estintori destinati ad usi diversi da
quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati e avviati al
riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al
comma 3.
3. I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono
istituiti sulla base accordi di programma stipulati tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive, ed i soggetti di cui all'art.
6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata
dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonche' i produttori e gli
importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione
tra di loro.
4. I centri di cui al comma 3 provvedono altresi' al recupero,
riciclo, rigenerazione e distruzione degli idroclorofluorocarburi
contenuti in apparecchiature e impianti diversi da quelli di cui al
comma 2, ove sia necessario, nel corso delle operazioni di
manutenzione o in caso di smantellamento degli stessi.
5. Ai centri autorizzati di raccolta degli idroclorofluorocarburi
si applicano, le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3, 4, 5 e
6.»;
b) l'allegato I e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2005
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro
delle attivita' produttive
Scajola